Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
A - Antefatti
1. La causa sulla quale esprimo oggi il mio parere è una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Amburgo. Le questioni postevi vertono su due distinti ordini di problemi.
2. Il giudice proponente solleva, anzitutto, un problema di carattere istituzionale, quello cioè delle competenze di un giudice nazionale nell' ambito di un procedimento sommario, allorché il provvedimento amministrativo impugnato si fondi su una norma comunitaria la cui legittimità sia posta in dubbio. Il giudice proponente mira a conoscere se la generale efficacia dei regolamenti osti a che un giudice nazionale sospenda cautelarmente l' esecuzione del provvedimento. Per l' ipotesi in cui lo stesso giudice abbia tale facoltà di concedere provvedimenti provvisori senza previamente investire la Corte di giustizia della questione della validità della norma comunitaria, il Finanzgericht chiede inoltre se i criteri per la concessione delle misure provvisorie richieste debbano desumersi dalle norme di rito nazionali ovvero dall' ordinamento giuridico comunitario.
3. In secondo luogo, il giudice proponente formula ex professo, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, la questione della validità del regolamento, decisiva ai fini della definizione del giudizio di merito. La questione verte sulla legittimità dell' istituzione di un contributo speciale di riassorbimento nel settore dello zucchero, per la campagna di commercializzazione 1986-87, ad opera del regolamento (CEE) n. 1914/87 (1). Il Finanzgericht ravvisa nel regolamento una trasgressione del principio dell' irretroattività. La ricorrente nella causa principale, a cui è stato ingiunto il pagamento di un contributo in forza del regolamento, adduce ulteriori argomenti per porre in dubbio la legittimità del medesimo.
4. Oltre che nella presente causa, diversi giudici tedeschi hanno manifestato riserve sulla validità del regolamento n. 1914/87 (2). Uno di essi, il Finanzgericht di Duesseldorf, ha anch' esso deferito alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale relativa alla sua validità (3). Le questioni del Finanzgericht di Amburgo sono così formulate:
"1) a) Se l' art. 189, secondo comma, del Trattato CEE vada interpretato nel senso che la portata generale dei regolamenti nei singoli Stati membri non esclude la competenza dei giudici nazionali a sospendere provvisoriamente in via cautelare gli effetti di un atto amministrativo che trovi fondamento in un regolamento, fino alla definizione del giudizio di merito.
b) In caso di soluzione affermativa del punto a) della prima questione: quali pressuposti debbano ricorrere affinché i giudici nazionali possano accordare provvedimenti provvisori e se esistano norme comunitarie in materia, ed eventualmente quali, o se la concessione di tali provvedimenti debba trovare disciplina nel diritto nazionale.
2) Se il regolamento del Consiglio 2 luglio 1987, n. 1914, che istituisce un contributo speciale di riassorbimento nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1986-87, sia valido. In particolare, se detto regolamento sia invalido per violazione del principio di irretroattività dei regolamenti impositivi di oneri tributari".
5. Per quanto riguarda gli antefatti della controversia, la motivazione dell' ordinanza del Finanzgericht nonché i mezzi dedotti dalle parti nella causa principale, faccio rinvio alla relazione d' udienza. Richiamerò i singoli elementi attinenti ai fatti ed agli argomenti delle parti, in prosieguo, solo in quanto necessari per la comprensione o per la dimostrazione logica di quanto avrò esposto.
B - Parere
I - Sulla prima questione pregiudiziale
6. Le parti nella causa principale dissentono radicalmente sulla soluzione da dare alla prima questione.
7. Lo stesso giudice proponente nutre perplessità in ordine al potere di sospendere l' esecuzione, in considerazione del fatto che ciò potrebbe mettere in discussione la diretta efficacia dei regolamenti negli Stati membri sancita dall' art. 189, secondo comma, del Trattato CEE. Nel contempo, esso riconosce che la sospensione dell' esecuzione, come pure l' effetto sospensivo connesso alla proposizione di un ricorso nell' ambito di un ordinario procedimento amministrativo, non incide sull' esistenza del provvedimento e non pregiudica, quindi, la validità della norma comunitaria.
8. Un' ulteriore riserva il giudice proponente ricollega al fatto che la sospensione dell' esecuzione o l' adozione di provvedimenti provvisori ai sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato CEE obbediscono a criteri differenti da quelli che presiedono al procedimento sommario nel diritto tedesco. Il ricorso alle rispettive regole nazionali potrebbe risolversi in una disparità di trattamento degli operatori comunitari.
1. Posizioni delle parti
9. La ricorrente nella causa principale non condivide, per contro, le perplessità del giudice di rinvio, rilevando semplicemente che la sospensione dell' esecuzione non importa alcun giudizio sull' efficacia del regolamento comunitario, ma si limita a differire l' esigibilità dell' importo da riscuotere. Neppure sul piano economico l' efficacia del regolamento è messa in discussione, dovendo la parte che ha instato per la misura provvisoria corrispondere, in caso di rigetto dell' istanza, interessi di mora superiori del 3% al tasso di sconto deciso dalla Deutsche Bundesbank, indipendentemente dalle cauzioni prestate.
10. Adduce inoltre la ricorrente nella causa principale che la Corte, pronunciandosi nella causa 314/85, Foto-Frost (4), sulla validità di una decisione della Commissione nei confronti di un singolo Stato membro, ha ammesso una deroga alla propria competenza esclusiva per quanto riguarda gli atti normativi comunitari nell' ambito di un procedimento sommario, talché la stessa soluzione dovrebbe valere a fortiori per atti esecutivi promananti da autorità nazionali.
11. Del resto, la tutela derivante dalla sospensione cautelare degli atti di esecuzione rientrerebbe tra le garanzie giurisdizionali sancite dall' art. 19, n. 4, della Costituzione tedesca. Una limitazione della competenza dei giudici nazionali alla concessione di provvedimenti urgenti comporterebbe una considerevole menomazione di tale tutela e condurrebbe all' incertezza giuridica.
12. Infine, la concessione di provvedimenti provvisori sarebbe un portato naturale del sistema di tutela giurisdizionale dell' ordinamento comunitario, tutela che a seconda del grado di attuazione del diritto comunitario verrebbe apprestata dalla Corte di giustizia della CEE o dai giudici nazionali.
13. Pur ritenendo superflua la soluzione del punto b) della prima questione, in conseguenza della soluzione che prospetta per il punto a) della medesima, la ricorrente sostiene che i giudici e le autorità nazionali possono concedere la sospensione cautelare dell' esecuzione di provvedimenti nazionali soltanto alla stregua delle norme processuali nazionali. Le eventuali divergenze tra i singoli Stati membri andrebbero accettate, al pari degli altri problemi procedurali attinenti all' ordinamento giuridico nazionale.
14. La Commissione muove pure, fondamentalmente, dall' idea che l' esecuzione di un provvedimento amministrativo possa venire sospesa dal giudice nazionale "senza dover attendere l' esito del procedimento in via pregiudiziale ai sensi dell' art. 177, che confermi i dubbi (5) che esso nutre in ordine alla legittimità della norma comunitaria alla base dell' operato dell' amministrazione".
15. A sostengo di tale tesi viene rilevato, in primo luogo, che il giudice non si pronuncia nel merito della pretesa giudiziale, ma si limita a differire gli effetti del provvedimento amministrativo. Posto che i presupposti per il mantenimento dello status quo siano in ciascuno Stato membro differenti, oggetto dei suddetti procedimenti non sarebbe tuttavia un giudizio sulla validità dell' operato dell' amministrazione, bensì soltanto la questione se interessi meritevoli di tutela dei singoli vadano anteposti all' interesse pubblico all' esecuzione di una decisione giudiziale di merito.
16. In secondo luogo, l' urgenza che di regola caratterizza il provvedimento provvisorio, in conseguenza dei lunghi tempi necessari per lo svolgimento del procedimento di cui art. 177 del Trattato CEE, se non altro per la partecipazione necessaria prescritta dall' art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia, deporrebbe contro il preliminare espletamento del procedimento in via pregiudiziale.
17. La Commissione si chiede tuttavia se per la concessione della sospensione dell' esecuzione debbano ricorrere determinati presupposti derivanti dal diritto comunitario. Si pensi, ad esempio, ai presupposti desumibili dall' art. 83 del regolamento di procedura della Corte, quali quello di "evitare un pregiudizio grave ed irreparabile" o quello della contemporanea proposizione della domanda principale e della domanda di procedimento sommario. Benché quest' ultimo presupposto di regola sia soddisfatto allorché è ordinata la sospensione dell' esecuzione di un provvedimento amministrativo, la Commissione ritiene ingiustificata l' imposizione delle suddette ulteriori condizioni "in quanto ciò renderebbe di fatto necessaria la modifica delle norme processuali vigenti negli Stati membri".
18. La Commissione argomenta a sostegno della propria tesi - anche dalla giurisprudenza della Corte secondo cui sono ammissibili negli Stati membri disparità di trattamento delle domande di rimborso purché l' intento di garantire un equilibrio tra il principio di legalità amministrativa, da un lato, ed i principi di certezza del diritto e legittimo affidamento, dall' altro, sia comune agli ordinamenti degli Stati membri - che la portata e l' efficacia delle norme comunitarie non ne risultino pregiudicate e si tenga pienamente conto dell' interesse della Comunità.
19. La Commissione muove da un proprio punto di vista in ordine al "tenere conto pienamente dell' interesse della Comunità".
20. A suo parere, contemporaneamente alla sospensione dell' esecuzione deve essere sottoposta alla Corte la questione della validità del provvedimento e ciò contro ogni dubbio connesso a ragioni dommatiche o di economia di mezzi processuali fondato sul presupposto che la decisione sulla validità della norma comunitaria non è ancora intervenuta e il rinvio pregiudiziale alla Corte potrebbe rivelarsi a posteriori inutile. In favore di tale modo di procedere militerebbero i seguenti argomenti: innanzitutto, la deroga provvisoria alla competenza esclusiva della Corte a pronunciarsi sulla validità di norme comunitarie sarebbe ridotta al minimo. Tale competenza esclusiva verrebbe fatta salva, concedendosi nel contempo una tutela giurisdizionale efficace.
21. D' altro canto, il giudice nazionale dovrebbe tenere pienamente conto dell' interesse della Comunità nell' esercitare il proprio potere di apprezzamento, facendone uso in modo da arrecare il minore pregiudizio possibile all' "effetto utile" della norma comunitaria.
22. Infine, in caso di rinvio pregiudiziale effettuato già nel corso del procedimento di sospensione cautelare, verrebbe a ridursi il tempo dell' incertezza sulla validità del provvedimento comunitario. Il giudice di merito non dovrebbe, in tal caso, decidere prima della pronuncia della Corte.
23. Il segnalato modo di procedere si limiterebbe a concretizzare il rinvio pregiudiziale, comunque previsto dal diritto comunitario, ed eviterebbe un' ingerenza nel procedimento nazionale di sospensione cautelare.
24. La Commissione adduce inoltre argomenti di principio contro l' eventuale negazione della competenza dei giudici nazionali ad ordinare la sospensione cautelare. In un' ipotesi siffatta la fiducia nell' ordinamento giuridico comunitario potrebbe risultarne minata alle fondamenta, potendo il singolo restare privo di tutela giurisdizionale per anni, a causa della durata del procedimento pregiudiziale.
25. Rileva peraltro la Commissione che il diritto ad un' efficacia tutela giurisdizionale potrebbe in sé ritenersi un diritto fondamentale o comunque una posizione giuridica assai prossima alle situazioni giuridiche costituzionalmente garantite. Il principio di una pronta tutela giurisdizionale sarebbe sancito anche nel diritto comunitario, in particolare dagli artt. 185 e 186 del Trattato CEE. In ogni caso, esso costituirebbe un principio giuridico connesso a quello dell' uniforme applicazione del diritto comunitario.
26. Il Consiglio si esprime sulla prima questione pregiudiziale soltanto in modo assai sbrigativo, osservando che la questione deve essere risolta, fondamentalmente, alla luce del principio della supremazia del diritto comunitario conformemente alla giurisprudenza della Corte, ma senza formulare alcuna proposta.
27. La posizione del governo italiano è invece più sfumata. Esso sostiene che ai giudici nazionali compete il potere di sospendere in via cautelare i provvedimenti amministrativi basati su regolamenti comunitari, anche se questi ultimi non sono ancora stati dichiarati invalidi dalla Corte di giustizia. A sostegno di tale tesi, il governo italiano argomenta che tale conclusione discende dalla ripartizione di competenze stabilita nel Trattato CEE tra giudici nazionali e Corte di giustizia. La pronuncia cautelare, del resto, non inciderebbe affatto sulla validità del regolamento, ma integrerebbe semplicemente una misura conservativa, senza pregiudizio della decisione di merito.
28. Richiamandosi alle conclusioni dell' avvocato generale Mancini nella causa 314/85 (6), il governo italiano fa rilevare che la tutela cautelare a cui l' operatore aspira non può essere vanificata dai tempi pretesi dal rinvio pregiudiziale. La negazione del potere dei giudici nazionali di sospendere l' esecuzione di un provvedimento amministrativo impugnato sarebbe foriera di gravi conseguenze per il privato interessato, il quale, non potendo impugnare direttamente il regolamento in questione dinanzi alla Corte, resterebbe privo di ogni tutela cautelare. Una volta affermata invece la competenza dei giudici nazionali a sospendere l' esecuzione di un tale provvedimento, i presupposti per l' esercizio di tale potere andrebbero desunti dalle discipline normative nazionali. Le differenze dei presupposti per la concessione della tutela cautelare nei vari ordinamenti nazionali non implicherebbero alcuna discriminazione, così come non potrebbe ravvisarsi discriminazione nel fatto che nei diversi Stati membri si debbano seguire procedimenti giudiziari differenti per ottenere la tutela di situazioni soggettive garantite dal diritto comunitario. Né si potrebbe giungere ad un' armonizzazione delle norme procedurali per via di estensione analogica dei presupposti previsti dal Trattato CEE per la sospensione dell' esecuzione di un atto impugnato.
29. Il governo del Regno Unito muove da una posizione contrapposta, sostenendo che deve negarsi ai giudici nazionali il potere di "sospendere provvisoriamente in via cautelare gli effetti di un provvedimento amministrativo basato su un regolamento fino alla pronuncia sulla validità di tale regolamento". In caso contrario, l' integrità e l' uniforme applicazione del diritto comunitario verrebbero messe a repentaglio. Nel sostenere tale tesi, il governo del Regno Unito trae argomento dal fatto che il Trattato CEE perseguirebbe "la creazione di un sistema coerente di tutela giurisdizionale e cautelare inteso a permettere alla Corte di giustizia di sindacare la legittimità degli atti delle istituzioni". Esso muove poi dall' idea che nell' ambito del procedimento sommario sia deciso in ordine alla "validità degli atti delle istituzioni comunitarie".
30. Nel corso della fase orale, infine, il governo del Regno Unito ha addotto un ulteriore argomento a sostegno della propria posizione. Un "potere discrezionale assoluto" dei giudici nazionali in ordine alla concessione di un provvedimento di sospensione dell' esecuzione della riscossione di un contributo basato su un regolamento comunitario potrebbe alterare la concorrenza. I giudici nazionali potrebbero a loro discrezione esentare le imprese nazionali dall' obbligo di pagamento, sospendendo in tal modo l' applicazione di un regolamento in uno Stato membro. Una distorsione della concorrenza dovrebbe temersi anche per il fatto che, pur costituendo il termine del pagamento elemento essenziale della disposizione comunitaria, tale elemento potrebbe venire eluso dalla sospensione dell' esecuzione ordinata dai giudici nazionali.
31. Secondo lo stesso governo, la temuta distorsione di concorrenza potrebbe verificarsi in tutti i settori che interessano le parti, ossia tanto per le imprese saccarifere quanto per i bieticoltori, data la possibilità di traslazione dell' onere fiscale. In caso di illegittimità o di inefficacia della norma comunitaria, sarebbe pur sempre possibile il rimborso del contributo.
32. Lo stato d' incertezza sulle sorti del regolamento comunitario sarebbe il medesimo tanto nella "fase incidentale" quanto nel procedimento di merito. Il governo del Regno Unito ammette, in definitiva, la possibilità di eccezioni, ad esempio, solo in casi estremi nei quali i provvedimenti provvisori andrebbero tuttavia concessi in conformità delle norme di rito nazionali.
2. Sull' obbligo di rinvio nell' ambito di un procedimento sommario
33. Su tale problema, la mia posizione si fonda sulla giurisprudenza finora intervenuta in materia. In tema di obbligo di rinvio va anzitutto richiamata la sentenza 22 ottobre 1987, Foto-Frost, causa 314/85, nella quale la Corte ha anzitutto affermato il principio secondo cui a lei spetta la competenza esclusiva a dichiarare invalidi gli atti delle istituzioni comunitarie, mentre tale competenza è sottratta ai giudici nazionali. Nondimeno, essa ha ritenuto che "(tale) principio (...) può subire temperamenti, date certe condizioni, nell' ipotesi di procedimento sommario" soggiungendo tuttavia che non occorreva esaminare tale punto in quanto la suddetta ipotesi "non ricorre nella questione posta dal giudice nazionale" (7).
34. La Corte ha omesso, in quell' occasione, di far richiamo alla sua massima anteriore secondo cui l' art. 177, terzo comma, va interpretato nel senso che "il giudice nazionale non è tenuto a sottoporre alla Corte una questione interpretativa o di validità (...) qualora la questione venga sollevata in un procedimento sommario, nemmeno se la decisione da adottarsi nell' ambito di detto procedimento non sia ulteriormente impugnabile, sempreché le parti processuali possano dare inizio o esigere che vanga dato inizio ad un giudizio di merito, nel quale la questione provvisoriamente risolta (...) possa essere riesaminata e costituire oggetto di rinvio a norma dell' art. 177" (8).
35. Senonché nel 1977, anno cui risale quella pronuncia, non era ancora intervenuta la sentenza nella causa Foto-Frost, pronunciata, com' è noto, dieci anni più tardi. Ne consegue che occorre esaminare se la decisione nella causa Hoffmann-La Roche / Centrafarm possa essere mantenuta alla luce della decisione nella causa Foto-Frost.
36. Nella sentenza Foto-Frost la Corte muove dalla coerenza del sistema di tutela giurisdizionale istituito dal Trattato (9). Poiché l' art. 173 attribuisce alla Corte di giustizia la competenza esclusiva ad annullare un atto di un' istituzione comunitaria, la coerenza del sistema esige che sia parimenti riservato alla Corte il potere di dichiarare l' invalidità dello stesso atto qualora questa sia fatta valere dinanzi ad un giudice nazionale (10).
37. Nella sentenza Hoffmann-La Roche / Centrafarm la Corte ha affermato che i giudici nazionali non sono obbligati al rinvio pregiudiziale, anche quando sia contestata la validità di un atto comunitario, purché sussista la possibilità che in un successivo giudizio di merito la questione possa essere nuovamente esaminata e fatta oggetto di un rinvio ai sensi dell' art. 177.
38. Nella soluzione della questione pregiudiziale, la Corte ha tenuto conto del fatto che le decisioni del Finanzgericht di Amburgo erano ancora assoggettabili a gravame (11). Essa ha pure constatato che anche i giudici per i quali l' obbligo di rinvio ex art. 177 del Trattato CEE non sussiste non sono autorizzati, del resto, a dichiarare direttamente l' invalidità degli atti delle istituzioni comunitarie. Occorre pertanto accertare se la motivazione data dalla Corte nella sentenza Foto-Frost possa applicarsi anche al procedimento sommario.
39. Nella sentenza Hoffmann-La Roche / Centrafarm, la Corte aveva escluso un obbligo di rinvio, sul rilievo che il rinvio poteva essere disposto nel successivo giudizio di merito. Proprio per tale motivo si sarebbe dovuta negare l' esistenza di un tale obbligo nella causa Foto-Frost, nella quale sussisteva la possibilità di proporre una questione del genere in sede di appello, avendo la Corte accertato che la pronuncia del giudice di rinvio poteva ancora essere impugnata. Tale rilievo, dopo la sentenza Foto-Frost, non è più sufficiente, di per sé, ad escludere un obbligo di rinvio, dovendosi piuttosto valutare i singoli motivi che hanno determinato la Corte a quella decisione.
40. La Corte stessa menziona tre motivi. Il primo è costituito dall' unità dell' ordinamento giuridico comunitario, la quale verrebbe compromessa, così come la fondamentale esigenza di certezza del diritto, dall' esistenza di divergenze tra i giudici degli Stati membri in ordine alla validità degli atti comunitari.
41. Il secondo motivo è la necessaria coerenza del sistema di tutela giurisdizionale istituito dal Trattato, che attribuisce alla Corte di giustizia la competenza esclusiva ad annullare un atto di un' istituzione comunitaria. Tale coerenza del sistema esige che sia parimenti riservato alla Corte il potere di dichiarare l' invalidità dello stesso atto, qualora questa sia fatta valere dinanzi ad un giudice nazionale.
42. Il terzo motivo è che la Corte è l' organo più indicato per pronunciarsi sulla validità degli atti comunitari.
43. Le considerazioni suddette valgono, ovviamente, anche in ipotesi di procedimento sommario, non comprendendosi come possa il giudice di un simile procedimento mettere in discussione la validità di norme comunitarie, mentre tale potere non gli competerebbe in sede di merito. L' unica obiezione che si può formulare, nella specie, è che la tutela cautelare a cui l' operatore aspira mediante l' instaurazione del procedimento sommario potrebbe essere vanificata dai tempi pretesi dal rinvio pregiudiziale (v. conclusioni dell' avvocato generale Mancini, loc. cit., pag. 4221).
44. Il rilievo muove da una situazione di fatto diversa da quella in esame. Nel presente caso il Finanzgericht ha sospeso, dietro versamento di una cauzione, l' esecuzione del provvedimento amministrativo e, inoltre, il procedimento del quale è stato investito (12).
45. Il rischio che la tutela cautelare a cui l' operatore aspira nell' instare per il procedimento sommario venga vanificata dai tempi pretesi dal rinvio pregiudiziale non sussiste. Il procedimento resta sospeso fintantoché la Corte non si sia pronunciata sulla questione pregiudiziale.
46. Tuttavia, quand' anche si ammettesse che il procedimento sommario continui dinanzi a un diverso giudice e che non sia possibile attendere il responso della Corte, ciò deporrebbe solo contro l' attesa e non contro l' obbligo di rinvio. Supponendo, in tal caso, che il giudice adito confermi il provvedimento di sospensione in quanto nutra dubbi sulla validità o efficacia della norma comunitaria, la questione pregiudiziale del primo giudice resterebbe infatti attuale e la sua soluzione potrebbe intervenire più sollecitamente in quanto il rinvio alla Corte è già stato effettuato.
47. Talché sarebbe conforme al principio dell' economia di mezzi processuali che la questione de qua sia già stata sottoposta alla Corte. Se il procedimento si concludesse senza una decisione di merito, i dubbi precedentemente sollevati non sarebbero eliminati e la pronuncia della Corte sarebbe perciò necessaria nonostante la decisione di merito.
48. Se, invece, il secondo giudice non ritiene necessaria la sospensione e respinge per tale motivo la relativa istanza, i dubbi sulla validità o sull' efficacia della norma comunitaria - ammesso che esistano - sarebbero comunque privi di conseguenze pratiche. In siffatta ipotesi, la contraria interpretazione del giudice inferiore non potrebbe più limitare gli effetti del diritto comunitario. Occorre perciò ancora chiedersi se il primo o il secondo giudice avrebbe potuto o dovuto ritirare la questione pregiudiziale (13).
49. Se il giudice di merito ritiene di non condividere i dubbi sulla validità, potrebbe di fatto accadere che la pronuncia della Corte di giustizia risulti inutiliter data. Tale situazione è identica a quella in cui un giudice inferiore effettui un rinvio pregiudiziale alla Corte ritenuto superfluo dal giudice superiore. Anche in questo caso la Corte deve pronunciarsi se la questione pregiudiziale non viene ritirata. Ciò vale altresì per le questioni interpretative.
50. Nel presente caso, non è necessaria una pronuncia su tale questione. L' urgenza e l' obbligo di effettuare il rinvio non si escludono affatto reciprocamente, contrariamente a quanto finora la Corte ha dato per presupposto nella sua giurisprudenza.
51. Se il procedimento dinanzi al giudice di merito continua, viene meno l' argomento dell' urgenza, onde potrà attendersi che il giudice di merito decida conformemente alla pronuncia della Corte, sempre che ritenga fondate le riserve del giudice di rinvio. Se invece non le ritiene fondate, la situazione è uguale a quella dell' istanza di provvedimento provvisorio.
52. Ci si chiede quali effetti abbia la pronuncia della Corte per il giudice di merito. Sul punto, la giurisprudenza non si è manifestata. Secondo la prevalente opinione "la pronuncia pregiudiziale ha effetto vincolante rispetto alla causa principale dalla quale è scaturito il rinvio del giudice nazionale" (14). Secondo tale opinione vi sono obbligati sia il giudice di appello sia il giudice di primo grado cui sia rinviata la causa dal giudice di appello. Lo stesso può ritenersi anche per il giudice di merito, in quanto la sua decisione è in stretta connessione col procedimento sommario nel quale è stato effettuato il rinvio pregiudiziale.
53. Né può obiettarsi, a tale rilievo, che la questione pregiudiziale di cui trattasi nella fattispecie non è affatto ritenuta necessaria dal giudice adito nel merito: qualora questo giudice nutra dubbi sulla validità o sull' efficacia della norma comunitaria, tali da ritenere necessario - ponderati gli interessi in gioco - sospendere l' esecuzione del provvedimento amministrativo, tale decisione gli sarebbe infatti necessaria per revocare la sospensione, se i dubbi sono eliminati, oppure per confermarla, se i dubbi persistono.
54. Qualora in forza delle norme processuali dello Stato di cui trattasi la decisione sia sottratta al giudice del procedimento sommario, sicché quest' ultimo giudice non possa più pronunciarsi, e qualora il giudice di merito non condivida i suoi dubbi, ciò non implicherebbe l' inammissibilità del rinvio. La fattispecie in parola è uguale a quella in cui un giudice inferiore proponga una domanda di rinvio pregiudiziale che il giudice superiore non reputi necessaria. Pure, in tal caso la Corte deve emettere una decisione, se il rinvio non viene ritirato. Di tale evenienza è tenuto conto nell' art. 177, secondo comma, del Trattato CEE.
55. L' obbligo di rinvio è imposto da superiori motivi di validità ed efficacia uniformi del diritto comunitario. Ritengo di dovere nuovamente soffermarmi, al riguardo, sulla questione di fondo, ossia quali siano le conseguenze per l' ordinamento giuridico comunitario dell' invalidità di una norma comunitaria sollevata da un giudice nazionale. Deve ammettersi, al riguardo, che i giudici nazionali costituiscono un' autonoma e indipendente estrinsecazione della sovranità dei rispettivi Stati membri e che, pertanto, la declaratoria dell' invalidità di una norma comunitaria ad opera di tali giudici costituisce un fatto di grande rilievo, le cui conseguenze sono "undesirable" e "improper" o possono creare "grave problems" (15).
56. Le conseguenze consistono nel fatto che, pur non negandosi vigenza al diritto comunitario, la sua efficacia viene differita e la fiducia nella sua validità viene intaccata. Quest' ultimo effetto risulta aggravato dal fatto che si tratti di giudici superiori, mentre il primo vi è indifferente.
57. L' avvocato generale Mancini menziona, quindi, quattro anomalie che depongono contro la competenza dei giudici inferiori a sindacare gli atti della Comunità: "La prima e forse la più vistosa è un paradosso: quella tesi, cioè, attribuisce ai giudici inferiori un potere - di sindacare la validità degli atti senza dover effettuare il rinvio - che il terzo comma dell' art. 177 sottrae esplicitamente alle giurisdizioni di ultima istanza" (16).
58. L' avvocato generale Mancini richiama poi l' argomento dommatico, ossia la contraddizione insita nel riconoscimento di un simile potere nel sistema che demanda il controllo della legittimità degli atti della Comunità alla sola Corte di giustizia. Sul punto si è già sopra esposto.
59. In terzo luogo, tale assunto viola il principio posto dall' art. 189 per cui gli atti prodotti dalle istituzioni debbono essere applicati in modo uniforme su tutto il territorio comunitario. Tale principio, prosegue l' avvocato generale Mancini, ha un duplice obiettivo: assicurare la certezza del diritto e - altrettanto, se non più cruciale - garantire la coesione giuridica della Comunità (16) .
60. Sui tre suddetti punti concordo con l' avvocato generale Mancini.
61. In questo contesto, occorre ovviamente chiedersi se altrettanto non debba anche valere per le questioni interpretative o comunque per talune di esse. L' avvocato generale Mancini non intende certo estendere l' obbligo di rinvio alle questioni interpretative, giacché "l' interpretazione di una norma implica sempre anche l' intenzione di applicarla".
62. Mi domando se tale punto di vista possa applicarsi in tutti i casi.
63. Un' interpretazione che privi una norma di ogni efficacia nel caso concreto spesso produce, nella pratica, conseguenze identiche alla contestazione della sua validità: che un giudice contesti la validità di una norma oppure ne dia un' interpretazione tale da renderla inoperante in relazione al caso concreto, le conseguenze pratiche sono le medesime (17).
64. Il rilievo secondo cui a ciò potrebbe porsi rimedio in un successivo stadio del procedimento non è convincente. Il procedimento può giungere a conclusione senza che vi sia un' ulteriore pronuncia, come nel caso in esame, nel quale la ricorrente ha versato il contributo, ritenendolo più conveniente che non dover corrispondere interessi di mora per il ritardato pagamento (18). In siffatta ipotesi, la decisione in ordine ai dubbi sulla validità della norma comunitaria sussiste. Nessuno verrebbe a conoscenza della successiva conclusione della controversia, che potrebbe intervenire anche in base a motivi diversi dalla mutata opinione sulla questione di diritto.
65. Tutto ciò comporta che i giudici che in sede di procedimento sommario vogliano porre in discussione la validità o l' applicabilità di una norma comunitaria sono tenuti a sottoporre la relativa questione alla Corte di giustizia.
66. Quand' anche un successivo procedimento sia possibile, non è affatto certo, però, che l' autorità nazionale, cui ciò competa in primo luogo, proponga un ricorso fondato sul diritto comunitario (19).
67. Infine, posto che ciò avvenga, non è affatto certo che il giudice d' appello sia tenuto ad effettuare il rinvio (ciò viene anzi escluso dalla Corte nella causa Hoffmann-La Roche / Centrafarm) o che, ammesso che vi sia tenuto, lo faccia veramente.
68. La ricorrente nella causa principale ha mosso due obiezioni contro l' obbligo di rinvio alla Corte di giustizia.
69. La prima obiezione riguarda il carattere sommario del procedimento, nel quale gli elementi di fatto non sono ancora stati interamente oggetto di allegazioni. Tale obiezione è fondamentalmente esatta, ma a mio parere depone piuttosto contro il rinvio, in tale fase del procedimento, di questioni di validità della norma comunitaria. Ove tale rinvio venga tuttavia effettuato, il giudice interessato deve, a mio parere, contribuire a risolvere tale dubbio il più rapidamente possibile. Questa impostazione non limita la libertà di azione del giudice nazionale, tuttavia limita le conseguenze negative che possono derivarne per l' ordinamento giuridico comunitario.
70. La seconda obiezione mossa dalla ricorrente nella causa principale si richiama al fatto che il giudice del procedimento sommario potrebbe non essere il medesimo della causa di merito. Anche questa riflessione è esatta, tuttavia non vale a giustificare la conclusione che se ne trae. Se il giudice del merito condivide i dubbi sulla validità della norma comunitaria, giova all' economia dei mezzi processuali che la relativa questione sia già stata deferita alla Corte di giustizia. Se il procedimento si conclude senza che sia intervenuta una decisione sul merito, le riserve anteriormente formulate non vengono meno, dovendo la Corte di giustizia pronunciarsi a prescindere dall' esaurimento del procedimento a quo.
71. In ogni caso trascorrerà del tempo fino alla decisione di rinvio del giudice investito del grado successivo, mentre la contestazione della validità della norma comunitaria da parte del giudice adito nel procedimento sommario sussiste. Se si ha riguardo all' interesse della coesione giuridica della Comunità, un simile risultato è inammissibile.
72. Sono consapevole del fatto che, con tali riflessioni, mi pongo in disaccordo con la posizione della Corte e dell' avvocato generale nella causa Hoffmann-La Roche / Centrafarm. In quella causa, argomentandosi dal carattere sommario del procedimento nonché dal carattere provvisorio della decisione, si è considerato che "essa non costituirebbe, data la sua natura, un precedente pericoloso per l' uniforme rispetto del diritto comunitario, pur se contenesse una interpretazione erronea di tale diritto" (20).
73. A mio parere, decisivo è il rilievo che anche un procedimento di questo tipo può differire, e con ciò affievolire gli effetti del diritto comunitario, revocandone in discussione la validità o la pratica efficacia.
74. Tale rilievo si è imposto per merito della sentenza Foto-Frost. Le considerazioni sopra svolte non sono altro che un' applicazione dei principi enunciati da questa sentenza al caso ora in esame. L' obbligo di rinvio da parte del giudice è la necessaria conseguenza del suo diritto di controllo. Questo è il motivo per cui la Costituzione tedesca impone al giudice il rinvio alla Corte Costituzionale qualora egli ravvisi l' incostituzionalità di una legge la cui validità condizioni la decisione da adottare (21). Coerentemente con ciò, il governo federale, nella causa Foto-Frost, ha concluso per l' obbligo di rinvio (22).
3. Conclusioni
75. Conseguentemente, ritengo che sussista anche nel procedimento sommario, e anche per le questioni interpretative che mettano in discussione l' efficacia dell' esecuzione, un obbligo per i giudici nazionali di investire di tali questioni la Corte di giustizia.
76. Occorre ancora chiarire, brevemente, entro quali limiti il giudice del procedimento sommario sia vincolato dalla norma giuridica della cui validità egli dubiti. Il caso in esame non offre, al riguardo, alcuna indicazione, giacché il giudice di rinvio ha sospeso l' esecuzione della riscossione del tributo dietro la prestazione di una cauzione di ammontare pari a quello del contributo speciale di riassorbimento. Così facendo, il giudice di rinvio ha tenuto conto, nei limiti delle sue possibilità, della volontà del legislatore comunitario, che ha fissato il termine del 15 dicembre 1987 per il pagamento, di tassare le imprese interessate il più possibile nello stesso momento.
77. Senonché il patrocinante della parte ricorrente ha prodotto in udienza una decisione del Bundesfinanzhof 11 luglio 1989 (rif. VII B 183/88) da cui risulta che non è censurabile la decisione di un altro giudice, in particolare del Finanzgericht Baden-Wuerttemberg, di sospendere l' esecuzione del regolamento n. 1914/87 pur senza la prestazione di una cauzione.
78. Tale orientamento non può, per le ragioni sopra esposte, essere condiviso. Occorre invece ritenere che anche nel procedimento sommario debba riconoscersi la preminenza del diritto comunitario e occorra tutelare gli interessi della Comunità ad esso connessi.
79. Infine, devo ancora prendere posizione sul punto se le predette restrizioni si applichino anche nell' ipotesi in cui la sospensione sia ordinata per motivi che non pongono in discussione la validità delle norme comunitarie. Nel diritto tedesco, infatti, l' esecuzione di un provvedimento amministrativo può essere sospesa quando "l' esecuzione comporterebbe per l' interessato un pregiudizio ingiusto, non reso necessario da superiori interessi pubblici" (23). Anche il rappresentante della Repubblica italiana ha fatto cenno a tale problema nel corso della fase orale.
80. La validità del diritto comunitario non è in discussione, onde un rinvio alla Corte di giustizia non è necessario. La presa in considerazione dell' interesse comunitario, a mio parere imposta dal diritto comunitario, è comunque prescritta, nella specie, dal diritto nazionale. Nel ponderare se il termine del 15 dicembre 1987 debba essere osservato o se si debba salvare un' impresa dal tracollo ("fallimento"), può senz' altro ammettersi, anche dal punto di vista comunitario, che l' esecuzione di un provvedimento amministrativo sia sospesa per evitare il prodursi di un pregiudizio ingiusto, non reso necessario da superiori interessi pubblici.
81. Tale soluzione si confà alle necessità imposte da un' efficace tutela cautelare, non frapponendo ad essa alcun ostacolo.
82. Con essa è garantita la supremazia del diritto comunitario, obbligandosi anche in tale ambito i giudici nazionali a rispettare gli obiettivi stabiliti dal diritto comunitario.
83. Con essa è garantita l' indipendenza e la libertà di apprezzamento dei giudici nazionali, potendo questi liberamente esprimere i loro dubbi eventuali sulla validità delle norme comunitarie o sull' inefficacia delle loro disposizioni.
84. Con essa sono garantite, in tale ambito, la certezza del diritto e la coesione giuridica della Comunità, obbligando ai sensi dell' art. 5 i giudici, i quali rilevino l' esistenza di simili questioni, a sottoporle alla Corte di giustizia ed a contribuire, in tal modo, all' eliminazione dei dubbi da essi stessi rilevati.
85. Dopotutto, questa soluzione mi pare soddisfi i legittimi interessi di tutte le parti.
86. Pertanto, suggerisco di risolvere la prima questione nei seguenti termini.
87. L' art. 189 del Trattato CEE dev' essere interpretato nel senso che un giudice di uno Stato membro che intenda sospendere gli effetti di un provvedimento amministrativo adottato in base a una norma comunitaria, in quanto nutra riserve sulla validità di tale norma oppure voglia attribuirle un' interpretazione tale da renderla praticamente inoperante, deve sottoporre alla Corte di giustizia la questione della validità o dell' efficacia di tale norma.
88. Quanto alle modalità ed alla portata della sospensione, il suddetto giudice deve attenersi al diritto comunitario.
89. Il giudice del merito deve basare la propria decisione sulla pronuncia emessa dalla Corte in ordine alla validità della norma comunitaria.
II - Sulla seconda questione pregiudiziale
90. La seconda questione pregiudiziale mira a sottoporre al vaglio la validità del regolamento n. 1914/87, che istituisce un contributo speciale di riassorbimento nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1986-87. Il contributo speciale di riassorbimento è un tributo imposto sulla produzione dello zucchero e principalmente inteso a ripianare il deficit di bilancio del settore causato dall' erogazione di restituzioni all' esportazione. Il contributo speciale di riassorbimento va ad aggiungersi ad un contributo alla produzione di base, pari al 2% del prezzo d' intervento per lo zucchero, a un contributo B sulla produzione di zucchero nell' ambito della quota B, pari a un massimo del 37,5% del prezzo d' intervento (24), e a un contributo di riassorbimento (25). Il regolamento istitutivo del contributo speciale di riassorbimento è entrato in vigore il 2 luglio 1987 per la campagna 1986-87 conclusasi il 30 giugno 1987.
91. La ricorrente nella causa principale ha dedotto una serie di mezzi dai quali discende, a suo parere, che il controverso regolamento è invalido. Sostanzialmente, tali mezzi sono i seguenti:
- Erroneità della base giuridica su cui è fondato il regolamento. Tale base avrebbe dovuto essere non già l' art. 43 del Trattato CEE, bensì l' art. 201 del medesimo Trattato, stante la natura di tributo per il finanziamento del contributo istituito dal regolamento.
- Incompatibilità del regolamento con il regolamento base, in quanto esso eccederebbe i limiti giuridici dell' autofinanziamento del settore dello zucchero e della certezza del diritto.
- Violazione del divieto di assegnare a carico di un settore economico rischi ad esso estranei, i quali implicherebbero oneri sproporzionati per i produttori di zucchero.
- Violazione del principio d' irretroattività, in quanto il regolamento, riferendosi a fattispecie già trascorse, lederebbe il legittimo affidamento sorto nei soggetti passivi del contributo.
- Violazione del divieto di discriminazioni, in quanto la produzione di zucchero A e quella di zucchero B sono tassate in base ad aliquote differenti. Ciò avrebbe inoltre come conseguenza che le imprese saccarifere tedesche, gravate in misura proporzionalmente maggiore dal contributo B, verrebbero tassate più aspramente.
- Violazione dei principi posti a tutela della proprietà e del libero esercizio delle attività economiche, in quanto il contributo comporterebbe, per la sua entità, una menomazione della stessa consistenza patrimoniale aziendale.
- Eccesso di potere per sviamento, costituendo il contributo speciale di riassorbimento in realtà un tributo per il finanziamento con effetti di soffocamento.
- Infine, violazione dei principi generali del diritto, in quanto le modalità di applicazione del contributo, in ispecie il suo sistema di traslazione dell' onere fiscale sui bieticoltori, sarebbe in contrasto coi principi costituzionali tedeschi in materia tributaria.
92. Il giudice di rinvio richiama due dei suddetti mezzi, vale a dire la questione della base giuridica e il problema della retroattività. Al riguardo, non sembra che esso nutra gravi dubbi in ordine alla base giuridica prescelta dal Consiglio, diversamente che per l' eventuale violazione del principio d' irretroattività. Il giudice di rinvio ravvisa nell' adozione del regolamento n. 1914/87 un vero e proprio effetto retroattivo, in ogni caso privo di un' adeguata considerazione del legittimo affidamento degli interessati, ragion per cui egli ha proposto alla Corte la questione di validità.
1. L' art. 43 o l' art. 201 del Trattato CEE come base giuridica del regolamento n. 1914/87
93. Si è argomentato, contro l' istituzione del contributo speciale di riassorbimento in base all' art. 43 del Trattato CEE, che esso non integrerebbe una misura di stabilizzazione del mercato dello zucchero, bensì un semplice tributo per il finanziamento. Un tributo inteso alla stabilizzazione del mercato potrebbe essere istituito solo per il presente o per il futuro, ma non per il passato. Inoltre, nel terzo "considerando" del controverso regolamento, vi è un richiamo alle "gravi restrizioni del bilancio comunitario".
94. In quanto il contributo speciale di riassorbimento è stato istituito al di fuori dell' organizzazione di mercato dello zucchero, esso non rientrerebbe tra le risorse proprie di cui all' art. 2, n. 1, lett. a), della decisione del Consiglio 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (26), ai sensi del quale costituiscono risorse proprie solo "i contributi e altri diritti previsti nel quadro dell' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero". Non essendo il contributo speciale di riassorbimento né misura di stabilizzazione del mercato né risorsa propria ai sensi della decisione sulle risorse proprie, la sua adozione poteva basarsi solo sull' art. 201 del Trattato CEE. Non essendosi rispettata la procedura prescritta da quest' ultima norma, il regolamento sarebbe invalido.
95. Infine, sostiene la ricorrente nella causa principale, il contributo speciale di riassorbimento è stato imposto ai soli produttori di zucchero, mentre l' organizzazione del mercato dello zucchero sarebbe stata creata nell' interesse generale dei bieticoltori, come si evincerebbe dal terzo "considerando" del regolamento base, secondo cui occorre prevedere misure atte a stabilire il mercato dello zucchero "per assicurare ai produttori di barbabietole (...) della Comunità il mantenimento delle garanzie necessarie per quanto concerne la loro occupazione e il loro tenore di vita".
96. Per individuare la base giuridica adeguata per l' istituzione del contributo speciale di riassorbimento occorre accertare se esso integri una misura per la stabilizzazione del mercato oppure - come si è sostenuto - se sia destinato unicamente alla copertura di un deficit di bilancio. Nella prima ipotesi, gli obiettivi enunciati dagli artt. 39 e 40 del Trattato avrebbero dovuto in qualche modo presiedere all' adozione della misura.
97. Il contributo dovrebbe contenere un simile richiamo alla stabilizzazione del mercato dei prodotti saccariferi per poter essere qualificato, ai sensi dell' art. 2, lett. a), della decisione relativa alle risorse proprie, come risorsa propria della Comunità, la cui istituzione non necessita del procedimento complesso di cui all' art. 201 del Trattato CEE.
98. Contro l' applicabilità dell' art. 2, lett. a, della decisione relativa alle risorse proprie, si è in sostanza argomentato che è sufficiente ad escluderla la circostanza che tale articolo ricomprende fonti di entrata già esistenti al momento dell' adozione della decisione e che per tutti i successivi tributi trova applicazione l' art. 2, secondo comma, lett. b). L' art. 2 della decisione relativa alle risorse proprie, nella parte che ci interessa, è così formulato:
"Le entrate provenienti:
a) (...) dagli altri diritti fissati o da fissare dalle istituzioni delle Comunità sugli scambi con i paesi non membri nel quadro della politica agricola comune, nonché dai contributi e altri diritti previsti nel quadro dell' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (27);
b) (...)
costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità.
Costituiscono inoltre risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità le entrate provenienti da altri tributi che siano istituiti, nell' ambito di una politica comune, conformemente al Trattato che istituisce la Comunità economica europea (...), sempre che la procedura dell' art. 201 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea (...) sia stata ultimata".
99. L' interpretazione letterale non offre alcun risultato univoco. Mentre per i tributi sugli scambi nel quadro della politica agricola comune si sono espressamente utilizzati il tempo al passato e quello al futuro, il verbo utilizzato per i contributi e i diritti nel quadro dell' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero è solo al passato. Il testo lascia spazio ad un' interpretazione ulteriore.
100. La ratio della disposizione depone a favore del non esclusivo riferimento ai tributi preesistenti, poiché altrimenti sussisterebbe il pericolo che tributi aventi in realtà la stessa natura vengano automaticamente annoverati tra le risorse proprie in base alla data della loro istituzione, mentre per altri si dovrebbe far ricorso al procedimento complesso ex art. 201 del Trattato CEE, con relativa conformazione agli ordinamenti giuridici nazionali. In caso di semplici modifiche nelle modalità di applicazione di un tributo potrebbe poi sorgere il problema se si tratti ancora di un tributo già fissato o di un tributo da considerare nuovo, dato il mutamento della sua natura giuridica.
101. Quanto si è sopra esposto trova riscontro nella giurisprudenza della Corte (28), la quale, pronunciandosi sul tema dell' art. 2, n. 1, lett. a), della decisione 21 aprile 1970 relativa alle risorse proprie delle Comunità, di contenuto identico a quello dell' art. 2, lett. a), della decisione relativa alle risorse proprie (29), ha affermato quanto segue: "Tenuto conto degli sviluppi che dovevano fatalmente subire la produzione ed il mercato dello zucchero nella Comunità, e, conseguentemente, della necessità di adeguare i contributi, i prelievi, le restituzioni, i provvedimenti a sostegno dei prezzi, a questo andamento delle esigenze del mercato comunitario nel settore dello zucchero, la decisione 21 aprile 1970 non poteva tendere a limitare la propria applicazione ai soli prelievi stabiliti all' atto della sua adozione, vale a dire ai prelievi a quell' epoca fissati dal regolamento (...) relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero" (30).
102. Il procedimento di normazione ex art. 201 del Trattato CEE, che impone la consultazione del Parlamento, la deliberazione all' unanimità e l' adozione da parte degli Stati membri in conformità delle loro norme costituzionali, e che viene richiamato dall' art. 2, lett. b), secondo comma, della decisione relativa alle risorse proprie, è giustificato dal fatto che la potestà impositiva deve anzitutto essere trasferita alla Comunità. Il potere di esazione tributaria nell' ambito dell' organizzazione del mercato nel settore dello zucchero è già stato devoluto, senza possibilità di equivoci, alla Comunità, in forza dell' art. 2, lett. a), della decisione relativa alle risorse proprie. Sarebbe pertanto superfluo, posto che il contributo controverso possa farsi rientrare nell' ambito dell' organizzazione comune di mercato nel settore dello zucchero, far ricorso all' art. 2, lett. b), secondo comma, della decisione relativa alle risorse proprie, e quindi all' art. 201 del Trattato CEE, per l' adozione di norme fiscali. PER LA CONTINUAZIONE DELLE CONCLUSIONI VEDI SOTTO NUMERO : 688C0143.1
2) L' esame della questione pregiudiziale non ha posto in luce elementi atti ad inficiare la validità del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1914/87".
(*) Lingua originale: il tedesco.
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1987, n. 1914 (GU L 183, pag. 5).
(2) Tra gli altri: ordinanza 11 luglio 1989 del Bundesfinanzhof, AZ: VII B 183/88.
(3) V. causa C-92/89, Zuckerfabrik Soest.
(4) Sentenza 22 ottobre 1987, Foto-Frost / Hauptzollamt Luebeck-Ost (causa 314/85, Racc. pag. 4199).
(5) Il corsivo è mio.
(6) Conclusioni del 19 maggio 1987, presentate nella causa Foto-Frost / Hauptzollamt Luebeck-Ost (causa 314/85, Racc. pag. 4199, in particolare pag. 4211).
(7) Racc. pag. 4232, punto 19 della motivazione.
(8) Sentenza 24 maggio 1977, Hoffmann-La Roche / Centrafarm (causa 107/76, Racc. pag. 957).
(9) Loc. cit., pag. 4231, punto 16 della motivazione.
(10) Loc. cit., punto 17 della motivazione.
(11) Sentenza Foto-Frost, citata alla nota 4, punto 13 della motivazione (Racc. pag. 4199, in particolare pag. 4230).
(12) Ordinanza di rinvio del Finanzgericht Hamburg, II.
(13) V., in argomento, Dauses: Das Vorabentscheidungsverfahren nach Artikel 177 EWG-Vertrag, Lussemburgo, 1985, pagg. 83-85.
(14) V., altresì, Dauses, ult. cit., pag. 101; Everling: Das Vorabentscheidungsverfahren vor dem Gerichtshof der Europaeischen Gemeinschaften, Baden, 1986, pag. 63; per quanto riguarda i giudici superiori, v. anche Chevallier e Maidani: Guide pratique article 177 CEE, Lussemburgo, 1981, pag. 96.
(15) Mancini, loc. cit., pag. 4218; Mancini vi richiama, tra l' altro, Brown e Jacobs: The Court of Justice of the European Communities, Londra, 1983, pag. 154 e seguenti, attualmente alla terza edizione, pag. 173.
(16) Loc. cit., pag. 4218.
(17) V. Brown e Jacobs, loc. cit., pag. 174.
(18) Un ulteriore esempio è fornito dalle controversie ai sensi della legge tedesca sulla concorrenza sleale: per lo più esse vengono introdotte per mezzo di procedimenti volti ad ottenere provvedimenti provvisori (v. ordinanza dell' OLG Frankfurt 16 gennaio 1990, AZ 6W 146/89, in EuZW 1/90, pag. 39).
(19) V. Commissione e avvocato generale nella causa Foto-Frost, loc. cit., pagg. 4205 e 4219.
(20) Conclusioni dell' avvocato generale Capotorti, loc. cit. (Racc. 1977, pag. 981).
(21) V. Leibholz / Rinck: Grundgesetz Kommentar, sesta edizione, Colonia, 1989, art. 100, nota 1.
(22) Loc. cit., pag. 4205.
(23) FGO, art. 69, n. 2, seconda frase, seconda possibilità.
(24) V. art. 28, nn. 3 e 4, del regolamento base del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785 (GU L 177, pag. 4).
(25) V. art. 32 bis del regolamento n. 1785/81, aggiunto dal regolamento del Consiglio 24 marzo 1986, n. 934 (GU L 87, pag. 1).
(26) Decisione relativa alle risorse proprie (GU L 128, pag. 15).
(27) Il corsivo è mio.
(28) Sentenze 30 settembre 1982, Amylum / Consiglio, punto 33 della motivazione (causa 108/81, Racc. pag. 3107), e Roquette / Consiglio, punto 39 della motivazione (causa 110/81, Racc. pag. 3159).
(29) Decisione del Consiglio 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità (GU L 94, pag. 19): "Contributi e altri diritti previsti nel quadro dell' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero".
(30) Causa 108/81, loc. cit., punto 33 della motivazione.
(31) Sentenza 11 luglio 1989, Schraeder, punto 11 della motivazione (causa 265/87, Racc. pag. 2237).
(32) Causa 265/87, loc. cit., punto 10 della motivazione; v. anche sentenza 9 luglio 1985, Bozetti / Ivernizzi SpA, punti 19 e 20 della motivazione (causa 179/84, Racc. pag. 2301).
(33) Cause 110/81, loc. cit., punto 38 della motivazione, e 108/81, loc. cit., punto 32 della motivazione.
(34) Cause 108/81 e 110/81, loc. cit.
(35) Sentenza 21 febbraio 1979, Stoelting / Hauptzollamt Hamburg-Jonas, punto 4 della motivazione (causa 138/78, Racc. pag. 713).
(36) Causa 138/78, loc. cit.
(37) Causa 138/78, punto 7 della motivazione.
(38) Causa 138/78, loc. cit.
(39) Regolamento del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785 (GU L 177, pag. 4).
(40) Undicesimo "considerando" del regolamento base, il corsivo è mio.
(41) V. undicesimo "considerando" del regolamento base.
(42) Regolamento n. 1914/87.
(43) Art. 1, n. 4, del regolamento n. 1914/87, che fa richiamo all' art. 41 del regolamento base.
(44) Quarto "considerando" del regolamento n. 1914/87.
(45) Quarto "considerando" del regolamento base.
(46) Art. 5 del regolamento base; v. anche regolamento 20 febbraio 1968, n. 206, che stabilisce disposizioni quadro per i contratti e gli accordi interprofessionali concernenti l' acquisto di barbabietole (GU L 84, pag. 1).
(47) Artt. 28 e 5 del regolamento base.
(48) V. art. 2, n. 1, del regolamento base.
(49) V. art. 1, nn. 2 e 4, del regolamento n. 1914/87 nonché regolamento (CEE) della Commissione 13 ottobre 1987, n. 3061 (GU L 290, pag. 10).
(50) V. i "considerando" del regolamento base n. 1785/81.
(51) Undicesimo "considerando".
(52) V. art. 28, nn. 3 e 5, del regolamento n. 1785/81.
(53) GU L 167, pag. 2.
(54) Primo "considerando", il corsivo è mio.
(55) GU L 87, pag. 1.
(56) V. art. 32 bis.
(57) Secondo "considerando".
(58) Regolamento del Consiglio n. 1107/88 (GU L 110, pag. 20).
(59) Regolamento del Consiglio n. 1107/88, loc. cit., quinto "considerando".
(60) V. titoli I e II del regolamento base.
(61) Regolamento del Consiglio 18 dicembre 1967, n. 1009, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 308, pag. 1).
(62) Decimo "considerando" del regolamento n. 1009/67.
(63) Regolamento del Consiglio 19 dicembre 1974, n. 3330, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 359, pag. 1).
(64) Regolamento del Consiglio 24 giugno 1980, n. 1592, relativo all' applicazione dei regimi di quote di produzione nei settori dello zucchero e dell' isoglucosio per il periodo 1 luglio 1980 - 30 giugno 1981 (GU L 160, pag. 12).
(65) V. sentenza 25 ottobre 1978, Royal Scholten-Honig e Tunnel Refineries / Intervention Board for Agricultural Product, punto 39 della motivazione (cause riunite 103/77 e 145/77, Racc. pag. 2037).
(66) Sul sistema delle quote e dei contributi per la produzione di zucchero, v. anche sentenza 22 gennaio 1986, Eridania zuccherifici nazionali e a. / Cassa conguaglio zucchero, e i ministeri delle Finanze e del Tesoro (causa 250/84, Racc. pag. 117).
(67) V. causa 250/84, loc. cit., punto 32 della motivazione.
(68) V. causa 138/78, loc. cit., punto 6 della motivazione.
(69) Sentenza 27 settembre 1979, Eridania zuccherifici nazionali e Società italiana per l' industria degli zuccheri / Ministero dell' Agricoltura e delle foreste e a., punti 17 e seguenti della motivazione (causa 230/78, Racc. pag. 2749), e causa 250/84, punti 11 e seguenti della motivazione.
(70) Sentenze 14 maggio 1974, Nold / Commissione (causa 4/73, Racc. pag. 491), 13 dicembre 1979, Hauer / Land Rheinland-Pfalz (causa 44/79, Racc. pag. 3727), e 11 luglio 1989, Schraeder Kraftfutter / Hauptzollamt Gronau (causa 265/87, Racc. pag. 2237).
(71) Causa 265/87, loc. cit., punto 14 della motivazione.
(72) Causa 44/79, loc. cit., e causa 265/87, loc. cit.
(73) Causa 265/87, loc. cit., punto 15 della motivazione, e causa 4/73, loc. cit., punto 14 della motivazione.
(74) Causa 4/73, punto 14 della motivazione.
(75) Causa 265/87, punto 15 della motivazione.
(76) Sentenza 21 maggio 1987, Walter Rau Lebensmittelwerke e a. / Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung, punto 18 della motivazione (cause riunite 133/85, 134/85, 135/85 e 136/85); v. anche causa 230/78, loc. cit., punto 21 della motivazione.
(77) V. anche causa 230/78, punto 22 della motivazione.
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