Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Con ordinanza pervenuta alla cancelleria della Corte il 16 agosto 1988 la Tariefcommissie di Amsterdam ha sollevato, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa alla validità della nota complementare n . 6, lettera a ) del capitolo 2 della tariffa doganale comune ( in prosieguo : la "TDC ") di cui all' allegato del regolamento ( CEE ) n . 3400/84 del Consiglio del 27 novembre 1984, che modifica il regolamento ( CEE ) n . 950/68 relativo alla tariffa doganale comune ( 1 ).
2 . Le voci della TDC contenute in tale allegato e rilevanti nella presente causa sono del seguente tenore : "Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili ( esclusi i fegati ), freschi, refrigerati o congelati" ( voce 02.02 ) e "altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie" voce 16.02 ).
Per quel che riguarda la voce 16.02 è utile segnalare che la nota esplicativa redatta al riguardo dal Consiglio di cooperazione doganale ( NE/MJ 35, febbraio 1982 ) precisa che in detta voce sono incluse, in particolare : "le carni o frattaglie di qualsiasi tipo, preparate o conservate con procedimenti diversi da quelli previsti nel capitolo 2, ivi comprese quelle semplicemente ricoperte di pasta o di pane grattuggiato ( impanate ) guarnite o condite ( di pepe e sale, ad esempio )" ( 2 ).
Giova ancora ricordare che la Corte stessa, chiamata a precisare la portata dell' indicata voce, ha statuito che :
"(...) La voce 16.02 della tariffa doganale comune va interpretata nel senso che essa comprende la carne di pollame cui siano stati aggiunti sale e pepe, anche se il pepe può essere rilevato solo al microscopio" ( 3 ).
Ora, con il regolamento n . 3400/84, posteriore alla citata sentenza della Corte, il Consiglio ha inserito nel capitolo 2 della TDC la controversa nota complementare n . 6, lettera a ), ai cui sensi :
"(...) Le 'carni insaporite' di pollame, nonché della specie suina e bovina, esclusi i prodotti di cui al punto c ), figurano rispettivamente alle sottovoci 16.02 B I, 16.02 B III a ) e 16.02 B III b ) 1 aa ). Sono considerate come 'carni insaporite' , le carni non cotte, il cui insaporimento viene effettuato in profondità o sulla totalità della superficie del prodotto ed il cui condimento è percettibile ad occhio nudo o nettamente percettibile al gusto ".
3 . E proprio applicando tale ultima disposizione che le autorità doganali olandesi rifiutavano di classificare la merce presentata dalla van de Kolk nella sottovoce 16.02 B I a ) 1 bb ), ritenendo che tale merce non rispondesse ai criteri enunciati nella nota complementare 6, lettera a ) ( 4 ), in particolare che il condimento non risultasse ad occhio nudo né al gusto .
Ciò implicava per la van de Kolk il pagamento di complessivi 50 675,70 HFL per prelievi agricoli e importi compensativi monetari .
La Tariefcommissie di Amsterdam - cui la van de Kolk faceva ricorso - considerando che la convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950, sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali ( 5 ), vincolante per la Comunità, prescrive all' art . II b ) ii ) che le parti contraenti s' impegnano, per quanto riguarda la loro tariffa doganale (...) a non apportare alle note di capitoli o di sezioni un cambiamento che possa modificare la portata dei capitoli, delle sezioni e delle voci che figurano nella nomenclatura, ha ritenuto che la citata nota complementare possa aver modificato la portata della voce 16.02, così come interpretata da questa Corte, nella misura in cui consente di considerare insaporite solo le carni che tali risultino ad occhio nudo ed al gusto e non anche, come precisato dalla Corte, al microscopio . Ed ha dunque chiesto alla Corte stessa di pronunciarsi sulla validità di una tale modifica .
4 . L' argomentazione svolta dal giudice a quo sembra tuttavia fondarsi su di un presupposto la cui fondatezza merita un più accurato esame .
La Tariefcommissie ha infatti ritenuto, e ciò è indicato esplicitamente nell' ordinanza di rinvio, che con la citata sentenza Dinter la Corte si sia pronunciata su un determinato aspetto del rapporto tra le voci 02.02 e 16.02, quali sono contenute nella convenzione sulla nomenclatura e quali sono state riprodotte dalle Comunità nella TDC, e che il giudice comunitario abbia con ciò implicitamente indicato quale sia in proposito il contenuto dell' obbligo che incombe alle Comunità nell' applicare la convenzione .
5 . La verifica della correttezza di questa affermazione rende necessaria una sia pur breve descrizione preliminare del sistema instaurato dalla convenzione in discorso ( 6 ).
Con la citata convenzione, entrata in vigore l' 11 settembre 1959, le parti contraenti, avendo constatato che la soppressione progressiva delle restrizioni quantitative attribuiva alle tariffe doganali un' importanza crescente nel commercio internazionale e desiderose di semplificare i negoziati internazionali relativi alle tariffe doganali stesse, hanno deciso di adottare un quadro di riferimento comune per la classificazione delle merci ( 7 ).
Cardine dell' accordo è l' articolo II, lettera a ), ai cui sensi le parti contraenti si impegnano a stabilire la propria tariffa doganale in conformità della nomenclatura di cui all' allegato, con riserva degli adattamenti di forma indispensabili per dare attuazione alla nomenclatura stessa a partire dalla data di entrata in vigore della convenzione per la parte interessata .
L' accordo impone alle parti contraenti, per quel che riguarda la propria tariffa doganale, di non omettere alcuna voce della nomenclatura, di non aggiungerne di nuove e di non modificare i numeri delle voci ( vedasi articolo II, lettera b ). Le parti sono altresì obbligate ad inserire nella propria tariffa doganale le regole generali per l' interpretazione della nomenclatura e a non apportare, per quel che riguarda le note dei capitoli o delle sezioni, alcun cambiamento suscettibile di modificare la portata dei capitoli, delle sezioni e delle voci che figurano nella nomenclatura .
Gli articoli III, IV e IX istituiscono a loro volta un meccanismo istituzionalizzato e permanente, sebbene non vincolante, tendente ad assicurare l' interpretazione e l' applicazione uniforme delle disposizioni della convenzione con particolare riguardo all' applicazione della nomenclatura .
A tal fine l' articolo III prevede l' istituzione da parte del Consiglio di cooperazione doganale ( 8 ) di un comitato per la nomenclatura ( nel prosieguo : il "comitato ") in cui siano rappresentate le parti contraenti .
I compiti che il comitato è chiamato a svolgere sotto l' autorità e secondo le direttive del Consiglio di cooperazione doganale sono elencati all' articolo IV, ai cui termini esso : a ) riunisce e diffonde tutte le informazioni relative all' applicazione della nomenclatura nelle tariffe doganali delle parti contraenti; b ) procede allo studio delle regolamentazioni e pratiche relative alla classificazione delle merci e fa, di conseguenza, raccomandazioni al Consiglio di cooperazione o alle parti contraenti al fine di assicurare un' interpretazione e un' applicazione uniformi della nomenclatura; c ) redige note esplicative per l' interpretazione e l' applicazione della nomenclatura; d ) fornisce alle parti contraenti, d' ufficio o su domanda, informazioni o pareri su tutte le questioni riguardanti la classificazione delle merci; e ) propone al Consiglio di cooperazione i progetti di modifiche della convenzione; f ) esercita, per quel che riguarda la classificazione delle merci, i poteri o le funzioni delegatigli dal Consiglio di cooperazione .
L' articolo IX prevede infine che le controversie tra le parti contraenti, riguardanti l' interpretazione o l' applicazione della convenzione, devono essere risolte, per quanto possibile, attraverso negoziati diretti tra le parti . Qualora ciò non risulti possibile, le parti devono sottoporre la controversia al comitato che può emanare le raccomandazioni o, se tale soluzione dovesse risultare impraticabile, può sottoporre la controversia al Consiglio di cooperazione che può formulare a sua volta le raccomandazioni . Le parti possono convenire in anticipo di accettare le raccomandazioni del comitato o del consiglio di cooperazione .
6 . Due sono gli elementi essenziali che mi sembrano emergere dal quadro sopra delineato .
In primo luogo, e contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente nella causa principale, appare chiaramente che il singolo non viene in rapporto diretto con le voci tariffarie quali enunciate nella nomenclatura allegata alla convenzione .
Come si è visto, tale nomenclatura non è altro che l' elemento di base conformemente al quale le parti contraenti stabiliscono la propria tariffa doganale e sono le voci contenute in quest' ultima quelle con cui i singoli vengono in rapporto e che il giudice è normalmente chiamato ad interpretare .
In secondo luogo va sottolineato che la convenzione, proprio in considerazione dell' estrema tecnicità che caratterizza l' opera interpretativa delle differenti voci, nonché della necessità che l' interprete tenga conto della prassi applicativa delle parti contraenti, prevede un sistema istituzionalizzato e permanente teso ad assicurare un' interpretazione uniforme delle voci della nomenclatura .
In tale contesto l' interpretazione data alle diverse voci tariffarie, così come inserite nella TDC, da parte del giudice comunitario, non rappresenta che un singolo elemento di una più generale prassi, alla cui luce le voci della nomenclatura vanno interpretate . Così come la prassi regolamentare o legislativa vigente negli ordinamenti delle parti contraenti esercita anch' essa un' influenza sull' interpretazione di tali voci .
7 . Da quanto detto emerge che una cosa è interpretare una voce della TDC, in assenza di una specifica nota complementare che ne chiarisca la portata, altro è valutare la validità di una eventuale nota complementare, successiva ad una sentenza che ha dato interpretazione alla voce della TDC, in relazione all' obbligo imposto dalla convenzione di non modificare la portata della corrispondente voce della nomenclatura .
Ritenere al contrario che una data interpretazione giurisprudenziale di una voce della TDC sia automaticamente riferibile alla corrispondente voce della nomenclatura allegata alla convenzione ed impedisca per ciò stesso l' adozione da parte del legislatore comunitario di note complementari che attribuiscono alla voce stessa una portata diversa, condurrebbe al poco auspicabile risultato, estraneo peraltro alla logica di un sistema per sua stessa natura dinamico, di cristallizzare l' interpretazione delle voci della nomenclatura, vincolando per sempre il legislatore ad una determinata interpretazione giurisprudenziale .
8 . L' argomentazione sin qui svolta ci permette di meglio inquadrare la portata della sentenza Dinter con cui la Corte ha interpretato la voce 16.02 della TDC .
Con la ricordata sentenza, in assenza di una specifica nota complementare ed in presenza di una nota esplicativa a dire il vero assai poco illuminante, giacché essa faceva riferimento a carni condite con sale e pepe senza specificare cosa dovesse in realtà intendersi per "carni condite", la Corte si è limitata ad applicare un principio generale di interpretazione secondo cui il criterio determinante per la classificazione doganale delle merci secondo la TDC va individuato, in via generale, nelle caratteristiche e proprietà oggettive dei prodotti ( 9 ).
Essa è così giunta alla conclusione che la voce 16.02 della TDC dovesse essere interpretata nel senso che essa comprende la carne di pollame cui siano stati aggiunti sale e pepe, anche se il pepe può essere rilevato solo al microscopio .
9 . Con la successiva adozione della nota complementare n . 6, lettera a ), il Consiglio ha specificato che sono considerate come "carni insaporite" le carni non cotte, il cui insaporimento viene effettuato in profondità o sulla totalità della superficie del prodotto ed il cui condimento è percettibile ad occhio nudo o nettamente percettibile al gusto .
Ora, nella presente causa la Corte è chiamata a stabilire non già se tale nota complementare sia conforme all' interpretazione della voce 16.02 della TDC quale fornita dalla sua sentenza, quesito che sarebbe fuor d' opera, ben potendo il Consiglio liberamente legiferare; bensì, ed è cosa ben diversa, se, a seguito dell' adozione di tale nota, il Consiglio abbia necessariamente modificato la portata della corrispondente voce inclusa nella nomenclatura di cui alla convenzione, voce che la Corte, come detto, non ha interpretato nella sentenza Dinter .
10 . Si deve anzitutto osservare al riguardo che la Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sulla validità del criterio della percettibilità ad occhio nudo, quale requisito determinante ai fini della classificazione doganale delle merci .
Nella causa 317/81 ( 10 ) la Corte ha infatti precisato che l' espressione "percettibile ad occhio nudo", di cui alla nota 2, A ), a ) del capitolo 59 della TDC, va interpretata nel senso che l' impregnazione, la spalmatura o la ricopertura del tessuto devono essere direttamente percettibili al semplice esame visivo; essa ha inoltre ribadito che spetta agli Stati membri designare le autorità e le persone incaricate di procedere alla classificazione doganale delle merci, nonché decidere sulla preparazione delle stesse in modo da consentir loro di svolgere correttamente tale compito .
Dopo aver affermato che le difficoltà causate dall' applicazione di una norma comunitaria, benché possano incidere sull' interpretazione della stessa, non sono tali da inficiarne la validità, la Corte ha poi precisato che l' applicazione della nota, interpretata come sopra, non sembrava implicare particolari difficoltà .
Essa ha infatti ritenuto che nei casi in cui le persone alle quali lo Stato membro ha affidato tale compito non siano in grado di determinare, col semplice esame visivo, il trattamento del tessuto, dalla nota si desume che questo trattamento, anche se è effettivamente avvenuto, non basta a far passare il tessuto dalla voce doganale che si applica normalmente a tessuti di questo tipo, ad altra specifica voce . La nota esclude infatti qualsiasi esame che vada al di là delle capacità di tali persone nel controllare se il tessuto abbia subito o meno quel trattamento .
11 . Quanto poi all' adozione del criterio gustativo quale metodo di classificazione delle merci, si deve rilevare che, come giustamente ricordato dalla Commissione, la scienza dell' analisi sensoriale si è progressivamente sviluppata diventando sempre più un diffuso strumento di analisi dei prodotti alimentari .
Tale tipo di analisi è stato standardizzato nella RF di Germania con la norma DIN 10954 ed ha ottenuto riconoscimento internazionale con l' elaborazione nel 1983 della norma ISO 4120 da parte dell' organizzazione internazionale di standardizzazione di Ginevra .
Se applicati scientificamente, i sistemi di analisi sensoriale offrono un elevato grado di precisione . I quattro sapori di base, vale a dire zuccherato, acido, salato e amaro, sono infatti già percettibili in deboli dosi .
12 . Occorre infine sottolineare che la Commissione ha illustrato le ragioni dell' adozione di siffatti, rigorosi metodi di classificazione .
Aggiungendo un qualsiasi condimento alle carni che rientrano nel capitolo 2, persino in quantità minima e soltanto su talune parti della superficie, si potrebbe infatti far passare il prodotto dal capitolo 2 al capitolo 16, pur potendo riportarlo successivamente al suo stato iniziale, con conseguenti gravi rischi di sviamento delle correnti commerciali .
Le ragioni dell' adozione del criterio gustativo, in alternativa a quello della percettibilità ad occhio nudo, sono poi da ricercare nella sempre più diffusa utilizzazione di condimenti liquidi e comunque non percettibili ad occhio nudo .
13 . Alla luce delle considerazioni sopra svolte e considerati : a ) il carattere generico della voce 16.02 ( altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ) di cui al capitolo 16 ( relativo a preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi ) della nomenclatura allegata alla convenzione; b ) lo scarso ausilio che si può trarre ai fini dell' interpretazione della voce in questione dalla citata nota esplicativa NE/MJ 35, del febbraio 1982, giacché essa non chiarisce cosa debba intendersi per "carni condite"; c ) la necessità che il concetto di condimento o insaporimento sia meglio esplicitato, poiché è ragionevole riconoscere che la semplice aggiunta di pochi granelli di sale o di pepe non dà luogo ad un reale insaporimento; ritengo di poter concludere asserendo che dall' esame della questione sottoposta alla Corte non emergono elementi tali da far ritenere che una specificazione quale quella riportata nella nota controversa sia tale da modificare la portata della voce 16.02 in relazione alla voce 02.02, di cui alla nomenclatura allegata alla convenzione .
Propongo pertanto di rispondere alla domanda posta dalla Tariefcommissie di Amsterdam affermando che l' esame della nota complementare n . 6, lettera a ), del capitolo 2 della TDC, quale stabilita dal Consiglio nell' allegato del regolamento ( CEE ) n . 3400/84, non ha posto in luce alcun elemento atto ad inficiarne la validità .
(*) Lingua originale : l' italiano .
( 1 ) GU L 320, pag . 1 .
( 2 ) E noto che le note esplicative della nomenclatura della TDC, pur non potendo modificare il testo della tariffa stessa, costituiscono un importante strumento di interpretazione di questa, che permette di precisare e di esplicitare il contenuto delle varie voci e sottovoci doganali; vedasi sentenza 26 febbraio 1980, Hako-Schuh ( 54/79, Racc . pag . 311 ), punto 6 della motivazione .
( 3 ) Vedasi sentenza 17 marzo 1983, Dinter ( 175/82, Racc . pag . 969 ), punto 11 della motivazione .
( 4 ) Più precisamente l' ispettore delle dogane era giunto a tale conclusione applicando erroneamente una disposizione di eguale contenuto inclusa nel regolamento ( CEE ) n . 3678/83 della Commissione ( GU L 366, pag . 53 ). La Tariefcommissie ha poi chiarito l' equivoco individuando correttamente la disposizione applicabile .
( 5 ) Vedasi Nations Unies, Recueil des traités, vol . 347, pag . 127 ( testi ufficiali in lingua inglese e francese ).
( 6 ) E peraltro incontestato il fatto che la Comunità si è sostituita agli Stati membri relativamente agli impegni assunti con la convenzione in discorso ed è tenuta ad assolvere i suddetti impegni; vedasi sentenza 19 novembre 1975, Nederlandse Spoorwegen ( 38/75, Racc . pag . 1439 ), punti da 21 a 23 della motivazione . A tale riguardo si segnala che con decisione 87/369/CEE, del 7 aprile 1987 ( GU L 198, pag . 1 ), il Consiglio ha approvato, in nome della Comunità, la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, adottata a Bruxelles il 14 giugno 1983 e destinata a sostituire come base internazionale per le tariffe doganali e le nomenclature statistiche la convenzione di Bruxelles del 1950 .
( 7 ) Vedasi preambolo della convenzione .
( 8 ) Istituito con apposita convenzione adottata a Bruxelles il 15 dicembre 1950 ( vedasi Nations Unies, Recueil des traités, vol . 157, pag . 129 ).
( 9 ) Vedasi punto 10 della citata sentenza Dinter .
( 10 ) Vedasi sentenza 30 settembre 1982, Howe & Bainbridge BV ( 317/81, Racc . pag . 3257 ), punti 14, 17, 19 e 20 della motivazione .
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