Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Il Finanzgericht di Monaco di Baviera vi ha sottoposto una questione pregiudiziale che mira in sostanza a determinare l' incidenza di un errore dell' amministrazione nazionale circa l' applicazione del diritto comunitario nei confronti degli operatori economici in buona fede .
2 . Gli antefatti sono i seguenti . Dal 30 gennaio al 5 marzo 1983 la società tedesca Friedrich Binder GmbH & Co . KG ( in prosieguo : "Binder ") importava dalla Iugoslavia dodici partite di visciole surgelate . L' ufficio doganale tedesco, Hauptzollamt di Bad Reichenhall, stabiliva il dazio in base all' aliquota preferenziale del 10,4%, che figurava nella tariffa d' uso tedesca e si applicava dal 1° gennaio 1983 .
3 . Orbene, detta aliquota corrispondeva alla proposta di regolamento presentata dalla Commissione al Consiglio il 16 luglio 1982 . L' aliquota da applicare nella fattispecie era quella del 13% stabilita dal regolamento del Consiglio 22 maggio 1980, n . 1272, riguardante la conclusione dell' accordo provvisorio fra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, relativo agli scambi commerciali ed alla cooperazione commerciale ( 1 ). La proposta di regolamento presentata dalla Commissione non veniva mai adottata . Il Ministero federale delle finanze, con decreto 9 marzo 1983, rettificava l' aliquota doganale con effetto dal 1° gennaio 1983 portandola nuovamente al 13 %. Con tre provvedimenti di accertamento definitivi emessi il 28 e il 29 marzo nonché il 13 giugno 1983 l' amministrazione tedesca ingiungeva il versamento a posteriori del dazio nella misura non corrisposta .
4 . In seguito all' opposizione della Binder, la Repubblica federale di Germania chiedeva alla Commissione, con lettera notificata il 5 luglio 1985, una decisione sull' opportunità di rinunciare al recupero del dazio doganale d' importazione, in conformità all' art . 6 del regolamento della Commissione 20 giugno 1980, n . 1573 ( 2 ). Infatti, ai termini dell' art . 5, n . 2, del regolamento del Consiglio 24 luglio 1979, n . 1697 ( 3 ), "le autorità competenti hanno la facoltà di non procedere al recupero a posteriori dell' importo dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione qualora tali dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore", purché questi abbia agito in buona fede e la dichiarazione in dogana sia regolare .
5 . Con decisione 5 novembre 1985, n . 8/85 ( in prosieguo : "decisione "), la Commissione dichiarava che si doveva procedere al recupero .
6 . Il Finanzgericht di Monaco di Baviera, dinanzi al quale la Binder ha proposto ricorso avverso il rigetto della sua opposizione da parte della amministrazione doganale, vi ha chiesto di pronunciarvi sulla validità di detta decisione .
7 . Le parti nella causa principale non hanno presentato osservazioni alla Corte . Tuttavia dall' ordinanza di rinvio pregiudiziale emerge che la validità della decisione della Commissione è messa in discussione perché si considera che detta decisione violi il principio del legittimo affidamento e contrasti con l' art . 5, n . 2, del regolamento n . 1697/79 . Esaminiamo nell' ordine questi due punti .
8 . Per quanto riguarda il principio del legittimo affidamento, ho già avuto occasione, nella causa Padovani ( 4 ), di pronunciarmi sulla sua applicazione in caso di errore dell' amministrazione nazionale . Mi richiamai allora alla sentenza Maïzena ( 5 ), in cui si legge che
"la prassi di uno Stato membro non conforme alla normativa comunitaria non può mai dar luogo a situazioni giuridiche tutelate dal diritto comunitario" ( 6 ).
9 . Però, come precisai, mi sembrava che la portata di questa sentenza dovesse essere determinata con riguardo alla giurisprudenza nella quale avete sancito l' esistenza, nell' ordinamento giuridico comunitario, dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto ( 7 ). Questi principi mirano, per definizione, a tutelare, in nome di un equilibrio fra equità e legittimità, situazioni illegittime dal punto di vista strettamente giuridico . Essi sarebbero privati di gran parte della loro efficacia qualora ci si rifiutasse di applicarli in caso di errore dell' amministrazione .
10 . La Commissione osserva che sancire l' esistenza del legittimo affidamento a proposito della tariffa d' uso tedesca, la quale ha soltanto valore dichiarativo, porterebbe a mettere in discussione la preminenza del diritto comunitario, poiché soltanto i regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee hanno efficacia giuridica .
11 . Su questo punto mi sia consentito di citare l' opinione dell' avvocato generale Reischl nelle conclusioni riguardanti la causa Amylum ( 8 ): egli rilevò che una proposta pubblicata
"fornisce certo un elemento di primaria importanza per la questione della tutela dell' affidamento, sia sotto il profilo della nostra giurisprudenza quanto di quella nazionale" ( 9 ).
Orbene, una proposta pubblicata non ha efficacia obbligatoria e anche se, come sembra, può produrre qualche effetto, come quelli segnalati dall' avvocato generale Reischl, non ha tuttavia un' efficacia giuridica nel senso stretto del termine . La tariffa d' uso tedesca, come ho rilevato, ha un valore meramente dichiarativo . Di conseguenza, contrariamente a quanto osservato dalla Commissione, il semplice fatto di tener conto delle menzioni contenute in detta tariffa per valutare se sussista o no un legittimo affidamento in capo ad un operatore economico non ha l' effetto di attribuire alla stessa tariffa, come ad una proposta pubblicata, un valore giuridico né può quindi pregiudicare il principio della preminenza del diritto comunitario .
12 . La Commissione rileva inoltre che l' accoglimento della domanda della Binder si risolverebbe nell' ostacolare l' unità e l' applicazione uniforme del diritto comunitario - di cui la Corte ha ricordato la necessità nelle sentenze Racke ( 10 ) e Decker ( 11 ) - creando una discriminazione nei confronti degli operatori economici degli altri Stati membri nel caso dei quali è stata applicata l' aliquota vigente .
13 . A parte il fatto che non sembra sussistere una discriminazione economica in quanto la Binder, che si era basta sulla tariffa errata, non può più ripercuotere sui suoi clienti i dazi d' importazione oggetto del recupero, l' argomento della Commissione ignora il fatto che trattasi di una situazione del tutto particolare - oserei dire persino patologica - che risulta da un errore dell' amministrazione nazionale, considerato rarissimo dalla stessa Commissione .
14 . In realtà ciò che la Commissione sembra implicitamente chiedere alla Corte è di dichiarare che il principio del legittimo affidamento può essere invocato soltanto nei confronti di un testo adottato dalle istituzioni comunitarie e non nei confronti di un testo pubblicato da un' amministrazione nazionale, anche avente ad oggetto una normativa comunitaria . In altri termini, la Commissione sembra ritenere possibile prendere in considerazione i propri errori, ma impossibile tenere lo stesso atteggiamento nei confronti degli errori commessi dall' amministrazione nazionale .
15 . E' vero che nella sentenza Salerno avete affermato che :
"una risoluzione del Parlamento non ha natura vincolante e non può far sorgere il legittimo affidamento che le istituzioni vi si attengano" ( 12 ).
Tuttavia nella sentenza Fingruth ( 13 ) del 5 ottobre 1988 avete ammesso che una prassi comune di un' istituzione comunitaria e di un' amministrazione nazionale poteva suscitare un legittimo affidamento in capo ad un dipendente comunitario . Dato che il legittimo affidamento può essere invocato nei confronti di una prassi amministrativa seguita contemporaneamente dall' amministrazione nazionale e da un' istituzione comunitaria, non comprendo perché non possa esserlo nei confronti di un testo nazionale, anche di valore esclusivamente dichiarativo, avente lo scopo di far conoscere al pubblico le norme comunitarie .
16 . E' evidente che non vi suggerisco di affermare che gli errori commessi dalle amministrazioni nazionali nell' applicazione della tariffa doganale comune non possono mai dar luogo al recupero in virtù del principio del legittimo affidamento . Vi propongo soltanto di affermare che questo principio può applicarsi in un caso del genere . Successivamente occorrerà accertare se, tenuto conto delle circostanze di fatto, la Binder possa o no invocare fruttuosamente il principio del legittimo affidamento nei confronti della decisione della Commissione .
17 . Esaminiamo ora l' art . 5 del regolamento n . 1697/79 . Ricordo che questo articolo fa riferimento alla nozione di errore "che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore ".
18 . A questo proposito la Commissione si basa, per concludere per il rigetto delle pretese della Binder, sulla sentenza Van Gend en Loos ( 14 ), che riguarda il disposto - secondo la Commissione "analogo" - dell' art . 13 del regolamento del Consiglio 2 luglio 1979, n . 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all' importazione o all' esportazione ( 15 ). Il primo comma di questo articolo dispone infatti che "si può procedere al rimborso o allo sgravio dei diritti all' importazione in situazioni derivanti da circostanze particolari che non implichino nessuna negligenza o simulazione da parte dell' interessato ". In quella causa avete affermato quanto segue :
"anche ammesso che la nozione di cui all' art . 13 del regolamento n . 1430/79 possa essere considerata coincidente con quella di forza maggiore, perché ricorra un caso di forza maggiore è però necessario che la causa esterna invocata dagli interessati abbia conseguenze ineluttabili ed inevitabili che rendano obiettivamente impossibile per gli stessi rispettare i loro obblighi . Nella fattispecie, trattandosi di operatori professionali esperti come le ricorrenti, il fatto di ricevere certificati di origine invalidi non può essere considerato circostanza imprevedibile e inevitabile, malgrado la migliore diligenza . L' agente doganale, per la natura stessa delle sue funzioni, è responsabile sia del pagamento dei diritti all' importazione che della regolarità dei documenti ch' egli presenta alle autorità doganali" ( 16 ).
19 . Non mi sembra però certo che sussista, come suggerito dalla Commissione, identità di nozioni fra l' art . 13 del regolamento n . 1430/79 e l' art . 5 del regolamento n . 1697/79 . Il primo regolamento riguarda infatti tutti i casi in cui, per un motivo o per un altro, i dazi doganali che sono stati riscossi o che sono "esigibili" devono essere rimborsati o devono costituire oggetto di uno sgravio . Esso enumera i motivi che giustificano i rimborsi e gli sgravi : in particolare, fissazione del debito doganale ad un importo superiore a quello legittimamente dovuto, merci respinte dall' importatore in quanto difettose o non conformi, errore del mittente, merci il cui uso sia impossibile per taluni motivi e infine - e ciò costituisce l' oggetto dell' art . 13 - "situazioni derivanti da circostanze particolari che non implichino nessuna negligenza o simulazione da parte dell' interessato ". Si tratta in pratica di aggiungere una nuova fattispecie di rimborso o di sgravio del debito doganale e questo articolo, del tutto ragionevolmente, esclude il rimborso o lo sgravio in caso di simulazione da parte dell' interessato, vale a dire qualora ricorra un comportamento in malafede, o in caso di negligenza, vale a dire in caso di errore lieve o d' imprudenza . E' chiaro che la sentenza Van Gend en Loos, che non si pronuncia espressamente sulla coincidenza di queste disposizioni con la nozione di forza maggiore, ha semplicemente applicato questa riserva relativa alla negligenza rilevando che l' agente doganale, che, per la natura stessa delle sue funzioni, è responsabile della regolarità dei documenti che egli presenta alle autorità doganali, avrebbe dovuto verificare la validità dei certificati d' origine che gli erano stati forniti .
20 . Del tutto diverso è il sistema del regolamento n . 1697/79 . In questo caso si tratta non del rimborso o dello sgravio dei dazi doganali, ma del recupero degli stessi . Il regolamento non precisa i motivi che possono aver determinato la mancata riscossione . L' art . 1 fa soltanto menzione in generale "dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che, per qualsiasi ragione, non siano stati richiesti al debitore ". E l' art . 5 pone tre limiti al recupero :
- impossibilità assoluta di qualsiasi azione a questo scopo quando l' importo percepito, inferiore a quello legittimamente dovuto, sia stato calcolato in base ad informazioni fornite dalle stesse autorità competenti e aventi per queste valore vincolante;
- stessa impossibilità quando detto importo sia stato calcolato in base a disposizioni di carattere generale successivamente invalidate da una decisione giudiziaria; questa disposizione, come la precedente, si ricava dal n . 1 dell' articolo;
- facoltà per le autorità competenti di non procedere al recupero in caso di errore che non potesse ragionevolmente essere scoperto dal debitore : è questo l' oggetto dell' art . 5, n . 2, di cui si discute in questa sede .
21 . Il regolamento della Commissione 20 giugno 1980, n . 1573, che stabilisce le disposizioni d' applicazione del summenzionato art . 5, n . 2, determina i casi in cui l' autorità competente dello Stato membro deve presentare alla Commissione una domanda di decisione . Avete già avuto occasione di rilevare che questa disposizione
"va interpretata nel senso che, ove siano soddisfatte tutte queste condizioni, il debitore ha diritto a che non si proceda al recupero" ( 17 ).
22 . Prima di esaminare l' applicazione nella fattispecie dell' art . 5, n . 2, ritengo opportuno richiamare la vostra attenzione sulle disposizioni del n . 1 dello stesso articolo . E' vero che siete chiamati a pronunciarvi sulla validità della decisione della Commissione con riguardo al solo n . 2, tuttavia, ci si deve chiedere se, fra gli elementi che la Commissione deve prendere in considerazione al momento dell' adozione della sua decisione, debba previamente figurare l' accertamento che ricorrano i presupposti giuridici del recupero "a posteriori" e quindi l' accertamento che non sia applicabile nella fattispecie il disposto dell' art . 5, n . 1 . Infatti, qualora l' errore abbia tutte le caratteristiche menzionate nel n . 1 di questo articolo - vale a dire sia stato commesso dalle autorità competenti e figuri nelle informazioni che vincolano queste ultime - l' impossibilità del recupero è assoluta . E non sarebbe concepibile che in un caso del genere la Commissione possa giudicare se si debba o no recuperare i dazi doganali tenuto conto delle condizioni stabilite dal n . 2 . La semplice logica richiede che, prima di esaminare se si debba procedere o no al recupero, la Commissione si accerti che ricorrano i presupposti giuridici che lo consentono . Se non si ammettesse tale necessità, potrebbe accadere che la Commissione decida di effettuare il recupero in casi in cui esso sia vietato dall' art . 5, n . 1 .
23 . Del resto la Corte dovrà dare a tali problemi una soluzione esplicita poiché, nella causa 80/89, del tutto analoga a questa, il Finanzgericht di Amburgo vi ha sottoposto una questione pregiudiziale che si riferisce anch' essa all' eventuale applicazione dell' art . 5, n . 1 .
24 . Prima o poi sarete quindi indotti a precisare cosa si debba intendere per "informazioni fornite dalle stesse autorità competenti e aventi per queste valore vincolante ".
25 . E' noto che in materia doganale il soggetto passivo d' imposta può chiedere il parere dell' amministrazione su taluni aspetti della normativa relativa alle merci che egli intende dichiarare . La dottrina considerava però che il parere emesso dagli uffici doganali non avesse alcuna efficacia giuridica e non costituisse che una mera informazione non vincolante per l' amministrazione ( 18 ). L' art . 5, n . 1, facendo riferimento alle "informazioni fornite dalle stesse autorità competenti e aventi per queste valore vincolante", ha voluto escludere i pareri degli uffici doganali finora considerati dalla dottrina non vincolanti per l' amministrazione o ha, al contrario, voluto stabilire che siffatti pareri vincolavano ormai le autorità doganali e rendevano impossibile il recupero?
26 . Mi sembra che la seconda ipotesi sia l' unica che possa essere accolta . Infatti dobbiamo constatare che l' art . 5, n . 1, contempla due casi in cui la possibilità del recupero è esclusa : quando l' errore sia dovuto a "informazioni" fornite dalla stessa autorità competente ( oggetto del primo trattino ) e quando esso sia dovuto a "disposizioni di carattere generale che una decisione giudiziaria abbia successivamente invalidato" ( caso di cui al secondo trattino ). Qualora il legislatore comunitario avesse voluto includere nella nozione "informazioni" delle disposizioni di carattere generale, come istruzioni amministrative o norme di natura regolamentare, avrebbe fatto figurare anche nel primo trattino l' espressione "disposizioni di carattere generale" figurante nel secondo trattino . Si deve pertanto interpretare l' art . 5, n . 1 - il quale non è altro che l' applicazione del principio del legittimo affidamento - nel senso che tale affidamento può basarsi su un' informazione particolare fornita dagli uffici doganali a chi presenta la dichiarazione doganale o a qualsiasi altro operatore economico interessato, oppure su una disposizione di carattere generale la cui irregolarità sia stata successivamente dichiarata in sede giudiziaria . Per contro questo legittimo affidamento non può, in mancanza di una decisione d' invalidità, basarsi su una disposizione di portata generale contrastante con norme aventi efficacia giuridica . Una diversa conclusione porterebbe a rovesciare la gerarchia delle norme giuridiche . Del resto questa è la soluzione adottata dal diritto tedesco poiché, secondo una sentenza del Bundesfinanzhof ( 19 ), il contribuente non può far valere l' affidamento basato su di un decreto del Ministero federale delle finanze contrastante con disposizioni di natura legislativa . Secondo questo organo giurisdizionale, la soluzione contraria consentirebbe l' abrogazione di disposizioni legislative mediante un decreto amministrativo di carattere generale . Il legittimo affidamento può essere tutelato pertanto solo nell' ambito di un rapporto giudirico concreto fra la competente autorità amministrativa e il contribuente .
27 . Orbene, se si deve quindi interpretare l' art . 5, n . 1, primo trattino, nel senso che esso si riferisce soltanto alle informazioni particolari fornite dagli uffici doganali ad un operatore economico determinato, questa disposizione sarebbe privata di qualsiasi effetto utile qualora si considerasse che siffatte informazioni non vincolano l' amministrazione doganale; infatti, in tal caso, la suddetta disposizione non si potrebbe più applicare e sarebbe, in certo qual modo, completamente svuotata della sua sostanza . E' questa del resto l' opinione del professore Berr il quale, nel commentare l' art . 5 del regolamento n . 1697/79, rinvia espressamente a quanto da lui rilevato circa le domande di parere formulate da coloro che presentano la dichiarazione doganale ( 20 ).
28 . Comunque sia, nella fattispecie la tariffa d' uso tedesca non può essere considerata informazione fornita dall' autorità competente, tenuto conto, come ho rilevato, del suo carattere generale e del fatto che essa non si riferisce alla situazione particolare di un determinato operatore economico . Non è quindi con riguardo all' art . 5, n . 1, primo trattino, che dovrete valutare l' incidenza, sulla soluzione di questa controversia, della tariffa d' uso e dell' errore in essa contenuto .
29 . Occorre pertanto accertare se, in base all' art . 5, n . 2, del regolamento n . 1697/79, la Commissione potesse legittimamente disporre il recupero, vale a dire se in effetti la Binder potesse ragionevolmente scoprire l' errore di cui trattasi . A questo proposito sono stati avanzati argomenti contrastanti fra loro .
30 . Da un lato, nell' ordinanza di rinvio pregiudiziale si sottolinea che la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee - il cui costo è elevato per chi vuole procurarsela - non è sempre disponibile negli uffici doganali, che è talvolta difficile determinare il regolamento comunitario vigente, che tutti si basano sempre sulla tariffa d' uso tedesca pubblicata dal Ministero federale delle finanze, che i regolamenti doganali sono pubblicati in genere nei mesi di gennaio o di febbraio con effetto retroattivo dal 1° gennaio dell' anno in corso e, infine, che le proposte presentate dalla Commissione sono, in genere, adottate dal Consiglio .
31 . La Commissione, invece, ha ribattuto che la tariffa d' uso tedesca ha solo efficacia dichiarativa, come è evidenziato dallo stesso commentario di questa tariffa ( 21 ), e che l' operatore economico che consulta solo questa tariffa deve accollarsi i rischi di un' eventuale difformità dalle norme pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
32 . Ho già esposto la mia opinione sulla possibilità, senza mettere affatto in discussione la preminenza del diritto comunitario, di applicare nella fattispecie il principio del legittimo affidamento .
33 . Non mi sembra però che siano pertinenti le considerazioni svolte dal giudice a quo sul costo e sulla difficoltà di procurarsi la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . In ogni caso esse sono prive di valore dinanzi ai giudici nazionali, i quali partono, in generale, dal presupposto che ciascuno conosca la legge una volta che questa sia stata pubblicata regolarmente .
34 . Peraltro l' art . 5, n . 2, del regolamento n . 1697/79 costituisce incontestabilmente un' eccezione al principio "Nemo censetur ignorare legem" e al principio della preminenza del diritto comunitario . Pertanto questa eccezione dev' essere interpretata restrittivamente .
35 . A questo proposito mi sembra che - e l' avete accennato nella citata sentenza Van Gend en Loos a proposito del regolamento n . 1430/79 - la natura delle funzioni svolte dal debitore sia uno dei criteri più importanti in base ai quali si deve stabilire se l' errore possa ragionevolmente essere scoperto . Tocca al professionista che importi abitualmente un dato tipo di merce - agente doganale o importatore/esportatore - conoscere le tariffe vigenti nel settore considerato mediante la regolare lettura delle Gazzette Ufficiali delle Comunità europee o tramite le informazioni fornite dai sindacati e dalle organizzazioni di categoria del suo ramo d' attività . La mancanza di siffatte precauzioni è un rischio che egli può certo assumere ma di cui deve poi sopportare tutte le conseguenze . Del tutto diverso sarebbe invece il caso dell' impresa che importasse solo occasionalmente una determinata merce e la cui attività commerciale abituale non avesse ad oggetto l' importazione di questo tipo di merce .
36 . Infine nulla impedisce all' operatore economico di chiedere previamente all' amministrazione doganale quale sarà la posizione tariffaria delle merci che intende importare e di ottenere così un parere degli uffici doganali che, come ho rilevato, ai termini dell' art . 5, n . 1, è vincolante per l' amministrazione e i cui eventuali errori lo metteranno al riparo da qualsiasi azione di recupero .
37 . Di conseguenza, mi sembra che la Binder potesse ragionevolmente scoprire l' errore di cui trattasi .
38 . Vi suggerisco pertanto di risolvere come segue la questione pregiudiziale :
"Dall' esame della questione sollevata dal Finanzgericht di Monaco di Baviera non è emerso alcun elemento che consenta di concludere per l' invalidità della decisione 5 novembre 1985, n . 8/85, rivolta alla Repubblica federale di Germania con la quale la Commissione ha dichiarato che si doveva procedere al recupero "a posteriori" del dazio d' importazione in un caso particolare ."
(*) Lingua originale : il francese .
( 1 ) GU L 130 del 27.5.1980, pag . 1 .
( 2 ) Che stabilisce le disposizioni d' applicazione dell' art . 5, n . 2, del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 1697/79, relativo al recupero dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento ( GU L 161 del 26.6.1980, pag . 1 ).
( 3 ) Relativo al recupero dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento ( GU L 197 del 3.8.1979, pag . 1 ).
( 4 ) Conclusioni del 14 giugno 1988, causa 210/87, Racc . pag . 6187 .
( 5 ) Sentenza 15 dicembre 1982, causa 5/82, Racc . pag . 4601 .
( 6 ) Punto 22 della motivazione .
( 7 ) Sentenza 3 maggio 1978, causa 112/77, Toepfer, Racc . pag . 1019 .
( 8 ) Sentenza 30 settembre 1982, causa 108/81, Racc . pag . 3107 .
( 9 ) Pag . 3149 .
( 10 ) Sentenza 25 gennaio 1979, causa 98/78, Racc . pag . 69 .
( 11 ) Sentenza 25 gennaio 1979, causa 99/78, Racc . pag . 101 .
( 12 ) Sentenza 11 luglio 1985, cause riunite 87 e 130/77, 22/83, 9 e 10/84, Racc . pag . 2523, punto 59 della motivazione .
( 13 ) Causa 129/87, Racc . pag . 6121, punto 15 della motivazione .
( 14 ) Sentenza 13 novembre 1984, cause riunite 98 e 230/83, Racc . pag . 3763 .
( 15 ) GU L 175 del 12.7.1979, pag . 1 .
( 16 ) Cause riunite 98 e 230/83, di cui sopra, punto 16 della motivazione .
( 17 ) Sentenza 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto-Frost, Racc . pag . 4199, punto 22 della motivazione; il corsivo è mio .
( 18 ) Claude J . Berr e Henri Tremeau : "Le droit douanier", Régime des opérations de commerce international en France et dans la CEE, 2a edizione, n . 252, pag . 177 .
( 19 ) Sentenza del 18 marzo 1986, VII R 55/83 BFHE pag . 146, in particolare pag . 294 .
( 20 ) Claude J . Berr e Henri Tremeau : "Le droit douanier", summenzionato, n . 313-1, pag . 205 .
( 21 ) Kommentar Zollrecht, § 21, punto 44, pag . 17 .
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