Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Con le tre cause riunite C-54/88, C-91/88 e C-14/89 vi sono state sottoposte talune questioni pregiudiziali formulate in termini identici rispettivamente dal pretore di Conegliano, da quello di Prato e da quello di Pisa, vertenti sull' interpretazione di disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento per quanto riguarda l' esercizio di talune professioni a carattere paramedico .
2 . L' identità della formulazione delle questioni è dovuta principalmente al fatto che i giudici a quo si trovavano di fronte a situazioni molto simili . Si trattava di procedimenti penali a carico di bioterapeuti o pranoterapeuti basati sull' art . 348 del codice penale italiano, per abusivo esercizio della professione medica .
3 . La causa C-54/88 si riferisce al procedimento penale a carico di Eleonora Nino, membro dell' "Associazione italiana flussoterapeuti e pranoterapeuti" ( in prosieguo : l' "AIFEP "), per interventi di bioterapia e pranoterapia . La causa C-91/88 riguarda il procedimento penale a carico di Bruna Goti e Rinaldo Prandina, membri dell' AIFEP, per aver praticato l' attività di pranoterapeuti . La causa C-14/89 infine si riferisce al procedimento penale a carico di Pier Cesare Pierini, membro della stessa associazione, a causa di un' attività di pranoterapeuta . Tutti questi imputati hanno fatto valere, dinanzi al giudice nazionale, le disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento ritenendo che i procedimenti a loro carico ne costituissero violazione .
4 . Come hanno fatto osservare il governo italiano e la Commissione, dai fascicoli sottoposti alla Corte non risulta alcun elemento che consenta di ritenere che le questioni a voi sottoposte si riferiscano a situazioni che costituiscono oggetto del diritto comunitario nel campo della libertà di stabilimento . Per contro, sembra trattarsi di situazioni puramente interne nelle quali sono implicate dinanzi a giudici italiani, e per attività svolte in Italia, persone che sono cittadini di tale Stato membro e che vi risiedono . Nelle controversie relativamente alle quali sono stati decisi i rinvii pregiudiziali non risulta alcun elemento di collegamento col diritto comunitario ammesso dalla vostra giurisprudenza, quale l' acquisizione della formazione professionale considerata o l' esercizio della professione di cui trattasi in un altro Stato membro ( 1 ). Mi sembra, pertanto, che le questioni dei giudici a quo si riferiscano a situazioni che, in modo evidente e manifesto, non rientrano nelle disposizioni del Trattato la cui interpretazione è a voi chiesta .
5 . Faccio presente, infatti, che, come ha in particolare sottolineato la vostra sentenza 12 febbraio 1987 nella causa Commissione / Belgio, l' art . 52
"è diretto a garantire il beneficio del trattamento nazionale a qualunque cittadino di uno Stato membro che si stabilisca, anche solo in via secondaria, in un altro Stato membro per svolgervi un' attività non salariata e vieta ogni discriminazione basata sulla cittadinanza in quanto restrizione alla libertà di stabilimento" ( 2 )
e che ne deriva, come avete dichiarato ad esempio nella recente sentenza 20 aprile 1988 nella causa Bekaert, che
"l' insussistenza di qualsiasi elemento esulante dall' ambito puramente nazionale in una determinata fattispecie ha (...) l' effetto, in fatto di libertà di stabilimento, che le disposizioni di diritto comunitario non si applicano a siffatta situazione" ( 3 ).
6 . Pertanto propongo che, alla stregua della soluzione accolta dalla vostra sentenza Bekaert sopra menzionata, dichiariate :
"Le disposizioni del Trattato CEE relative alla libertà di stabilimento non si applicano a situazioni puramente interne quali quelle di cittadini di uno Stato membro che esercitano, sul suo territorio, un' attività professionale non salariata relativamente alla quale non possono far valere una formazione o una pratica precedenti in un altro Stato membro ".
(*) Lingua originale : il francese .
( 1 ) Sentenza 7 febbraio 1979, Knoors ( causa 115/78, Racc . pag . 399, in particolare punto 24 della motivazione ).
( 2 ) Causa 221/85, punto 10 della motivazione ( Racc . 1987, pag . 719 ).
( 3 ) Causa 204/87, punto 12 della motivazione ( Racc . 1988, pag . 2029 ).
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