Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
A - Antefatti
1 . La società Corman, attrice nella causa principale, chiede all' ente di intervento competente il versamento di restituzioni all' esportazione e di importi compensativi monetari per un prodotto detto "butteroil", che essa ha esportato tra il luglio 1975 e il marzo 1977 in Francia, nel Regno Unito e in paesi terzi .
2 . Il "butteroil" era stato ottenuto dall' attrice da un prodotto detto "nutrix", composto per l' 84% di grasso, per il 2% di cacao e per il 12% di farina . Il "nutrix" era stato importato in Belgio dalla Francia come prodotto comunitario e dichiarato nella voce doganale 18.06 D II c ) 2, mentre in realtà si trattava di un prodotto austriaco, importato a suo tempo in Francia, sotto una voce doganale inesatta, la 19.02 B OO b ); questo errore di classificazione aveva comportato l' applicazione di un prelievo inferiore a quello che avrebbe dovuto venire riscosso in base ad una classificazione esatta .
3 . Nell' ambito del procedimento instaurato dinanzi ai tribunali belgi, la Cour d' appel di Bruxelles, con sentenza interlocutoria del 14 aprile 1987, ha constatato tra l' altro che il "butteroil" non corrispondeva ai criteri di cui all' art . 5 del regolamento n . 802/68, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci ( 1 ), in quanto la trasformazione che gli aveva dato origine non appariva come una trasformazione o lavorazione sostanziale e non si poteva nemmeno considerare che avesse dato origine ad un nuovo prodotto o avesse rappresentato una importante fase di trasformazione . Questa considerazione del giudice a quo lascia quindi intendere che il "butteroil" sia un prodotto di origine non comunitaria .
4 . La Cour d' appel ha poi sottoposto alla Corte di giustizia quattro questioni, miranti ad accertare sostanzialmente in base a quali norme si debbano corrispondere restituzioni e importi monetari compensativi per l' esportazione del "butteroil" e se detti versamenti debbano essere limitati agli oneri all' importazione effettivamente corrisposti, tenuto conto dell' errore di classificazione .
5 . Nelle mie conclusioni mi soffermerò sugli argomenti svolti dalle parti solo se sarà necessario . Per il resto faccio rinvio, specie per quanto riguarda l' esatto tenore delle questioni sottoposte, alla relazione d' udienza .
B - Esame giuridico
6 . Premetto che, come risulta dal procedimento scritto e orale dinanzi alla Corte di giustizia, tanto l' attrice nella causa principale quanto la Commissione delle Comunità europee condividono il convincimento che il diritto comunitario scritto non offre alcuna base per la pretesa dell' attrice di riscuotere le restituzioni all' esportazione . D' altro canto le due parti summenzionate concordano nell' ammettere il diritto al versamento di importi monetari compensativi .
7 . Condivido questi due modi di vedere, che mi paiono giustificati per le seguenti considerazioni .
Come prodotto compreso nella voce doganale 04.03 B, il "butteroil" rientra nella sfera di applicazione del regolamento relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 2 ), il cui art . 17 prevede la possibilità di corrispondere restituzioni all' esportazione in determinate circostanze . In base a detto articolo il Consiglio ha emanato il regolamento n . 876/68, che stabilisce le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare ( 3 ). L' art . 6 di questo regolamento subordina la concessione della restituzione all' esportazione, tra l' altro, al fatto che si tratti di prodotti di origine comunitaria ( eccezion fatta per le ipotesi nelle quali si applica l' art . 7 ). L' art . 7 del regolamento n . 876/68, a sua volta, consente la restituzione all' esportazione per i prodotti che sono stati importati da paesi terzi e vengono riesportati in paesi terzi, soltanto se il prodotto da esportare è identico al prodotto importato in precedenza ed è stato sottoposto a prelievo al momento dell' importazione .
8 . Secondo gli accertamenti operati dal giudice a quo, nel caso specifico il "butteroil" esportato dall' attrice nella causa principale non è però un prodotto comunitario, cosicché non è possibile concedere una restituzione all' esportazione a norma dell' art . 6 del regolamento n . 876/68 . D' altra parte non è possibile far scattare nemmeno la disciplina derogatoria di cui all' art . 7, poichè il prodotto esportato, il "butteroil", non è identico al prodotto importato nella Comunità, il "nutrix", in quanto è stato importato un prodotto che non rientra nell' allegato II del trattato, mentre è stato esportato un prodotto compreso nell' allegato II del trattato .
9 . L' attrice nella causa principale ritiene che il rifiuto di versarle le restituzioni all' esportazione per prodotti di origine extracomunitaria costituisca un' illecita discriminazione e si richiama in proposito alle sentenze "Quellmehl e Gritz di granturco" del 19 ottobre 1977 ( 4 ), ma il suo punto di vista non può essere condiviso . La differenza di trattamento tra i prodotti è giustificata dal fatto che la politica agricola comune è destinata ad agevolare i produttori agricoli della Comunità . Infine, la Corte, già nella sua sentenza 1° ottobre 1974, nella causa 14/74, ha dichiarato che con le organizzazioni dei mercati agricoli sono stati istituiti meccanismi di prezzo che devono garantire un determinato reddito ai produttori agricoli e che, in caso di esportazione nei paesi terzi, prevedono restituzioni a carico delle risorse comunitarie . I vantaggi giuridici offerti da questi provvedimenti sono riservati, in linea di principio, ai prodotti comunitari, "cioè a quelli dei paesi che partecipano al finanziamento della politica agricola comune" ( 5 ).
10 . Contrariamente a quanto avviene per le restituzioni all' esportazione, gli importi compensativi monetari possono tuttavia essere versati anche per prodotti che non siano di origine comunitaria, poiché dalle norme in materia del diritto comunitario non si può desumere alcuna analoga limitazione ai soli prodotti di origine comunitaria .
11 . A norma dell' art . 1, n . 2, del regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n . 974 ( 6 ), per i prodotti per i quali nell' ambito dell' organizzazione comune dei mercati agricoli sono previsti provvedimenti d' intervento nonché per i prodotti il cui prezzo si fonda su quello dei prodotti di cui sopra, può venire disposta la percezione oppure la corresponsione di importi compensativi in determinate circostanze . Una disciplina più dettagliata figura nel regolamento della Commissione 29 maggio 1975, n . 1380/75, recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari ( 7 ).
Sulle singole questioni sollevate dalla Cour d' appel
12 . Esaminando ora le singole questioni sollevate dalla Cour d' appel di Bruxelles non riesco a dissipare alcuni dubbi quanto all' effettiva rilevanza di tutte le questioni per il problema che ci occupa .
1 . Sulla prima questione
13 . Con la prima questione si domanda in sostanza se un prodotto che non rientra nell' allegato II del trattato CEE, in determinate circostanze possa comunque considerarsi ancora un prodotto di base, specie per quanto riguarda la concessione di restituzioni all' esportazione e di importi compensativi monetari .
14 . Per quanto riguarda la concessione di restituzioni all' esportazione, non mi pare necessario risolvere espressamente questa questione . Poiché lo stesso giudice a quo ha accertato che il "butteroil" esportato non è di origine comunitaria, abbiamo già una valida ragione per non concedere restituzioni all' esportazione . E quindi irrilevante la qualificazione del "butteroil" come prodotto di base o come prodotto di trasformazione . Se invece il "butteroil" dovesse risultare essere un prodotto comunitario, per la sua esportazione dovrebbero venire concesse delle restituzioni e in questo caso non avrebbe più importanza il fatto che il prodotto di base "butteroil" sia stato ottenuto da un prodotto di trasformazione .
15 . Non è necessario risolvere la prima questione nemmeno per quanto riguarda la concessione degli importi compensativi monetari, poiché è palese che il "butteroil" è stato esportato come prodotto di base ai sensi dell' allegato II del trattato CEE .
2 . Sulla seconda questione
Con tale questione si chiede un' interpretazione dell' art . 9 del regolamento del Consiglio 12 dicembre 1972, n . 2682 ( 8 ). Questo regolamento si riferisce però, secondo il suo art . 1, alla concessione di restituzioni per l' esportazione di prodotti di base, sempreché detti prodotti vengano esportati in forma di merci che non rientrano nell' allegato II del trattato . Come è stato accertato, nel caso del "butteroil" si tratta però di una merce che rientra nell' allegato II del trattato . Il regolamento n . 2682/72 del Consiglio non può quindi applicarsi all' esportazione di "butteroil ". La domanda di interpretazione dell' art . 9 si svuota perciò di contenuto .
3 . Sulla terza questione
16 . Poiché con la terza questione si domanda in base a quali principi o norme di diritto comunitario si debbano fissare le restituzioni all' esportazione, occorre nuovamente ricordare che, per l' esportazione del "butteroil", che non è di origine comunitaria, non vanno fissate restituzioni all' esportazione, e quindi la questione si svuota di contenuto .
17 . Per quel che riguarda il problema degli importi compensativi comunitari tratteggiato dalla terza questione, si può ripetere quanto è già stato detto in precedenza : la concessione di importi compensativi monetari è disciplinata dai regolamenti nn . 974/71 e 1380/75 .
4 . Sulla quarta questione
18 . Con la quarta questione si solleva il problema se importi monetari compensativi o restituzioni all' esportazione eventualmente spettanti debbano venire limitati in base ai tributi effettivamente riscossi al momento dell' importazione oppure in base ai tributi che avrebbero dovuto venir riscossi con una corretta classificazione doganale .
19 . Per quanto riguarda le restituzioni all' esportazione, il problema può assumere importanza solo nell' ipotesi dell' art . 7 del regolamento n . 876/68, vale a dire nel caso in cui il prodotto importato e quello esportato siano identici . Ma nella fattispecie, come abbiamo visto, ciò non è avvenuto, cosicché la questione non deve ora venire risolta espressamente .
20 . Per quel che riguarda il pagamento di importi compensativi monetari, l' art . 12, n . 1, terzo trattino, del regolamento n . 1380/75 dispone semplicemente che l' importo compensativo monetario si può applicare all' esportazione dallo Stato membro riesportatore soltanto se lo stesso importo è stato versato all' importazione in questo Stato oppure se per questo Stato membro ci si è avvalsi della possibilità offerta dall' art . 2 a ) del regolamento n . 974/71 ( ma nella fattispecie nulla lo lascia supporre ).
21 . I convenuti nel procedimento di merito hanno sostenuto che si deve operare una limitazione che corrisponda ai tributi all' importazione effettivamente riscossi . Essi non hanno però indicato su quale disposizione si debba fondare questa limitazione nel concedere gli importi compensativi monetari . Anche la Commissione, per quanto riguarda gli importi compensativi monetari, ha solo accennato all' applicabilità dell' art . 12, n . 1, terzo trattino, del regolamento n . 1380/75, senza tuttavia dichiarare che bisogna operare una limitazione .
22 . Quest' ultima norma stabilisce come presupposto per la corresponsione dell' importo compensativo monetario soltanto il fatto che all' importazione sia stato applicato un importo compensativo monetario . Ciò è avvenuto nella fattispecie, giacché all' importazione del "nutrix" in Belgio sono stati applicati gli importi compensativi monetari . Poiché d' altra parte l' importazione in Belgio è avvenuta in base ad una classificazione corretta e quindi vi è stata una corretta riscossione dei tributi all' importazione, non dovrebbe allora porsi nemmeno qui il problema della distinzione tra gli oneri che si sarebbero dovuti versare e quelli effettivamente versati . D' altra parte l' art . 12 del regolamento n . 1380/75 non si presta ad essere inteso come norma limitativa, come invece può esserlo, ad esempio, l' art . 7, n . 2, del regolamento n . 876/68 per la concessione di restituzioni all' esportazione di latte e di prodotti lattiero-caseari .
C - Conclusioni finali
23 . In conclusione propongo alla Corte di risolvere come segue le questioni sottopostele dalla Cour d' appel di Bruxelles :
"1 ) L' art . 6, n . 1, del regolamento n . 876/68, salva restando la disciplina di cui all' art . 7, va interpretato nel senso che per l' esportazione di prodotti citati nell' art . 1 del regolamento n . 804/68, ma che non sono di origine comunitaria, non si concedono restituzioni all' esportazione .
2 ) Allorché si esporta in paesi terzi un prodotto che rientra nel regolamento n . 804/68, se sussistono i presupposti di cui al regolamento n . 974/71 e all' art . 12, n . 1, terzo trattino, del regolamento n . 1380/75, possono venire versati importi compensativi monetari anche per prodotti che non siano di origine comunitaria ".
(*) Lingua originale : il tedesco .
( 1 ) GU 1968, L 148, pag . 1 .
( 2 ) Regolamento ( CEE ) del Consiglio 7 giugno 1968, n . 804/68 ( GU 1968, L 148, pag . 13 ).
( 3 ) GU 1968, L 155, pag . 1 .
( 4 ) Sentenza della Corte 19 ottobre 1977, cause riunite 117/76 e 16/77, Albert Ruckdeschel & Co . ed altri / Hauptzollamt Hamburg-St . Annen ed altri, Racc . 1977, pag . 1753;
sentenza 19 ottobre 1977, nelle cause riunite 124/76 e 20/77, SA Moulins et huileries de Pont-à-Mousson ed altri / Office national interprofessionnel des céréales ( Racc . 1977, pag . 1795 ).
( 5 ) Sentenza della Corte 1° ottobre 1974, nella causa 14/74, Norddeutsches Vieh - un Fleischkontor GmbH / Hauptzollamt Hamburg-Jonas, Racc . 1974, pag . 899, in particolare pag . 909 .
( 6 ) Regolamento del Consiglio n . 974, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all' ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri ( GU 1971, L 106, pag . 1 )
( 7 ) GU 1975, L 139, pag . 37 .
( 8 ) Regolamento del Consiglio 12 dicembre 1972, n . 2682, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell' allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ( GU 1972, L 289, pag . 13 ).
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