Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . La presente causa riguarda la questione se per il calcolo del peso delle tende importate si debbano includere o no gli accessori, quali i paletti, i picchetti e i tenditori che di regola accompagnano il telo o la parte in tessuto di una tenda .
2 . Nel febbraio 1983 vari commercianti importavano in Francia tende originarie della Corea del Sud . Ciascuna tenda importata era imballata in un sacco separato che conteneva sia la parte in tessuto della tenda sia gli accessori . Gli importatori presentavano dichiarazioni in dogana in cui figurava solo il peso del tessuto usato per le tende, mentre il peso complessivo, inclusi gli accessori, era notevolmente maggiore . Le amministrazioni doganali francesi citavano gli importatori per false dichiarazioni . Gli importatori si basavano sul diritto comunitario per giustificare le dichiarazioni da loro presentate . Il tribunal de grande instance di Nanterre, investito della controversia, osservava che in base al diritto comunitario le importazioni di prodotti tessili originari di taluni paesi, fra cui la Corea del Sud, erano soggette a quote determinate in base al peso; in compenso i dazi doganali erano sospesi nell' ambito di un certo quantitativo anch' esso espresso in peso . Il suddetto tribunale considerava che si dovevano interpretare le pertinenti disposizioni di diritto comunitario per stabilire se nel determinare le quote di importazione si debba tener conto del peso della parte in tessuto della tenda o del peso complessivo della stessa, inclusi gli accessori; il tribunale sottoponeva la questione alla Corte di giustizia in via pregiudiziale .
3 . L' amministrazione delle dogane francesi interponeva appello avverso detta sentenza dinanzi alla Cour d' appel di Versailles . Questa Corte teneva ferma la domanda pregiudiziale formulata dal tribunal de grande instance e, considerando che la determinazione della quota d' importazione e il calcolo dei dazi doganali erano strettamente collegati fra loro, aggiungeva una seconda questione riguardante i dazi doganali . Le cause venivano riunite e sono attualmente considerate questioni sollevate della Cour d' appel di Versailles, con le quali siete chiamati a pronunciarvi sulle seguenti questioni :
"1 ) se, per la determinazione della quota d' importazione, si debba tener conto del peso della tenda nella sua composizione tessile o del peso complessivo comprendente paletti e picchetti;
2 ) se, per stabilire i dazi doganali all' importazione di tende originarie della Corea, si debba tener conto solo del peso del tessuto della tenda o del peso del tessuto di cui si compone la tenda nonché di quello degli accessori ".
4 . All' atto delle importazioni di cui trattasi, avvenute nel febbraio 1983, la situazione doganale era disciplinata dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 23 dicembre 1982, n . 3589, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ( GU 1982, L 374, pag . 106 ) e, inoltre, dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 8 dicembre 1982, n . 3378, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l' anno 1983 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo ( GU 1982, L 363, pag . 92 ). (( Il primo di detti regolamenti, il regolamento n . 3589/82, è stato modificato dal regolamento ( CEE ) n . 3762/83, cui ha fatto riferimento il giudice nazionale, ma poiché questo regolamento è entrato in vigore solo nel 1984 non sembra che esso sia stato in vigore nel periodo che qui rileva . Sembra che sia stato applicabile in questo periodo il secondo di detti regolamenti, il regolamento ( CEE ) n . 3378/82, invece del regolamento n . 2894/79, cui il giudice nazionale ha fatto riferimento )).
5 . Il regolamento n . 3589/82 si basa sugli accordi relativi al commercio dei prodotti tessili stipulati fra la Comunità europea e vari paesi fornitori non facenti parte della Comunità . Esso stabiliva per le importazioni nella Comunità di vari prodotti, comprese le tende, dei limiti quantitativi per ogni paese fornitore . I limiti quantitativi sono determinati in base al peso . Il limite riguardante la Corea del Sud era di 1 992 tonnellate per il 1983 : vedasi l' allegato III, gruppo III c, categoria 91 . Il regolamento n . 3378/82 dispone la sospensione totale dei dazi della tariffa doganale comune, fra l' altro per i prodotti di cui trattasi nella presente causa e nel quadro di massimali tariffari comunitari : vedasi l' art . 1, n . 1 . Anche i massimali tariffari in questione sono stabiliti in base al peso e il massimale tariffario per la Corea del Sud nel 1983 per le merci di cui trattasi era di 169,4 tonnellate : vedasi l' allegato A, categoria 91 . Quando è raggiunto il massimale tariffario sono di nuovo riscossi i normali dazi doganali sulle importazioni fino al raggiungimento del limite quantitativo stabilito con il regolamento n . 3589/82 .
6 . La prima questione sollevata dal giudice nazionale riguarda il limite quantitativo stabilito dal regolamento n . 3589/82 e la seconda questione attiene al massimale tariffario fissato dal regolamento n . 3378/82 . Tuttavia, poiché sia il limite quantitativo sia il massimale tariffario sono definiti in base al peso, il problema sollevato dalle due questioni è essenzialmente lo stesso : in entrambi i casi, se nel calcolo del peso si includono gli accessori, il limite massimo è raggiunto più rapidamente di quanto avviene se il peso è calcolato unicamente in base alla parte tessile delle tende . Sembra pacifico che la soluzione di una questione dipenda dalla soluzione dell' altra .
7 . La Kuehne e Nagel, la "parte civilmente responsabile" nelle cause C-156 e C-157/88, osserva che i regolamenti di cui trattasi sono stati adottati in base all' Accordo sul commercio internazionale dei tessili ( noto come "Accordo multifibre" o "AMF "), e sostiene che l' elemento determinante è quindi il peso dei tessili considerati, e non quello di uno qualsiasi degli accessori non in tessuto quali i picchetti di tenda e i paletti . A suo avviso, sarebbe illogico imputare il peso di detti accessori alle quote stabilite per controllare il commercio dei prodotti tessili .
8 . La Commissione osserva che il problema riguarda la nomenclatura tariffaria piuttosto che l' interpretazione dei regolamenti che attuano l' Accordo multifibre, in quanto detti regolamenti non contengono disposizioni specifiche sulle modalità precise circa il calcolo del peso delle tende, mentre l' art . 1, n . 2, del regolamento n . 3589/82 dispone espressamente che la classificazione dei prodotti di cui trattasi si basa sulla nomenclatura della tariffa doganale comune, nonché sulla nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri ( Nimexe ). Le tende rientrano nella voce 62.04 B II della tariffa doganale comune e nella voce 62.04-73 della Nimexe, e la Commissione considera che questa classificazione rimane immutata sia se le tende sono presentate con i loro accessori sia in caso contrario . Ne consegue che per determinare il limite quantitativo e il massimale tariffario il peso delle tende dovrebbe essere calcolato tenendo conto degli accessori . Il governo francese sostiene un punto di vista analogo .
9 . Né il regolamento n . 3589/82, né il regolamento n . 3378/82 contengono disposizioni specifiche sulla questione se il peso delle tende debba essere calcolato includendo od escludendo gli accessori . Tuttavia, l' art . 1, n . 2, del regolamento n . 3589/82 dispone :
"La classificazione dei prodotti di cui all' allegato I si basa sulla nomenclatura della tariffa doganale comune, nonché sulla nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri ( Nimexe ), fatto salvo l' articolo 3, paragrafo 7 . Le procedure per l' applicazione di questo paragrafo sono definite all' allegato VI ".
10 . L' art . 1 dell' allegato VI dello stesso regolamento dispone :
"La classificazione dei prodotti tessili di cui all' articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento si basa sull' allegato del regolamento ( CEE ) n . 950/68 'tariffa doganale comune' , con successive modifiche, nonché sull' allegato del regolamento ( CEE ) n . 1445/72, relativo alla 'nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio fra gli Stati membri ( Nimexe )' , con successive modifiche ".
11 . Da queste disposizioni emerge chiaramente che la definizione della merce ai fini dell' applicazione dei limiti quantitativi stabiliti dal regolamento n . 3589/82 dev' essere effettuata con riferimento alla tariffa doganale comune e alla Nimexe .
12 . Il regolamento n . 3378/82 non contiene riferimenti espliciti come quelli citati alla tariffa doganale comune o alla Nimexe, ma nei suoi allegati si fa implicitamente riferimento ad esse . Questi allegati elencano i prodotti ai quali si applica la sospensione dei dazi doganali facendo riferimento alla tariffa doganale comune e alla Nimexe . Inoltre, l' art . 11 del regolamento obbliga gli Stati membri a comunicare all' Istituto statistico delle Comunità europee le informazioni sulle importazioni dei prodotti di cui trattasi secondo le disposizioni della Nimexe .
13 . La tariffa doganale comune e la Nimexe sono state regolarmente modificate fino a quando sono state sostituite, a decorrere dal 1° gennaio 1988, dalla nomenclatura combinata . All' atto delle importazioni di cui si discute nel caso di specie la versione della tariffa doganale comune in vigore era quella stabilita dal regolamento del Consiglio 19 ottobre 1982, n . 3000 ( GU 1982, L 318, pag . 1 ). Le tende rientravano nella voce 62.04 B II di detta tariffa ; ed esse rientravano del pari nel codice Nimexe 62.04-73 . In entrambi i casi le merci sono semplicemente designate come "tende ".
14 . Secondo la giurisprudenza della Corte il "criterio determinante per la classificazione doganale delle merci va ricercato di regola nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive quali risultano dalla formulazione della voce tariffaria e delle note concernenti le sezioni o i capitoli" ( vedasi, ad esempio, la causa 62/77, Carlsen-Verlag / Oberfinanzdirektion di Colonia, 1977, Racc . pag . 2343, a pag . 2350 ). Se questo criterio viene applicato alle merci considerate nella fattispecie, vale a dire a delle tende completate dai loro accessori essenziali, è difficile comprendere come esse non possano essere classificate "tende" ai sensi della voce 62.04 B II della tariffa doganale comune . Le loro caratteristiche e proprietà oggettive sono quelle di una tenda . Come ha osservato il governo francese, una tenda è sempre composta non solo da un telo in tessuto, ma anche da accessori senza i quali non può essere montata ed usata . Il commerciante che si impegnasse infatti a fornire tende ed omettesse di fornire i loro accessori verrebbe meno prima facie agli obblighi contrattuali in quanto le merci non corrisponderebbero alla loro descrizione .
15 . Il punto di vista al quale ho aderito, per quanto riguarda la classificazione delle tende munite dei loro accessori, è corroborato dalle regole generali per l' interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune . La regola 2b ), frase finale, dispone che "la classificazione di tali merci, costituite da miscugli o composte da varie materie, dev' essere effettuata in base ai principi enunciati nella regola 3 ". La regola 3a ) stabilisce che "la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di una portata più generale ". Come ha osservato il governo francese, sarebbe difficile concepire una voce più specifica di quella che descrive una merce col suo nome . La regola n . 3a ) ci porta a concludere che le tende, inclusi i loro accessori, devono essere classificate nella voce 62.04 B II . Tuttavia, qualora si ritenga che la regola 3a ) non risolva il problema, va applicata la regola 3b ). Essa recita :
"I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti, costituite dall' unione di oggetti differenti, e le merci presentate in assortimenti (...) devono essere classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l' oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale ".
A mio avviso la materia che conferisce alle merci il loro carattere essenziale è la parte in tessuto delle tende . Ne consegue, ancora una volta, che dette merci devono essere classificate, con i loro accessori, nella voce 62.04 B II .
16 . Ciò premesso, non occorre tener conto delle note esplicative della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, che non sono vincolanti e rilevano meramente come strumento d' interpretazione . Comunque dette note, nei limiti in cui esse rilevano, dispongono per quanto riguarda le tende : "Esse possono (...) essere presentate con i loro bastoni, picchetti, tenditori ed accessori dello stesso genere ". Ciò conferma il punto di vista secondo cui la presentazione di una tenda con i suoi accessori non fa venir meno la sua caratteristica essenziale come tenda . Al contrario : chiunque, anche con un' esperienza minima di campeggio, sarà dell' avviso che una tenda senza paletti e picchetti è di scarsa utilità e difficilmente può essere denominata tenda . Sembra pertanto logico far rientrare il peso di detti accessori nel calcolo del peso delle tende .
17 . Non è privo di fondamento l' argomento secondo cui non è opportuno imputare il peso dei picchetti di tenda e degli altri accessori alle quote stabilite allo scopo di controllare il commercio dei prodotti tessili . Tuttavia questo argomento perderebbe la sua importanza se si potesse provare che il peso degli accessori è stato preso in considerazione all' atto della fissazione delle quote . La Commissione ha affermato che ciò è effettivamente avvenuto poiché gli accordi relativi al commercio dei prodotti tessili sono stati negoziati dalla Comunità in base al volume effettivo delle importazioni come registrato nelle statistiche compilate in base alla nomenclatura della Nimexe e della tariffa doganale comune . Secondo la Commissione, dal fatto che la nomenclatura prescrive che gli accessori siano classificati nella stessa voce in cui rientra il resto della tenda da essi accompagnato consegue che gli stessi negoziati si sono svolti con riferimento alla suddetta base e che i quantitativi stabiliti negli accordi hanno tenuto conto del peso degli accessori . Ciò è confermato dal quattordicesimo punto della motivazione del regolamento n . 3378/82, in cui si spiega che i quantitativi ammessi nella Comunità in franchigia doganale sono stati determinati applicando "una certa percentuale uniforme ai dati relativi alle importazioni totali per categorie di prodotti, realizzate dai beneficiari nel 1977 nella Comunità ". Poiché nessuno ha contestato l' asserzione della Commissione secondo la quale le tende sono sempre importate insieme ai loro accessori, si può presumere che le statistiche relative al commercio effettuato nel 1977 includessero il peso di detti accessori e che le quote di franchigia doganale fossero calcolate su questa base . Pertanto l' inclusione del peso degli accessori nelle circostanze del caso di specie non costituirebbe una distorsione del sistema .
18 . Prima di concludere vorrei osservare che l' interpretazione sostenuta dai convenuti nel procedimento principale, anche se a mio avviso è errata, non è certamente un' interpretazione perversa o illogica, o un' interpretazione che nessun commerciante in buona fede potrebbe ragionevolmente sostenere . Si tratta di un aspetto che il giudice nazionale potrà prendere in considerazione quando valuterà la responsabilità penale dei convenuti .
19 . Di conseguenza, ritengo che le questioni pregiudiziali debbano essere risolte come segue :
"Sia per la determinazione dei limiti quantitativi stabiliti dal regolamento ( CEE ) n . 3589/82, sia per la determinazione dei massimali di preferenza tariffaria stabiliti dal regolamento ( CEE ) n . 3378/82, riguardanti le tende importate dalla Corea del Sud, il peso delle tende dev' essere calcolato tenendo conto degli accessori quali i paletti e i picchetti della tenda ".
(*) Lingua originale : l' inglese .
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