Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Il "tribunal des affaires de sécurité sociale" di Lilla, per risolvere la controversia sorta fra il sig . Delbar, avvocato belga con domicilio professionale in Francia e domicilio privato ( ove abitano anche i suoi figli ) in Belgio, e la Caisse d' allocations familiales di Roubaix-Tourcoing, pone alla Corte, in via pregiudiziale, le seguenti questioni :
"1 ) Se l' art . 51, lett . b ), del trattato, vada interpretato nel senso che le autorità cui compete l' erogazione delle prestazioni familiari sono - ai sensi di tale norma - quelle dello Stato in cui il lavoratore svolge la propria attività, e, eventualmente, versa i contributi, o quelle dello Stato in cui risiedono i genitori e/o i figli .
2 ) Se in particolare, qualora il cittadino di uno Stato membro abbia il suo domicilio in uno Stato in cui versa i contributi e la residenza ( sua e dei figli ) in un altro Stato, le autorità cui compete l' erogazione degli assegni familiari siano quelle del primo o del secondo Stato .
3 ) Se, in mancanza di direttive CEE, relative alle professioni liberali e agli assegni familiari, i singoli possano invocare direttamente i diritti di cui alle disposizioni dell' art . 51 del trattato ".
Poiché una risposta negativa al quesito n . 3 ) rende superfluo l' esame delle due prime questioni, è opportuno esaminare in primo luogo se nello stato attuale del diritto comunitario i lavoratori autonomi possono invocare l' art . 51 del trattato CEE per rivendicare le prestazioni familiari, indipendentemente dal luogo in cui risiedono i membri della loro famiglia .
2 . Nel ricorso intentato di fronte alla giurisdizione nazionale, il sig . Delbar, cui le autorità francesi competenti, basandosi sugli artt . L 512.1 e segg . del Code de la sécurité sociale, rifiutano il versamento delle prestazioni familiari per i figli che risiedono in Belgio, sostiene che tale norma interna sarebbe illegittima .
L' art . L 512.1, pone come requisito, perché i genitori possano fruire delle prestazioni familiari, che i figli risiedano in Francia . Secondo il sig . Delbar, la normativa nazionale in questione sarebbe contraria al disposto dell' art . 51 del trattato CEE, ed in particolare della lettera b ), che prevede il "pagamento delle prestazioni alle persone residenti nel territorio degli Stati membri ".
3 . Il governo francese e la Commissione, che hanno presentato osservazioni, contestano la tesi del sig . Delbar .
4 . Debbo dire con molta chiarezza, anche se con grande rammarico, che non posso che condividere la posizione assunta dal governo francese e dalla Commissione . Sono convinto che nello stato attuale del diritto comunitario la pretesa del sig . Delbar, di rinvenire una base giuridica nel trattato CEE o nella legislazione derivata per eliminare l' ostacolo che la residenza dei figli in un paese diverso da quello in cui egli esercita la sua attività di lavoratore autonomo frappone al sorgere di un obbligo di versamento delle prestazioni familiari, non è fondata . Il quadro normativo, infatti, non alimenta alcun dubbio, né di interpretazione né quanto ad una eventuale illegalità .
5 . In effetti, è fuor di dubbio che :
- l' art . 51 del trattato CEE si applica, come tale, ai soli lavoratori subordinati;
- lo stesso dicasi per il regolamento n . 1408/71, nella sua versione originale;
- l' estensione operata dal Consiglio con il suo regolamento ( CEE ) n . 1390/81 del 12 maggio 1981 ( GU L 143 del 29.5.1981, pag . 1 ), sulla base dell' art . 235 del trattato CEE, di un numero importante di disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 ai lavoratori autonomi, non concerne l' art . 73 relativo al versamento delle prestazioni familiari; tale disposizione, pertanto, resta applicabile ai soli lavoratori subordinati;
- siffatta situazione giuridica non risulta da una dimenticanza del legislatore comunitario, ma da una precisa volontà del Consiglio . Invero, la Commissione, sostenuta dal Parlamento europeo e dal Comitato economico e sociale, aveva proposto l' estensione della normativa di cui all' art . 73 ai lavoratori autonomi . Il rifiuto del Consiglio di accogliere tale proposta è legato, come risulta fra l' altro dall' ultimo considerando della proposta della Commissione al Consiglio del 5 febbraio 1988 ( GU C 52 del 24.2.1988, pag . 5 ) ( 1 ), al problema della mancanza di una soluzione uniforme per le prestazioni familiari, che è sfociata infine nelle due ben note sentenze della Corte in cause Pinna I e Pinna II ( 2 ).
6 . Da tutto ciò risulta che la volontà espressa del legislatore comunitario nel 1981 è stata di non estendere ai lavoratori autonomi il beneficio delle disposizioni di cui all' art . 73 del regolamento n . 1408/71 . Poiché la decisione sull' estensione o meno rientra nei poteri discrezionali del Consiglio, e pur condividendo su un piano generale le osservazioni formulate dalla Commissione e dal Parlamento europeo quanto all' opportunità di tale estensione ai lavoratori autonomi, non penso che la Corte possa fare altro che rispondere negativamente al terzo quesito posto dal giudice nazionale .
Poiché la sfera di applicazione ratione personae dell' art . 51 del trattato, che costituisce norma di diritto primario, è limitata ai soli lavoratori subordinati, la decisione esplicita da parte del Consiglio di non estendere ai lavoratori autonomi, con atto di diritto derivato, la normativa dell' art . 73, non rappresenta violazione, sanzionabile dalla nostra Corte, di alcun principio di diritto .
7 . Tenuto conto della risposta testé formulata, non penso che la Corte debba approfondire l' esame delle altre questioni poste dal giudice nazionale . Atteso che l' applicazione dell' art . 51 ai lavoratori autonomi è negata, non ritengo infatti che spetti alla Corte dare degli elementi di interpretazione in astratto, che non servono per la soluzione del caso concreto .
Pertanto vi propongo di rispondere alla giurisdizione nazionale che nello stato attuale del diritto comunitario l' art . 51 del trattato CEE non impone agli Stati membri il versamento delle prestazioni familiari nel caso in cui i membri della famiglia del lavoratore autonomo risiedano in uno Stato diverso da quello in cui quest' ultimo presta la sua attività professionale .
(*) Lingua originale : l' italiano .
( 1 ) La proposta mira anzitutto a trarre le conseguenze della sentenza Pinna I e, al contempo, a estendere ai lavoratori autonomi il beneficio dell' art . 73 del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 .
( 2 ) Vedansi sentenze 15 gennaio 1986, Pinna ( causa 41/84, Racc . 1986, pag . 1 ) e 2 marzo 1989, Pinna ( causa 359/87, Racc . 1989, pag . 0000 ).
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