Conclusioni dell avvocato generale
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1 . Nelle proprie conclusioni l' avvocato generale ha innanzitutto affrontato la questione della ricevibilità dei ricorsi proposti nelle cause C-112/88 e C-20/89 dall' Unione dei produttori di cedri di Creta avverso le decisioni 88/438/CEE ( 1 ) e 88/600/CEE ( 2 ), di cui era destinatario il governo greco . L' avvocato generale ha ritenuto necessario, perché possa considerarsi ricevibile il ricorso proposto dall' Unione, che questa appartenesse, nel momento dell' emanazione delle decisioni impugnate, ad un ambito di soggetti giuridici il cui numero e la cui identità fosse determinata o determinabile in modo tale che la Commissione potesse essere a conoscenza del fatto che la propria decisione incideva unicamente sugli interessi e sulla posizione giuridica di tali soggetti ( 3 ).
Nel caso dell' Unione tale condizione non sembra essere soddisfatta . Infatti, tali decisioni miravano ad eliminare, a decorrere dal 4 febbraio 1988, tutti gli aiuti all' esportazione nel settore delle scorze di frutta candite per ogni impresa che, esercitando l' attività di esportatore fruisce di tale aiuto o ne fruirà ancora in futuro . Non si tratta, quindi, di un gruppo "chiuso" di soggetti giuridici individuabili una volta per tutte al momento dell' emanazione delle decisioni, bensì di un gruppo "aperto" di soggetti giuridici, definiti in base alla loro qualità oggettiva di operatori in un determinato settore . Il fatto che essi esportino tutti scorze di frutta candite non può bastare a provare che le decisioni impugnate li riguardano individualmente ( 4 ).
L' avvocato generale ha sostenuto, inoltre, che la fondatezza di tale conclusione non viene meno nel caso in cui la decisione controversa riguardi una sola impresa ( l' Unione afferma di essere l' unico esportatore greco di scorze di frutta candite ): infatti, il carattere generale di una decisione non è inficiato dalla possibilità di determinare il numero o anche l' identità dei soggetti giuridici cui essa si applica in un momento determinato, purché sia assodato che detta applicazione avviene in considerazione di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall' atto, in relazione con lo scopo di quest' ultimo ( 5 ).
2 . Per quanto riguarda la questione se sussistessero le condizioni per l' applicazione della decisione 86/614, l' avvocato generale ha esposto le seguenti considerazioni :
"In base a tutte le considerazioni precedenti penso che, per quanto riguarda la sussistenza delle condizioni per l' applicazione dell' art . 3 della decisione 86/614/CEE, la Commissione abbia giustamente ritenuto che queste fossero soddisfatte, tenuto conto del fatto che il rischio di mutamenti importanti nei flussi commerciali o di grave pregiudizio è sufficiente perché ricorrano le due prime condizioni . Certamente, gli elementi probatori sui quali si fonda la Commissione sono, quantunque sufficienti, piuttosto deboli e ciò soprattutto a causa della mancanza di collaborazione del governo greco . Va rilevato, d' altro canto, che gli elementi probatori contrari dedotti dal governo greco presentano scarsa concretezza e non sono atti ad inficiare la fondatezza delle conclusioni della Commissione .
Soprattutto per tale motivo la Commissione ha potuto, a mio parere, fondatamente ritenere che sussistessero le condizioni per l' applicazione dell' art . 3 ".
3 . Per quanto attiene alla questione se la Commissione abbia o meno rispettato i diritti processuali delle ricorrenti, l' avvocato generale ha osservato :
"Il requisito della 'consultazione delle parti interessate' , di cui all' art . 3 della decisione 86/614, costituisce un' applicazione del principio più generale dell' obbligo di audizione delle parti, in base al quale la Commissione è tenuta ad informare lo Stato membro interessato di un reclamo che le sia pervenuto e delle circostanze di fatto in esso dedotte che possano comportare l' adozione di un provvedimento sfavorevole ad uno Stato membro . In forza dello stesso principio, la Commissione è tenuta ad offrire alle 'parti interessate' la possibilità di manifestare efficacemente il proprio punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze allegate e sui documenti sui quali la Commissione ha fondato ( 6 ) o intende fondare ( 7 ) la propria decisione . Tuttavia, non si tratta dell' esame di una controversia tra lo Stato che ha adottato misure di salvaguardia e l' impresa che si duole degli effetti derivanti da tali misure; in altri termini, la Commissione non è tenuta a porre a raffronto i differenti punti di vista, bensì deve servirsi delle informazioni raccolte nell' ambito della consultazione delle parti interessate per decidere con cognizione di causa in merito alla sussistenza o meno delle condizioni per l' applicazione del citato art . 3 ".
4 . L' avvocato generale ha concluso suggerendo alla Corte di dichiarare :
1 ) il ricorso nella causa C-111/88 ricevibile ma infondato e di condannare la Repubblica ellenica alle spese, ivi comprese quelle del procedimento sommario;
2 ) il ricorso nella causa C-112/88 irricevibile ( in subordine, infondato ) e di condannare la ricorrente alle spese, ivi comprese quelle del procedimento sommario;
3 ) il ricorso nella causa C-20/89 irricevibile ( in subordine, infondato ) e di condannare la ricorrente alle spese .
(*) Lingua originale : l' olandese .
( 1 ) GU L 218, pag . 19 .
( 2 ) GU L 325, pag . 58 .
( 3 ) Vedasi sentenza 1° luglio 1965, Toepfer ( cause riunite 106/63 e 107/63, Racc . pag . 507 ) e sentenza 18 novembre 1975, CAM / Commissione ( causa 100/74, Racc . pag . 1393 ).
( 4 ) Vedasi sentenza 17 gennaio 1985, Piraiki-Patraiki / Commissione, punto 14 della motivazione ( causa 11/82, Racc . pag . 227 ).
( 5 ) Vedasi sentenza 14 luglio 1983, Spijker / Commissione, punto 10 della motivazione ( causa 231/82, Racc . pag . 2559 ) e sentenza 6 ottobre 1982, Alusuisse ( causa 307/81, Racc . pag . 3463 ).
( 6 ) Vedasi sentenza 10 luglio 1986 nella causa Belgio / Commissione, punto 27 della motivazione ( causa 234/84, Racc . pag . 2263 ).
( 7 ) Vedasi sentenza 11 novembre 1987 nella causa Francia / Commissione, punto 12 della motivazione ( causa 259/85, Racc . pag . 4393 ).
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