Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Nella presente causa, i ricorrenti chiedono alla Comunità, a norma dell' art . 215, secondo comma, del Trattato CEE, il risarcimento del danno loro assertivamente cagionato con l' adozione del regolamento ( CEE ) della Commissione n . 3587/86 ( GU L 334, pag . 1 ). Detto regolamento modificava i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d' acquisto di prodotti ortofrutticoli aventi determinate caratteristiche commerciali .
2 . I ricorrenti sono otto . Quattro di loro, e cioè l' AERPO, l' ALPO, il Groupement de producteurs "Hermitage-Basse Isère" ed il Groupement "Dauphiné-Vivarais" sono associazioni di produttori ai sensi dell' art . 13 del regolamento ( CEE ) n . 1035/72 ( GU L 118, pag . 1 ), come modificato . I primi due sono stabiliti in Italia, gli altri due in Francia . Gli altri quattro ricorrenti, cioè la CAPO, la COT, il sig . Jean-Claude Guillermain ed il sig . Jean Julien, sono tutti produttori di ortofrutticoli ed aderiscono ad una delle associazioni di produttori ricorrenti .
L' organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli
3 . Per i prodotti ortofrutticoli è istituita un' organizzazione comune dei mercati la cui disciplina viene dettata dal regolamento n . 1035/72 . Il sistema di sostegno dei prezzi instaurato da detto regolamento, piuttosto blando se paragonato ai meccanismi cui si fa ricorso in altri settori, comporta due elementi . In primo luogo, le organizzazioni dei produttori possono fissare un prezzo di ritiro al di sotto del quale esse non mettono in vendita i prodotti offerti dai loro aderenti ( art . 15, n . 1 ). Qualora sia fissato un prezzo di ritiro, le organizzazioni di produttori devono concedere ai loro aderenti un' indennità per i quantitativi rimasti invenduti . Gli Stati membri possono fissare un livello massimo del prezzo di ritiro . Le organizzazioni possono altresì decidere di non mettere in vendita i prodotti che non soddisfino le norme di commercializzazione . In tal caso, le organizzazioni di produttori devono concedere agli aderenti un' indennità per i quantitativi invenduti calcolata in funzione del prezzo di ritiro (( art . 15, n . 1, come integrato dall' art . 4 del regolamento ( CEE ) n . 1154/78, GU L 144, pag . 5 )).
4 . Per il finanziamento dei provvedimenti di ritiro, le organizzazioni dei produttori istituiscono un fondo d' intervento alimentato con contributi calcolati sui quantitativi offerti in vendita . I prodotti offerti dagli aderenti sono in genere venduti per il tramite dell' organizzazione . Ciò risulta dalla versione francese dell' art . 13 del regolamento n . 1035/72; la versione inglese dell' articolo è invece alquanto oscura, come sottolineai nelle mie conclusioni nella causa 77/88, Stute / Repubblica federale di Germania, nel punto 10 .
5 . Inoltre, a norma dell' art . 16, n . 1, del regolamento n . 1035/72, per taluni prodotti il Consiglio fissa annualmente un "prezzo di base" ed un "prezzo di acquisto ". Ai sensi dell' art . 16, n . 2 (( come modificato dall' art . 1 del regolamento ( CEE ) n . 2454/72 : GU L 266, pag . 1 )), il prezzo di base
"è fissato tenendo conto in particolare della necessità :
- di contribuire a sostenere il reddito degli agricoltori,
- di assicurare la stabilizzazione dei corsi sui mercati, senza peraltro comportare il formarsi di eccedenze strutturali nella Comunità,
- di prendere in considerazione l' interesse dei consumatori,
in base all' evoluzione della media dei corsi costatati durante gli ultimi tre anni sui mercati di produzione più rappresentativi della Comunità, per un prodotto definito nelle sue caratteristiche commerciali, quali varietà o tipo, categoria di qualità, calibro e condizionamento ".
Il prezzo d' acquisto è fissato ad un livello compreso fra il 40% e il 70% del prezzo di base, a seconda dei prodotti .
6 . A norma dell' art . 18 ( come modificato dall' art . 2 del regolamento n . 2454/72 ), gli Stati membri concedono una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che procedano ad interventi ai sensi dell' art . 15, purché il prezzo di ritiro resti entro un determinato livello . Questo viene calcolato in funzione del prezzo di base e del prezzo d' acquisto, maggiorati, se del caso, del coefficiente d' adattamento appropriato .
7 . Funzione primaria del prezzo d' acquisto è di determinare il momento in cui sorge l' obbligo per gli Stati membri d' acquistare i prodotti loro offerti ( art . 19, come modificato dall' art . 3 del regolamento n . 2454/72 ). Qualora il prezzo effettivo su particolari mercati resti per tre giorni consecutivi inferiore al prezzo d' acquisto, la Commissione deve costatare, se lo Stato membro interessato lo richieda, che il mercato del prodotto di cui trattasi si trova in una situazione di crisi grave . Sorge quindi l' obbligo per gli Stati membri di acquistare i prodotti di origine comunitaria loro offerti purché rispondano a determinati requisiti di qualità e calibro e non siano stati ritirati dal mercato ai sensi dell' art . 15 . Le operazioni d' acquisto sono sospese non appena i prezzi rimangono superiori al prezzo d' acquisto per tre giorni consecutivi .
8 . Qualora i prodotti offerti agli Stati membri ai sensi dell' art . 19 presentino caratteristiche diverse da quelle del prodotto considerato per la determinazione del prezzo di base ( cosiddetto prodotto pilota ), il prezzo al quale il prodotto è acquistato viene calcolato moltiplicando il prezzo d' acquisto del prodotto pilota per un coefficiente di adattamento ( art . 16, n . 4, come modificato dai regolamenti ( CEE ) n . 793/76, GU L 93, pag . 1, e n . 1154/78, cit .). I coefficienti di adattamento sono fissati secondo la procedura del comitato di gestione, della quale esamineremo in prosieguo gli aspetti fondamentali .
Il regolamento censurato
9 . Con il regolamento n . 3587/86 la Commissione ha fissato nuovi coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d' acquisto nel settore degli ortofrutticoli . A giudizio dei ricorrenti, ciò ha determinato una riduzione : a ) dei prezzi ai quali venivano acquistati taluni prodotti cui fa riferimento il regolamento n . 1035/72;
b ) dell' importo della compensazione finanziaria che gli Stati membri dovevano concedere alle organizzazioni dei produttori che procedessero ad interventi ai sensi dell' art . 15; c ) del livello delle indennità versate da dette organizzazioni ai loro aderenti per i prodotti invenduti . I ricorrenti sostengono che il regolamento n . 3587/86 è illegittimo e chiedono il risarcimento dei danni nella misura, quanto alle associazioni di produttori, della differenza fra il valore delle compensazioni finanziarie loro spettanti a carico degli Stati membri, calcolate applicando i vecchi coefficienti di adattamento, e quello calcolato applicando i nuovi coefficienti . Quanto ai produttori, essi chiedono il risarcimento nella misura pari alla differenza fra il valore delle indennità loro spettanti a carico delle organizzazioni dei produttori, calcolate applicando i vecchi coefficienti di adattamento, e quello calcolato secondo i nuovi coefficienti . I ricorrenti chiedono altresì un risarcimento per un importo simbolico del danno connesso all' asserito andamento sfavorevole dei prezzi di mercato determinato dalla riduzione dei prezzi d' acquisto in seguito alla fissazione dei nuovi coefficienti di adattamento .
Sulla ricevibilità
10 . Nel controricorso la Commissione eccepisce in termini alquanto velati l' irricevibilità, almeno parziale, del ricorso . Essa sostiene che le associazioni di produttori ricorrenti avrebbero potuto contestare la compensazione finanziaria loro versata dalle autorità nazionali competenti dinanzi ai giudici nazionali . La validità del regolamento n . 3587/86 avrebbe quindi potuto essere oggetto di una domanda di pronuncia pregiudiziale . L' eventuale annullamento del regolamento, pronunziato in seguito a detta domanda, avrebbe determinato il pagamento della compensazione calcolata applicando i vecchi coefficienti di adattamento .
11 . La Commissione sembra riferirsi alla giurisprudenza della Corte per cui la ricevibilità dell' azione di danni può trovarsi subordinata, in taluni casi, all' esaurimento dei rimedi giurisdizionali interni esperibili per ottenere soddisfazione dalle autorità nazionali . Tuttavia, un' azione di danni va ritenuta irricevibile per tali motivi solo qualora i rimedi nazionali garantiscano in maniera efficace la tutela dei singoli che si sentano lesi dagli atti delle istituzioni comunitarie ( vedi sentenze 30 maggio 1989, Roquette Frères / Commissione, punto 15 della motivazione, causa 20/88, Racc . pag . 1553; 12 aprile 1984, Unifrex / Commissione e Consiglio, punto 11 della motivazione, causa 281/82, Racc . pag . 1969; 26 febbraio 1986, Krohn / Commissione, punto 27 della motivazione, causa 175/84, Racc . pag . 753 ).
12 . I ricorrenti sottolineano però che la loro domanda di risarcimento non è limitata alla differenza tra la compensazione e le indennità calcolate applicando i nuovi coefficienti di adattamento e gli importi spettanti in base ai vecchi coefficienti, bensì ricomprende la perdita da essi assertivamente subita a causa dell' andamento sfavorevole dei prezzi di mercato determinato dall' adozione del controverso regolamento . Solo la Corte è competente a pronunciarsi in ordine al risarcimento di questa perdita . Per quanto i ricorrenti limitino la domanda di risarcimento di detta perdita ad un importo simbolico, ciò pare inteso piuttosto ad eludere la difficile quantificazione della perdita stessa che ad evitare di esperire un rimedio giurisdizionale interno .
13 . A mio giudizio, è necessario usare molta cautela nell' applicazione della giurisprudenza della Corte circa l' esaurimento dei rimedi interni, poiché ciò impone di fare congetture sull' andamento dell' ipotetico procedimento dinanzi ai giudici di uno Stato membro . Nel caso di specie, la Commissione non sostiene che la domanda di risarcimento del danno connesso all' asserito andamento sfavorevole dei prezzi di mercato sia manifestamente infondata . Neppure sostiene che siano irricevibili le domande dei produttori ricorrenti, in contrapposizione alle associazioni di produttori, riguardanti le indennità loro spettanti . Così stando le cose, ritengo che nessuna delle domande dei ricorrenti debba essere dichiarata irricevibile .
Nel merito
14 . Nella sentenza 2 dicembre 1971, Zuckerfabrik Schoeppenstedt / Consiglio ( causa 5/71, Racc . pag . 975 ), la Corte ha dichiarato :
"Trattandosi di un atto normativo che implica delle scelte di politica economica, la responsabilità della Comunità per il danno che i singoli possono aver subito in conseguenza di questo atto sussiste, dato quanto dispone l' art . 215, secondo comma, del Trattato, unicamente in caso di violazione grave di una norma superiore intesa a tutelare i singoli" ( punto 11 della motivazione ).
Per determinare se ciò trovi applicazione nel caso di specie, si deve valutare se il regolamento n . 3587/86 sia un atto normativo che implica, da parte dell' istituzione che lo ha adottato, scelte di politica economica .
15 . A termini dell' art . 189 del Trattato, "il regolamento ha portata generale . Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri ". Pertanto, il regolamento n . 3587/86 ha, prima facie, natura normativa . Inoltre, nel caso di specie il regolamento non riguarda i ricorrenti a causa di talune loro caratteristiche specifiche bensì unicamente in ragione delle loro attività commerciali . Sotto questo profilo, la loro situazione non è affatto diversa da quella di chiunque eserciti la medesima attività . Non posso quindi accogliere la tesi dei ricorrenti secondo cui il regolamento n . 3587/86 non è un atto normativo bensì un atto amministrativo di portata generale . Detto regolamento, che trova applicazione generale, ha senza dubbio natura squisitamente normativa .
16 . Quanto al se esso comporti provvedimenti di politica economica, si deve ricordare che la finalità dei coefficienti di adattamento è di consentire il calcolo del prezzo d' acquisto dei prodotti aventi caratteristiche commerciali diverse da quelle del prodotto pilota di cui trattasi . Nel fissare il prezzo d' acquisto, a norma dell' art . 16, n . 3, del regolamento n . 1035/72, come modificato dal regolamento n . 2454/72, il Consiglio deve segnatamente tener conto, "per ogni prodotto considerato, delle caratteristiche del mercato e più particolarmente dell' entità dell' oscillazione dei corsi ". Ne consegue che, nel determinare i coefficienti di adattamento applicabili in casi particolari, la Commissione deve applicare criteri analoghi quanto ai prodotti che hanno caratteristiche commerciali diverse da quelle dei prodotti pilota, come indica il secondo punto della motivazione del regolamento n . 3587/86 .
17 . A mio giudizio, la Commissione dispone manifestamente, a tale scopo, di un potere discrezionale . Questo, pur non essendo certo illimitato, ricomprende comunque la decisione in ordine all' applicazione ad un prodotto, quando le sue caratteristiche lo richiedano, di un coefficiente di adattamento, e la determinazione del livello al quale detto coefficiente di adattamento va fissato alla luce della funzione assolta dal prezzo di acquisto nel sistema instaurato dal regolamento n . 1035/72 . Che ciò comporti scelte soggettive di politica economica, e non già semplicemente la pedissequa applicazione di una formula, trova conferma nella mancata dimostrazione, da parte dei ricorrenti, di errori della Commissione nella determinazione del valore dei coefficienti di adattamento, nonché nella mancata indicazione del livello cui questi avrebbero dovuto, a loro giudizio, essere fissati . L' art . 16, n . 4, del regolamento n . 1035/72 conferma poi che i coefficienti di adattamento vanno fissati secondo la procedura di cui all' art . 33 ( la cosiddetta "procedura del comitato di gestione "). In base a tale procedura, la Commissione presenta ad un comitato di rappresentanti degli Stati membri un progetto dei provvedimenti da adottare . Il comitato deve formulare un parere sul progetto . Qualora i provvedimenti in seguito adottati dalla Commissione non siano conformi al parere del comitato, il Consiglio può, nel termine di un mese, prendere una decisione diversa che sostituisca quella della Commissione . Questa procedura comporta il possibile esercizio del potere discrezionale in tre fasi : in primo luogo, da parte della Commissione; poi, da parte del comitato dei rappresentanti degli Stati; infine, da parte del Consiglio . Il regolamento contempla chiaramente la possibilità che non vi sia convergenza di vedute su quanto necessario per il corretto funzionamento dell' organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ed istituisce un meccanismo per determinare quale opinione debba prevalere .
18 . Dalle considerazioni svolte discende che, conformemente alla sentenza della Corte nella causa Schoeppenstedt, i ricorrenti devono dimostrare che sussiste una "violazione grave di una norma superiore intesa a tutelare i singoli ".
19 . I ricorrenti hanno indicato tre motivi per i quali essi considerano illegittimo il regolamento n . 3587/86 . In primo luogo, essi sostengono che la Commissione ha commesso uno sviamento di potere poiché i nuovi coefficienti di adattamento hanno determinato una riduzione dei prezzi di acquisto fissati dal Consiglio . La Commissione si sarebbe arrogata un potere che appartiene al Consiglio per perseguire finalità politiche proprie, vale a dire una riduzione del livello d' intervento . In secondo luogo, i ricorrenti sostengono che il controverso regolamento infrange i principi di base dell' organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli laddove altera l' effetto dei prezzi fissati dal Consiglio sull' andamento dei prezzi di mercato . Infine, essi sostengono che la motivazione del regolamento è carente .
20 . Posso essere breve sul terzo punto . Nella sentenza 15 settembre 1982, Kind / CEE ( causa 106/81, Racc . pag . 2885 ) la Corte ha dichiarato che "l' eventuale insufficienza di motivazione di un regolamento non coinvolge la responsabilità della Comunità" ai sensi dell' art . 215, secondo comma ( punto 14 della motivazione ). Non ritengo che vi siano motivi per discostarsi da questo principio nel caso presente .
21 . Quanto agli altri argomenti dei ricorrenti, sono disposto, ai fini della presente controversia, a partire dall' assunto che le norme stabilite dal regolamento n . 1035/72, in base al quale è stato adottato il regolamento di cui è causa, rappresentano norme giuridiche di rango superiore la cui violazione può far sorgere la responsabilità della Comunità ai sensi dell' art . 215, secondo comma ( v . sentenza 14 maggio 1975, CNTA / Commissione, causa 74/74, Racc . pag . 533 ). Inoltre, a mio giudizio, si può considerare il sistema istaurato dal regolamento n . 1035/72 come inteso, almeno parzialmente, a tutelare gli interessi della categoria cui appartengono i ricorrenti, vale a dire degli operatori economici del settore cui si applica il regolamento . Come indicato dall' art . 39, n . 1, lett . b ), del Trattato, una delle finalità della politica agricola comune è di tutelare gli interessi della popolazione agricola . Dalla sentenza Kampffmeyer si desume che le disposizioni relative al sistema suddetto possono quindi considerarsi intese alla tutela dei singoli ai sensi della sentenza della Corte nella causa Schoeppenstedt ( v . sentenza 14 luglio 1967, Kampffmeyer / Commissione, cause riunite 5, 7 e 13-24/66, Racc . pag . 287 ). A questo proposito è irrilevante il fatto che il sistema di cui trattasi abbia altresì, senz' ombra di dubbio, la finalità più ampia di promuovere il corretto funzionamento dell' organizzazione dei mercati .
22 . Non credo ci si debba soffermare su tali questioni poiché i ricorrenti, per veder accolta la loro domanda, non devono unicamente dimostrare la violazione di una norma giuridica di rango superiore intesa a tutelare i singoli, ma anche che la violazione è tanto grave da far sorgere la responsabilità della Comunità . Nella sentenza 25 maggio 1978, "Latte magro in polvere" ( cause riunite 83/76 e 94/76, 4/77, 15/77 e 40/77, HNL / Consiglio e Commissione, Racc . pag . 1209 ), la Corte ha dichiarato che
"nei settori soggetti alla politica della Comunità in materia economica, si può esigere dal singolo che sopporti, entro limiti ragionevoli, senza poter farsi risarcire col denaro pubblico, determinati effetti, dannosi per i suoi interessi economici, prodotti da un atto normativo (...)".
La Corte ha poi sottolineato che, in un contesto normativo caratterizzato dall' esercizio di un ampio potere discrezionale come quello della politica agricola comune, la responsabilità della Comunità può sussistere "solo se l' istituzione di cui trattasi ha disconosciuto, in modo palese e grave, i limiti che s' impongono all' esercizio dei suoi poteri" ( punto 6 della motivazione ).
23 . In casi del genere si deve quindi esaminare, come la Corte ha indicato nelle sentenze "isoglucosio" ( sentenze 5 dicembre 1979, Amylum / Consiglio e Commissione, punto 16 della motivazione, cause riunite 116 e 124/77, Racc . pag . 3497, e 5 dicembre 1979, KSH / Consiglio e Commissione, punto 13 della motivazione, causa 143/77, Racc . pag . 3583 ), se la Commissione abbia superato in modo grave e palese i limiti che le sono imposti per l' esercizio del suo potere discrezionale nell' ambito della politica agricola comune .
24 . Si tratta di un criterio di valutazione molto severo che forse la Corte riconsidererà in futuro . Non credo però che debba farlo oggi, poiché, secondo me, i ricorrenti non hanno dimostrato qualsivoglia abuso della Commissione nell' esercizio del potere discrezionale attribuitole . Avvalendosi del potere di determinare nuovi coefficienti di adattamento, la Commissione ha semplicemente svolto il compito attribuitole dall' art . 16, n . 4, del regolamento n . 1035/72 . I coefficienti di adattamento modificano, è pur vero, i prezzi di acquisto per i prodotti aventi determinate caratteristiche; tuttavia, proprio questa funzione essi devono svolgere a norma del regolamento n . 1035/72 . Il livello al quale vengono fissati i coefficienti di adattamento deve naturalmente essere rivisto a seconda delle esigenze del mercato . Non si può pertanto sostenere che una modifica dei coefficienti precedentemente applicati equivalga ad usurpare un potere del Consiglio . Essa costituisce invero parte integrante del sistema istituito dal regolamento n . 1035/72 per disciplinare l' organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli . Nessuna conseguenza quanto alla legittimità del regolamento n . 3587/86 discende, a mio giudizio, dal fatto che la Commissione abbia in seguito deciso, nell' ulteriore esercizio del suo potere discrezionale, di mitigare gli effetti dei nuovi coefficienti di adattamento con l' adozione del regolamento n . 1998/87 che stabilisce talune deroghe, per la stagione 1987/1988, al regolamento suddetto ( GU L 188, pag . 30 ).
25 . Che la fissazione di nuovi coefficienti di adattamento da parte della Commissione rientri pienamente nell' ambito della ripartizione dei compiti stabilita dal regolamento n . 1035/72, è confermato dalla previa procedura, da me già brevemente descritta, che detto regolamento imponeva per l' adozione del regolamento n . 3587/86 . Questa procedura consente al Consiglio di sostituire la propria decisione a quella della Commissione qualora il comitato dei rappresentanti degli Stati membri abbia espresso parere negativo sul progetto dei provvedimenti da adottare . Dall' ultimo punto della motivazione del regolamento controverso risulta che il comitato non aveva emesso alcun parere sui provvedimenti contenuti nel regolamento nel termine fissato dal suo presidente . Si può quindi ritenere che il comitato non attribuiva a quei provvedimenti un peso tale da consentire al Consiglio di intervenire con una propria decisione . Così stando le cose, la Commissione doveva dar corso ai provvedimenti che considerava necessari . Pertanto non si può affermare che, nel far ciò, essa si sia arrogata un potere spettante al Consiglio .
26 . Vorrei aggiungere che, nella determinazione dell' importanza della norma assertivamente infranta, la Corte considera altresì l' ampiezza della categoria interessata . Così, nella summenzionata sentenza HNL, la Corte ha osservato, nelle considerazioni svolte per respingere il ricorso, che il provvedimento di cui trattavasi "toccava categorie molto ampie di operatori economici" ( punto 7 della motivazione ). Per contro, nelle sentenze "gritz di granturco" e "quellmehl" ( sentenze 4 ottobre 1979, cause riunite 64/76 e 113/76, 167/78 e 239/78, 27/79, 28/79 e 45/79, Racc . pag . 3091; 4 ottobre 1979, causa 238/78, Racc . pag . 2955; 4 ottobre 1979, cause riunite 241/78, 242/78, da 245/78 a 250/78, Racc . pag . 3017; 4 ottobre 1979, cause riunite 261/78 e 262/78, Racc . pag . 3045 ), in cui ha accolto i ricorsi per danni a norma dell' art . 215, secondo comma, la Corte ha dichiarato che l' inosservanza, da parte della Comunità, della norma che era stata violata colpiva un gruppo ristretto e ben delimitato di operatori economici . Nel caso presente, il regolamento controverso ha spiegato effetti su un ampio gruppo, e cioè su chiunque operi nel settore cui si applica il regolamento . Ciò costituisce a mio giudizio un ulteriore motivo per concludere che i ricorrenti non sono riusciti a dimostrare una grave violazione di una norma giuridica di rango superiore .
27 . Infine, vorrei brevemente valutare due altre questioni sollevate dalle parti pur se, alla luce delle considerazioni svolte, non credo che la Corte dovrà occuparsene . Si tratta, in primo luogo, del se vi sia o meno un nesso di causalità fra il contestato regolamento e la perdita che i ricorrenti sostengono di aver subito; in secondo luogo, del calcolo del risarcimento . Quanto al nesso causale, non mi pare sia stato dimostrato che le associazioni di produttori ricorrenti abbiano effettivamente sofferto una perdita diretta a causa dell' adozione del regolamento n . 3587/86 . Anche se l' importo della compensazione finanziaria che gli Stati membri dovevano loro corrispondere è diminuito in seguito all' introduzione dei nuovi coefficienti di adattamento, la riduzione sarebbe stata compensata da un' equivalente diminuzione delle indennità che essi dovevano versare ai loro aderenti . Esprimo anche qualche riserva quanto all' effetto del censurato regolamento sui prezzi di mercato in generale : sul mercato possono influire fattori diversi . Anche qualora si potesse dimostrare un calo dei prezzi di mercato dei prodotti di cui trattasi dopo l' entrata in vigore dei nuovi coefficienti di adattamento, non ne discenderebbe automaticamente un nesso causale tra i due eventi . I ricorrenti, a mio giudizio, non sono riusciti a dimostrarlo .
28 . Quanto al calcolo dei danni, i ricorrenti hanno cercato di determinare la misura della perdita che sostengono di aver subito come conseguenza diretta dell' istituzione dei nuovi coefficienti di adattamento . Le parti discordano comunque sul se i prodotti specificamente menzionati dai ricorrenti per evidenziare gli effetti del regolamento di cui è causa siano rappresentativi degli ortofrutticoli in generale . Tale questione andrebbe affrontata qualora la domanda dei ricorrenti dovesse essere accolta in via di principio . Per quanto riguarda genericamente gli effetti del regolamento sui prezzi di mercato, i ricorrenti hanno tentato di aggirare la necessaria quantificazione chiedendo unicamente una somma simbolica a titolo di risarcimento . A mio modo di vedere, essi non possono così sottrarsi all' onere di adoperarsi per quantificare la perdita, poiché scopo dell' art . 215, secondo comma, è di apprestare un risarcimento per i danni effettivamente cagionati, e non solo di consentire alla Corte di pronunciarsi sulla legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie . Inoltre, va rilevato che accordare un risarcimento sia ad un' associazione di produttori sia ai suoi aderenti per una riduzione dei prezzi di mercato significherebbe risarcire due volte la stessa perdita . Per le associazioni di produttori una perdita del genere costituisce solo la ripercussione della perdita subita dai loro aderenti .
Conclusione
29 . Per concludere, benché ritenga il ricorso ricevibile, non mi pare che i ricorrenti abbiano dimostrato l' illegittimità dell' operato della Commissione . Pertanto, vi suggerisco di :
1 ) Respingere il ricorso .
2 ) Condannare i ricorrenti alle spese .
(*) Lingua originale : l' inglese .
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