Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . A seguito dell' entrata in funzione del tribunale di primo grado, il ricorso introdotto il 16 maggio 1988 dalla sig.ra Schneemann e da alcune centinaia di suoi colleghi contro la Commissione, per il quale presento oggi le mie conclusioni, costituisce una delle ultime cause in materia di personale in cui la Corte deve occuparsi anche degli aspetti di fatto . Sotto questo profilo non mi sembra tuttavia che il nostro compito sia particolarmente arduo . I problemi che i ricorrenti sottopongono al giudizio della Corte sono infatti essenzialmente di diritto . Inoltre i fatti che hanno dato origine al presente litigio sono noti, poiché, in gran parte, erano già alla base di due altri ricorsi di cui la Corte si è occupata in precedenza : la causa 137/80 Commissione/Belgio ( 1 ) e la causa 383/85 Commissione/Belgio ( 2 ).
2 . In tali condizioni mi propongo di affrontare immediatamente l' esame delle posizioni rispettive delle parti, senza soffermarmi sull' esposizione dei fatti, per cui rinvio alla relazione d' udienza .
3 . I ricorrenti sostengono che la Commissione è venuta meno al suo dovere di sollecitudine nei loro confronti rifiutando l' assistenza tecnica e finanziaria che avevano richiesto per introdurre eventuali azioni dinanzi ai tribunali belgi e, se del caso, alla nostra Corte al fine di risolvere il problema del trasferimento dei diritti pensionistici dal regime belga a quello comunitario .
4 . La convenuta si oppone a tale pretesa e sostiene, in sostanza, di aver soddisfatto agli obblighi derivanti dal suo dovere di assistenza nei confronti dei propri funzionari .
5 . L' origine della controversia, ancora una volta, sta nel comportamento omissivo tenuto dal Belgio nei confronti dell' obbligo incombente a tutti gli Stati membri di dare attuazione all' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII dello statuto dei funzionari, permettendo il trasferimento dei diritti a pensione acquisiti dai funzionari comunitari prima dell' entrata in servizio alle Comunità . Poiché nelle conclusioni presentate il 20 settembre 1989 nella seconda causa intentata dalla Commissione contro il Belgio ( 383/85 ) ebbi occasione di esprimere il mio pensiero quanto all' illegalità di tale comportamento omissivo, non penso sia necessario ripetermi . Tanto più che quanto è oggi in discussione concerne il comportamento della Commissione e non quello del Belgio .
6 . Ritengo invece opportuno - in limine - fare due precisazioni .
7 . In primo luogo, constato che non costituisce oggetto del dibattito la questione di principio se le misure richieste dai ricorrenti rientrino o meno nell' art . 24 dello statuto . La Commissione stessa, specificatamente nella risposta al reclamo dei funzionari, ha infatti precisato :
"Elle ne conteste pas que l' article 24 du statut soit invoqué à bon escient en l' espèce, car la portée de cette disposition va au-delà des cas qu' elle énumère à titre d' exemples, d' une part, et, d' autre part, la demande formulée trouve son origine, comme le requiert cet article, dans la qualité de fonctionnaire des réclamants ".
Su questo punto possiamo quindi trarre due conclusioni :
- la Commissione riconosce che il dovere di assistenza previsto dall' art . 24 dello statuto è rilevante ai fini della presente causa,
- ma sostiene, e questo sarà oggetto di approfondimento ulteriore, che nel caso di specie essa ha soddisfatto all' obbligo imposto da detto articolo; tale conclusione è invece contestata dai ricorrenti .
Il dibattito porta quindi sui limiti del dovere di assistenza/protezione .
8 . In secondo luogo, la Commissione ha tenuto a sottolineare, sia nella fase scritta, sia in udienza, che l' obbligo di assistenza si configura, alla luce della sua natura e della sua portata, come un obbligo di mezzi e non come un obbligo di risultati . Da tale affermazione, che non ho difficoltà a sottoscrivere, la Commissione trae una conseguenza che non mi sento di condividere, quando afferma che il risultato voluto dai ricorrenti sarebbe un atto, cioè l' adozione di una legge formale che consenta il trasferimento alle Comunità dei diritti a pensione maturati anteriormente, che esula dalla sfera di competenza della Commissione .
A tal proposito debbo rilevare che il petitum dei ricorrenti non fa la minima allusione all' adozione di una legge formale . Anzi, tutta l' impostazione alternativa perseguita con il ricorso alla giurisdizione nazionale prende proprio le mosse dal presupposto contrario : in assenza di legge formale dello Stato belga, le prospettive di veder rispettato il disposto statutario dipenderebbero da un' azione giurisdizionale ( potere-dovere del giudice nazionale di applicare lo statuto ). La relazione d' udienza precisa al riguardo chiaramente ( pag . 7, paragrafo 3 ): "Il giudice belga (...) non potrebbe essere ostacolato nella sua funzione dalle carenze del legislatore ".
Ora, quanto i ricorrenti chiedono alla Commissione è l' assistenza tecnica e finanziaria per adire la giurisdizione nazionale . Lungi dal configurarsi come un tentativo di snaturamento dell' obbligo di assistenza, tale richiesta mi pare si inserisca nel contesto naturale della prestazione di mezzi per realizzare un obiettivo determinato . E ben vero, e qui concordo pienamente con l' esetivo di Bruxelles, che l' obbiettivo finale perseguito è indipendente dalla volontà della Commissione, anche se si potrebbe chiedere per quale ragione la Commissione, che è legata con un rapporto sinallagmatico al funzionario titolare del diritto al trasferimento, non abbia ritenuto doveroso, a norma dell' obbligo di protezione, liquidare le pensioni come se il Belgio fosse già adempiente, salvo eventualmente a rivalersi sui crediti del governo belga . Ma la situazione sopra descritta, di mezzi necessari per la realizzazione di un fine indipendente dalla volontà di chi concede assistenza, è comune ad altri casi che ricadono sotto il disposto dell' art . 24 . Ad esempio la Commissione non può certo garantire a priori la condanna dell' imputato o il risarcimento dei danni in caso di oltraggio o diffamazione nei confronti di un funzionario che abbia beneficiato dell' assistenza ex art . 24 .
9 . Fatte queste debite premesse, passiamo ora all' esame del caso di specie . Il quesito cui la Corte deve rispondere è in sostanza se la Commissione ha o no assolto al proprio dovere di assistenza nei confronti dei funzionari ricorrenti . In proposito ricordo che la giurisprudenza della Corte ha enucleato una nozione di obbligo generale di assistenza che va al di là dei termini previsti dall' art . 24 ( sentenza dell' 11 luglio 1974, 53/72, Guillot, Racc . 1974, pag . 791 ), sottolineando in particolare il profilo dell' equilibrio che deve esistere fra i diritti e gli obblighi dei funzionari . Nello stesso senso è stato fatto rilevare che tale obbligo è la conseguenza dell' equilibrio naturale fra l' obbligo di lealtà che incombe ai funzionari e quello di protezione che incombe alle istituzioni ( vedi in particolare Rogalla, Fonction publique européenne, 1982, pag . 253 ).
10 . Vorrei peraltro aggiungere alcune parole per meglio circoscrivere - in generale - la portata del dovere di assistenza e di sollecitudine delle istituzioni nei confronti dei funzionari . E pacifico al riguardo che si tratti di un obbligo di mezzi e che nella scelta dei mezzi le istituzioni dispongano di un certo potere discrezionale il cui esercizio è tuttavia censurabile dalla nostra Corte . Mi sembra altrettanto chiaro che il dovere di assistenza e di sollecitudine si configura diversamente a seconda dei casi, in base alla gravità e alla natura dell' offesa arrecata ai funzionari .
Mi spiego . Per giurisprudenza costante della Corte un dovere di sollecitudine rileva nel caso di un litigio fra funzionari, in conseguenza del quale l' istituzione sia richiesta di procedere ad un' indagine e di prendere le misure che si impongono . Mi pare tuttavia innegabile che in siffatta ipotesi il contenuto del dovere di assistenza e sollecitudine sia più tenue che in altri casi di maggior gravità . E ciò tanto più in quanto, oltre - e forse più - che per l' adempimento del dovere di sollecitudine, l' intervento dell' istituzione è necessario nell' interesse del servizio e di una buona amministrazione ( vedansi in particolare la sentenza del 14 giugno 1979, sig.ra V ., causa 18/78, Racc . 1979, pag . 2093 e le mie conclusioni in causa Koutchoumoff, 224/87, sentenza del 26 gennaio 1989, Racc . 1989, pag . 99, in particolare pag . 104 ).
La situazione è diversa nell' ipotesi di offese provenienti dall' esterno, nel qual caso il dovere di sollecitudine, che come abbiamo visto è il "pendant" dell' obbligo di lealtà cui è tenuto il funzionario, si configura in maniera più rigorosa .
Ancora diversa mi sembra la situazione in un caso come quello che costituisce oggetto del presente ricorso . Non penso che sia possibile trascurare che il comportamento omissivo dello Stato membro ha avuto una durata di oltre vent' anni e che la sua illegalità è stata formalmente sanzionata da due censure della nostra Corte . In una siffatta ipotesi mi sembra pacifico che di fronte alla gravità, all' ampiezza, alla durata dell' offesa subita dai funzionari, che si traduce nella vanificazione di un loro diritto essenziale, la portata del dovere di sollecitudine dell' istituzione nei loro confronti si configura più intensamente che in altri casi in cui l' antigiuridicità del comportamento di cui il funzionario si considera vittima è innanzitutto da valutare e soprattutto da provare .
11 . Per opporsi alle richieste dei funzionari ricorrenti la Commissione ricorda, in primo luogo, le procedure da essa azionate ex articoli 169 e 171 del trattato . Non posso condividere questo primo mezzo di difesa . Per apprezzare se, nel caso di specie, la convenuta abbia o meno adempiuto ai suoi obblighi di protezione e di assistenza, non ritengo possano essere prese in considerazione le attività svolte dalla Commissione in base, dapprima, all' art . 169 e, quindi, all' art . 171 del trattato . Il ricorso di fronte alla Corte ex art . 169 rientra infatti fra le prerogative istituzionali della Commissione e si ricollega alla missione generale affidatale dall' art . 155 . La giurisprudenza della Corte in proposito ha chiaramente messo in evidenza la discrezionalità di cui gode la Commissione quanto alla scelta del momento di introduzione del ricorso; nonché il carattere obiettivo del ricorso stesso . Del pari, la Corte ha ripetutamente affermato che i funzionari della Commissione non possono convenire in giudizio la Commissione stessa per chiedere che essa faccia ricorso all' art . 169 del trattato per mettere fine a pretese violazioni del diritto comunitario ( vedi causa 48/65, Luettike, Racc . pag . 28, nonché le conclusioni dell' avvocato generale VerLoren van Themaat in causa Forcheri / Commissione, 28/83, Racc . pag . 1425, sentenza del 15 maggio 1984 ).
Se la decisione di iniziare la procedura ex art . 169 rientra nelle prerogative istituzionali della Commissione e, in quanto tale, è insindacabile dalla Corte, come altresì le motivazioni alla base di una tale decisione, è giocoforza constatare che, per definizione, ci si trova fuori dell' ambito dell' art . 24 dello statuto . Come abbiamo rilevato in precedenza, le condizioni di esercizio del potere discrezionale ex art . 24 debbono infatti poter fare l' oggetto di censura di fronte alla Corte .
12 . Un ulteriore argomento sollevato, in udienza, mi pare militare contro il tentativo di far rientrare nell' adempimento del dovere di assistenza il ricorso da parte della Commissione all' art . 169 . Le altre istituzioni delle Comunità che fossero confrontate a richieste di assistenza dei loro funzionari di fronte ad una violazione da parte di uno Stato membro dei doveri imposti dallo statuto non si troverebbero in situazione di eguaglianza con la Commissione, essendo loro preclusa la via dell' art . 169 . Del resto ciò è emerso dalle risultanze del presente ricorso . Sappiamo infatti che il Consiglio, per adempiere ai propri doveri ex art . 24 dello statuto, ha deciso di concedere l' assistenza tecnica e finanziaria richiestagli dai propri funzionari interessati al trasferimento dei diritti a pensione .
13 . Dobbiamo quindi esaminare se, astrazion fatta dall' esperimento della procedura ex art . 169, la Commissione abbia o no concretamente adempiuto ai propri doveri ex art . 24 .
14 . Ora, come la Commissione stessa ha riconosciuto in udienza, se essa dispone di un potere discrezionale quanto ai mezzi per assolvere il suo dovere di assistenza, spetta alla Corte valutare se nella scelta dei mezzi l' istituzione convenuta non sia incorsa in vizi che inficino la validità della sua decisione, ad esempio per errore manifesto o sconfinamento dai limiti del potere discrezionale .
15 . La Commissione ha giustificato il proprio rifiuto di assistenza invocando tre argomenti .
16 . In primo luogo ha sostenuto che l' esperimento della procedura ex artt . 169 e 171 rendeva superflua la concessione dell' assistenza richiesta . Per le ragioni esposte in precedenza ( punti 11 e 12 ) quest' argomentazione non mi sembra poter essere accolta .
17 . In secondo luogo l' esetivo di Bruxelles ha sostenuto che, avendo già concesso assistenza tecnica ad un funzionario, esso ha ritenuto superfluo concederla ai funzionari ricorrenti .
18 . Giungiamo in tal modo al punto focale della problematica .
I ricorrenti sostengono che, senza la prestazione di assistenza tecnica da parte della Commissione per quantificare la pretesa da far eventualmente valere di fronte al giudice nazionale, essi si trovano nell' impossibilità totale di far infine rispettare i propri diritti .
19 . La convenuta replica sostenendo, in linea generale, che nonostante il rifiuto di assistenza tecnica essa è rimasta all' interno dei "limiti ragionevoli" che la Corte ha stabilito essere propri al dovere di assistenza .
20 . In udienza i ricorrenti hanno ribadito l' esigenza imperativa di essere assistiti da parte dell' amministrazione . Premesso che per poter validamente adire la giurisdizione nazionale essi dovevano necessariamente precisare nell' atto introduttivo l' ammontare dei diritti a pensione maturati nel regime belga di cui richiedevano il trasferimento al regime comunitario, hanno sostenuto che l' effettuazione dei calcoli afferenti, di natura tecnico-attuariale, richiedeva la collaborazione dei servizi della Commissione che è stata loro negata .
21 . In proposito debbo constatare che malgrado la richiesta di delucidazioni formulata tre volte in udienza, la Commissione si è limitata a ribadire l' argomento che costituisce la premessa maggiore del suo ragionamento, e cioé che l' esperimento di eventuali nuove procedure, diverse da quelle introdotte dal Sig . Michel, non avrebbe portato nulla di nuovo o, testualmente, "non avrebbe modificato il paesaggio generale ".
22 . Questa difesa non mi appare accettabile . La Commissione ha praticamente rifiutato di prendere posizione - al di là di una petizione di principio - davanti alla nostra Corte sulla fondatezza della tesi dei ricorrenti secondo cui i calcoli attuariali fuoriescono dalle capacità dei singoli ricorrenti e presuppongono la collaborazione dei servizi della Commissione . In tal modo la Corte è impedita di esercitare il suo controllo quanto alle motivazioni che hanno guidato la convenuta nell' esercizio del suo potere discrezionale .
Aggiungo che l' effettuazione dei calcoli, che costituisce l' oggetto dell' assistenza tecnica sollecitata, avrebbe realizzato un altro obiettivo : permettere ad ogni singolo funzionario di apprezzare, in cognizione di causa, l' opportunità di esperire o meno un procedimento di fronte alla giurisdizione nazionale . La formulazione della domanda dei ricorrenti lascia inoltre trasparire che essi non escludevano neppure l' eventualità di un ricorso dinanzi alla nostra Corte per far sanzionare, ad esempio, il rifiuto della Commissione a rimediare all' omissione del Belgio applicando "anticipatamente" la regolamentazione dell' art . 11, come se il Belgio già avesse soddisfatto i suoi obblighi .
23 . Sulla base di queste considerazioni ritengo che la Commissione non abbia indicato sufficientemente dinanzi alla Corte la ragione del rifiuto di prestazione di assistenza tecnica . Ora, è evidente che ove esiste potere discrezionale in favore di un' istituzione, l' autorità che ne fruisce dev' essere in grado di spiegare alla Corte le condizioni e le motivazioni che hanno presieduto al suo esercizio . E soltanto tale obbligo che rende possibile l' indispensabile actio finium regundorum fra esercizio legittimo di un potere discrezionale e abuso sanzionabile .
24 . Vi è un' ulteriore ragione, a mio avviso, che rende inaccettabile la giustificazione addotta dalla Commissione per spiegare il suo rifiuto . L' azione di fronte ai tribunali belgi introdotta, con l' assistenza tecnica e finanziaria della Commissione, dal Sig . Michel, profitterebbe, qualora accolta, al solo ricorrente, poiché è escluso un effetto erga omnes della sentenza . Ne consegue che i funzionari ricorrenti hanno un interesse certo ad adire le vie legali, indipendentemente dall' esito dell' azione da parte del Sig . Michel . Non giova quindi alla Commissione il sostenere che, con l' assistenza fornita in un caso individuale, il suo obbligo di assistenza nei confronti dei funzionari sarebbe esaurito .
Ciò in quanto : o la Commissione con tale affermazione si riferisce non all' effetto giuridico, ma all' effetto di pressione che tale azione giudiziaria eserciterebbe sul governo belga ed in tal caso essa urta contro il semplice buon senso, atteso che la pressione esercitata da cinquecento azioni è più forte di quella prodotta da un solo ricorso . Ovvero essa si riferisce agli effetti giuridici che possono scaturire dall' azione, ed in tal caso si pone in contrasto evidente con la sua linea di difesa globale che consiste proprio nel sostenere l' inefficacia del ricorso all' azione di fronte ai giudici belgi .
25 . Prima di esaminare il terzo argomento avanzato dalla Commissione mi sembra utile trarre la fila dalle considerazioni sinora svolte .
26 . Ci è apparso in primo luogo che la valutazione in merito all' assolvimento del dovere di assistenza e sollecitudine nel caso di specie dev' essere effettuata :
- a prescindere dell' esperimento da parte della Commissione delle procedure a carattere istituzionale ex artt . 169 e 171; e
- tenendo in considerazione la gravità del comportamento antigiuridico risultante dall' omissione del governo belga di soddisfare gli obblighi che gli sono imposti dallo statuto;
27 . Abbiamo inoltre accertato che al fine di permettere ai funzionari interessati sia di valutare l' opportunità di un ricorso alla giurisdizione nazionale o alla nostra Corte, sia di disporre di elementi che permettano la determinazione del petitum, la Commissione avrebbe dovuto fornire l' assistenza tecnica richiestale .
Tale conclusione si impone quale conseguenza dell' incapacità della Commissione di motivare il rifiuto opposto ai suoi funzionari .
A questo stadio del ragionamento l' esercizio del potere discrezionale riconosciuto alla Commissione appare quindi viziato da motivazione insufficiente ( non spiegazione del rifiuto frapposto ) e viziata da errore ( asserzione che la concessione di assistenza tecnica ad un funzionario esaurirebbbe il suo obbligo di sollecitudine, allorquando si tratta pur sempre di azioni individuali ).
28 . Veniamo ora all' esame del terzo argomento invocato dalla Commissione, che consiste essenzialmente nella pretesa inefficacia del ricorso di fronte al giudice nazionale .
29 . Tale mezzo di difesa solleva due ordini di problemi . Uno, che esaminerò per primo, di coerenza interna del ragionamento della convenuta . Ed un altro metodologico .
30 . Debbo rilevare che resto estremamente perplesso quando intendo la Commissione dire, da un lato, che essa ha adempiuto al suo dovere di sollecitudine nei confronti dei propri funzionari concedendo l' assistenza richiesta al Sig . Michel e, d' altro lato e al contempo, affermare che le azioni similari progettate dagli altri funzionari sono inutili poiché condannate all' insuccesso a causa del carattere non "self-sufficient" delle disposizioni di cui all' art . 11, paragrafo 2, dell' allegato VIII dello statuto .
Non voglio attardarmi eccessivamente su una giustificazione che la Commissione ha sollevato in udienza e che considero fuori luogo . Quando essa afferma che attualmente, cioé al mese di ottobre/novembre 1989, la situazione è mutata rispetto a quella che si presentava al momento della concessione di assistenza tecnica e finanziaria al Sig . Michel, essa dimentica che il comportamento omissivo rimproveratole risale al 1987 e non è valutabile alla stregua di quanto accade oggi .
Quanto mi pare più significativo è la contraddittorietà della motivazione invocata dalla Commissione .
Al riguardo, delle due l' una :
- o la Commissione ha ragione quando afferma che l' azione di fronte al giudice nazionale è inutile perché manifestamente destinata all' insuccesso, ma in tal caso essa Commissione non ha in nulla adempiuto il suo dovere di sollecitudine; la concessione dell' assistenza tecnica nel caso del Sig . Michel non soddisferebbe se non formalmente al dovere di sollecitudine . In sostanza, la Commissione avrebbe scientemente messo a disposizione dei funzionari un' arma che essa sapeva, sin dall' inizio, essere spuntata . Ed in tal caso la ratio stessa dell' art . 24 ( equilibrio fra obbligo di lealtà e dovere di protezione ) è violata . Oppure
- la Commissione utilizza a torto tale argomento unicamente per i bisogni della causa, ed il rifiuto di prestare assistenza ai ricorrenti è viziato da motivazione contraddittoria .
31 . Il secondo ordine di problemi che il terzo mezzo di difesa della Commissione solleva è di natura metodologica .
32 . Per rispondere all' argomento dei ricorrenti secondo cui il ricorso al giudice belga permetterebbe di sbloccare la situazione rendendo effettivo l' adempimento degli obblighi statutari, la Commissione ha sostenuto che :
"è escluso che nell' ordinamento costituzionale belga, gli organismi nazionali di pensione o addirittura le giurisdizioni interne possano sostituirsi al legislatore",
mettendo, come si è detto, in dubbio l' utilità dell' iniziativa prescelta dai ricorrenti a tutela dei loro diritti . In maniera ancora più esplicita nelle risposte scritte alle domande della Corte la Commissione ha precisato :
"è del tutto azzardato ritenere che un giudice belga possa, sostituendosi al legislatore, mettere in opera i mezzi concreti che permettono l' esercizio della facoltà di trasferimento dei diritti acquisiti nel sistema nazionale verso il regime delle pensioni delle Comunità ".
33 . Tale dibattito mi pare da un lato fuori luogo e dall' altro in gran parte irrilevante . Non è certo compito della nostra Corte di procedere alle discussioni che avranno luogo di fronte al giudice nazionale, decidendo in astratto quanto alle prospettive di successo di un eventuale ricorso dinanzi al giudice nazionale, interrogandosi sul punto che un orientamento giurisprudenziale resti o meno isolato ovvero seguito da altre pronuncie nello stesso senso, o che la giurisprudenza possa evolversi . Ciò che mi pare più importante è che tale dibattito, forse appassionante in linea teorica, non ha molto rilievo ai fini della problematica che qui ci occupa . Se la Commissione è tenuta, ex art . 24, a portare assistenza e protezione ai suoi funzionari, tale obbligo non è grandemente scalfito dal problema dell' esito favorevole o sfavorevole - al termine del processo - dell' azione giudiziaria intentata dai funzionari con l' appoggio della Commissione . La stessa situazione si presenta in effetti in altri casi . Si pensi all' ipotesi in cui un funzionario della Commissione sia stato oggetto di oltraggio o di diffamazione, ad esempio in un paese terzo, a causa della sua qualità di funzionario comunitario . Qualora la Commissione rifiutasse di prestargli assistenza per introdurre un' azione a tutela dei propri interessi allegando che le prospettive di successo sono minime, è dubbio che essa adempirebbe agli obblighi che le incombono ex art . 24 . Salvo ipotesi in cui l' esperimento di un' azione giudiziaria presenti palesemente caratteristiche di eccentricità tali da rendere temerario il ricorso, non ritengo che l' obbligo di protezione dei loro funzionari incombente alle istituzioni venga meno a causa dell' alea insita in ogni esperimento di un' azione giudiziaria . Ora, nel caso di specie, il fatto che la Commissione stessa abbia ritenuto dover portare assistenza tecnica e finanziaria al Sig . Michel, e che il Consiglio abbia accettato di fornire assistenza tecnica e finanziaria a tutti i funzionari che ne facciano richiesta a condizione che abbiano superato i cinquantacinque anni di età, dimostra che le "chances" del procedimento di fronte al giudice nazionale esistono e che la stessa Commissione le ha valutate al giusto, come nel caso Michel .
Ma vi è di più . La stessa Commissione, rispetto al caso di un funzionario che ha azionato dinanzi al giudice nazionale ( francese ) il diritto di cui all' art . 11, n . 2 - caso attualmente pendente dinanzi a questa Corte ( causa 37/89, Weiser/CNBF ) - non ha mancato di sottolineare "l' applicabilité directe de l' article 11, paragraphe 2, de l' annexe VIII du statut ". Con ciò stesso, la Commissione, lungi dall' aver denunciato l' inefficacia dell' azione dinanzi al giudice nazionale, ne ha condiviso l' opportunità e l' utilità, tra l' altro concordando sul merito, pur non essendo coinvolta sotto il profilo tecnico e finanziario .
34 . Al termine della disamina delle tre giustificazioni apportate dalla Commissione per spiegare il proprio rifiuto di assistenza, devo quindi constatare che nessuna di queste resiste ad un esame critico . In tali condizioni, poiché non è contestato che è a giusto titolo che i ricorrenti hanno invocato l' art . 24 dello statuto, che esiste obbiettivamente un bisogno di assistenza tecnica al fine di permettere ai funzionari ricorrenti di valutare se è opportuno adire le giurisdizioni nazionali o la nostra Corte ed in caso positivo di adirle concretamente; che la Commissione non ha giustificato dinanzi alla Corte le ragioni del suo rifiuto, appare inevitabile concludere che il comportamento della Commissione stessa è viziato . In definitiva dobbiamo constatare che la convenuta non ha adempiuto al suo obbligo di assistenza nei confronti dei propri funzionari .
Poiché non ritengo accettabile che la Commissione discrimini fra i suoi funzionari, penso che l' assistenza che essa deve fornire loro debba essere tanto tecnica che finanziaria, come del resto è stato il caso al Consiglio .
Propongo quindi di annullare il rifiuto opposto dalla Commissione alle richieste di assistenza tecnica e finanziaria sollecitate dai ricorrenti . Spetta all' istituzione convenuta, che va condannata alle spese del giudizio, trarre le conseguenze della sentenza .
(*) Lingua originale : l' italiano .
( 1 ) Sentenza del 20 ottobre 1981, Racc . pag . 2393 .
( 2 ) Sentenza del 3 ottobre 1989, Racc . pag . 3069 .
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