Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Il Bundesfinanzhof vi chiede di interpretare il regolamento ( CEE ) n . 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci ( 1 ), per potersi pronunciare nella causa pendente tra la società Malt GmbH ( in prosieguo : la "ricorrente ") e lo Hauptzollamt di Duesseldorf ( in prosieguo : lo "Hauptzollamt ").
2 . Questi, in breve, i fatti che sono all' origine della controversia nella causa principale .
Nell' autunno del 1981 la ricorrente importava nella Comunità carne bovina argentina, in esenzione totale dal prelievo all' importazione, nell' ambito di un contingente tariffario comunitario aperto, con riguardo alle carni bovine d' alta qualità, con il regolamento ( CEE ) n . 217/81 del Consiglio ( 2 ). Per beneficiare dell' esenzione dal prelievo, la ricorrente produceva, in conformità del regolamento ( CEE ) n . 263/81 della Commissione ( 3 ), un certificato di autenticità della carne importata .
Al momento dell' importazione, la ricorrente dichiarava, come valore in dogana, il prezzo fatturato, al netto delle spese sostenute per l' ottenimento dei certificati di autenticità .
Lo Hauptzollamt ricomprendeva invece tali spese nel prezzo fatturato ai fini della determinazione del valore in dogana .
Sia il reclamo amministrativo sia l' azione giudiziaria, intrapresi dalla ricorrente, venivano respinti . Essa adiva quindi, con ricorso in cassazione ( Revision ), il Bundesfinanzhof, sostenendo, in particolare, che le spese relative al certificato non costituiscono parte integrante del prezzo d' acquisto delle merci, prezzo negoziato preliminarmente e separatamente .
3 . Con ordinanza emessa in data 26 maggio 1988, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali :
1 ) se il regolamento ( CEE ) n . 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci e in particolare l' art . 3, nn . 1 e 3, lett . a ), vada interpretato nel senso che, nel calcolo del valore di carni di manzo argentine immesse in libera pratica nel 1981 in esenzione da prelievo, entro i limiti di un contingente tariffario comunitario, gli importi corrisposti ai venditori, oltre al prezzo delle merci, per le attestazioni di autenticità necessarie per beneficiare della normativa sui contingenti, vadano considerati parte del prezzo effettivamente pagato o da pagare ( valore di transazione );
2 ) in caso di soluzione affermativa della questione sub 1 ):
se il regolamento summenzionato, e in particolare l' art . 3, n . 4, lett . b ), vada interpretato nel senso che le somme pagate per le attestazioni debbano essere trattate, sotto il profilo della normativa sul valore in dogana, come imposte da pagare nella Comunità in ragione dell' importazione;
3 ) in caso di soluzione affermativa alla questione sub 2 ):
se il regolamento summenzionato, e in particolare l' art . 3, n . 4, vada interpretato nel senso che la condizione di un' indicazione in maniera distinta dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per merci importate venga soddisfatta anche nel caso in cui dalla fattura risulti un importo complessivo per le merci e per gli importi per le attestazioni, ma sia anche precisato l' ammontare di tali importi .
4 . Il quadro normativo . A seguito di impegni assunti dalla Comunità nell' ambito dell' accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio ( nel prosieguo : il "GATT "), il Consiglio adottava, il 20 gennaio 1981, il regolamento ( CEE ) n . 217/81, relativo all' apertura di un contingente tariffario comunitario di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, per un totale di 21 000 tonnellate .
Il citato regolamento prevedeva la predisposizione di un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato sulla presentazione di un certificato di autenticità che desse garanzia circa la natura, la provenienza e l' origine dei prodotti; ciò al fine di garantire, in particolare, l' uguaglianza e la continuità di accesso al contingente a tutti gli operatori interessati della Comunità, nonché l' applicazione, senza interruzione, del dazio previsto per il contingente in questione a tutte le importazioni dei prodotti considerati, in ciascuno degli Stati membri, fino all' esaurimento del volume del contingente ( 4 ).
Le modalità di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 217/81 venivano stabilite dalla Commissione con regolamento ( CEE ) n . 263/81, del 21 gennaio 1981 . Tale ultimo regolamento prevedeva in particolare che la sospensione totale del prelievo all' importazione per le carni in questione fosse concessa soltanto a condizione che, all' atto dell' immissione in libera pratica, venisse presentato un certificato di autenticità volto a garantire l' origine e la qualità della carne e che esso fosse compilato e vistato da uno degli organismi emittenti elencati in allegato .
Nella pratica i certificati sono emessi e distribuiti alle imprese di macellazione dalle autorità nazionali dei relativi paesi terzi, sulla base di procedure da essi stabilite .
A quanto risulta, in Argentina, ad ogni singola impresa di macellazione viene attribuita una quota, di cui, a differenza di quanto accade in altri stati, non è consentito il trasferimento ad altra impresa di macellazione .
Trasferimenti indiretti vengono tuttavia effettuati, nel senso che un' impresa che dispone di capi da macellare, avendo però esaurito la propria quota, ne affida la macellazione ad un' altra impresa che possiede quote libere . Quest' ultima provvederà nel contempo a consegnare il certificato di autenticità richiedendo il pagamento del relativo importo .
La Commissione non contesta la legittimità di tale pratica in relazione alle disposizioni di diritto comunitario rilevanti .
5 . Del tutto diverso è il quadro normativo in cui è incardinato l' art . 3 del regolamento ( CEE ) n . 1224/80, disposizione che la Corte è chiamata ad interpretare .
Con l' adozione del citato regolamento, relativo al valore in dogana delle merci, il cui obiettivo è quello di favorire il commercio mondiale, instaurando un sistema equo, uniforme e neutro di valutazione in dogana che escluda l' impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi ( 5 ), il Consiglio ha dato in effetti applicazione all' accordo relativo all' attuazione dell' art . VII del GATT ( 6 ), approvato, in nome della Comunità, con decisione 80/271/CEE, del 10 dicembre 1979, relativa alla conclusione degli accordi multilaterali derivanti dai negoziati commerciali degli anni 1973-1979 ( 7 ).
L' accordo in questione, che fissa un complesso di disposizioni volte a facilitare gli scambi internazionali, evitando che essi siano ostacolati dall' applicazione di metodi divergenti di valutazione in dogana, ha introdotto, come base di valutazione, il valore di transazione delle merci .
L' art . 3, n . 1, del regolamento ( CEE ) n . 1224/80 prevede infatti che il valore in dogana delle merci importate sia il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci allorché sono vendute per l' esportazione verso il territorio doganale della Comunità .
Il dettato dell' art . 3, n . 3, lett . a ), come modificato dal regolamento ( CEE ) n . 3193/80 ( 8 ), chiarisce a sua volta che :
"Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale effettuato o da effettuare da parte del compratore al venditore, o a beneficio di quest' ultimo, per le merci importate e comprende la totalità dei pagamenti eseguiti o da eseguire, come condizione della vendita delle merci importate, dal compratore al venditore o dal compratore a una terza persona per soddisfare un' obbligazione del venditore . Il pagamento non deve necessariamente essere fatto in denaro . Esso può essere fatto anche mediante lettera di credito o strumenti negoziabili e può inoltre essere effettuato direttamente o indirettamente ".
6 . La Corte ha già avuto modo di pronunciarsi su di un caso in larga misura analogo rispetto a quello che ci occupa .
In riferimento alle spese di quota corrispondenti all' acquisto di contingenti di esportazione, essa ha in particolare affermato che :
"le spese di quota corrispondenti all' acquisto di contingenti di esportazione non costituiscono parte integrante del valore in dogana delle merci importate nella Comunità ai sensi delle disposizioni del regolamento del Consiglio 28 maggio 1980, n . 1224, relativo al valore in dogana delle merci, modificato dal regolamento del Consiglio 8 dicembre 1980, n . 3193" ( 9 ).
La Corte è giunta a tale conclusione dopo aver sottolineato che il sistema delle licenze d' esportazione e d' importazione rientra nel regime comunitario di autorizzazione e di limitazione quantitativa delle importazioni nella Comunità di prodotti tessili originari di taluni paesi terzi e che tale regime, inteso unicamente a controllare i quantitativi di prodotti tessili importati da taluni paesi terzi, persegue un obiettivo totalmente distinto da quello del regolamento ( CEE ) n . 1224/80, il quale mira a stabilire un sistema equo, uniforme e neutrale di valutazione delle merci in dogana, per l' applicazione della tariffa doganale comune . Quest' ultimo regolamento dev' essere quindi interpretato, ha chiarito la Corte, senza far riferimento alla disciplina relativa al sistema delle licenze d' esportazione e d' importazione ( 10 ).
7 . A giudizio della Commissione, tuttavia, l' analogia del presente caso rispetto alla citata sentenza Ospig sarebbe solo apparente, in quanto il certificato di autenticità presenterebbe un' importante differenza rispetto al certificato di esportazione richiesto nell' ambito del regime applicabile ai prodotti tessili .
Quest' ultimo, infatti, non si riferesce ad articoli determinati, bensì ad una determinata categoria . La merce ed il certificato possono essere acquisiti separatamente, persino da soggetti differenti, così come è egualmente possibile, come verificatosi nel caso Ospig, che essi siano ottenuti contestualmente dal venditore .
La Commissione sottolinea che, nell' importazione di carne bovina di alta qualità, l' acquisto della merce non potrebbe avvenire separatamente dall' acquisizione del certificato, in quanto quest' ultimo si riferisce ad una merce ben determinata . La formulazione prevista dal certificato stesso (" Il sottoscritto attesta che le carni bovine descritte nel presente certificato corrispondono alle specificazioni fornite a tergo "), evidenzierebbe l' impossibilità che il certificato stesso sia emesso senza che i bovini destinati alla macellazione siano stati oggetto di un controllo volto a verificare l' esattezza delle informazioni certificate, in ordine al loro allevamento, alla loro alimentazione e via discorrendo .
Atteso che il certificato si riferisce, quindi, ad una merce alla quale è indissolubilmente legato, le relative spese dovrebbero essere considerate parti integranti del prezzo di vendita e del valore di transazione : le somme versate per il certificato rappresenterebbero, ad avviso della Commissione, dei pagamenti effettuati per la merce, anche se esse sono indicate separatamente sulla fattura .
8 . Dirò subito che tali rilievi non appaiono convincenti .
Prima di affrontare un esame minuzioso circa le analogie e le differenze tra il caso di specie e quello di cui alla causa Ospig, mi sembra infatti necessario precisare la ratio della citata sentenza . Tale ratio va individuata, a mio avviso, nella necessità di evitare che
l' inclusione nel valore in dogana delle spese relative all' acquisto delle licenze d' esportazione, la cui funzione è unicamente quella di controllare i quantitativi di prodotti tessili importati da taluni paesi terzi, possa determinare un aumento dei dazi doganali all' importazione, con la conseguenza di accentuare il protezionismo e di giungere così ad un risultato opposto rispetto all' obiettivo perseguito dal regolamento ( CEE ) n . 1224/80, relativo al valore in dogana, vale a dire lo sviluppo del commercio internazionale .
Ora, mi sembra incontestabile che il sistema relativo all' apertura ed all' utilizzazione del contingente tariffario di carni bovine, analogamente al regime comunitario di autorizzazione e di limitazione quantitativa delle importazioni nella Comunità di prodotti tessili, persegue un obiettivo di controllo delle importazioni totalmente distinto da quello cui mirano le disposizioni relative all' accertamento del valore in dogana delle merci e che da tale punto di vista, adottato appunto dalla Corte nel caso Ospig, le due fattispecie non differiscono .
9 . Vi è poi un dato testuale da tener presente . A ben vedere, infatti, il prezzo pagato per il certificato rappresenta non già il corrispettivo pagato per la merce, bensì il pagamento effettuato per acquisire il diritto di importare la merce nella Comunità in esenzione dal prelievo .
In linea teorica la merce in questione potrebbe infatti essere importata nella Comunità anche a prescindere dal rilascio del certificato in questione, nel qual caso, evidentemente, essa non rientrerebbe nel contingente tariffario accordato dalla Comunità e l' importatore sarebbe obbligato a pagare il relativo prelievo .
In altre parole, il prezzo pagato per l' acquisto del certificato rappresenta non già il pagamento effettuato come condizione della vendita della merce, bensì il corrispettivo pagato per l' acquisizione di una situazione giuridica particolare in relazione alle disposizioni doganali comunitarie .
Tale tesi riceve ulteriore conferma dalla constatazione che il prezzo stesso del certificato di autenticità non solo è indicato separatamente nella fattura, ma è effettivamente negoziato per suo conto e segue criteri e oscillazioni che prescindono dal prezzo di mercato della carne .
10 . D' altra parte, il semplice rilievo che tra il certificato in questione e la carne importata esiste un più stretto vincolo che tra le licenze di esportazione ed i relativi prodotti tessili, non mi sembra sia tale da mutare i termini del problema .
Lo stretto legame esistente tra il certificato di autenticità e la carne che ne è accompagnata è infatti la conseguenza del sistema instaurato dai regolamenti ( CEE ) n . 217/81 e n . 263/81, ai cui termini solo la carne bovina di qualità pregiata è ammessa a godere dei benefici previsti con l' apertura del contingente tariffario .
Il certificato in questione svolge appunto la funzione di attestare che quella determinata carne risponde ai requisiti richiesti dalle disposizioni comunitarie e non si vede in qual modo da ciò possa derivare che il prezzo del certificato costituisca parte integrante del valore in dogana delle merci importate .
11 . Alla luce delle considerazioni che precedono, concludo pertanto suggerendo alla Corte di rispondere come segue al quesito posto dal Bundesfinanzhof :
"Gli importi corrisposti ai venditori per le attestazioni di autenticità necessarie per beneficiare della normativa comunitaria sui contingenti non costituiscono parte integrante del valore in dogana delle merci importate nella Comunità, ai sensi delle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci ".
(*) Lingua originale : l' italiano .
( 1 ) GU L 134, pag . 1 .
( 2 ) GU L 38, pag . 1 .
( 3 ) GU L 27, pag . 52 .
( 4 ) Vedasi secondo considerando del regolamento ( CEE ) n . 217/81 .
( 5 ) Vedasi sesto considerando del regolamento ( CEE ) n . 1224/80 .
( 6 ) GU L 71, 1980, pag 107 .
( 7 ) GU L 71, pag . 1 .
( 8 ) GU L 333, pag . 1 .
( 9 ) Vedasi sentenza 9 febbraio 1984, Ospig ( causa 7/83, Racc . pag . 609 ), punto 18 della motivazione .
( 10 ) Vedasi sentenza citata, punti 13 e 14 della motivazione .
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