Conclusioni dell avvocato generale
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L' avvocato generale Marco Darmon ha presentato le conclusioni l' 11 ottobre 1989 (*). Ha concluso nel senso che la Corte dichiari :
"L' art . 6, primo comma, del regolamento ( CEE ) n . 1964/82 della Commissione, del 20 luglio 1982, dev' essere interpretato nel senso che la concessione della restituzione particolare è subordinata all' esportazione del quantitativo complessivo dei tagli di quarti posteriori sottoposti a controllo; tuttavia, qualora manchi solo un filetto di carne, che rappresenti una percentuale insignificante del quantitativo complessivo così definito, in condizioni obiettive tali da escludere la malafede dell' esportatore, si deve in via eccezionale concedere la restituzione particolare per i quarti effettivamente esportati ".
(*) Lingua originale : il francese .
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