Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Il Finanzgericht di Duesseldorf vi ha sottoposto una questione pregiudiziale relativa alle formalità della prova, in materia doganale, dell' origine comunitaria delle merci .
2 . Siete già a conoscenza dei fatti di cui è causa . La società Trend-Moden, che commercia in prodotti tessili a Rees, nella RF di Germania, era stata oggetto di un controllo da parte delle autorità doganali tedesche relativamente a talune importazioni . L' amministrazione doganale aveva constatato che la Trend-Moden aveva ricevuto tra il marzo 1980 ed il marzo 1981 prodotti tessili provenienti dai Paesi Bassi, per i quali non era stato pagato alcun dazio doganale . Essa ingiungeva allora alla società di cui sopra il pagamento dei dazi per un importo di DM 29 890,90 . La Trend-Moden sosteneva che la merce era di origine comunitaria e non poteva, pertanto, essere assoggettata a dazi doganali . Essa presentava tre documenti dei propri fornitori olandesi, di cui i primi due precisavano che la merce era stata prodotta all' interno della Comunità, il terzo che la merce proveniva da un magazzino in Amsterdam . L' amministrazione tedesca riteneva tuttavia che tali documenti non potessero essere presi in considerazione per stabilire l' origine comunitaria delle merci di cui è causa e che solo i documenti di transito chiamati T2 o T2L potessero essere accettati a tale scopo .
3 . Il Finanzgericht di Duesseldorf, investito della causa, vi ha dunque sottoposto una questione pregiudiziale volta, in sostanza, ad accertare se l' art . 9, n . 2, del trattato CEE esiga la presentazione di un documento di transito ai sensi degli artt . 1, n . 4 e 9 del regolamento ( CEE ) n . 222/77(1 ) come unico mezzo di prova dell' origine comunitaria delle merci .
4 . Detto regolamento distingue due procedure di transito comunitario(2 ). L' una, detta procedura di transito comunitario esterno, riguarda sostanzialmente le merci che non soddisfano le condizioni stabilite dagli artt . 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, cioè che provengono da Stati terzi e che non si trovano in libera pratica . L' altra, detta procedura di transito comunitario interno, si applica essenzialmente alle merci originarie di paesi membri o che si trovano in libera pratica; tali merci sono denominate "merci comunitarie"(3 ). L' art . 1, n . 4, del regolamento n . 222/77 stabilisce una presunzione considerando merci comunitarie quelle "introdotte in conformità delle disposizioni vigenti nel territorio di uno Stato membro determinato attraverso una frontiera interna, a meno che, per tali merci, sia presentato un documento di transito comunitario esterno"(4 ). In base all' art . 39, "qualsiasi merce, per circolare vincolata alla procedura del transito comunitario interno, deve formare oggetto di una dichiarazione" secondo un formulario chiamato T2 . Infine, ai sensi dell' art . 9, quando nei casi previsti dal regolamento, la libera circolazione delle merci è subordinata alla presentazione di un documento di transito comunitario interno, "l' interessato può, per qualsiasi ragione valida, ottenere tale documento a posteriori dalle autorità competenti dello Stato membro di partenza ".
5 . L' origine comunitaria delle merci può ugualmente essere provata, ai sensi dell' art . 69 e seguenti del regolamento ( CEE ) n . 223/77(5 ), in vigore all' epoca dei fatti della causa principale, attraverso la presentazione di un documento chiamato T2L quando queste merci sono trasportate direttamente da uno Stato membro ad un altro(6 ). Questo documento può ugualmente essere rilasciato a posteriori, senza che sia necessario, a differenza di quanto previsto dall' art . 9 del regolamento n . 222/77, invocare un valido motivo(7 ).
6 . Infine menziono il fatto che questo stesso regolamento istituisce un esemplare di controllo di T5 che deve essere presentato quando "l' applicazione di una misura comunitaria adottata in merito all' importazione o all' esportazione di merci o alla loro circolazione all' interno della Comunità è subordinata alla prova che queste merci hanno ricevuto l' utilizzazione" o la destinazione prescritta dal provvedimento ( 8 ).
7 . La Vostra Corte si è già espressa sulla filosofia di un tale sistema probatorio . Nella sentenza Craeynest e Vandewalle(9 ) avete dichiarato, a proposito dei certificati DD4 relativi ai prodotti soggetti a prelievi agricoli, che
"è necessario (...) che il certificato DD4, in quanto mezzo di prova uniforme, venga usato in modo rigorosamente identico in tutti gli Stati membri"(10 ),
ed avete aggiunto che
"tale esigenza sarebbe compromessa, qualora le amministrazioni nazionali potessero valersi di altri mezzi di prova"(11 ),
prima di concludere che
"gli importatori di merci provenienti da un altro Stato membro possono fruire del trattamento intracomunitario soltanto per le merci coperte dal certificato"(12 ).
8 . Nella sentenza Francia/Commissione(13 ), dove si trattava di documenti previsti dal regolamento ( CEE ) della Commissione 19 novembre 1969, n . 2315, il quale è stato ormai sostituito dal regolamento n . 223/77 - si trattava per così dire del precedessore dell' esemplare di controllo T5 -, avete dichiarato che
"la normativa comunitaria in questo settore è formulata in termini che non lasciano alle autorità nazionali alcuna facoltà di accettare altre prove, relative al fatto che le merci sono state sottoposte a controllo nel paese di destinazione, diverse dalla prova formale costituita dall' esemplare di controllo del documento di transito (...)"( 14 ).
9 . Per quanto riguarda lo stesso documento T5, in una sentenza Denkavit, avete sottolineato che :
"dato che lo scopo di questa normativa è quello di escludere la possibilità che l' aiuto sia versato due volte come pure che la merce torni nel circuito commerciale normale ed impedire perciò le pratiche fraudolenti, la stretta osservanza delle formalità di prova è indispensabile tanto per le esportazioni, quanto per le consegne sul mercato nazionale"(15 ).
10 . Quando la si raffronta con le motivazioni dell' ordinanza di rinvio, la questione pregiudiziale, così come è formulata, pare interrogarVi su un' eventuale invalidità dei regolamenti nn . 222/77 e 223/77 rispetto all' art . 9, n . 1 del trattato CEE . L' argomentazione principale dell' ordinanza di rinvio è che l' assenza di documenti di transito così come richiesti da questi regolamenti, avrebbe come conseguenza la percezione di dazi doganali anche quando la natura comunitaria delle merci sarebbe accertabile con altri mezzi .
11 . Non mi sembra che questo parere sia pertinente . Infatti, requisiti di tale genere cercano di salvaguardare obiettivi la cui importanza è già stata sottolineata dalla vostra Corte, e cioè l' eliminazione degli ostacoli negli scambi tra Stati membri grazie all' unificazione delle formalità(16 ), la necessità che tutti gli operatori economici della Comunità siano sottomessi alle stesse regole probatorie e l' efficacia della lotta contro la frode . Le norme dei regolamenti nn . 222/77 e 223/77 non mi sembrano imporre obblighi sproporzionati rispetto a quanto è strettamente necessario per raggiungere tali obiettivi . L' art . 9 del primo regolamento dà inoltre la possibilità agli interessati, e ciò mi sembra d' importanza fondamentale, di ottenere a posteriori, ogniqualvolta esista un valido motivo, i documenti di transito interno da parte delle autorità competenti dello Stato membro di partenza . Una norma simile è prevista dall' art . 71, n . 3, del regolamento n . 223/77 per quanto riguarda il documento chiamato T2L . Ne consegue che la mancata presentazione dei documenti di transito comunitario interno in occasione del trasporto delle merci non comporta la sistematica riscossione di dazi doganali, dato che la loro origine comunitaria può, senza difficoltà, essere fornita a posteriori . La riscossione di dazi doganali nei confronti di merci aventi origine comunitaria può in tal modo essere facilmente evitata .
12 . Concludo dunque nel senso che la Corte voglia dichiarare che :
"L' art . 9, n . 2, del trattato CEE dev' essere interpretato nel senso che esso non osta a che il carattere comunitario di una merce possa essere provato solo tramite la presentazione dei documenti di transito comunitario interno previsti dall' art . 39 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 13 dicembre 1976, n . 222/77,
relativo al transito comunitario, o dei documenti di cui agli artt . 69 e 70 del regolamento ( CEE ) della Commissione 22 dicembre 1976, n . 223/77, relativo a disposizioni d' applicazione e a misure di semplificazione del regime di transito comunitario ".
(*) Lingua originale : il francese .
( 1 ) Regolamento ( CEE ) del Consiglio 13 dicembre 1976, n . 222/77, relativo al transito
comunitario ( GU 1977, L 38, pag . 1 ).
( 2 ) Art . 1, n . 1 .
( 3 ) Art . 1, n . 3, lett . a ).
( 4 ) Il corsivo è mio .
( 5 ) Regolamento ( CEE ) della Commissione 22 dicembre 1976, n . 223/77, che stabilisce le disposizioni di applicazione e le misure di semplificazione del regime di transito comunitario ( GU 1977, L 38, pag . 20 ), sostituito dal regolamento ( CEE ) della Commissione 27 marzo 1987, n . 1062, che stabilisce disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario, entrato in vigore il 1° gennaio 1988 ( GU L 107, pag . 1 ); gli artt . 83 e 84, n . 3, di questo regolamento stabiliscono norme simili a quelle degli artt . 70 e 71, n . 3, del regolamento n . 223/77 .
( 6 ) Art . 70 .
( 7 ) Art . 71, n . 3 .
( 8 ) Art . 10 .
( 9 ) Sentenza 22 ottobre 1970 ( causa 12/70, Racc . pag . 905 ).
( 10 ) Punto 7 della motivazione .
( 11 ) Punto 8 della motivazione .
( 12 ) Punto 12 della motivazione .
( 13 ) Sentenza 7 febbraio 1979 ( cause riunite 15/76 e 16/76, Racc . pag . 321 ).
( 14 ) Punto 14 della motivazione .
( 15 ) Sentenza 17 maggio 1984, punto 29 della motivazione ( causa 15/83, Racc . pag . 2171 ).
( 16 ) Sentenza 12/70, citata, punto 5 della motivazione .
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