Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Il Raad van Beroep di Groningen vi ha posto una questione pregiudiziale intesa in sostanza a determinare l' influenza, su una disposizione legislativa particolare al lavoro ad orario ridotto, del principio di non discriminzione tra lavoratori di sesso maschile e femminile .
2 . Gli antefatti sono i seguenti . La sig.ra Ruzius-Wilbrink esercitava un' attività professionale ad orario ridotto della durata di diciotto ore settimanali come ausiliaria amministrativa nell' insegnamento pubblico a Groningen . Il 9 marzo 1981 diveniva inabile al lavoro .
3 . Nei Paesi Bassi la legge 11 dicembre 1975 che istituisce un regime generale di assicurazione contro l' inabilità al lavoro ( 1 ) ( in prosieguo : l' "AAW ") concede un assegno per inabilità al lavoro a qualunque assicurato avente un' età di 17 o più anni che abbia percepito un reddito derivante da attività lavorativa nel corso dell' anno precedente il sopravvenire dell' inabilità ( 2 ). Fino al 1° gennaio 1987 l' assegno veniva determinato secondo una base di calcolo che variava da 43,22 a 87,79 HFL ( fiorini olandesi ) in funzione dell' età e della situazione familiare dell' assicurato ( 3 ). Per contro, il reddito da attività lavorativa percepito dall' assicurato prima del sopravvenire del suo stato di inabilità era ininfluente sull' importo dell' assegno . Coloro che avevano percepito nel corso dell' anno precedente il verificarsi dell' inabilità un reddito inferiore al 15% di un importo pari a 260 volte la base di calcolo fissata a 87,79 HFL erano considerati privi di reddito ( 4 ). Infine, ed è questa la norma oggetto di censura nella presente causa, all' assicurato che non avesse "svolto, nel corso dell' anno che precede immediatamente il giorno del verificarsi della sua inabilità al lavoro, un' attività nella vita economica e professionale, di una durata ritenuta normale per il suo settore professionale", e che, di conseguenza, avesse percepito nel corso del periodo considerato un "reddito inferiore ad un importo equivalente a 260 volte l' importo della base di calcolo" a lui applicabile veniva attribuito un assegno che dipendeva dal reddito giornaliero medio percepito nel corso dell' anno precedente la sua incapacità ( 5 ).
4 . La legge 6 novembre 1986 ( 6 ) modificava tale situazione con effetto dal 1° gennaio 1987 . A decorrere da tale data l' assegno viene calcolato sulla base della retribuzione minima fissata dalla "legge relativa alla retribuzione minima ed al peculio di vacanze minimo" ( 7 ). I redditi precedenti dell' assicurato continuano a non essere presi in considerazione . La stessa esclusione dal regime dell' AAW sussiste per i redditi molto bassi che sono ormai determinati come quelli inferiori a 48 volte la retribuzione minima giornaliera ( 8 ). Per quanto riguarda la disposizione relativa al lavoro ad orario ridotto, che figura ormai all' art . 10, nn . 3 e 4, dell' AAW modificata, essa concerne il "beneficiario dell' assegno che, nel corso dell' anno che precede immediatamente il verificarsi della sua inabilità al lavoro, non abbia prestato, nella vita economica e professionale, un lavoro di una durata ritenuta normale per il suo settore professionale e che, di conseguenza, abbia percepito un reddito inferiore a 260 volte l' importo" della retribuzione minima giornaliera . In tale caso, in base al n . 4, "non bisogna prendere come base di calcolo della prestazione il reddito giornaliero medio" che si ritiene l' assicurato abbia percepito nel corso dell' anno precedente il verificarsi dell' inabilità al lavoro .
5 . Aggiungo che taluni gruppi di assicurati beneficiano di un regime particolare ( 9 ). Ad esempio, un decreto 28 aprile 1980 prevede una deroga per i lavoratori autonomi, gli studenti e le persone che assistono familiari ( non autosufficienti ). Queste categorie possono richiedere un assegno calcolato sulla base della retribuzione minima .
6 . Alla sig.ra Ruzius-Wilbrink è stato quindi concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1985, un assegno per inabilità al lavoro determinato in base al reddito precedentemente percepito quando lavorava ad orario ridotto . Ella ha impugnato tale decisione dinanzi al Raad van Beroep di Groningen sostenendo che la disposizione controversa dell' AAW era incompatibile con la direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, n . 79/7/CEE ( 10 ) ( in prosieguo : la "direttiva "), il cui art . 4 vieta "qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia", in quanto il numero di lavoratori di sesso femminile ad orario ridotto è molto più elevato di quello dei lavoratori di sesso maschile .
7 . Il giudice nazionale vi ha quindi sottoposto due questioni pregiudiziali in ordine alla compatibilità di un sistema come quello dell' AAW con l' art . 4, n . 1, della direttiva ed agli effetti di un' eventuale incompatibilità sull' importo dell' assegno di inabilità al lavoro dovuto ai lavoratori ad orario ridotto .
8 . La Corte si è già occupata della situazione dei lavoratori ad orario ridotto in relazione agli imperativi del principio comunitario che sancisce la parità di trattamento tra i lavoratori di sesso maschile e femminile . Ho avuto l' occasione di esprimere la mia opinione su tale argomento nelle conclusioni da me presentate nella causa 171/88, Rinner-Kuehn ( 11 ).
9 . Osservo, per non più ritornarvi, che la Corte ha riconosciuto l' efficacia diretta all' art . 4, n . 1, della direttiva . Nella sentenza FNV avete infatti dichiarato che
"questa norma è (...) sufficientemente precisa ed incondizionata per poter essere fatta valere, dal 23 dicembre 1984, in mancanza di provvedimenti di attuazione, da parte dei singoli dinanzi al giudici nazionali" ( 12 ).
10 . Sembra che la presente causa sia la prima in cui la Corte debba esaminare, in materia di previdenza sociale, alla luce delle disposizioni della direttiva, una norma che riguarda essenzialmente il lavoro ad orario ridotto . Per contro, la vostra giurisprudenza si è già occupata di problemi analoghi nel settore affine dell' art . 119 del trattato che enuncia il principio della parità di trattamento in materia di retribuzione .
11 . Nella sentenza Jenkins ( 13 ), avete dichiarato che
"il fatto che il lavoro ad orario ridotto venga retribuito con una paga oraria inferiore a quella corrisposta per il lavoro a tempo pieno non rappresenta, di per sé, una discriminazione vietata dall' art . 119, purché dette aliquote orarie vengano applicate, senza distinzione di sesso, ai lavoratori appartenenti all' una o all' altra di queste categorie di dipendenti" ( 14 ).
Avete aggiunto che una tale differenza di retribuzione non è incompatibile col principio della parità di retribuzione, sempreché sia dovuta
"a fattori obiettivamente giustificati ed estranei a qualsiasi discriminazione a motivo del sesso" ( 15 ),
ma che
"per contro, se risulti che una percentuale notevolmente inferiore di lavoratrici, rispetto ai colleghi maschi, effettua il minimo di ore lavorative settimanali prescritto per poter fruire della paga oraria ad aliquota intera, la disparità di retribuzione è in contrasto con l' art . 119 del trattato, allorché (...) il sistema retributivo applicato dall' impresa di cui trattasi non possa giustificarsi con fattori che escludono una discriminazione fondata sul sesso" ( 16 ).
Ed avete lasciato al giudice nazionale il compito di valutare quest' ultimo punto .
12 . Nella sentenza Bilka, avete confermato tale giurisprudenza dichiarando che,
"se la percentuale delle donne che lavorano a tempo pieno dovesse risultare notevolmente inferiore a quella degli uomini, l' esclusione dei lavoratori ad orario ridotto dal regime pensionistico aziendale sarebbe in contrasto con l' art . 119 del trattato, qualora, tenuto conto delle difficoltà incontrate dalle lavoratrici per poter lavorare a tempo pieno, detta esclusione non possa giustificarsi con fattori che escludano una discriminazione fondata sul sesso" ( 17 ).
13 . Tale giurisprudenza è stata trasposta nel campo, che qui ci interessa, della previdenza sociale, poiché, nella sentenza Teuling avete dichiarato che
"un sistema di prestazioni in cui (...) si contemplano aumenti non direttamente fondati sul sesso degli aventi diritto, ma che tengono conto del loro stato matrimoniale e di famiglia, ed in cui si riscontra che una percentuale nettamente inferiore di donne rispetto agli uomini può fruire di detti aumenti, è in contrasto con l' art . 4, n . 1, della direttiva, qualora non sia giustificato da motivi tali da escludere la discriminazione fondata sul sesso" ( 18 ).
14 . La Corte ha proceduto tuttavia nella sentenza Bilka ad un' inversione dell' onere della prova poiché ha dichiarato nel dispositivo di tale sentenza che
"un' impresa di grandi magazzini che esclude i dipendenti ad orario ridotto dal regime pensionistico aziendale viola l' art . 119 del trattato CEE qualora detta esclusione colpisca un numero molto più elevato di donne che di uomini, a meno che l' impresa non provi che detta esclusione è basata su fattori obiettivamente giustificati ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso" ( 19 ).
Anche in questo caso avete demandato al giudice nazionale il compito di valutare se i motivi addotti per giustificare il provvedimento controverso fossero estranei a qualsiasi discriminazione .
15 . Nella fattispecie, come è stato ricordato nel corso della trattazione orale, solo i lavoratori ad orario ridotto si vedono attribuire un assegno d' invalidità fissato in funzione dei loro redditi precedenti, mentre tutte le altre categorie di persone che beneficiano del regime dell' AAW percepiscono un assegno sulla base della retribuzione minima . Inoltre sembra che taluni lavoratori a tempo pieno possano aver percepito una retribuzione inferiore al salario minimo senza che ciò abbia avuto influenza, nel regime dell' AAW, sui loro diritti ad un assegno in qualche modo "completo ". Pertanto i lavoratori ad orario ridotto risultano sfavoriti rispetto ai lavoratori a tempo pieno . Ora, non è contestato il fatto che nel 1974, solo anno per il quale sono state presentate statistiche, i lavoratori ad orario ridotto nei Paesi Bassi erano di sesso femminile per il 79,6% ( 20 ).
16 . Nella causa Bilka la Commissione aveva operato una distinzione tra l' intenzione e l' effetto discriminatori della misura, affinché la Corte condannasse non solo le misure intenzionalmente discriminatorie, ma anche quelle che, pur in mancanza di qualsiasi intenzione di tal genere, avessero un effetto di discriminazione . Voi non vi siete pronunciati espressamente in proposito, ma il punto 30 della motivazione della vostra sentenza, in cui si dichiara che non si potrà ravvisare alcuna violazione dell' art . 119
"qualora l' impresa sia in grado di provare che la sua prassi salariale è basata su fattori obiettivamente giustificati ed estranei a qualsiasi discriminazione basata sul sesso",
sembra contenere un implicito rigetto della tesi estensiva della Commissione .
17 . Una misura non mi sembra quindi incompatibile col diritto comunitario per il solo fatto che abbia un effetto discriminatorio, se appare giustificata da fattori obiettivi e non è frutto di alcun intento discriminatorio .
18 . Per il resto, ed ho già sollevato il problema a proposito della causa Rinner-Kuehn, mi chiedo se sia auspicabile che la Corte enunci una presunzione di incompatibilità del diritto nazionale per il solo fatto che una disposizione di questo diritto colpisca un numero molto più elevato di donne che di uomini . Una simile presunzione, interamente giustificata ove si tratti della prassi di un' impresa o di un accordo tra datori di lavoro, cioè di norme di rango modesto nella gerarchia delle norme giuridiche e, soprattutto, di portata molto limitata, non lo è più, secondo me, quando ci si trovi di fronte ad una disposizione legislativa . Esiste, infatti, una differenza di natura tra un datore di lavoro per il quale la politica salariale è uno dei settori più importanti della vita della sua impresa ed il legislatore, responsabile dell' interesse generale, che deve tener conto di un grandissimo numero di fatti sociali, economici e politici alla cui stregua la ripartizione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile è soltanto un elemento tra gli altri . Di conseguenza, se è lecito presumere che un' impresa non abbia potuto ignorare la ripartizione disuguale dei lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile in taluni dei suoi impieghi e si può quindi far giocare nei confronti di una delle sue misure retributive una presunzione di incompatibilità, ciò non vale per un legislatore nazionale, che è tenuto a prendere in considerazione un ben più grande numero di dati e nei riguardi del quale non si può presumere un comportamento discriminatorio ( 21 ).
19 . Nella fattispecie, tenuto conto delle statistiche presentate, la prima condizione richiesta dalla vostra giurisprudenza, vale a dire l' esistenza di una rilevante sproporzione tra lavoratori di sesso femminile e lavoratori di sesso maschile, è soddisfatta .
20 . Per quanto riguarda il secondo punto, in conformità alla vostra giurisprudenza, spetterà al giudice nazionale determinare se la disposizione controversa abbia o meno preso in considerazione obiettivi che non sono estranei a qualsiasi discriminazione basata sul sesso .
21 . In tal senso, vi propongo di risolvere la prima questione . In considerazione dell' efficacia diretta che avete riconosciuto, come abbiamo visto, all' art . 4, n . 1, della direttiva, il giudice nazionale può dare alla legge nazionale un' applicazione conforme alle esigenze del diritto comunitario e disapplicare, se del caso, qualsiasi norma nazionale incompatibile con quest' ultimo .
22 . Ciò mi conduce del resto immediatamente alla seconda questione posta dal giudice nazionale . Se quest' ultimo dovesse ritenere la disposizione nazionale di cui trattasi incompatibile, dovrebbe dedurne che i lavoratori ad orario ridotto hanno diritto ad un assegno calcolato allo stesso modo di quello attribuito ai lavoratori a tempo pieno?
23 . La vostra giurisprudenza è copiosa su tale punto . Voi avete infatti spesso dichiarato che in mancanza di misure di applicazione dell' art . 4, n . 1, della direttiva
"le donne hanno il diritto di ricevere lo stesso trattamento e di essere sottoposte allo stesso regime degli uomini che si trovano nella stessa situazione, il quale regime rimane, in mancanza di attuazione di detta direttiva, il solo sistema di riferimento valido" ( 22 ).
24 . Pertanto, se il giudice nazionale constata l' incompatibilità delle disposizioni derogatorie dell' AAW, dovrà disapplicarle . In attesa di misure specifiche che potrebbe adottare il legislatore olandese per rimediare a tale situazione, il giudice nazionale potrà solo applicare le altre disposizioni dell' AAW e quindi riservare ai lavoratori ad orario ridotto la stessa sorte che ai lavoratori a tempo pieno . In tal senso propongo di risolvere la seconda questione .
25 . Concludo quindi proponendo che la Corte dichiari :
"1 ) E compatibile con l' art . 4, n . 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, n . 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, una disposizione legislativa che, in caso di inabilità al lavoro, esclude i lavoratori ad orario ridotto dal godimento di prestazioni calcolate sulla base della retribuzione minima quando tale disposizione colpisce un numero molto più elevato di donne che di uomini, a meno che non sia dimostrato dinanzi al giudice nazionale che tale disposizione è stata adottata in considerazione di obiettivi che non sono estranei a qualsiasi discriminazione basata sul sesso .
2 ) In quest' ultima ipotesi spetta al giudice nazionale disapplicare la norma di diritto nazionale incompatibile con l' art . 4, n . 1, della direttiva sopra menzionata ".
(*) Lingua originale : il francese .
( 1 ) Staatsblad 674 n . 151 .
( 2 ) Art . 6, n . 1, lett . a ), dell' AAW .
( 3 ) Art . 10, nn . 1-4, dell' AAW .
( 4 ) Art . 6, n . 2, dell' AAW .
( 5 ) Art . 10, n . 5, dell' AAW .
( 6 ) Staatsblad 567 .
( 7 ) Art . 10, nn . 1 e 2, dell' AAW modificata .
( 8 ) Art . 6, n . 2, dell' AAW modificata .
( 9 ) Art . 6, n . 3, dell' AAW modificata .
( 10 ) Direttiva relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale ( GU L 6, del 10.1.1979, pag . 24 ).
( 11 ) Sentenza 19 aprile 1989, Racc . 1989, pag . 2743, in particolare pag . 2479 .
( 12 ) Sentenza 4 dicembre 1986, causa 71/85, Racc . pag . 3855, punto 21; vedi anche 286/85, Mc Dermott e Cotter, sentenza 24 marzo 1987, Racc . pag . 1453; 384/85, Borrie Clarke, sentenza 24 giugno 1987, Racc . pag . 2865, punto 9; 80/87, Dik e Menkutos-Demirci, sentenza 8 marzo 1988, Racc . pag . 1601, punto 8 .
( 13 ) Causa 96/80, sentenza 31 marzo 1981, Racc . pag . 911 .
( 14 ) Punto 10 ( il corsivo è mio ).
( 15 ) Punto 11 .
( 16 ) Punto 13 .
( 17 ) Causa 170/84, sentenza 13 maggio 1986, Racc . pag . 1607, punto 29 .
( 18 ) Causa 30/85, sentenza 11 giugno 1987, Racc . pag . 2497, punto 13 .
( 19 ) Il corsivo è mio .
( 20 ) Osservazioni della ricorrente, pag . 5 del testo in lingua francese; faccio presente che, nella causa 171/88, dalle statistiche relative al 1987 presentate dalla Commissione risulta un' aliquota dell' 83% di lavoratori ad orario ridotto di sesso femminile nei Paesi Bassi .
( 21 ) A tal riguardo ho ricordato a proposito della sentenza Rinner-Kuehn che una proposta di direttiva, adottata dalla Commissione, istituiva a talune condizioni un' inversione dell' onere della prova e ho ritenuto che pertanto una tale inversione non potesse essere presunta allo stato attuale del diritto comunitario .
( 22 ) Sentenza 71/85, sopra menzionata, punto 23; 384/85, sopra menzionata, punto 13; vedasi anche 286/85, sopra menzionata, punto 17, e 80/87, sopra menzionata, punto 10 .
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