Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Il sig. Noij, che risiede nei Paesi Bassi almeno dal 1979, ha lavorato per venticinque anni come minatore di galleria in Belgio. A questo titolo, egli beneficiava di una pensione di vecchiaia belga a partire dal 1979 pur avendo, a quel tempo, solo 52 anni. Poiché nei Paesi Bassi esiste un sistema generalizzato di assicurazioni al quale sono obbligatoriamente iscritte tutte le persone che risiedono nel Regno, anche se non svolgono alcuna attività lavorativa, il sig. Noij veniva assoggettato al pagamento di contributi previdenziali il cui ammontare era calcolato, in particolare, in base a quello della sua pensione di vecchiaia belga. Tali contributi, che ammontavano ad un importo pari al 23% di questa pensione, erano riscossi a norma dei regimi generali seguenti: assicurazione vecchiaia, incapacità lavorativa, pensioni ai superstiti (vedove e orfani), assegni familiari, spese speciali di malattia.
2. Davanti ai giudici nazionali, il sig. Noij faceva valere che non era necessario che egli fosse assicurato a norma del regime generale di assicurazione vecchiaia poiché egli fruiva già di una pensione belga; che, nell' ipotesi di un suo decesso, la vedova avrebbe diritto a una pensione pari all' 80% della propria pensione; che egli aveva diritto, a carico dello Stato belga, a tutti i vantaggi derivanti dalla legge olandese sulla cassa malattia e dalla legge relativa al regime generale delle spese speciali di malattia; che prima dell' entrata in vigore di un regime particolare tra i Paesi Bassi ed il Belgio egli aveva diritto ad assegni familiari a norma della legislazione belga; che una prestazione periodica per causa d' invalidità o d' incapacità lavorativa a norma del relativo regime olandese era del pari superflua dato che egli gode di una pensione di vecchiaia e che le due prestazioni non possono essere cumulate; che l' unico motivo per mantenere l' assicurazione a norma del regime generale in materia di incapacità lavorativa sarebbe che in forza di tale regime certe prestazioni possono essere accordate al fine di facilitare le condizioni di vita e di lavoro mentre il regime belga analogo è vincolato alla residenza sul territorio di tale Stato membro. Risulta però implicitamente dal punto di vista espresso dal sig. Noij che egli ritiene di non aver più bisogno di queste ultime prestazioni.
3. Un decreto olandese del 7 luglio 1982, decorrente dal 1 gennaio 1982, ha modificato la legislazione nel senso che gli ex minatori i quali percepiscono una pensione a norma della legge belga, in quanto non svolgano un' attività professionale e non percepiscano una prestazione a norma di un regime olandese, non sono da considerare assicurati ai sensi dei diversi regimi olandesi di cui sopra.
4. Questa disposizione non disciplina tuttavia la situazione del sig. Noij per quanto riguarda il 1979 né quella delle persone che beneficiano di una pensione belga diversa da quella di ex minatori ovvero da quella derivante da un prepensionamento in forza della legislazione di un altro Stato membro.
5. Nel corso dell' udienza né il governo olandese né la Commissione hanno contestato che, in situazioni del genere, la riscossione di contributi a norma dei diversi regimi olandesi era iniqua. Essi hanno messo in rilievo che scambi di vedute erano in corso in seno alla "commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti" onde elaborare un testo di modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 (1) al fine di evitare in futuro questo tipo di situazione.
6. Nel frattempo, il problema relativo ai contributi pagati dal ricorrente nella causa principale per l' anno 1979 permane. La sua soluzione dipende soprattutto dal fatto di stabilire se i criteri di determinazione della legislazione applicabile, previsti all' art. 13 del regolamento n. 1408/71, continuano ad applicarsi agli ex lavoratori frontalieri che non svolgono una nuova attività lavorativa nel paese di residenza. In caso di soluzione di tale questione in senso affermativo, il sig. Noij continuerebbe infatti a rientrare nell' ambito di applicazione della sola normativa belga e nessun contributo previdenziale potrebbe essere reclamato nei suoi confronti nei Paesi Bassi. Una certa interpretazione della sentenza della Corte 12 giugno 1986, Ten Holder (causa 302/84, Racc. pag. 1821), potrebbe indurre a ritenere corretta tale ipotesi. Nel dispositivo di questa sentenza, la Corte ha infatti dichiarato quanto segue:
"La corretta interpretazione da dare all' art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71 è quella secondo la quale al lavoratore che cessa l' attività prestata nel territorio di uno Stato membro e che non è stato occupato nel territorio di un altro Stato membro, continua ad applicarsi la legislazione dello Stato membro dell' ultimo impiego, qualunque sia il periodo di tempo trascorso dalla cessazione dell' attività di cui trattasi e dell' estinzione del relativo rapporto di lavoro".
7. Fino alla modifica intervenuta nel 1981, il citato art. 13 era così formulato:
"1) Il lavoratore cui è applicabile il presente regolamento è soggetto alla legislazione di un solo Stato membro. Tale legislazione è determinata conformemente alle disposizioni del presente titolo.
2) Con riserva delle disposizioni degli artt. da 14 a 17,
a) il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l' impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro".
8. Onde poter decidere la controversia deferitagli, lo Hoge Raad der Nederlanden ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni:
"1) Se le norme facenti parte del diritto delle Comunità europee nel settore della previdenza sociale, dirette a realizzare la libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità, in particolare le norme relative alla determinazione della legislazione nazionale applicabile, contenute nel titolo II del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, ostino a che nei confronti di colui che risiede nel territorio di uno Stato membro (in prosieguo: lo 'Stato di residenza' ) e che, dopo la cessazione da parte sua di attività lavorative subordinate nel territorio di un altro Stato membro, gode di una pensione di vecchiaia, a seguito di tali attività, in forza della legislazione previdenziale di tale altro Stato membro, si possano riscuotere contributi a titolo di assicurazione obbligatoria in forza della legislazione sociale dello Stato di residenza, anche sulla base di tale pensione di vecchiaia:
a) qualora egli, dopo la cessazione delle attività da lui svolte sul territorio dell' altro Stato membro, non abbia più svolto alcuna attività lavorativa:
b) qualora egli, dopo la cessazione di tale attività, abbia lavorato per un certo tempo - come lavoratore dipendente o autonomo - sul territorio del suo Stato di residenza.
2) Se la situazione della questione al punto 1 sia diversa, qualora il lavoro di cui alla lett. b), svolto nello Stato di residenza, costituisca solo un' attività di importanza secondaria".
I - Quanto alla questione 1, lett. a)
9. Il gerechtshof di Bois-le-Duc, investito della controversia in primo grado, ha ritenuto che il regolamento n. 1408/71 non si applicasse affatto al sig. Noij perché quest' ultimo non svolgeva più alcuna attività quale lavoratore subordinato.
10. Ora, come il governo spagnolo ha fatto giustamente rilevare, la Corte ha dichiarato, nella sentenza 22 maggio 1980, Walsh, punto 6 della motivazione (causa 143/79, Racc. pag. 1639, in particolare pag. 1652) che
"da talune disposizioni del regolamento n. 1408/71 risulta che esso si applica a determinati gruppi di persone che, al momento del verificarsi del rischio, non possedevano lo status di 'lavoratore subordinato' ai sensi del diritto del lavoro. Sarebbe contrario allo spirito delle disposizioni in parola ed a uno degli scopi essenziali del regolamento, quale quello di assicurare ai lavoratori che si spostano all' interno della Comunità i diritti e i vantaggi acquisiti, l' escludere dal campo d' applicazione del regolamento - dando un' interpretazione restrittiva alla definizione del termine 'lavoratore' - qualsiasi altro caso in cui, secondo la legislazione di cui si tratta, l' assicurazione continui a coprire i rischi dell' assicurato, pur non essendo questi più tenuto a versare contributi".
11. Analogamente, dalla vostra sentenza 31 maggio 1979, Pierik, punto 4 della motivazione (causa 182/78, Racc. pag. 1977, in particolare 1993), risulta che
"i titolari d' una pensione o d' una rendita spettanti in forza della legislazione d' uno o più Stati membri, anche se non esercitano un' attività lavorativa, rientrano, in ragione della loro affiliazione ad un regime previdenziale, nella sfera d' applicazione delle disposizioni del regolamento relative ai 'lavoratori' , a meno che non costituiscano oggetto di disposizioni specificamente adottate per essi".
12. Non potrebbe dunque negarsi che il regolamento n. 1408/71 in quanto tale si applica ugualmente alle persone che non svolgono più alcuna attività lavorativa.
13. Il governo olandese, quello spagnolo e la Commissione condividono tale modo di vedere ed ammettono altresì che i criteri di determinazione della legislazione applicabile di cui al n. 2 dell' art. 13 continuano ad avere efficacia per quanto concerne le persone momentaneamente inattive, ma in grado di tornare al lavoro in un momento successivo, come i richiedenti o i beneficiari di prestazioni di malattia considerati nelle sentenze 12 gennaio 1983, Coppola, punto 11 della motivazione (causa 150/82, Racc. pag. 43), e 12 giugno 1986, Ten Holder, citata.
14. Il governo olandese e la Commissione richiamano tuttavia l' attenzione sui termini nei quali è redatto l' art. 13, n. 2. Questa disposizione stabilisce in effetti il principio che la "lex loci laboris" deve prevalere sulla legge del paese in cui il lavoratore ha la residenza. Essa presuppone pertanto un lavoratore attivo che svolge la propria attività in uno Stato membro diverso da quello di cui è originario oppure da quello in cui risiede. E' quindi escluso che tale disposizione possa applicarsi a quanti hanno cessato definitivamente di svolgere ogni attività lavorativa (gli "ex attivi").
15. Il governo olandese e la Commissione mettono altresì in rilievo gli inconvenienti che l' interpretazione contraria potrebbe comportare per gli stessi pensionati, nonché le conseguenze finanziarie che potrebbero risultarne per quegli Stati membri ove esiste un regime generalizzato di assicurazione.
16. Per quanto riguarda gli stessi pensionati, non sarebbe equo che un "ex attivo" il quale benefici soltanto, in base alla legge del paese nel quale abbia lavorato da ultimo, di un prepensionamento insufficiente non possa avvalersi della possibilità di acquisire nuovi diritti a pensione nel paese di residenza qualora la normativa di quest' ultimo non subordini tale acquisto all' esercizio di un' attività lavorativa e qualora a tal fine non debba pagare contributi ovvero il livello di questi ultimi gli sembri tollerabile.
17. Peraltro, il collegamento esclusivo delle persone che hanno cessato ogni attività lavorativa alla legislazione del paese dell' ultima occupazione potrebbe condurre ad abusi a scapito degli Stati membri in cui esiste un regime di assicurazioni generalizzate, sia esso finanziato per mezzo di contributi oppure di imposte. Certe persone potrebbero infatti, verso il termine della carriera, recarsi a lavorare in un paese del genere per un periodo limitato, per poi ritornare nel loro paese d' origine cessando ogni attività, pur avvalendosi senza remore del regime del paese dell' ultima occupazione senza pagarvi contributi né imposte.
18. Pur condividendo tali argomenti del governo olandese e della Commissione, gradirei in particolar modo sottolineare i punti seguenti.
19. a) Come regola generale ogni persona è soggetta alla legislazione del paese in cui risiede il quale è, di norma, anche quello in cui si trova la sua attività lavorativa. L' art. 13 del regolamento mira unicamente a risolvere i conflitti fra legislazioni che possono insorgere qualora il luogo di residenza e quello dell' occupazione non siano situati nello stesso paese ovvero nell' ipotesi di altre situazioni affatto particolari elencate da tale articolo. A partire dal momento nel quale cessi definitivamente una delle situazioni di cui all' art. 13, in particolare a partire dall' istante in cui l' interessato rinunci a ogni attività lavorativa, il principio dell' applicazione della legislazione del paese di residenza dovrebbe, a mio avviso, riacquistare la sua efficacia. Se questa legislazione subordina tale iscrizione all' esercizio di un' attività lavorativa, nulla accadrà fintantoché la persona in questione rimanga inattiva. Se, viceversa, la medesima legislazione prevede l' applicazione obbligatoria di tutti i residenti, e quindi anche degli "ex attivi", alla previdenza sociale, tale iscrizione interverrà in modo automatico.
20. b) A mio parere, non possono ricavarsi argomenti in senso contrario dall' art. 13, n. 1, secondo il quale "il lavoratore cui è applicabile il presente regolamento è soggetto alla legislazione di un solo Stato membro". In primo luogo, questo inciso non può venire letto isolatamente dal n. 2 dello stesso articolo, nel quale si precisa la portata di tale principio.
21. In secondo luogo, nelle vostre sentenze Perenboom (2), Luijten (3) e Ten Holder (punto 15 della motivazione), la Corte ha interpretato l' art. 13, n. 1, nel senso che ha lo scopo di evitare che una persona sia soggetta
"per lo stesso periodo all' assicurazione in forza della normativa di più Stati membri".
Orbene, una persona che cessa di lavorare in un paese diverso da quello ove risiede inizia manifestamente un "nuovo periodo" e il problema che l' art. 13 ha per oggetto di risolvere non si pone più, pertanto, nei suoi confronti.
22. Infine, nella vostra recente sentenza Kits van Heijningen (4), vi siete pronunciati nel modo seguente:
"(...) occorre rilevare che l' art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71 mira unicamente (5) a determinare la normativa nazionale da applicare a chi svolga un' attività subordinata (5) nel territorio di uno Stato membro, e non intende di per sé stabilire i casi in cui sorge il diritto o l' obbligo di iscriversi ad un regime previdenziale oppure ad un ramo particolare dello stesso. Come la Corte ha più volte indicato, spetta alla normativa di ciascuno Stato membro stabilire detti casi (v., segnatamente, sentenza 23 settembre 1982, Koks, causa 275/81, Racc. pag. 3013)".
23. Deduco da tutto quanto precede che, a partire dal momento in cui nessuna delle situazioni contemplate all' art. 13 del regolamento n. 1408/71 si trovi più in essere, questa disposizione cessa di applicarsi.
24. Se la persona che ha lavorato in precedenza in un altro Stato membro risiede o stabilisce la nuova residenza nel territorio di uno Stato membro la cui legislazione in materia di previdenza sociale preveda l' iscrizione obbligatoria di tutti i residenti, svolgano essi o meno un' attività lavorativa, il diritto comunitario, allo stato attuale, non può impedire a tale legislazione di applicarsi.
25. Dato che questa è la portata dell' art. 13, è giocoforza concludere, che, nella sentenza Ten Holder, la Corte ha potuto riferirsi alle sole persone le quali "cessino" le rispettive attività sul territorio di un altro Stato a titolo puramente temporaneo, ad esempio per causa di malattia, maternità o disoccupazione.
26. c) Il fatto che l' art. 13, n. 1, abbia per oggetto "il lavoratore cui è applicabile il presente regolamento" (oppure, secondo il testo attuale del regolamento n. 1408/71, "le persone cui è applicabile il presente regolamento") non è tale, a mio parere, da mettere in discussione la mia interpretazione di tale articolo.
E' certo che, perché una disposizione del regolamento n. 1408/71 possa produrre i suoi effetti nei confronti di una persona, è necessario che quest' ultima faccia parte della cerchia di persone alle quali si applica il regolamento. Ma questa non è una condizione sufficiente: è necessario inoltre che la persona versi nella situazione contemplata dalla disposizione di cui trattasi. Orbene, per quanto riguarda l' art. 13, n. 2, lett. a), questa situazione è quella di una persona che risiede in uno Stato membro pur esercitando un' attività in un altro Stato membro.
27. d) L' interpretazione secondo cui un lavoratore titolare di una pensione può, in linea di principio, essere soggetto alla legislazione dello Stato di residenza è confermata da un emendamento al regolamento n. 1408/71 introdotto dal Consiglio il 18 luglio 1989, cioè in data posteriore alla sentenza Ten Holder. Si tratta del nuovo n. 2 aggiunto all' art. 33 e che recita (6):
"Quando, nei casi contemplati all' art. 28 bis, il titolare di una pensione o di una rendita è soggetto, in ragione della sua residenza, al versamento di contributi o a trattenute equivalenti per la copertura delle prestazioni di malattia e di maternità a norma della legislazione dello Stato membro nel cui territorio egli risiede, detti contributi non sono esigibili".
28. Questa disposizione implica necessariamente che agli occhi del Consiglio il beneficiario di una pensione a norma della legislazione dello Stato membro A è in via di principio soggetto alla legislazione dello Stato membro B in cui risiede, qualora quest' ultima abbia il carattere di un' assicurazione generalizzata alla quale sono soggetti d' ufficio tutti i residenti. Infatti, se così non fosse, il problema del pagamento di contributi nel paese di residenza non potrebbe nemmeno porsi. Ritengo quindi di poter trarre dal nuovo art. 33, n. 2, la conclusione che, dal punto di vista dello stesso legislatore comunitario, il principio contenuto nell' art. 13, secondo il quale le persone a cui si applica il regolamento sono soggette alla sola legislazione dello Stato membro in cui esercitano un' attività lavorativa subordinata o autonoma, pur se risiedono nel territorio di un altro Stato membro, non si applica più a partire dal momento in cui tali persone cessano definitivamente di svolgere ogni attività lavorativa.
29. In sintesi, vi propongo dunque una prima conclusione consistente nell' ammettere che, allo stato attuale, il diritto comunitario non osta a che un lavoratore il quale cessi ogni attività lavorativa all' estero senza avviare una nuova attività nel paese di residenza sia soggetto alla legislazione di tale ultimo paese qualora essa sia fondata sul principio dell' assicurazione obbligatoria di tutti i residenti e ciò beninteso senza pregiudizio dei diritti a pensione e, se del caso, degli obblighi concomitanti che discendono nei suoi confronti dalla legislazione del paese dell' ultima occupazione (per esempio, trattenute di contributi per l' assicurazione malattia).
30. Questo principio comporta però necessariamente che il lavoratore in parola debba pagare contributi in base ai diversi regimi previdenziali del suo paese di residenza anche qualora si consideri sufficientemente coperto dai diritti da lui maturati a norma della legislazione del paese dell' ultima occupazione?
31. A questo proposito, condivido innanzitutto il parere della Commissione, secondo il quale il sig. Noij non può venire assoggettato al versamento di contributi in forza della legge olandese sulle spese speciali di malattia (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten: AWBZ). Risulta infatti dalla sentenza di rinvio che il ricorrente nella causa principale ha diritto, a carico dell' ente belga competente, alle prestazioni che discendono da tale legge. Ora, come sostiene pure la Commissione, può dedursi dalla sentenza pronunciata dalla Corte il 28 marzo 1985, Commissione / Belgio (causa 275/83, Racc. pag. 1097), circa l' art. 33 del regolamento n. 1408/71, che, quando le prestazioni erogate nel paese di residenza conformemente all' art. 28 bis sono a carico dell' ente previdenziale di un altro Stato membro, questo ente è l' unico autorizzato a effettuare trattenute di contributi, poiché nessun contributo può essere percepito nel paese di residenza.
32. Il nuovo art. 33, n. 2, introdotto nel 1989, si limita ad affermare esplicitamente tale principio che la Corte aveva già tratto dall' art. 33 nel testo risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio, 19 dicembre 1972, n. 2864 (GU L 306, pag. 1). Ora, se tale principio discendeva già dall' art. 33 quale redatto a partire dal 1972, esso era quindi applicabile nel 1979, anno a proposito del quale il sig. Noij ritiene che i contributi gli siano stati reclamati a torto.
33. Rimane da sapere che cosa accade per i contributi posti a carico del ricorrente in base agli altri regimi previdenziali olandesi.
34. Dall' assenza, negli altri settori, di disposizioni analoghe all' art. 33 deve desumersi che allo stato attuale il diritto comunitario non osta alla riscossione di tali contributi? Può dedursi dagli artt. 48-51 del Trattato un principio generale che vieti quest' ultima?
35. In tale contesto, si potrebbe riflettere sul principio affermato a più riprese dalla Corte, segnatamente nella sentenza de Rijke (7), secondo cui
"lo scopo degli artt. da 48 a 51 non sarebbe raggiunto se i lavoratori, come conseguenza dell' esercizio del diritto di libera circolazione, dovessero perdere vantaggi previdenziali garantiti loro dalle leggi di uno Stato membro".
36. A mio parere, risulta tuttavia dalla giurisprudenza di cui trattasi che tale regola dispiega la sua efficacia nella sola ipotesi in cui l' applicazione di una disposizione del regolamento n. 1408/71 in quanto tale possa implicare la conseguenza indicata. Orbene, nella fattispecie, i vantaggi che la legislazione belga assicura al sig. Noij rimangono intatti de jure. Egli perde, de facto, una parte della sua pensione belga per il solo motivo che la legislazione del suo paese di residenza gli impone contributi destinati, almeno in teoria, a procurargli nuovi vantaggi.
37. Rimane il fatto che, qualora un lavoratore in pensione anticipata ritenga di fruire, a norma della legislazione dello Stato in cui abbia lavorato in precedenza, di una pensione sufficiente e di tutte le garanzie sociali auspicabili (assicurazione malattia, assegni familiari, eventuale pensione di reversibillità alla vedova) e qualora i contributi da pagare nel paese di residenza rappresentino per lui un onere molto gravoso e sproporzionato rispetto al vantaggio che la pensione integrativa, alla quale potrebbe avere diritto all' età di 65 anni, gli potrebbe apportare, sarebbe iniquo imporgli il pagamento di tali contributi. Vi sono dunque buone ragioni per modificare il regolamento n. 1408/71 onde permettere a questo ex lavoratore di essere esonerato, su sua richiesta, dall' applicazione della legislazione sociale del paese di residenza.
38. Ciò non toglie che allo stato attuale della normativa non sia possibile rispondere allo Hoge Raad nel senso che il diritto comunitario osta alla riscossione obbligatoria dei contributi previsti dai regimi previdenziali nazionali di un paese in cui esista un sistema generalizzato di assicurazioni, eccetto, eventualmente, i contributi relativi all' assicurazione malattia.
39. Vi propongo, pertanto, di risolvere nel modo seguente la questione 1, lett. a), proposta dallo Hoge Raad:
"Allo stato attuale, le norme di diritto comunitario nell' ambito della previdenza sociale non ostano a che una persona residente nel territorio di uno Stato membro e che, dopo la cessazione dell' attività svolta in qualità di lavoratore subordinato nel territorio di un altro Stato membro, fruisca, a seguito di tale attività, di una pensione di vecchiaia a norma della legislazione sociale di tale altro Stato membro si veda reclamare, tra l' altro in ragione della stessa pensione di vecchiaia, contributi all' assicurazione obbligatoria in base alla legislazione sociale dello Stato di residenza qualora, dopo la cessazione dell' attività esercitata nel territorio dell' altro Stato membro, essa non ne abbia più svolta alcuna. Tale riscossione deve tuttavia aver luogo conformemente alle disposizioni del titolo III del regolamento n. 1408/71 relative ai titolari di pensioni o rendite".
II - Sulla lett. b) della prima questione e sulla seconda questione
40. La soluzione data alla questione 1, lett. a), rende, a mio parere, superflua le questioni 1, lett. b), e 2. Vediamo tuttavia se una persona che fruisca di una pensione "estera", la quale inizi a svolgere una nuova attività professionale nel paese in cui risiede debba versare i contributi previsti dalla legislazione sociale di tale paese.
41. Ricordo ancora una volta che, a partire dal momento in cui una persona esercita un' attività nel paese ove risiede, essa è soggetta alla legislazione di tale paese. Secondo me non è necessario, per constatarlo, far riferimento ai criteri di determinazione dell' art. 13: è l' evidenza stessa. Tale persona deve quindi pure versare tutti i contributi previsti da tale legislazione.
42. La situazione cambierebbe soltanto in caso di applicazione dell' art. 14 quinquies, n. 3, del regolamento n. 1408/71 che dispone quanto segue:
"Le disposizioni della legislazione di uno Stato membro che prevedono che il titolare di una pensione o di una rendita, che esercita un' attività professionale, non è soggetto all' assicurazione obbligatoria per tale attività, si applicano anche al titolare di una pensione o di una rendita acquisita in base alla legislazione di un altro Stato membro, a meno che l' interessato non faccia espressa domanda di esservi assoggettato (...)".
43. Nei paesi in cui l' assoggettamento all' assicurazione obbligatoria non dipende dall' esercizio di un' attività professionale, questa disposizione evidentemente non si applica, ma qualora i titolari di una pensione "nazionale" fossero esentati dall' applicazione obbligatoria, i titolari di una pensione "estera" dovrebbero essere trattati allo stesso modo.
44. Che cosa accade adesso a partire dal momento in cui tale persona cessa definitivamente di lavorare? Ritengo che essa resti soggetta alla legislazione del paese di residenza alle stesse condizioni degli altri "ex attivi" che vi risiedono.
45. Il problema che ci si è presentato a proposito della prima questione per quanto riguarda i contributi per l' assicurazione malattia non mi sembra doversi porre in questo contesto, poiché l' iscrizione al regime del paese dell' ultima attività lavorativa avrà nel frattempo probabilmente sostituito quella al regime dello Stato debitore della pensione. Ad ogni modo, la soluzione proposta a tale riguardo in ordine alla questione 1, lett. a), è tale da abbracciare le due ipotesi.
46. Quanto al problema affrontato nella seconda questione, basta ricordare la citata sentenza Kits van Heijningen, nella quale la Corte ha dichiarato che
"occorre rilevare come dalla lettera dell' art. 1, lett. a), o dell' art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71 nulla si evinca che consenta di escludere dalla sfera di applicazione del regolamento determinate categorie di soggetti in considerazione del tempo da questi dedicato allo svolgimento della loro attività. Pertanto, si deve ritenere che un soggetto rientri nell' ambito d' applicazione del regolamento n. 1408/71 se soddisfa i requisiti sanciti dal combinato disposto dell' art. 1, lett. a), e dell' art. 2, n. 1, del regolamento, a prescindere dal tempo dedicato allo svolgimento dell' attività" (punto 10 della motivazione).
47. Vi propongo pertanto di risolvere la questione 1, lett. b), e la questione 2, nel senso che
"la situazione è identica se, dopo la cessazione della sua attività sul territorio dello Stato membro debitore della pensione di vecchiaia, l' interessato ha esercitato per un certo tempo un' attività sul territorio dello Stato di residenza, vuoi in qualità di lavoratore subordinato, vuoi in qualità di lavoratore autonomo ed anche se tale attività ha avuto solo un' importanza secondaria".
Conclusione
48. Le soluzioni che vi propongo di dare alle questioni sollevate dallo Hoge Raad sono dunque le seguenti:
"1) Allo stato attuale, le norme di diritto comunitario nell' ambito della previdenza sociale non ostano a che una persona residente nel territorio di uno Stato membro e che, dopo la cessazione dell' attività svolta in qualità di lavoratore subordinato nel territorio di un altro Stato membro, fruisce, a seguito di tale attività, di una pensione di vecchiaia a norma della legislazione sociale di tale altro Stato membro si veda reclamare, tra l' altro in ragione della stessa pensione di vecchiaia, contributi all' assicurazione obbligatoria in base alla legislazione sociale dello Stato di residenza qualora, dopo la cessazione dell' attività esercitata nel territorio dell' altro Stato membro, essa non ne abbia più svolta alcuna. Tale riscossione deve tuttavia aver luogo, conformemente alle disposizioni del titolo III del regolamento n. 1408/71 relative ai titolari di pensioni o rendite.
2) La situazione è identica se, dopo la cessazione della sua attività sul territorio dello Stato membro debitore della pensione di vecchiaia, l' interessato ha esercitato per un certo tempo un' attività sul territorio dello Stato di residenza, vuoi in qualità di lavoratore subordinato, vuoi in qualità di lavoratore autonomo, ed anche se tale attività ha avuto solo un' importanza secondaria".
RAlFA
(*) Lingua originale: il francese.
(1) Regolamento relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e non salariati, nonché ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (GU L 149 del 5.7.1971), aggiornato dal regolamento (CEE) n. 2001/83 (GU L 230 del 22.8.1983) e modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2332/89 (GU L 224 del 2.8.1989).
(2) Sentenza 5 maggio 1977, Perenboom / Ispettore delle imposte dirette di Nimega, punto 11 della motivazione (causa 102/76, Racc. pag. 815, in particolare pag. 822).
(3) Sentenza 10 luglio 1986, Luijten / Raad van Arbeid, punto 15 della motivazione (causa 60/85, Racc. pag. 2365, in particolare pag. 2373).
(4) Sentenza 3 maggio 1990, Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank / Eredi e/o aventi causa di M.G.J. Kits van Heijningen, punto 19 della motivazione (causa C-2/89, Racc. 1990, pag. I-1755).
(5) Non sottolineato nell' originale.
(6) Regolamento (CEE) del Consiglio 18 luglio 1989, n. 2332/89, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 224 del 2.8.1989, pag. 1).
(7) Sentenza 24 settembre 1987, Sociale Verzekeringsbank / De Rijke, punto 14 della motivazione (causa 43/86, Racc. pag. 3611, in particolare pag. 3629).
Traduzione
Full & Egal Universal Law Academy