Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . La presente causa verte sulla questione se un dipendente delle Comunità in aspettativa per motivi personali ( in prosieguo : "AMP ") possa fruire della copertura assicurativa del regime di assicurazione-malattia comune alle istituzioni delle Comunità europee ( in prosieguo : "RAMC ") senza dover versare i contributi, qualora il coniuge sia anch' egli dipendente .
Nella specie, alla sig.ra Olbrechts, dipendente in AMP, è stata negata la copertura assicurativa del RAMC per il tramite della sola affiliazione del coniuge-dipendente . Il ricorso proposto dai ricorrenti è volto all' annullamento della decisione della Commissione che subordina l' affiliazione della Olbrechts al versamento del contributo di cui dall' art . 40, n . 3, dello statuto .
Per quanto riguarda l' illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Tali elementi del fascicolo sono richiamati il prosieguo solo nella misura necessaria al ragionamento .
Sulla ricevibilità
2 . Al fine di accertare se il ricorso sia stato presentato nei termini, occorre individuare l' atto recante pregiudizio ai ricorrenti .
Condivido l' opinione della Commissione secondo la quale la nota del direttore della divisione "Assicurazione malattia e infortuni", trasmessa alla Olbrechts per il tramite del marito in data 6 febbraio 1987, costituirebbe l' atto recante pregiudizio . Tale nota fa seguito ad una domanda di rimborso, presentata dal sig . Olbrechts, delle spese relative ad un intervento chirurgico cui la moglie doveva sottoporsi nei giorni seguenti . Il rimborso è stato effettivamente autorizzato dall' ufficio liquidatore di Bruxelles, il quale ha però sottolineato che la Olbrechts era tenuta al versamento dei contributi per poter continuare a fruire della copertura assicurativa del RAMC . Nella nota 6 febbraio 1987 il responsabile dell' ufficio liquidazione illustra le ragioni per cui il regime di assicurazione-malattia è esteso al coniuge collocato in APM solamente a condizione che quest' ultimo corrisponda il relativo contributo, invitando espressamente la Olbrechts a regolarizzare la propria situazione contributiva versando i contributi ritenuti necessari . L' ufficio di liquidazione ha quindi espresso con tale nota una decisione motivata atta ad arrecare pregiudizio .
E' vero che l' ufficio di liquidazione non riveste la qualità di APN, ma quest' ultima non costituisce, tuttavia, l' unico organo nell' ambito delle istituzioni comunitarie munito del potere di emanare decisioni suscettibili di arrecare pregiudizio ed impugnabili per mezzo di reclamo . La Corte ha, in tal senso, affermato che possono essere oggetto di reclamo, segnatamente : un rapporto informativo ( 1 ) o una decisione della direzione generale del controllo finanziario con la quale venga negata la corresponsione di un' indennità di dislocazione ( 2 ). Con la sentenza 5 luglio 1984 ( 3 ), la Corte ha, per l' appunto, annullato una decisione di un ufficio di liquidazione avverso la quale il ricorrente aveva prima presentato reclamo e successivamente proposto ricorso .
Conseguentemente, al fine di poter poi adire la Corte, i ricorrenti dovevano presentare un reclamo ex art . 90, n . 2, dello statuto nei tre mesi decorrenti dalla notificazione della nota 6 febbraio 1987 .
3 . La Commissione non indica, tuttavia, la data di notificazione della nota 6 febbraio 1987, né il giorno in cui la Olbrechts, destinataria della medesima, ne ha avuto effettiva conoscenza . Interrogati su tale punto in udienza, i rappresentanti della Commissione hanno potuto solamente fondarsi sul silenzio dei ricorrenti che non contestano di aver ricevuto la nota e che non deducono nemmeno la tardività della sua notificazione . Essi non hanno potuto, però, fornire la prova di una data certa di notificazione della decisione recante pregiudizio .
A tal riguardo, la Corte, nel solco del proprio precedente orientamento ( 4 ), ha affermato nella sentenza 11 maggio 1989, Maurissen e a ., cause riunite 193 e 194/87, Racc . pag . 1045 che
"se una decisione è debitamente notificata, ai sensi del trattato, qualora sia stata comunicata al destinatario e questi sia stato in grado di prenderne atto (...) l' onere di fornire la prova della data di notificazione della decisione incombe sulla parte che eccepisce la tardività della domanda" ( vedasi punto 46 della motivazione ).
Non avendo provato la data di notificazione della decisione recante pregiudizio, la Commissione non può, quindi, sostenere, a mio avviso, che il reclamo avrebbe dovuto essere presentato entro e non oltre il 5 maggio 1987 e che i ricorrenti avrebbero agito tardivamente rivolgendosi all' APN con atto datato 27 maggio 1987 .
4 . I ricorrenti hanno conferito all' atto del 27 maggio 1987 sopramenzionato la forma di una domanda ai sensi dell' art . 90, n . 1, dello statuto . Giustamente, a mio parere, la Commissione ha qualificato tale domanda come reclamo ai sensi dell' art . 90, n . 2, dello statuto . L' art . 90, n . 1, trova applicazione unicamente nell' ipotesi che nessuna decisione sia stata adottata nei confronti dell' interessato .
Tuttavia, per le ragioni esposte al punto precedente, l' eccezione di irricevibilità, fondata sulla pretesa tardività di detta domanda trasformata in reclamo, non mi sembra che possa essere accolta .
Sul merito
Il contesto normativo
5 . Occorre richiamare le norme attualmente in vigore ( 5 ) e, in primo luogo, quelle che si applicano ai dipendenti delle Comunità in genere .
L' art . 72 dello statuto prevede che :
"(...) il funzionario, il coniuge, se questo non può beneficiare di prestazioni della stessa natura e dello stesso livello a titolo di qualsiasi altra disposizione di legge o regolamentare, (...) sono coperti contro i rischi di malattia" ( il corsivo è mio ).
Tale disposizione è stata precisata nei termini seguenti all' art . 3 della normativa relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee ( in prosieguo : la "normativa "):
"Articolo 3 : Le persone assicurate tramite l' affiliato sono :
1 ) il coniuge, a condizione che non sia egli stesso affiliato al regime comune, e sempreché
- non eserciti un' attività lucrativa a titolo professionale o,
- se esercita tale attività, sia coperto da un regime pubblico d' assicurazione-malattia e la sua attività professionale non dia luogo a redditi annui superiori alla retribuzione di base annua di un funzionario di grado B/4, terzo scatto (...)" ( il corsivo è mio ).
6 . Ricordiamo, inoltre, le disposizioni applicabili ai dipendenti in APM .
L' art . 40, n . 3, 1° comma, dello statuto così recita :
"( nel tempo trascorso dal dipendente in aspettativa ), l' iscrizione al regime di sicurezza sociale di cui agli articoli 72 e 73 e la copertura dei relativi rischi sono sospese" ( 6 ).
Ai sensi del 2° comma dello stesso paragrafo :
"(...) il funzionario che dimostri di non poter beneficiare di alcun altro regime pubblico contro i rischi di cui agli articoli 72 e 73 può, su richiesta (...) continuare a beneficiare della copertura prevista (...)".
Infine, l' art . 4, n . 2, della regolamentazione detta la seguente regola :
"2 . Il funzionario che si trova nella posizione di aspettativa per motivi personali è affiliato purché possegga i requisiti di cui all' articolo 40, paragrafo 3, secondo comma, dello statuto" ( il corsivo è mio ).
Valutazione
7 . Si deve rilevare, innanzitutto, che la domanda dei ricorrenti, alla luce dello stato attuale della legislazione, appare fondata . Esporrò nel seguito il ragionamento sulla base del quale sono pervenuto alla conclusione di suggerire alla Corte di statuire in tal senso .
8 . Occorre definire, in primo luogo, la portata dell' art . 72, n . 1, dello statuto . Tale disposizione non riguarda, a mio avviso, specificamente la situazione del coniuge di un dipendente delle Comunità europee che sia, a sua volta, dipendente delle Comunità . Gli autori dello statuto hanno evidentemente preso in considerazione la fattispecie in cui uno dei due coniugi rivesta lo status di dipendente comunitario . Il che spiega il motivo per cui l' articolo "de quo" stabilisce, nel caso del coniuge, la condizione che i rischi di malattia non siano coperti da un altro regime assicurativo ( vedasi sentenza 8 marzo 1988, Brunotti / Commissione, causa 339/85, Racc . pag . 1379, punto 11 della motivazione ).
9 . Tale considerazione preliminare consente sin d' ora di respingere l' argomento dedotto in via di subordine dalla Commissione e basato sull' art . 72, n . 1, dello statuto . A norma di tale disposizione, il coniuge è assicurato contro i rischi di malattia solamente se "non può beneficiare di prestazioni della stessa natura e dello stesso livello a titolo di qualsiasi altra disposizione di legge o regolamentare ". La Commissione pone l' accento sulla locuzione sopra riportata in sottolineatura . Considerato che il dipendente in APM ha la possibilità di fruire della copertura da parte del RAMC versando il relativo contributo, essa ne trae la conclusione che il dipendente stesso non si trovi nella condizione posta dall' art . 72 dello statuto per poter godere dell' assicurazione tramite il coniuge .
Tale argomento non mi sembra convincente, in quanto si fonda sull' interpretazione di un articolo dello statuto che, come già detto, non riguarda specificamente la fattispecie del coniuge che sia, a sua volta, dipendente .
10 . Se l' art . 72 non riguarda specificamente la fattispecie del coniuge-dipendente, esso contiene tuttavia il principio che consente di disciplinare la fattispecie medesima nell' ambito della normativa di applicazione . Come la Corte ha precisato nella citata sentenza Brunotti, l' articolo "de quo" si basa sul concetto che
"il settore dell' assicurazione-malattia dei dipendenti e dei loro familiari dovrebbe essere delimitato in modo da evitare, nei limiti del possibile, doppie assicurazioni dei rischi di malattia" ( punto 12 della motivazione )
Coerentemente, l' art . 3 della normativa contiene una precisazione di tale principio, disponendo che il coniuge di un dipendente affiliato è assicurato tramite quest' ultimo "a condizione che non sia egli stesso affiliato al regime comune ".
11 . Alla luce del tenore dell' art . 3 della normativa - unica norma che prevede espressamente l' ipotesi di affiliazione di una coppia di dipendenti - la questione verte sul punto se un dipendente in APM sia affiliato o meno al regime di assicurazione-malattia . La risposta è data dall' art . 40, n . 3, 1° comma, dello statuto :
"( nel periodo di AMP del dipendente ) l' iscrizione al regime di sicurezza sociale di cui agli artt . 72 e 73 e la copertura dei relativi rischi sono sospese ".
12 . Secondo la Commissione, la menzione - nella disposizione in esame - della sospensione della copertura dei rischi in aggiunta alla sospensione dell' affiliazione sarebbe priva di senso se gli autori dello statuto avessero voluto consentire al dipendente in AMP di mantenere gratuitamente la copertura medesima in quanto coniuge di un dipendente affiliato .
Se abbiamo ben compreso tale argomento della Commissione, esso presuppone che l' art . 3 della normativa debba essere inteso nel senso che un dipendente, la cui affiliazione sia sospesa, sia pienamente assicurato tramite il coniuge-dipendente . La locuzione "e la copertura dei relativi rischi", di cui all' art . 40, n . 3, 1° comma, dello statuto sarebbe stata aggiunta dagli autori dello statuto proprio al fine di evitare che un dipendente in AMP possa fruire della copertura contro i rischi di malattia, in forza del predetto art . 3, senza versare il relativo contributo . Ritengo che la Commissione abbia in tal modo attribuito alla locuzione in esame un senso che questa invece non possiede . Se gli autori dello statuto avessero inteso raggiungere il risultato indicato dalla Commissione, lo avrebbero fatto certamente in termini più espliciti . A mio avviso, appare più coerente interpretare l' art . 40, n . 3, 1° comma, dello statuto nel senso seguente : durante il periodo di AMP di un dipendente, i due principali effetti dell' affiliazione - vale a dire il versamento del contributo da parte del dipendente ( effetto menzionato implicitamente dalla norma ) e la copertura dei relativi rischi ( effetto menzionato esplicitamente ) - sono sospesi .
13 . La Commissione sostiene, in subordine, che l' art . 3 della normativa debba essere interpretato in un senso tale da renderlo conforme alle disposizioni dello statuto . In tale ottica, essa ritiene che il dipendente in AMP continui ad essere affiliato, nonostante il fatto che gli effetti dell' affiliazione siano sospesi, ragion per cui non potrebbe essergli applicato l' art . 3, n . 1, della normativa .
Va, innanzitutto, osservato che la Commissione, così ragionando, dà all' art . 3 della normativa un' interpretazione diversa da quella posta a base del suo argomento principale ( vedasi punto precedente ). L' interpretazione sostenuta dalla Commissione non è nemmeno compatibile con l' art . 4, n . 2, della normativa, che subordina l' affiliazione del dipendente in AMP al possesso dei requisiti di cui all' art . 40, n . 3, 2° comma, dello statuto . L' interpretazione propugnata dalla Commissione opera, infine, una distinzione artificiosa tra l' affiliazione stessa ed i suoi effetti . A mio avviso, è contro il buon senso l' affermazione che un dipendente è affiliato quando questi non può pretendere alcun beneficio dal sistema stesso .
14 . Da quanto procede discende che un dipendente in AMP, la cui affiliazione sia sospesa in virtù dell' art . 40, n . 3, 1° comma, dello statuto, deve essere considerato, in linea di principio, come non-affiliato ( 7 ), assolvendo, quindi, alla prima condizione posta dall' art . 3, n . 1, della normativa al fine di poter essere assicurato tramite l' affiliazione del coniuge-dipendente . Nella misura in cui assolva ugualmente alle altre condizioni stabilite dalla disposizione "de qua" ( 8 ), egli fruisce, a mio avviso, con pieno diritto, della copertura contro i rischi di malattia per il tramite della sola affiliazione del coniuge-dipendente .
15 . Ne discende, allo stesso modo, che il dipendente in AMP che risponda alle condizioni poste dall' art . 3 della normativa non deve richiedere di poter fruire del regime facoltativo di cui all' art . 40, n . 3, 2° comma, dello statuto . Conseguentemente, il coniuge in AMP non è tenuto al versamento del contributo per poter essere assicurato contro i rischi di malattia .
16 . In conclusione, vi suggerisco :
- di annullare la decisione della Commissione con la quale il diritto della ricorrente di poter fruire della copertura del regime di assicurazione-malattia è stato subordinato al versamento del relativo contributo;
_- di condannare la Commissione alle spese .
(*) Lingua originale : l' olandese .
( 1 ) Vedasi, per ultimo, la sentenza 27 aprile 1989, Turner / Commissione, causa 192/88, Racc . pag . 1017 .
( 2 ) Sentenza 9 marzo 1978, Herpels / Commissione, causa 54/77, Racc . pag . 584 .
( 3 ) Sentenza 5 luglio 1984, Ooms / Commissione, causa 115/83, Racc . pag . 2163 .
( 4 ) Sentenza 5 giugno 1980, Belfiore, causa 108/79, Racc . pag . 1769 .
( 5 ) All' udienza, i rappresentanti della Commissione hanno segnalato l' esistenza di lavori preparatori diretti ad emendare le norme di cui trattasi, senza precisare il contenuto degli emendamenti previsti .
( 6 ) L' art . 73 dello statuto disciplina la copertura dei rischi di malattia professionale e di infortunio .
( 7 ) Nel caso in cui il dipendente in AMP opti di avvalersi della facoltà di cui all' art . 40, n . 3, 2° comma, dello statuto, viene nuovamente considerato come affiliato al RAMC, conformemente all' art . 4, n . 2, della regolamentazione .
( 8 ) Tali altre condizioni sono : non esercitare un' attività lucrativa a titolo professionale o, se una tale attività viene svolta, essere coperto da un regime pubblico di assicurazione malattia, rispettando la condizione che detta attività non produca redditi superiori ad un determinato massimale ( vedasi punto 5 di cui sopra ).
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