Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
A - Antefatti
1 . Le tre cause riunite, su cui oggi prendo posizione, vertono sul trasferimento al regime comunitario dei diritti pensionistici dei ricorrenti maturati presso il regime previdenziale italiano, ai sensi dell' art . 11 dell' allegato VIII dello statuto del personale ( 1 ).
2 . Detto trasferimento si è reso possibile dopo che i ricorrenti sono stati nominati ( 2 ) funzionari o agenti delle Comunità ( 3 ) e dopo la conclusione dell' accordo del 2 marzo 1978 fra la Commissione e l' Istituto nazionale della Previdenza sociale ( INPS ). La Commissione ha messo a disposizione degli interessati questionari predisposti dall' INPS da inviare ad un servizio della Commissione, secondo quanto indicato nella comunicazione della Commissione 13 giugno 1978, entro il termine di sei mesi spirante nel dicembre 1978 . Secondo dette modalità, anche i ricorrenti hanno manifestato il loro interesse al trasferimento delle proprie spettanze pensionistiche .
3 . La Commissione ha determinato ( 4 ) le annualità di servizio pensionabili presso le Comunità corrispondenti alle spettanze nazionali dei ricorrenti ( 5 ). Nel contempo è stato chiesto loro di dichiarare entro un mese se accettavano il trasferimento dell' equivalente attuariale italiano . I ricorrenti manifestarono il loro consenso ( 6 ). Essi tuttavia, contestualmente ( 7 ) o poco dopo ( 8 ), formularono una riserva di salvezza di ogni diritto in rapporto al computo dell' equivalente attuariale .
4 . Essi, infatti, ritenevano - e ritengono tuttora - che l' INPS abbia calcolato l' equivalente attuariale in misura troppo bassa, ossia secondo una tabella del 1964, mentre avrebbe dovuto applicare la tabella del decreto ministeriale 19 febbraio 1981 . L' applicazione della tabella del 1981 avrebbe comportato il riconoscimento di una maggiore anzianità di servizio pensionabile ( 9 ).
5 . In tal senso essi si sono espressi anche nei reclami del 10 agosto, 30 ottobre e 26 ottobre 1987 . Non avendo ottenuto risposta, essi hanno proposto ricorso dinanzi alla Corte il 9 marzo e il 1° agosto 1988, chiedendo l' annullamento delle decisioni 12 maggio, 22 e 24 luglio 1987 nonché un nuovo calcolo dell' anzianità di servizio pensionabile, sulla base di un altro equivalente attuariale .
6 . Per una più ampia esposizione degli antefatti nonché dei mezzi delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza .
B - Valutazione
7 . 1 . A mio parere, l' unico problema sollevato dai ricorrenti è se l' INPS abbia calcolato correttamente l' equivalente attuariale dei loro diritti pensionistici nazionali, cioè in base alla pertinente tabella fissata in attuazione della legge italiana del 1962 .
8 . A ciò la Commissione obietta che questi calcoli dell' INPS non le sono imputabili; essa non sarebbe responsabile di atti adottati, sulla base del diritto nazionale, da enti che agiscono autonomamente .
9 . In sostanza, ciò significa che si eccepisce l' irricevibilità del ricorso, poiché si afferma in tal modo che, in un procedimento contro la Commissione avente ad oggetto l' annullamento di un atto da questa adottato ai sensi dell' art . 11 dell' allegato VIII dello statuto del personale, sulla base di dati comunicati dall' ente previdenziale italiano, sarebbe inammissibile l' unica censura formulata dai ricorrenti .
10 . Ciò sottende altresì la tesi secondo la quale l' applicazione del diritto nazionale da parte di un ente nazionale può essere oggetto solo di un procedimento nazionale nel cui ambito, ove l' esito dipenda anche dall' interpretazione dell' accordo fra la Commissione e l' INPS, può essere sollevata una domanda di pronunzia pregiudiziale ex art . 177 del trattato CEE .
11 . Questa tesi, tuttavia, non è da condividere . E ciò non solo perché non è più possibile promuovere un procedimento nazionale, ma anche perché così facendo si ritarderebbe notevolmente il chiarimento di una questione relativa ad un accordo comunitario .
12 . Vi sono, piuttosto, altre due considerazioni più importanti . Da un lato, va riconosciuto che i ricorrenti sono entrati in contatto diretto solo con la Commissione : le disposizioni di attuazione del citato art . 11 ( pubblicate sul Courrier du personnel del 19 ottobre 1977 ) stabiliscono che tali domande vanno presentate ad un determinato servizio della Commissione . Conformemente, non è stata direttamente notificata ai ricorrenti alcuna decisione nazionale che essi avrebbero potuto impugnare, bensì solo atti di diritto comunitario fondati sulle comunicazioni dell' INPS .
13 . Dall' altro, è chiaro che la Commissione, in quanto parte dell' accordo concluso con l' INPS, partecipa alla sua attuazione e deve esprimersi in merito . Se essa si fosse convinta che l' INPS ne dava un' interpretazione erronea, in conformità del suo dovere di assistenza avrebbe dovuto far valere ciò e vegliare ad una corretta applicazione anche in diritto nazionale . Del resto, a ciò tendevano anche i reclami dei ricorrenti, laddove si chiedeva un rinvio dei calcoli all' INPS per la relativa modifica . Il fatto che, come si evince dalla mancata risposta ai reclami, non vi sia stato dato seguito, può solo significare che la Commissione condivideva l' interpretazione dell' accordo data dall' INPS, come anch' essa ha esplicitamente riconosciuto .
14 . Di conseguenza, si può senz' altro affermare che la Commissione, emanando gli atti ai sensi dell' art . 11 dell' allegato VIII dello statuto del personale, si è fondata anche su una propria interpretazione dell' accordo concluso con l' INPS .
15 . Ciò considerato, non è affatto anomalo che nei ricorsi contro le decisioni della Commissione venga formulata la censura secondo la quale gli atti preparatori di dette decisioni, ossia il calcolo dell' equivalente attuariale, siano viziati in quanto non conformi all' accordo .
16 . 2 . Come ho già accennato, l' accordo con l' INPS prevede, alla lett . B ) n . 1, che l' equivalente attuariale venga calcolato con riferimento alla data di "presentazione della domanda di trasferimento", secondo le tabelle fissate per l' applicazione dell' art . 13 della legge 12 agosto 1962, in vigore alla data medesima . Si stabilisce, inoltre, che il trasferimento è effettuato soltanto dopo la conferma notificata dall' interessato entro il termine di 90 giorni a decorrere dal momento in cui la comunicazione dell' importo da trasferire sarà pervenuta alla Commissione ad opera dell' INPS .
17 . Al riguardo, i ricorrenti sostengono in via principale che si è in presenza di una domanda di trasferimento solo quando vi è una definitiva manifestazione di volontà in relazione al trasferimento, dopo comunicazione dell' importo da trasferire ( il che, nel caso di specie, sarebbe avvenuto con l' accettazione degli atti del 12 maggio, 22 e 24 luglio 1987 ). Ciò non foss' altro poiché solo allora era possibile presentare una domanda ex art . 42 del regime applicabile agli altri agenti ( versamenti per costituire o mantenere i propri diritti a pensione nel paese d' origine ) a seguito della conclusione, il 22 aprile 1980, del relativo accordo con l' INPS .
18 . In subordine, ove fosse rilevante la manifestazione d' interesse espressa nei questionari da presentare entro il dicembre 1978, i ricorrenti sostengono che in ogni caso si dovrebbe aver riguardo alla data di ricevimento di detti questionari da parte del destinatario, l' ente previdenziale nazionale, o, perlomeno, alla data di trasmissione all' ente stesso ( secondo i visti di ricevimento apposti dall' INPS sui questionari, il 13 dicembre 1984, il 12 marzo 1983 ovvero le date delle lettere di accompagnamento, dunque il 6 dicembre 1984 e il 7 marzo 1983 ). In tal modo, risulterebbe sicuramente escluso il ricorso alle tabelle del decreto ministeriale del 1964 e senza alcun dubbio acclarata l' opportunità di fondarsi sul decreto del 1981 con i suoi più elevati coefficienti .
19 . Ritengo non siano da condividere né la tesi principale dei ricorrenti né quella formulata in subordine .
20 . a ) Per la prima, basta riferirsi alla lettera dell' accordo . L' argomento dei ricorrenti fa riferimento alla lett . B ), n . 2, ove, per l' appunto, - diversamente dalla lett . B ), n . 1 - non si fa menzione di una domanda, bensì di una "conferma ". Poiché, secondo l' accordo, il diritto nazionale si applica dalla data di presentazione della domanda, non ci si può dunque certamente fondare sulla definitiva manifestazione di volontà in relazione al calcolo delle annualità di servizio pensionabili, espressamente designata in modo diverso .
21 . E' dunque chiaro che la tesi dei ricorrenti non appare sensata . Nelle comunicazioni della Commissione concernenti il calcolo dell' anzianità di servizio pensionabile ( i cui dati ho citato all' inizio ) si stabiliva che l' accettazione degli interessati doveva essere manifestata entro un mese e che l' effettivo trasferimento delle somme in questione era previsto entro un breve termine successivo ( 30 giugno, 30 settembre e 1° ottobre 1987 ). Poiché i ricorrenti hanno accettato il 25 maggio 1987, il 24 agosto 1987 e il 7 agosto 1987, difficilmente sarebbe rimasto il tempo sufficiente, entro la data prevista del trasferimento, per rinviare le pratiche all' INPS al fine di un nuovo calcolo sulla base delle nuove tabelle d' attuazione della legge 12 agosto 1962 . Anche ciò dimostra che non coglie nel segno la tesi secondo la quale, per "domanda" ai sensi dell' accordo, si dovrebbe intendere la definitiva accettazione, da parte dell' interessato, del trasferimento delle proprie spettanze pensionistiche alla Comunità .
22 . b ) Quanto alla tesi formulata in subordine, secondo la quale bisognerebbe far riferimento alla data di trasmissione all' INPS dei questionari da riempire dagli interessati ( ove è stato manifestato soltanto un interesse al trasferimento dei diritti pensionistici alla Comunità ), ovvero alla data di ricevimento di detti questionari da parte dell' INPS, contro di essa - e a favore del punto di vista della Commissione secondo il quale è determinante l' avvio, nel 1978, della procedura di trasferimento - basta richiamarsi alla lettera dell' art . 11 dell' allegato VIII dello statuto del personale, analogicamente applicato ai ricorrenti . Quando vi si afferma che un funzionario che entra al servizio delle Comunità, dopo aver cessato di prestare servizio presso un' amministrazione, un' organizzazione nazionale o internazionale o un' impresa, ha facoltà, all' atto della sua nomina in ruolo, di far versare alla Comunità determinati importi, ciò significa che il trasferimento dei diritti pensionistici è da considerare nel rapporto più stretto possibile con l' atto dell' entrata in servizio ovvero, detto in termini più generali - con riferimento all' applicazione dell' art . 11 a fattispecie come quella in esame -, nel rapporto più stretto possibile col momento in cui si è potuto operare tale trasferimento ( dopo l' emanazione del regolamento n . 2615/76 e la conclusione dell' accordo con l' INPS ). Ciò è in effetti poco conciliabile con il riferimento a date che implicano un notevole intervallo di tempo e sulle quali ha inciso l' occasionale aggravio di lavoro dei competenti uffici della Commissione ( come abbiamo sentito, il competente ufficio della Commissione doveva evadere 800 domande provenienti solo da Ispra e ciò, tenuto conto delle altre mansioni da svolgere, avrebbe comportato la trasmissione delle domande all' INPS con notevole ritardo ).
23 . Depongono a favore della correttezza di questa valutazione anche le disposizioni di attuazione emanate dalla Commissione, dalle quali si può dedurre che esse si sono ispirate ad un' interpretazione dell' accordo condivisa da entrambe le parti contraenti . E' chiaro, perciò, che il momento decisivo dello scambio è da individuare nella prima manifestazione d' interesse ( pur se essa ancora non comporta una definitiva decisione di trasferimento dell' equivalente attuariale ) ed è importante che essa dovesse avvenire entro il dicembre 1978, in stretto collegamento temporale con l' introduzione della facoltà di trasferire alla Comunità i diritti pensionistici nazionali . E' inoltre rilevante che vi si faccia menzione di una "domanda" ( vedasi comunicazione del 13 luglio 1978 ) e che, secondo le disposizioni d' attuazione dell' art . 11 dell' allegato VIII dello statuto del personale, pubblicate nel Courrier du personnel del 19 ottobre 1977, sia indicato come destinatario della domanda un servizio della Commissione al quale ci si doveva rivolgere entro il termine impartito .
24 . Non bisogna inoltre trascurare, anche nel presente contesto, che gli agenti interessati non erano in diretto rapporto con l' INPS, bensì soltanto con il loro caposervizio . Anche questo - in quanto ci si riferisca al momento della presentazione della domanda - depone a favore della tesi secondo la quale rileva il momento in cui ci si rivolge alla Commissione e non quello della trasmissione all' INPS dei formulari, fase ormai sottratta alla sfera di controllo dei richiedenti .
25 . Come ha affermato la convenuta durante la trattazione orale, questa impostazione è del resto in armonia con l' orientamento espresso nella sentenza pronunciata nella causa 129/87 ( 10 ), ove è stato ritenuto sufficiente che la domanda fosse pervenuta entro i termini all' ufficio competente dell' istituzione comunitaria . Contro di ciò, difficilmente i ricorrenti potrebbero trarre elementi decisivi dal loro riferimento alla sentenza nella causa 124/87 ( 11 ). Infatti, anche se vi si afferma che il termine stabilito nelle disposizioni d' attuazione della Commissione non si applica ai dipendenti temporanei ai sensi del regime comunitario ( il che sembra voler dire che con una domanda tardiva essi potrebbero beneficiare delle tabelle di calcolo nazionali successivamente entrate in vigore ), occorre, però, tener presente che la sentenza ha espressamente affermato che spettava alla Commissione adottare i provvedimenti opportuni per evitare un simile rischio di disparità di trattamento ( in tali provvedimenti potrebbe essere anche inquadrato un conforme adeguamento dell' accordo ).
26 c ) E' altresì da ritenere che l' INPS e la Commissione siano nel giusto quando affermano che la "presentazione della domanda", ai sensi dell' accordo, è rappresentata dalla prima manifestazione d' interesse alla Commissione e che dunque debbono applicarsi ai ricorrenti solo le tabelle di cui al decreto del 1964, ancora in vigore nel 1978 .
27 . 3 . Vista questa valutazione, non ho bisogno di dilungarmi sul secondo motivo di ricorso, cioè sulla censura secondo la quale la posizione assunta dalla Commissione sarebbe da ricondurre esclusivamente all' intento di evitare una disparità di trattamento degli agenti, legata alla data di arrivo dei questionari dall' INPS - imputabile alla Commissione -, e ciò sebbene simili differenze siano talvolta inevitabili a causa della natura dell' accordo e delle disposizioni d' attuazione emanate dalla Commissione, qualora si verifichi un mutamento della situazione giuridica nazionale durante il decorso del termine di sei mesi per la presentazione della domanda .
28 . Si è visto come l' interpretazione dell' accordo da parte dell' INPS e della Commissione sia esatta per diverse ragioni e come, anche perciò, sia ininfluente accertare se la Commissione possa essere censurata per il ritardo nella trasmissione dei formulari di domanda . Si è anche appreso che, per tutte le domande di trasferimento, valeva il termine unico spirato nel dicembre 1978 e che non si può considerare che siano state inoltrate domande all' INPS già prima del 1981, con la conseguenza che, in ogni caso, i soggetti interessati non potrebbero chiedere l' applicazione delle tabelle di cui al decreto italiano del 1981 .
29 . Perciò, resta solo da concludere che non si può parlare di un' interpretazione dell' accordo, da parte della Commissione, sulla quale abbia inciso un qualsivoglia elemento non oggettivo, per cui è da respingere anche il secondo motivo di ricorso .
C - Conclusione
30 . 4 . Il complesso delle considerazioni svolte porta a constatare che non è da accogliere la critica alle decisioni della Commissione relative al riconoscimento dell' anzianità di servizio pensionabile dei ricorrenti . Vanno quindi respinte sia le domande d' annullamento sia le domande di un nuovo riconoscimento ( in merito a queste ultime può restare aperto il quesito se, come richiesto dai ricorrenti, la Corte possa procedere a simili riconoscimenti ).
31 . Propongo dunque alla Corte di decidere come segue :
1 ) i ricorsi sono respinti;
2 ) ciascuna parte sopporterà le proprie spese .
(*) Lingua originale : il tedesco .
( 1 ) Detti diritti sono stati acquisiti dai ricorrenti :
- nella causa 75/88 per un periodo lavorativo di 14 anni come agente di stabilimento presso il Centro comune di ricerca di Ispra;
- nella causa 146/88 per un periodo lavorativo di 6 anni in un' impresa privata ed un periodo di 2 anni come agente locale;
- nella causa 147/88 per un periodo lavorativo di 10 anni presso un' impresa privata ed un periodo di 10 anni come agente locale e agente di stabilimento presso il CCR .
( 2 ) Vedasi regolamento ( CECA, CEE, Euratom ) del 21 ottobre 1976, n . 2615 ( GU L 299 del 29.10.1976, pag . 1 ).
( 3 ) Agenti ai sensi del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee .
( 4 ) Lettere del 12 maggio 1987, causa 75/88, del 22 luglio 1987, causa 146/88, e del 24 luglio 1987, causa 147/88 .
( 5 ) Nella causa 75/88 : 5 anni, 1 mese, 24 giorni;
nella causa 146/88 : 1 anno, 7 mesi, 5 giorni;
nella causa 147/88 : 6 anni, 7 mesi, 29 giorni .
( 6 ) Lettere 25 maggio, 24 agosto e 3 agosto 1987 .
( 7 ) Nella causa 75/88 .
( 8 ) Cause 146 e 147/88 .
( 9 ) Nella causa 75/88 : 12 anni, 5 mesi, 19 giorni;
nella causa 146/88 : 5 anni, 2 mesi, 19 giorni;
nella causa 147/88 : 13 anni, 12 giorni .
( 10 ) Sentenza 5 ottobre 1988, causa 129/87, Eva Fingruth / Caisse de pension des employés privés, Lussemburgo ( Racc . 1988, pag . 6121 ).
( 11 ) Sentenza 29 giugno 1988, causa 124/87, G . Gritzmann-Martignoni / Commissione ( Racc . 1988, pag . 3491 ).
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