Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno ( in prosieguo : il "giudice a quo ") ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale :
"Se l' art . 1, lett . b ), del regolamento ( CEE ) della Commissione 2 luglio 1981, n . 1821 ( GU L 182, pag . 10 ), debba essere interpretato nel senso che la segala per la quale viene chiesta l' indennità di compensazione debba appartenere all' impresa molitoria richiedente non solo al 31 luglio della stagione commerciale considerata, ma anche al momento in cui viene macinata per essere utilizzata nell' alimentazione umana, ovvero sia sufficiente che un' altra impresa molitoria, cui l' impresa richiedente ha alienato la segala dopo la presentazione della domanda, proceda alla macinazione di detta segala perché la stessa sia utilizzata nell' alimentazione umana ".
2 . La questione pregiudiziale riguarda le indennità di compensazione che possono essere concesse per taluni cereali ancora giacenti in magazzino alla fine della stagione commerciale .
Queste indennità di compensazione trovano il loro fondamento giuridico nell' art . 9, n . 1, del regolamento base per il settore dei cereali ( in prosieguo : il "regolamento base ") ( 1 ). Tale articolo è stato modificato nel 1986, successivamente ai fatti rilevanti nella fattispecie ( 2 ).
Le indennità di compensazione mirano a controbilanciare il fatto che le maggiorazioni mensili dei prezzi d' intervento ( 3 ) alla fine della stagione commerciale, e in particolare subito prima del passaggio alla nuova stagione ( la quale inizia con un prezzo d' intervento più basso ), costituiscono un forte incentivo per un "apporto all' intervento di quantità che possono in condizioni normali rimanere sul mercato" ( 4 ). Compensando, in certa misura, con un' indennità la differenza tra il prezzo d' intervento vigente alla fine della precedente stagione commerciale e quello fissato all' inizio della nuova stagione, si evitano questi indesiderabili conferimenti all' intervento ( 5 ).
I regolamenti
3 . L' art . 9, n . 6, del regolamento base dispone che le modalità di erogazione delle indennità di compensazione, ed in particolare le categorie dei beneficiari, sono stabilite secondo la procedura di cui all' art . 26, cioè la procedura del comitato di gestione dei cereali . Tale procedura ha portato al regolamento della Commissione n . 1821/81 ( in prosieguo : il "regolamento d' applicazione "), il cui art . 1 è all' origine del presente procedimento pregiudiziale ( 6 ).
Nel preambolo del regolamento di applicazione si considera innanzitutto che i cereali in giacenza alla fine della stagione commerciale sono di regola detenuti da imprese commerciali o da industrie di trasformazione e che, ai fini di una semplificazione amministrativa e in particolare del controllo, è opportuno disporre che l' indennità di compensazione venga concessa solo nella fase del commercio o dell' industria di trasformazione; si precisa più avanti che per la segala le esigenze di controllo inducono a limitare i benefici all' industria molitoria ( 7 ). Nella parte dispositiva del regolamento di applicazione, tale considerando si è tradotto, per quanto riguarda la segala, nell' art . 1, lett . b ):
"L' indennità di compensazione fissata dal Consiglio per una determinata campagna di commercializzazione è concessa :
(...)
b ) alle imprese dell' industria molitoria per le giacenze di segala, raccolta nella Comunità e destinata ad essere macinata per essere utilizzata nell' alimentazione umana, loro appartenenti alla stessa data ".
L' espressione "alla stessa data" si riferisce al "31 luglio", data menzionata nell' art . 1, lett . a ), per quanto riguarda il frumento tenero .
In un successivo considerando del regolamento di applicazione, la Commissione osserva che il regime delle indennità di compensazione è legato a quello dell' intervento, di modo che, perché si possa versare l' indennità di compensazione, i cereali devono rispondere ai requisiti di qualità necessari per l' intervento ( 8 ). Essa aggiunge che, specialmente per la segala detenuta dall' industria molitoria, è opportuno ammettere come prova di sufficiente qualità la sua macinazione ai fini dell' alimentazione umana . Tale norma figura nell' art . 2, n . 2, del regolamento di applicazione, che, nel secondo comma, così recita :
"Per la segala detenuta dall' industria molitoria alla fine della campagna è ammessa come prova di sufficiente qualità la sua macinazione ai fini dell' alimentazione umana ".
4 . Nel caso di specie trattasi di segala che, il 31 luglio 1985, cioè alla fine della stagione commerciale, era detenuta dall' impresa molitoria Wilhelm Lampe Muehle ( in prosieguo : la "Lampe ").
Ai sensi dell' art . 9, n . 1, terzo comma, e n . 3, del regolamento base, il Consiglio doveva aver deciso prima del 15 marzo 1985 se e, in caso affermativo, in quale misura, la segala, in particolare, potesse fruire di un' indennità di compensazione ( 9 ). Nel 1984/1985 il Consiglio non lo aveva però, ancora fatto, dato che addirittura alla fine del luglio 1985, pochi giorni prima dell' inizio della stagione commerciale, non aveva ancora fissato i prezzi per il settore dei cereali . Pertanto la Commissione, il 26 luglio 1985, adottava misure cautelative nel regolamento n . 2124/85 ed autorizzava, in particolare, gli Stati membri a concedere un' indennità di compensazione per la segala destinata all' alimentazione umana ( 10 ). L' art . 4, n . 3, 2° comma, di detto regolamento stabilisce :
"Per la segala detenuta dall' industria molitoria a fine campagna, la macinatura ai fini dell' alimentazione umana vale a comprovare una qualità sufficiente . Questa prova dev' essere fornita al più tardi alla fine del 1985 ".
Inoltre, l' art . 4, n . 4, ribadisce che le disposizioni del regolamento n . 1821/81, cioè del regolamento di applicazione, si applicano all' indennità di compensazione, la cui concessione ( da parte degli Stati membri ) è stata decisa nella fattispecie dalla Commissione .
La causa principale
5 . La questione pregiudiziale proposta riguarda proprio l' interpretazione di questo regolamento di applicazione n . 1821/81 . Nella causa principale, la Lampe ha proposto un ricorso dinanzi al giudice a quo contro il rifiuto della Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung ( in prosieguo : la "BALM ") di concederle ad essa l' indennità di compensazione per un quantitativo di segala ( 320,08 tonnellate ) che era di sua proprietà alla data del 31 luglio 1985, si trovava in tale data nel suo magazzino ed era stata raccolta nella Comunità . Il rifiuto era motivato dal fatto che, dopo la presentazione della domanda, la Lampe aveva venduto la segala di cui trattasi ad altre sette industrie molitorie che avevano proceduto ciascuna alla macinazione della partita di segala acquistata . La BALM non nega che la macinazione sia effettivamente avvenuta; i documenti presentati dalla Lampe (" Vermahlungsbestaetigung", di cui parlerò più avanti ) nei quali i rispettivi acquirenti attestano la macinazione delle partite di cui trattasi, lo provano . Quest' ultimo elemento dimostra anche che la Lampe non ha affatto tenuto nascoste la vendita e la macinazione da parte degli acquirenti .
La questione pregiudiziale
6 . Se si considera letteralmente la formulazione della questione pregiudiziale ( che ho riprodotto sopra, nel punto 1 ), si rileva che essa comporta due questioni strettamente legate fra loro : in primo luogo, quella del se la segala debba o no essere di proprietà dell' impresa richiedente l' indennità di compensazione al momento della macinazione e, in secondo luogo, quella del se la macinazione debba essere effettuata dall' impresa richiedente stessa o possa essere effettuata da un terzo . In astratto, la soluzione di una delle questioni non è determinata da quella che viene data all' altra . Si può infatti immaginare una normativa secondo cui l' industria molitoria richiedente dev' essere proprietaria al momento della macinazione, ma può far effettuare la macinazione da un terzo, così come si può concepire un regime secondo cui l' industria molitoria richiedente può trasferire ad altri la proprietà di una partita di segala giacente non macinata, ma procede alla consegna solo dopo aver effettuato essa stessa la macinazione .
7 . In concreto, risulta tuttavia dal testo del regolamento, dall' ordinanza in cui figura la questione pregiudiziale e dalle osservazioni presentate alla Corte che la questione del requisito della proprietà al momento della macinazione non svolge di fatto alcun ruolo . La questione della persona che deve effettuare la macinazione è la sola determinante, la sola che differenzi tra di loro le osservazioni presentate dalla Lampe da una parte e dalla BALM e dalla Commissione dall' altra . Secondo la BALM e la Commissione, l' impresa richiedente deve procedere essa stessa alla macinazione, indipendentemente dal se sia o no proprietaria in quel momento . Secondo la Lampe, non è prescritto che l' impresa richiedente sia proprietaria al momento della macinazione e nemmeno che effettui essa stessa tale operazione .
La questione da risolvere è quindi se l' impresa richiedente l' indennità di compensazione per la segala debba o no procedere essa stessa alla macinazione della segala .
Le due interpretazioni proposte
8 . Secondo la Lampe, da nessuna parte del testo dell' art . 1, lett . b ), risulta che l' impresa che chiede l' indennità di compensazione per la segala e l' impresa molitoria che procede effettivamente alla macinazione della partita di cui trattasi debbano coincidere . Tale argomento basato sul testo, che peraltro fa leva anche sulla presentazione della "Vermahlungsbestaetigung" usata nella Repubblica federale, è rafforzato con l' assunto che il requisito della macinazione ai fini dell' alimentazione umana costituisce un semplice requisito di qualità ( con ciò ponendosi, in altri termini, l' accento sul fatto che la segala possiede le qualità che la rendono idonea al consumo umano ), il quale può essere soddisfatto anche quando la macinazione sia effettuata da un' impresa diversa da quella che chiede l' indennità .
La BALM e la Commissione sostengono, per contro, che il requisito della macinazione non è un semplice requisito di qualità . Esso svolge infatti anche una funzione di controllo importante, il che comporta che la macinazione può essere effettuata solo nell' impresa che chiede l' indennità . Esse respingono l' interpretazione letterale della Lampe per ragioni pratiche di controllo, che, a loro parere, risultano inoltre chiaramente dal combinato disposto del regolamento e degli allegati .
Esaminerò più avanti i vari argomenti in un ordine che mi sembra logico, senza riferirmi sempre alla parte che ha sostenuto l' argomento dinanzi alla Corte .
Mancanza di indicazioni ricavabili dalle modalità di applicazioni nazionali
9 . Secondo l' interpretazione letterale sostenuta dalla Lampe, l' art . 1, lett . b ), riguardo al quale è stata posta la questione pregiudiziale, prescrive un solo requisito : che al 31 luglio la partita di segala appartenga all' impresa che chiede l' indennità di compensazione . L' espressione "destinata ad essere macinata per essere utilizzata nell' alimentazione umana" è soltanto una ripetizione del metodo indicato nell' art . 2, n . 2, per provare che la segala risponde ai "requisiti di qualità per l' intervento", cioè per dimostrare che la macinazione viene effettuata ai fini dell' alimentazione umana .
A sostegno della sua interpretazione letterale, la Lampe ha allegato alle sue osservazioni una copia da essa depositata delle attestazioni di macinazione (" Vermahlungsbestaetigungen ") di cui la BALM ha pubblicato il modello sul Bundesanzeiger come secondo allegato ad una comunicazione relativa all' indennità di compensazione 1984/1985 ( 11 ). Da questo modulo risulterebbe che l' impresa che chiede l' indennità e l' impresa che procede alla macinazione possono essere diverse . Quantomeno, è ciò che la Lampe tende a dimostrare producendo un esemplare che essa ha depositato, nel quale viene indicato in alto, sulla riga contemplata per il "nome ed indirizzo del richiedente", l' indirizzo della Lampe, mentre in basso, sulla riga prevista per le menzioni di "data e comune" e "firma e timbro", figurano i dati relativi a un' altra impresa molitoria .
10 . Mi sembra che il rinvio al modulo usato nella RF di Germania non sia affatto rilevante per l' interpretazione della norma comunitaria qui esaminata . Anche se vi si potesse rinvenire un' indicazione a favore dell' interpretazione data dalla Lampe all' art . 1, lett . b ), del regolamento della Commissione n . 1821/81, cosa di cui dubito ( 12 ), ciò dimostrerebbe come la BALM ha interpretato il regolamento, ma non consentirebbe ancora di ritenere che tale sia anche la portata che i redattori del regolamento abbiano voluto dargli .
L' interpretazione data dalla BALM - ripeto : ammesso che sia dimostrata - avrebbe potuto eventualmente suscitare nella Lampe un legittimo affidamento . Non spetta tuttavia alla Corte giudicare se vi si debbano ricollegare effetti nel diritto nazionale ( 13 ).
Argomenti basati sul testo
11 . Il rigetto di eventuali argomenti ricavati dalle modalità di applicazione nazionali non significa ancora che l' argomento basato sul testo, presentato dalla Lampe ( sopra, punto 9 ), sia privo di fondamento . Esaminerò tale argomento in relazione ad altri argomenti che possono essere dedotti dal regolamento n . 1821/81 .
Per quanto riguarda il testo del regolamento, rilevo innanzitutto che, mentre in tutte le lingue, nell' art . 1, lett . b ), il requisito della macinazione e quello che la segala debba appartenere all' industria molitoria richiedente al 31 luglio sono strettamente legati in una stessa frase, la versione inglese e, in misura minore, quelle francese e tedesca possono far pensare che l' impresa che chiede l' indennità debba anche procedere essa stessa alla macinazione . Infatti, in queste tre lingue il requisito della macinazione è menzionato prima di quello dell' appartenenza al 31 luglio . Il testo è tuttavia ambiguo, e ciò risulta ancor più, ad esempio, dalla versione olandese, nella quale il requisito della macinazione viene menzionato in secondo luogo .
Un altro argomento può essere ricavato dal secondo allegato del regolamento n . 1821/81, il quale elenca i "dati minimi di cui è obbligatoria la comunicazione in caso di presentazione della domanda d' indennità di compensazione ". Nel punto 4 sono prescritte in particolare dichiarazioni attestanti che "il cereale appartiene al richiedente" e, per quanto riguarda la segala, che essa "sarà macinata per essere destinata all' alimentazione umana ". Nemmeno qui si può quindi escludere sulla base del testo che l' impresa molitoria richiedente si rivolga eventualmente ad un' altra impresa per la macinazione . Non sarebbe però chiara l' utilità della dichiarazione secondo cui "la segala sarà macinata", in connessione con il dato del pari prescritto nello stesso allegato II, cioè "il luogo d' immagazzinaggio", se la segala potesse essere trasportata in un' altra impresa molitoria per la macinazione .
La BALM osserva che l' art . 1, lett . b ), che bisogna qui interpretare, ha limitato alle industrie molitorie l' ambito dei beneficiari dell' indennità per i motivi di controllo enunciati nel primo considerando del preambolo . Tale limitazione è più restrittiva rispetto al caso degli altri tipi di cereali menzionati nelle lett . a ) e c ), in cui tutte le "imprese commerciali e le industrie", e quindi non solo le imprese molitorie, sono prese in considerazione . Ci si può chiedere se non si tratti di un' indicazione che consente di affermare che le imprese richiedenti debbano procedere esse stesse alla macinazione . Altrimenti, sarebbe stato necessario operare tale distinzione rispetto agli altri tipi di cereali? Tale argomento contestuale, di per sé abbastanza pertinente ( 14 ), perde tuttavia il suo peso se si considera che il testo avrebbe potuto dire più chiaramente e più esplicitamente che le imprese richiedenti dovevano effettuare esse stesse la macinazione, cosa facilmente realizzabile se si fosse redatta la penultima parte della frase del testo nel modo seguente : "alle imprese dell' industria molitoria per le giacenze di segala raccolta nella Comunità e destinata ad essere macinata da esse per essere utilizzata nell' alimentazione umana, loro appartenente alla stessa data" ( le parole sottolineate sono stata aggiunte da me ) ( 15 ).
L' analisi del testo sopra effettuata dimostra che nessuno degli argomenti da esso ricavati fornisce una soluzione definitiva e che, per l' interpretazione del testo, bisogna prendere in considerazione anche i motivi sottostanti, come la BALM ha già rilevato a proposito dell' ultimo argomento esaminato e come indicherò qui di seguito .
L' argomento del controllo
12 . La BALM basa la sua interpretazione, che essa riconosce non potersi ricavare dal solo testo, su un' analisi del sistema di controllo incentrato sulla persona e sull' impresa del beneficiario dell' indennità . Questo sistema di controllo comprende le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare e ad attuare per conformarsi all' art . 8, n . 1 ( e al nono considerando del preambolo ), del regolamento di applicazione .
Il nono considerando del preambolo del regolamento di applicazione è così formulato :
"Considerando che alle procedure e ai mezzi di controllo delle giacenze di cereali e dei loro movimenti devono provvedere gli organismi competenti di ciascuno Stato membro, ai quali spetta di adottare tutte le misure necessarie per assicurare l' osservanza delle disposizioni comunitarie relative alla concessione delle indennità di compensazione ".
L' art . 8, n . 1, del regolamento d' applicazione così recita :
"Ai fini dell' applicazione del presente regolamento, la competente autorità di ciascuno Stato membro provvede ad effettuare i controlli necessari . Essa adotta, a tal uopo, le misure appropriate per tener conto delle particolari condizioni esistenti nel suo territorio, segnatamente per quanto riguarda la variazione delle giacenze e i loro movimenti nonché i periodi durante i quali sono soggetti a controllo ".
In concreto, il compito di controllo dell' autorità dello Stato membro consiste nel verificare le giacenze alla fine della stagione commerciale nonché la macinazione ( eventualmente successiva ) delle varie partite che ne fanno parte a tale data . Prescindendo dal controllo fisico effettuato al momento stesso, che può avvenire solo per sondaggio, una verifica a posteriori esige che le imprese assoggettate al controllo siano obbligate a tenere una contabilità delle giacenze e, inoltre, un registro delle macinazioni nel quale sono indicate le quantità di cereali macinate .
13 . Le imprese sono assoggettate, in generale, solo all' obbligo di tenere una contabilità finanziaria e non a quello di registrare operazioni e movimenti di merci specifici . Nel caso della RF di Germania l' art . 5 della "Verordnung ueber die Gewaehrung von UEbergangsverguetung fuer Getreide" del 9 luglio 1979 ha imposto alle imprese che chiedono l' indennità di compensazione l' obbligo di tenere e conservare una contabilità delle giacenze ( 16 ). Tale obbligo è conforme all' autorizzazione fornita agli Stati membri dall' art . 8, n . 1, del regolamento di applicazione n . 1821/81 .
Se l' interpretazione della Lampe fosse accolta - sottolinea la BALM nelle osservazioni che ha presentato alla Corte - la prova della macinazione effettiva delle partite di segala per le quali viene chiesta l' indennità di compensazione non potrebbe sempre basarsi su una contabilità delle giacenze nelle imprese che dichiarano di aver proceduto alla macinazione .
14 . Per poter apprezzare nel suo giusto valore tale argomento, che la Lampe ha contestato all' udienza, è stato chiesto alle parti ( 17 ) se i terzi, cioè le imprese molitorie che non presentano domanda di indennità, fossero anch' essi assoggettati ad obblighi contabili tali da consentire, oltre ai controlli fisici effettuati al momento stesso, un controllo equivalente del rispetto del requisito della macinazione mediante verifiche contabili a posteriori ( 18 ).
Vorrei far osservare a tal riguardo che, per consentire un controllo scrupoloso, la tenuta di un registro di macinazione e di una contabilità delle giacenze deve in realtà avvenire durante tutto l' anno, deve riguardare tutte le operazioni di macinazione effettuate dall' impresa e deve poter essere verificata dall' autorità in qualsiasi momento dell' anno mediante un confronto con le giacenze e le attività accertate mediante un controllo fisico in loco .
15 . In risposta al suddetto quesito, la Lampe menziona la "Verordnung ueber Meldepflichten der Getreide -, Staerke - und Futtermittelwirtschaft" del 26 giugno 1978 ( 19 ), in base alla quale tutte le imprese molitorie che macinano un certo quantitativo annuale minimo devono dichiarare ogni mese i dati relativi alle giacenze detenute all' inizio del periodo di cui trattasi, alle modifiche delle giacenze intervenute durante detto periodo e ai quantitativi disponibili alla fine dello stesso periodo ( 20 ). Le rilevazioni necessarie per poter effettuare tali dichiarazioni devono essere effettuate sistematicamente e i relativi documenti vanno conservati per tre anni ( 21 ).
Nelle sue osservazioni su tali informazioni fornite dalla Lampe, la BALM rileva che queste dichiarazioni obbligatorie sono state istituite per un altro scopo, non sono pertanto specificamente adattate al controllo delle indennità di compensazione di cui trattasi e sono, in particolare, espresse globalmente in tonnellate, cioè in quantità . Esse non possono quindi garantire che l' impresa tenga e conservi inoltre effettivamente registri che menzionino l' origine e la destinazione delle singole partite . La BALM ammette tuttavia che è possibile che si debbano effettuare le rilevazioni di cui trattasi per poter conformarsi all' obbligo di dichiarazione . Essa fa inoltre presente che le piccole imprese molitorie non sono assoggettate all' obbligo di dichiarazione ( quando la quantità annuale macinata ammonta a meno di 250 tonnellate all' anno ) o che la frequenza delle dichiarazioni è diversa per queste imprese ( quando le quantità macinate variano da 250 a 500 tonnellate ).
16 . Trattandosi di valutare l' argomento del controllo e le osservazioni delle parti su tale punto, vorrei far notare il fatto che nella sua giurisprudenza in materia di sovvenzioni la Corte ha sempre attribuito notevole importanza a interpretazioni che contribuiscono all' efficacia del controllo dell' uso dei fondi della Comunità ( 22 ).
L' argomento del controllo fatto valere dalla BALM merita pertanto attenzione . Considerato lo scopo dell' indennità di compensazione di cui trattasi, che è destinata a sovvenzionare le partite di segala giacenti presso le imprese molitorie alla fine della stagione commerciale, cioè nella fattispecie al 31 luglio, la norma controversa va interpretata in modo tale da non rendere le misure di controllo adottate dagli Stati membri inefficaci o inutilmente complicate . Al tempo stesso, bisogna tuttavia vegliare a che le misure di controllo siano mantenute entro limiti ragionevoli e ostacolino il meno possibile le operazioni commerciali ordinarie .
Stando così le cose, ritengo che il testo dell' art . 1, lett . b ), del regolamento della Commissione n . 1821/81 non osti a che le giacenze che appartengono alla fine della stagione commerciale all' impresa molitoria che chiede l' indennità di compensazione siano macinate da altre imprese molitorie, a condizione che queste imprese molitorie siano in grado di fornire all' autorità incaricata del controllo, mediante una contabilità delle giacenze e un registro delle macinazioni attendibili, informazioni specifiche equivalenti a quelle che deve fornire l' impresa molitoria richiedente, che esse tengano queste informazioni a disposizione dell' autorità incaricata del controllo - spostando eventualmente i libri su richiesta di quest' ultima - e che esse autorizzino inoltre l' autorità incaricata del controllo ad effettuare una verifica fisica in loco se lo desidera .
Spetta naturalmente al giudice a quo accertare se queste condizioni possano essere soddisfatte nella fattispecie .
Conclusione
17 . Sulla base delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale nel modo seguente :
"L' art . 1, lett . b ), del regolamento ( CEE ) della Commissione 2 luglio 1981, n . 1821 ( GU L 182, pag . 10 ), va interpretato nel senso che la segala per la quale viene chiesta l' indennità di compensazione e che appartiene all' impresa molitoria richiedente alla fine della stagione commerciale può essere macinata ai fini dell' alimentazione umana anche da altre imprese molitorie, a condizione che queste imprese molitorie siano in grado di fornire all' autorità incaricata del controllo, mediante una contabilità delle giacenze ed un registro delle macinazioni attendibili, informazioni specifiche equivalenti a quelle che deve fornire l' impresa molitoria richiedente, che esse tengano queste informazioni a disposizione dell' autorità incaricata del controllo - spostando eventualmente i libri su richiesta di quest' ultima - e che esse autorizzino inoltre l' autorità incaricata del controllo ad effettuare una verifica fisica in loco se lo desidera ".
(*) Lingua originale : l' olandese .
( 1 ) Regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2727, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( GU L 182, pag . 1 ).
( 2 ) Vedi il regolamento ( CEE ) del Consiglio 23 maggio 1986, n . 1579, che modifica il regolamento n . 2727/75 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( GU L 139, pag . 29 ). Per maggiori dettagli circa tale modifica vedi più oltre la nota 9 .
( 3 ) Art . 6 del regolamento di base ( citato, nota 1 ).
( 4 ) Preambolo del regolamento ( CEE ) del Consiglio 13 luglio 1981, n . 1949, che modifica il regolamento base ( GU L 198, pag . 2 ).
( 5 ) Il limite massimo delle indennità di compensazione era fissato, al momento dei fatti rilevanti nella fattispecie, nell' art . 9, n . 3, del regolamento base, come modificato dal regolamento citato nella nota 4 .
( 6 ) Regolamento ( CEE ) della Commissione 2 luglio 1981, n . 1821, relativo alle modalità di concessione delle indennità di compensazione per alcuni cereali in giacenza alla fine della campagna di commercializzazione ( GU L 182, pag . 10 ), ed in particolare l' ultimo considerando del preambolo .
( 7 ) Primo considerando del preambolo del regolamento d' applicazione ( citato, nota 6 ).
( 8 ) Terzo considerando del preambolo .
( 9 ) Il regolamento del Consiglio n . 1579/86 ( citato, nota 2 ) ha trasferito totalmente alla Commissione il potere di decidere se occorra o no concedere indennità di compensazione : vedi il nuovo art . 9 e il nono considerando del preambolo .
( 10 ) Regolamento ( CEE ) della Commissione 26 luglio 1985, n . 2124, recante misure conservative nel settore dei cereali diversi dal grano duro ( GU L 198, pag . 31 ), in particolare sesto considerando del preambolo e art . 4; il carattere cautelare del regolamento è enunciato nell' art . 6 .
( 11 ) "Bekanntmachung n . 10/85/21 vom 25 Juli 1985 ueber die Gewaehrung von UEbergangsverguetung fuer Getreide 1984/1985", Bundesanzeiger, 1985, pag . 8481 e seguenti .
( 12 ) Nel primo allegato alla comunicazione, cioè nel modulo della domanda d' indennità, il richiedente deve sottoscrivere la dichiarazione secondo cui "la segala è macinata a mia/nostra cura ". Un confronto dei due moduli che figurano in allegato alla comunicazione fornisce anche poco sostegno all' interpretazione che la Lampe deriva dal modo, descritto sopra, nel punto 9, in cui essa ha compilato il secondo modulo, cioè l' attestazione di macinazione .
( 13 ) Per il rigetto da parte dei giudici amministrativi tedeschi di un argomento basato sul legittimo affidamento per quanto riguarda il regolamento n . 1554/73, regolamento precedente ( ma identico al regolamento di cui trattasi ), poiché l' impresa non aveva ottenuto informazioni sul significato, poco chiaro a suo parere, dell' art . 1, lett . b ), di cui trattasi, vedi l' ottava sezione del Verwaltungsgerichtshof del Land Assia, 30 maggio 1983, VIII OE 28/79, Recht der Landwirtschaft ( 1983 ), pag . 333, inparticolare 335 .
( 14 ) Tale argomento è stato ritenuto importante - quando era in vigore l' art . 1, lett . b ), comparabile nella fattispecie, del regolamento n . 1554/73 che ha preceduto il regolamento n . 1821/81 - dal Verwaltungsgerichtshof del Land Assia, ottava sezione ( citato, nota 13, pag . 334 ).
( 15 ) E l' argomento tratto dalla Lampe dal testo, al quale ho rinviato sopra, al punto 8 .
( 16 ) "Verordnung ueber die Gewaehrung von UEbergangsverguetung fuer Getreide", 9 luglio 1979, BGBl . I, pag . 1021 .
( 17 ) Letteralmente, il quesito sul quale la Lampe, nonchè la BALM e la Commissione, hanno potuto prendere posizione per iscritto dopo l' udienza era così formulato : "(...) su quali basi giuridiche le imprese tedesche che non presentano domanda di indennità siano obbligate a tenere una contabilità sistematica delle entrate e delle uscite di cereali (' contabilità delle giacenze' ) nonché delle macinazioni di cereali effettuate (' registri delle macinazioni' ), a conservarla e a tenerla a disposizione per eventuali controlli ".
( 18 ) La BALM aveva in particolare indicato, nelle sue osservazioni scritte, che il fatto che essa disponga anche, in base alla norma generale dell' art . 33, n . 2, del "Gesetz sur Durchfuehrung der gemeinsamen Marktorganisationen" ( nella versione della Bekanntmachung del 27 agosto 1986, BGBl . I, pag . 1397 ), di un diritto di verifica presso imprese molitorie che acquistano la segala non risolve il problema, poiché tali acquirenti, non presentando alcuna domanda di indennità, non sono obbligati a contabilizzare le operazioni di immagazzinaggio e di macinazione . In altri termini, la BALM potrebbe effettuare una visita in loco, ma non trovare documenti giustificativi . Il quesito posto mirava a offrire alla Lampe la possibilità di confutare tale argomento .
( 19 ) Bundesgesetzblatt, 1978, I, pagg . da 883 a 888 .
( 20 ) Paragrafo 2, ( 1 ) e ( 2 ), della Verordnung, nonché allegato I .
( 21 ) Paragrafo 5 della Verordnung .
( 22)22 Sia nella sentenza 12 dicembre 1985, causa 276/84, Metelmann, Racc . pag . 4057, punto 12 della motivazione, invocata dalla Commissione, che nelle sentenze invocate dalla Lampe, in particolare la sentenza 3 gennaio 1985, causa 20/84, De Jong, Racc . pag . 2061, punto 17 della motivazione, e la sentenza 1° ottobre 1985, causa 125/83, Corman, Racc . pag . 3039, punto 22 della motivazione, è l' interpretazione di una normativa agricola che garantisce l' efficacia del sistema di controllo che è stata ammessa dalla Corte .
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