Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Il ricorso presentato dalla Commissione contro la Repubblica ellenica ha lo scopo di far dichiarare che, omettendo di comunicare, nei termini prescritti, determinate informazioni relative ai quantitativi ed ai prezzi dei pesci, sia pescati dalla flotta greca, sia importati da paesi terzi, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt . 11, nn . 1 e 3, 15, n . 2, e 21, n . 3, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 dicembre 1981, n . 3796, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ( GU L 379, pag . 1, in prosieguo : il "regolamento base ") nonché ai sensi di talune disposizioni dei regolamenti d' attuazione ( CEE ) della Commissione nn . 3191/82 e 3598/83 . Per la descrizione del quadro normativo, mi permetto di fare rinvio alla relazione d' udienza .
2 . La Repubblica ellenica, pur ponendo l' accento sul graduale miglioramento nella comunicazione delle informazioni alla Commissione, riconosce che, durante il periodo anteriore alla proposizione del ricorso, non ha fatto pervenire alla Commissione informazioni conformi per contenuto, forma e periodicità alle previsioni dei regolamenti comunitari .
3 . Nel controricorso, la Repubblica ellenica ha tuttavia invitato la Commissione "a riflettere sull' opportunità di aggravare il carico giudiziario della Corte, già estremamente pesante, con procedimenti che, come nel caso di specie, sono privi di rilevanza giuridica e sono limitati a mere questioni di fatto ".
4 . A tal proposito si deve tuttavia rilevare che le informazioni de quibus sono necessarie per un' adeguata fissazione dei prezzi di orientamento, dei prezzi di riferimento e dei prezzi franco frontiera che, dal canto loro, svolgono un ruolo essenziale nell' ambito delle svariate misure di sostegno del mercato che possono essere adottate a tutela degli interessi dei pescatori della Comunità .
5 . Per di più, per giurisprudenza costante, spetta solo alla Commissione valutare l' opportunità della proposizione dei ricorsi per inadempimento dinanzi alla Corte ( 1 ).
6 . La Repubblica ellenica spiega di essersi scontrata con difficoltà strutturali nell' organizzazione dei suoi servizi, che non le hanno consentito di adempiere correttamente tutti i suoi obblighi .
7 . Certamente, è comprensibile che un nuovo Stato membro possa incontrare difficoltà nell' adeguarsi alle prescrizioni di una disciplina comunitaria che impone oneri amministrativi assai gravosi, anzi, senza dubbio, eccessivamente gravosi, come è dimostrato dall' adozione del regolamento ( CEE ) della Commissione 18 aprile 1990, n . 1106 ( 2 ), che, con effetto dal 1º gennaio 1991, ha reso gli obblighi degli Stati membri meno gravosi di quelli risultanti dal regolamento n . 3598/83 .
8 . Tuttavia resta il fatto che il controverso regolamento relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e i relativi regolamenti di attuazione sono stati adottati solo dopo l' adesione della Repubblica ellenica, divenuta effettiva il 1º gennaio 1981 . Inoltre, solo il 7 ottobre 1986 la Commissione, inviando la lettera di diffida, ha instaurato il procedimento per inadempimento sfociato in questo ricorso . Quest' ultimo è stato proposto solo il 21 luglio 1988 . Pertanto, la Repubblica ellenica ha avuto a disposizione un periodo di tempo considerevole per porre in essere le necessarie strutture amministrative e non si può rimproverare alla Commissione di aver tenuto un comportamento "incompatibile con il principio di collaborazione, che deve ispirare i rapporti degli Stati membri con le istituzioni comunitarie" ( controricorso, pag . 3, in fine ).
9 . In ogni caso, se, come nella fattispecie, la validità e l' applicabilità delle norme invocate dalla Commissione non sono contestate, la Corte è tenuta a prender atto degli obblighi che queste norme impongono ed a dichiarare che esse non sono state osservate .
10 . Debbo quindi invitarvi ad applicare la vostra costante giurisprudenza, secondo cui :
"uno Stato membro non può eccepire norme, prassi o situazioni proprie del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini risultanti dalle norme di diritto comunitario ( 3 )".
11 . Ancora di recente, la Corte, nella sentenza 14 giugno 1990, Commissione/Repubblica italiana ( causa C-48/89, Racc . pag . 0000 ) ha dato la stessa risposta ad un analogo argomento . In quella causa la convenuta aveva fatto valere, come nel presente caso, delle difficoltà nell' applicazione dell' atto che le faceva obbligo di comunicare determinate informazioni alla Commissione . Questa giurisprudenza conferma precedenti sentenze della Corte, da cui risulta che :
"le difficoltà di ordine pratico rivelatesi in sede di attuazione di un atto comunitario non consentono allo Stato membro di dispensarsi unilateralmente dall' osservanza dei propri obblighi" ( 4 ).
12 . In conclusione vi invito a dichiarare che la Repubblica ellenica, omettendo di trasmettere, nei termini prescritti, determinate informazioni nel settore della pesca, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt . 11, nn . 1 e 3, 15, n . 2, e 21, n . 3, del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 3796/81, dell' art . 2 del regolamento ( CEE ) della Commissione n . 3191/82 e degli artt . 1-3 del regolamento ( CEE ) della Commissione, n . 3598/83, e di condannare la convenuta alle spese .
CIgQ
(*) Lingua originale : il francese .
( 1 ) V ., in particolare, la sentenza 21 giugno 1988, Commissione/Regno Unito, punto 9 della motivazione ( causa 416/85, Racc . pag . 3127 ).
( 2 ) Regolamento relativo alle comunicazioni attinenti all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ( GU L 111, pag . 50 ).
( 3 ) V ., in particolare, la sentenza 3 ottobre 1984, Commissione/Repubblica italiana ( causa 254/83, Racc . pag . 3395 ).
( 4 ) V ., in particolare, la sentenza 7 febbraio 1979, Commissione/Regno Unito ( causa 128/78, Racc . pag . 419 ) e la sentenza 7 febbraio 1973, Commissione/Repubblica italiana ( causa 39/72, Racc . pag . 101 ).
Traduzione
Full & Egal Universal Law Academy