Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Nelle presenti controversie si discute una volta ancora la compatibilità del divieto di apertura domenicale degli esercizi commerciali in Inghilterra e nel Galles (in prosieguo: il "divieto di apertura domenicale" o la "disciplina britannica sull' apertura domenicale dei negozi") con le norme del Trattato relative alla libera circolazione delle merci. Esse prendono spunto da tre procedimenti pendenti dinanzi ai giudici inglesi, nei confronti di persone imputate di aver contravvenuto al detto divieto.
La Corte ha affrontato per la prima volta questo problema nella sentenza B & Q (1). In stretta connessione con la problematica in esame sono inoltre le sentenze della Corte nelle cause Conforama (2) e Marchandise (3), vertenti, rispettivamente, su una disciplina del lavoro francese e su una disciplina del lavoro belga, le quali vietavano il lavoro prestato dai dipendenti degli esercizi commerciali la domenica, la prima, e la domenica dopo le ore dodici, la seconda.
Contesto normativo e antefatti
2. Come è noto, l' art. 47 dello Shops Act 1950 (legge del 1950 in materia di esercizi commerciali, in prosieguo: lo "Shops Act") detta il seguente divieto:
" Salvo quanto diversamente disposto da questa sezione della presente legge, è vietata l' apertura al pubblico degli esercizi commerciali la domenica, fermo restando che gli esercenti sono autorizzati a ricevere clienti la domenica per svolgere operazioni menzionate nell' allegato V della presente legge"
L' allegato V dello Shops Act contiene un elenco di articoli per la cui vendita un esercizio commerciale è autorizzato a restare aperto la domenica. Così, nei negozi possono essere smerciati la domenica, tra gli altri, le bevande alcoliche, i tabacchi e gli articoli per fumatori, i giornali, taluni prodotti alimentari ed altri beni di consumo corrente.
Le trasgressioni del suddetto divieto sono punite a norma dell' art. 59 dello Shops Act:
"In caso di trasgressione di una delle suddette disposizioni di questa sezione della presente legge, il commerciante al minuto è passibile di un' ammenda non superiore al grado 4 della scala delle ammende".
L' ammenda massima è quindi pari a 1 000 UKL per ciascuna contravvenzione. Il divieto domenicale non è vigente in Scozia.
3. E' altresì noto che il divieto di apertura domenicale, quale è sancito dallo Shops Act, costituisce un tema dibattuto in Gran Bretagna. Come la House of Lords ha rilevato nell' ordinanza di rinvio di cui alla causa C-169/91, si tratta di un argomento che suscita sentimenti contrastanti. L' opinione pubblica britannica è estremamente divisa, in quanto un terzo della popolazione è favorevole al mantenimento della legge, mentre i due terzi sono favorevoli alla sua abolizione o riforma, pur non essendovi visioni concordi circa le modalità in base alle quali dovrebbe attuarsi una simile riforma. Dal 1936 la disciplina britannica dell' apertura domenicale dei negozi è sopravvissuta a numerosi tentativi di abrogazione o rimaneggiamento posti in atto mediante varie iniziative legislative e, in un caso, persino con disegno di legge. Deve inoltre aggiungersi che, ormai da qualche tempo, la legge viene ampiamente disattesa e le trasgressioni non vengono perseguite sistematicamente.
La sentenza B & Q sembra aver dato luogo a contrasti interpretativi tra i giudici nazionali. Del pari si sono verificati, sia in Gran Bretagna (per quanto riguarda il divieto di apertura domenicale) sia in Francia (per quanto riguarda la disciplina normativa controversa nella causa Conforama), in alcuni casi, delle assoluzioni, e, in altri, delle condanne. Una grande incertezza, almeno in Gran Bretagna, ha continuato inoltre a regnare successivamente alle sentenze Marchandise e Conforama in ordine alla compatibilità dello Shops Act con il diritto comunitario. Ciò ha indotto recentemente la High Court of Justice a sospendere i procedimenti penali promossi dalle autorità locali per delle contravvenzioni allo Shops Act, sul rilievo che la trattazione di queste controversie presupponeva la chiarificazione della situazione sotto il profilo del diritto comunitario. Per gli stessi motivi, il governo del Regno Unito ha chiesto con insistenza alla Corte la trattazione prioritaria della causa C-169/91.
4. La più remota delle tre controversie, ossia quella nella causa C-306/88, si riferisce ad un procedimento promosso dal Rochdale Borough Council (in prosieguo: il "Rochdale Council") nei confronti del signor Stewart John Anders. Quest' ultimo è imputato di aver tenuto aperto la domenica il proprio esercizio commerciale sito in Dale Mill per svolgervi operazioni commerciali diverse da quelle elencate nell' allegato V dello Shops Act. Il Rochdale Council chiede alla High Court of Justice, Queen' s Bench Division (in prosieguo: la "High Court") di inibire al signor Anders, ai suoi preposti o rappresentanti, di tenere i propri esercizi commerciali aperti la domenica, fatta eccezione per lo svolgimento delle operazioni menzionate nell' allegato V dello Shops Act. Il signor Anders ammette di aver contravvenuto al divieto di apertura domenicale, tuttavia eccepisce l' incompatibilità del divieto medesimo con il diritto comunitario, asserendo che esso configura una misura di effetto equivalente vietata dall' art. 30 del Trattato e non è sorretta da una delle cause di giustificazione previste dall' art. 36 né da qualsiasi altro giustificato motivo.
La High Court ha sottoposto alla Corte quattro questioni pregiudiziali relative alla suddetta problematica. Dopo aver ricevuto notizia delle sentenze B & Q, Conforama e Marchandise, essa ha deciso di mantenere solo la quarta questione (4), così formulata:
"Qualora il divieto di cui alla prima questione sia incompatibile con l' art. 30 e non trovi alcuna giustificazione alla stregua dell' art. 36, se sia del tutto illegittimo che esso venga opposto ad un esercente nello Stato membro oppure se la sua applicazione sia preclusa unicamente nella parte in cui riguarda le operazioni relative alle merci prodotte in altri Stati membri o importate da tali Stati".
5. Nella causa C-304/90 il Reading Borough Council (in prosieguo: il "Reading Council") ha presentato venti denunce contro le cinque convenute nella causa principale [la Payless DIY Ltd, la Wickes Building Supplies Ltd, la Great Mills (South) Ltd, la Homebase Ltd, da un lato, e la B & Q plc, dall' altro ° in prosieguo, rispettivamente, la "Payless DIY" e la "B & Q"] (5), per avere tutte tenuto aperti i propri esercizi commerciali la domenica per lo svolgimento di operazioni diverse da quelle menzionate nell' allegato V dello Shops Act. Pur essendo pacifico tra le parti che il divieto di apertura domenicale costituisce una misura di effetto equivalente, le parti sono in disaccordo per quanto riguarda la legittimità di tale misura.
La Magistrates' Court di Reading e Sonning (in prosieguo: la "Magistrates' Court") ha deferito alla Corte le seguenti questioni, in ampia misura riguardanti la portata della sentenza B & Q:
"1) Se, nell' ipotesi in cui la normativa di uno Stato membro faccia divieto agli esercenti al minuto di aprire i loro esercizi al pubblico la domenica, onde impedire, per quanto possibile, che ai dipendenti di tali esercizi venga imposto di lavorare la domenica, in modo da potersi preservare quella che viene comunemente definita la tradizione inglese della domenica, un tale obiettivo possa considerarsi legittimo alla luce del diritto comunitario, conformemente ai punti 12 -14 della motivazione della sentenza 23 novembre 1989 (causa C-145/88, B & Q).
2) Facendo applicazione della condizione formulata dalla Corte di giustizia al punto 15 della motivazione della sentenza B & Q (condizione di proporzionalità) a questa normativa,
a) se il giudice nazionale sia tenuto ad applicare le condizioni enunciate all' art. 3 della direttiva 70/50;
b) in caso affermativo, se la previsione normativa nazionale debba conformarsi a ciascuna delle condizioni di cui all' art. 3, secondo comma, primo e secondo trattino;
c) se al giudice nazionale competa l' esame dei fatti (in quanto provati) e il giudizio di merito con riguardo all' applicabilità delle suddette condizioni ovvero se esso debba limitarsi alla pronuncia sul punto se un organo legislativo avrebbe ragionevolmente potuto o meno adottare la disposizione legislativa di cui trattasi, avuto riguardo alle suddette condizioni;
d) se, nel valutare gli effetti restrittivi della disciplina nazionale sulla libera circolazione delle merci e nel comparare inoltre l' effetto restrittivo esercitato sugli eventuali scambi dai vari mezzi distinti che potrebbero essere utilizzati per conseguire l' obiettivo al quale tende la suddetta disciplina, il giudice nazionale debba limitarsi a prendere in considerazione la misura in cui gli effetti sulle importazioni eccedono quelli sulla produzione nazionale ovvero se possa prendere in considerazione il complesso degli effetti restrittivi sulle importazioni intracomunitarie;
e) se occorra esaminare il controverso effetto restrittivo sugli scambi per quanto riguarda: l' effetto globale sul commercio intracomunitario di merci e/o servizi ovvero l' effetto sui settori di attività dell' impresa interessata o ancora l' effetto su tale impresa;
f) secondo quali modalità un giudice nazionale debba procedere ad un raffronto tra gli effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci, derivanti dalla normativa nazionale, e l' obiettivo perseguito da questa normativa.
3) Se l' art. 36 del Trattato CEE possa in qualche misura applicarsi ad una norma nazionale come quella controversa e, in caso affermativo, come debba avvenire tale applicazione.
4) Se ai fini della soluzione di una qualsiasi delle questioni suddette sia rilevante l' esistenza di deroghe al divieto legislativo di esercitare attività commerciali la domenica".
6. Nella causa più recente, ossia la causa C-169/91, la House of Lords formula un determinato numero di questioni intese ad acclarare il nesso esistente tra le sentenze Conforama e Marchandise e la sentenza B & Q. Così come nella sentenza B & Q, ed ora nella causa C-304/90, convenuta nella causa principale è di nuovo la B & Q, uno dei maggiori esercenti al minuto di articoli di "fai da te" e di giardinaggio nel Regno Unito. La maggior parte degli articoli di giardinaggio e di "fai da te" smerciati nei suoi punti di vendita non rientrano nell' elenco di cui all' allegato V dello Shops Act. In seguito alla sentenza B & Q, il Council Stoke-on-Trent e il Council Norwich (in prosieguo: i "Councils Stoke-on-Trent e Norwich") hanno intentato delle azioni nei confronti della B & Q intese ad ottenere jussu judicis, in via definitiva, l' osservanza del divieto di apertura domenicale. La High Court ha ritenuto, il 18 luglio 1990, configurabile un tale ordine, ma si è astenuta dall' emetterlo in quanto la B & Q offriva sufficienti garanzie. La B & Q è tuttavia ricorsa dinanzi alla House of Lords deducendo un motivo di diritto avente interesse generale, ossia la funzione del giudice nazionale nella valutazione del divieto di apertura domenicale alla luce del principio di proporzionalità.
Secondo la House of Lords, le parti nella causa principale sembrano controvertere soprattutto su due punti ben definiti: l' interpretazione e gli effetti della sentenza B & Q, segnatamente con riferimento alla funzione del giudice nazionale nell' accertamento degli "effetti propri di una regolamentazione commerciale" e l' applicazione delle sentenze Conforama e Marchandise alla normativa britannica. La House of Lords ha sottoposto alla Corte le tre seguenti questioni:
"1) Se dalle sentenze della Corte di giustizia nelle cause Conforama (causa C-312/89) e Marchandise (causa C-332/89) discenda che il divieto sancito dall' art. 30 del Trattato CEE non si applica in relazione ad una normativa nazionale come quella sulla quale verteva la causa C-145/88, B & Q, che vieta agli esercizi commerciali al minuto l' apertura domenicale al pubblico finalizzata alla vendita di determinati prodotti.
2) In caso di soluzione negativa della questione sub 1, se possa nondimeno considerarsi come circostanza affatto evidente, a prescindere dalla produzione di elementi di prova, che gli effetti restrittivi sugli scambi intracomunitari che possono eventualmente risultare da una normativa nazionale, come quella menzionata sopra nella questione sub 1, non eccedono 'il contesto degli effetti caratteristici di una normativa di tal genere' , nel senso attribuito a questa espressione dalla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nella causa C-145/88.
3) In caso di soluzione negativa della questione sub 2, quali siano i criteri e gli eventuali elementi di prova, siano essi elementi di fatto o altri elementi, sulla scorta dei quali il giudice nazionale deve accertare il punto se gli effetti restrittivi sugli scambi intracomunitari che possono eventualmente risultare da una normativa nazionale, come quella menzionata sopra nella questione sub 1, eccedano 'il contesto degli effetti caratteristici di una normativa di tal genere' , nel senso in cui questa espressione viene utilizzata nella sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nella causa C-145/88".
7. Nella mia esposizione raggrupperò le questioni deferite alla Corte nel seguente modo. Anzitutto, prenderò in esame la prima questione della House of Lords, relativa alla portata delle sentenze Conforama e Marchandise sulla disciplina britannica dell' apertura domenicale dei negozi. All' uopo, esaminerò preliminarmente le differenze tra la sentenza B & Q e le sentenze Conforama e Marchandise per collocare quindi queste tre sentenze all' interno della recente giurisprudenza della Corte in tema di applicabilità di principio dell' art. 30 (paragrafi 8-17). Prima di analizzare le questioni relative alla valutazione delle cause giustificative e della proporzionalità, occorrerà chiedersi se spetti alla Corte o al giudice nazionale compiere tale valutazione (paragrafi 18-20). Indi tratterò la prima questione della Magistrates' Court, relativa alla legittimità del divieto di apertura domenicale alla luce del diritto comunitario (paragrafi 21-26). Passerò poi al criterio della proporzionalità, prendendo in esame le questioni seconda e terza della House of Lords e le varie sottoquestioni contenute nella seconda questione pregiudiziale della Magistrates' Court (paragrafi 26-32). Infine, affronterò, in quanto occorra, le altre questioni della Magistrates' Court nonché l' unica questione posta alla Corte nella causa C-306/88 (paragrafi 33 e 34).
Esame comparativo delle sentenze B & Q, Conforama e Marchandise
8. Sia la Payless DIY (nella causa C-304/90) sia la B & Q (nella causa C-169/91) sostengono che occorre tenere distinte, da un lato, le discipline del lavoro francese e belga sulle quali vertevano rispettivamente le cause Conforama e Marchandise e, dall' altro, la disciplina britannica dell' apertura domenicale dei negozi controversa nella causa B & Q (come pure nelle presenti cause).
Secondo la Payless DIY e la B & Q, le discipline prime citate hanno una portata eminentemente generale, in quanto sono preordinate alla tutela dei lavoratori, così che la regola generale sarebbe il divieto di avvalersi di lavoratori subordinati la domenica. Per contro, in Inghilterra e nel Galles, la popolazione sarebbe libera di lavorare o non lavorare la domenica, fatta eccezione per il personale degli esercizi commerciali al minuto. Le normative francese e belga, mentre vietano il lavoro prestato la domenica dai lavoratori subordinati negli esercizi commerciali, non hanno, a giudizio delle dette imprese, alcun effetto sugli esercizi al minuto gestiti dal loro proprietario: questi ultimi possono, in Francia e in Belgio, restare aperti tutta la giornata della domenica. Pur essendo vero che le normative francese e belga prevedono anch' esse delle deroghe, queste ultime non hanno affatto, secondo le stesse imprese, effetti così contraddittori come quelli delle deroghe al divieto britannico di apertura domenicale. Infine, le normative francese e belga sono applicabili nell' intero territorio nazionale, pur se, in Francia, le autorità locali hanno una limitata competenza per concedere deroghe regionali. Per contro, l' art. 47 dello Shops Act, come si è segnalato, non si applica in Scozia.
9. Come ho avuto modo di rilevare nelle conclusioni da me presentate nelle cause Conforama e Marchandise, le differenze testé richiamate tra le normative nazionali in questione non mi sembrano decisive ai fini dell' applicazione dell' art. 30 del Trattato. Ciò che rileva è l' incidenza che le due normative hanno sugli scambi intracomunitari, incidenza che è assai analoga (6). Invero, una determinata disciplina, sia essa riferibile alle norme del diritto del lavoro oppure a quelle del diritto commerciale, comporta in entrambi i casi la chiusura di un rilevante numero di esercizi commerciali la domenica nella regione in cui la disciplina medesima è applicabile. Ad onta delle differenze esistenti tra le normative in parola, per quanto riguarda l' ambito di applicazione e le modalità di applicazione delle medesime, la loro portata generale fa sì che esse abbiano una determinata incidenza (in termini percentuali) sia sulla vendita dei prodotti nazionali sia su quella dei prodotti importati.
Data l' importanza di questo elemento, vorrei ancora aggiungere quanto segue. Da un esame comparativo della situazione esistente negli Stati membri sono incline a ritenere che la chiusura dei negozi la domenica costituisca un dato di fatto generale nella Comunità (7). Questo esame pone in luce innumerevoli differenze in ordine all' ambito di applicazione ratione loci e ratione temporis (in alcuni Stati membri, i negozi devono restare chiusi fin dal sabato pomeriggio, in altri soltanto la domenica pomeriggio), in ordine alla modalità applicative (ivi comprese quelle relative alle deroghe alla regola generale) e in ordine al fondamento giuridico (norme di diritto commerciale o di diritto del lavoro, decisioni amministrative, accordi collettivi di lavoro, decisioni di una associazione di categoria e persino gli usi). La chiusura domenicale degli esercizi commerciali ostacola quindi in ogni Stato membro, in modo più o meno pronunciato, lo smercio di prodotti nazionali e di prodotti importati. Mi sembra impossibile operare distinzioni tra le normative nazionali ° o regionali ° o tra gli usi vigenti in materia negli Stati membri, per stabilire se una determinata situazione venga o meno interessata dal divieto sancito dall' art. 30 del Trattato. Mi sembra quindi del tutto giustificato, entro certi limiti, generalizzare la valutazione delle norme e degli usi anzidetti nell' ambito della libera circolazione delle merci.
10. La B & Q si è adoperata inoltre per dimostrare che occorre tracciare una distinzione tra le sentenze anzidette in funzione di determinate differenze tra gli elementi di fatto che costituiscono il substrato materiale di queste sentenze. Essa assume che se la Corte avesse avuto a disposizione, nelle cause Conforama e Marchandise, gli elementi di prova materiali prodotti in giudizio nella causa B & Q, pur senza tener conto delle differenze esistenti tra le discipline nazionali considerate, essa sarebbe con ogni probabilità pervenuta ad una diversa conclusione.
Mi soffermerò brevemente sul punto. Nelle conclusioni da me presentate nelle cause Conforama e Marchandise, ho preso atto che la situazione di fatto nella causa C-312/89 (Conforama), quale veniva espressamente descritta dal giudice del rinvio in quella causa, era analoga a quella della causa B & Q: in entrambi i casi si trattava di imprese operanti in un settore di attività relativo al commercio di prodotti importati, in gran parte, da altri Stati della Comunità, una parte del giro d' affari era realizzata la domenica e una chiusura domenicale era atta a provocare una contrazione del giro d' affari e, conseguentemente, del volume delle importazioni in provenienza da altri Stati membri (8). Non mi sembra quindi ammissibile neppure una distinzione tra le cause B & Q, da un lato, e Conforama e Marchandise, dall' altro, fondata su differenze di fatto.
L' applicabilità di principio dell' art. 30 del Trattato CEE e la recente giurisprudenza della Corte
11. Con la prima questione, la House of Lords intende ottenere chiarimenti circa gli effetti delle sentenze Conforama e Marchandise sulla disciplina britannica dell' apertura domenicale dei negozi. In tali sentenze la Corte ha dichiarato che:
"l' art. 30 del Trattato dev' essere interpretato nel senso che il divieto in esso previsto non si applica ad una normativa nazionale che vieti il lavoro domenicale prestato da lavoratori subordinati [dopo le ore 12]" (9).
Questa pronuncia ha ingenerato confusione in Gran Bretagna in quanto si discosta dalla massima enunciata dalla Corte nella sentenza B & Q. In quest' ultima sentenza la Corte ha dichiarato che:
"l' art. 30 del Trattato va interpretato nel senso che il divieto da esso sancito non si applica ad una normativa nazionale che vieti l' apertura domenicale di esercizi commerciali al minuto, qualora gli effetti restrittivi sugli scambi comunitari che ne possono eventualmente risultare non eccedano il contesto degli effetti caratteristici di una normativa di tal genere" (10).
Al riguardo, la Corte ha rimesso tale compito al giudice nazionale, affermando che:
"Stabilire se gli effetti di una determinata normativa nazionale rimangano effettivamente in detto ambito pertiene alla valutazione dei fatti, la quale spetta al giudice nazionale" (11).
12. Secondo la B & Q, da questa giurisprudenza emerge che, come giustamente la Corte ha sottolineato nella sentenza B & Q, il divieto di cui all' art. 30 del Trattato CEE è, in linea di principio, applicabile: infatti, il divieto di apertura domenicale, sancito dallo Shops Act, integra una misura di effetto equivalente ai sensi dell' art. 30. Correttamente quindi, la Corte avrebbe lasciato al giudice nazionale il compito di valutare la proporzionalità di questa disciplina, lo scopo effettivo da essa perseguito e la legittimità di questo scopo sul piano comunitario.
I Councils Stoke-on-Trent e Norwich, così come il governo del Regno Unito, ribattono che dalle sentenze Conforama e Marchandise risulta che il divieto di cui all' art. 30 non si applica alle norme nazionali le quali, come nella causa B & Q, vietino ai commercianti al minuto di tenere aperti i propri esercizi la domenica per smerciarvi determinati prodotti alla loro clientela. I Councils osservano che, ai fini della soluzione della questione suddetta, non è possibile distinguere fra la disciplina britannica dell' apertura domenicale e quella controversa nelle cause Conforama e Marchandise. Tali sentenze si applicherebbero pertanto in pari modo alla disciplina britannica dell' apertura domenicale. Il governo del Regno Unito aggiunge che, in queste ultime cause, la Corte ha implicitamente fatto applicazione del criterio della proporzionalità alla disciplina britannica, controversa nella causa B & Q.
La Commissione è essa pure dell' avviso che, alla stregua di quanto la Corte ha dichiarato nelle sentenze Conforama e Marchandise, il divieto sancito dall' art. 30 non si applichi alla disciplina britannica dell' apertura domenicale dei negozi.
13. A mio parere, non sussiste alcuna contraddizione, per quanto riguarda l' applicazione di principio dell' art. 30 ad una disciplina come quella britannica relativa al divieto domenicale, tra le sentenze Conforama e Marchandise, da un lato, e la sentenza B & Q, dall' altro. La circostanza che la Corte abbia formulato i dispositivi di queste sentenze in maniera differente deriva unicamente dal fatto che, nelle cause prime citate, essa ha proceduto direttamente alla valutazione della proporzionalità (12), mentre nella causa B & Q ha rimesso tale valutazione al giudice nazionale. Ove avesse ritenuto, nelle cause prime citate, che le discipline del lavoro francese e belga fossero del tutto estranee alla sfera di applicazione dell' art. 30, la Corte avrebbe potuto dichiararlo direttamente. Come si è rilevato, le menzionate sentenze mettono tuttavia in luce una differenza in ordine all' applicazione del canone della proporzionalità. Al riguardo, occorre fornire ai giudici proponenti un quadro di riferimento chiaro, per quanto attiene ai criteri da utilizzare e all' autorità chiamata ad applicarli. Soltanto in questo modo potrà preservarsi la congruenza della giurisprudenza della Corte in materia di libera circolazione delle merci. Infatti, è inammissibile che, con riferimento alla medesima disposizione, per la cui trasgressione siano comminate sanzioni penali, i giudici nazionali ne affermino la validità sotto il profilo del diritto comunitario (e quindi, in linea generale, pronuncino la condanna della parte che ha trasgredito la legge), in un caso, e l' invalidità (e, quindi, in linea generale, l' assoluzione della trasgressione) in un altro.
14. Se si prende in esame la recente giurisprudenza della Corte in tema di libera circolazione delle merci, possono a mio parere riscontrarsi i seguenti orientamenti.
In primo luogo, è certo che la formula ampia utilizzata dalla Corte nelle sentenze Dassonville e Cassis de Dijon continua ad essere integralmente applicabile. La Corte continua a muovere dalla premessa secondo cui "costituisce misura di effetto equivalente qualsiasi misura idonea a frapporre ostacoli direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, al commercio intracomunitario" (13) anche se "l' ostacolo è di lieve entità e se esistono altre possibilità di smercio dei prodotti importati" (14). Soltanto la "rule of reason" di cui alla sentenza Cassis de Dijon costituisce, in linea di principio, una sfumatura rispetto a tale regola: in mancanza di disciplina comunitaria (relativa alla fabbricazione, ma anche allo smercio dei prodotti di cui trattasi), gli ostacoli alla circolazione intracomunitaria derivanti da disparità delle normative nazionali devono essere ammessi qualora queste normative siano indistintamente applicabili ai prodotti nazionali e a quelli importati, se la norma sia intesa a soddisfare esigenze imperative, giustificate nel diritto comunitario (15); inoltre, queste normative devono altresì essere necessarie al raggiungimento degli scopi perseguiti e proporzionate a tali scopi, e se uno Stato membro può scegliere tra vari mezzi per conseguire tali scopi, deve optare per quello i cui effetti siano meno restrittivi per la libera circolazione delle merci (16). Il dispositivo della sentenza Oosthoek, nella quale la Corte fa applicazione della massima della sentenza Cassis de Dijon in riferimento ad una normativa relativa ai metodi di messa in commercio di un prodotto (nonché a normative relative alla composizione, alle caratteristiche ed alla presentazione del prodotto medesimo) è stato anch' esso, di recente, varie volte ribadito: l' art. 30 riguarda pertanto anche le normative idonee a limitare l' ampiezza del commercio interstatale pregiudicando le possibilità di smercio di prodotti importati attraverso una limitazione o un divieto di determinate forme di pubblicità o metodi di vendita o di promozione delle vendite (17).
15. Emerge inoltre da una recente giurisprudenza che la Corte, nel valutare se una normativa nazionale persegua uno scopo legittimo alla luce del diritto comunitario, dimostra comprensione nei confronti delle normative che costituiscono l' espressione di una scelta socioeconomica o socioculturale legittima e conforme agli obiettivi di interesse generale perseguiti dal Trattato. Ciò è quanto si rileva, in particolare, dalle sentenze Oebel e Cinéthèque. Nella causa Oebel la normativa nazionale era finalizzata al miglioramento delle condizioni di lavoro (tutela dei lavoratori delle panetterie piccole e medie contro il lavoro notturno permanente, atto ad avere effetti nocivi sulla loro salute) nonché alla tutela delle piccole imprese artigiane contro la rovinosa concorrenza esercitata da imprese industriali di maggiori dimensioni (18). Nella sentenza Cinéthèque la Corte ha statuito che una disciplina nazionale la quale, allo scopo di dare impulso alla creazione delle opere cinematografiche senza distinzione di origine, imponga, per un periodo iniziale limitato, che la diffusione di dette opere avvenga innanzi tutto mediante proiezione nelle sale cinematografiche, è legittima alla luce del diritto comunitario (19).
Tale approccio è riscontrabile nella giurisprudenza della Corte relativa alla libera circolazione dei servizi: al riguardo, vanno particolarmente richiamate le sentenze Koestler (nella quale la Corte ha ritenuto legittima una normativa che escludeva la possibilità di far valere in giudizio crediti derivanti dal gioco "per motivi attinenti all' ordine sociale", ossia di etica politica) (20), Debauve (nella quale la Corte ha ritenuto legittimo un divieto di diffusione televisiva di messaggi pubblicitari inteso a salvaguardare il pluralismo della stampa) (21) e Webb (nella quale la Corte ha ritenuto legittimo un regime di autorizzazione per la messa a disposizione di manodopera nel territorio di uno Stato membro a titolo del mantenimento di "buone relazioni sul mercato del lavoro" o degli "interessi legittimi dei lavoratori interessati") (22).
16. Infine, per quanto riguarda più in particolare il criterio della proporzionalità, sembra che la Corte ammetta che una normativa nazionale soddisfi tale criterio quando essa non presenti manifestamente alcuna connessione, se non estremamente vaga o indiretta, con le importazioni da altri Stati membri e/o quando non incida sulle importazioni e sulle esportazioni (23) (24).
Una sufficiente connessione con le restrizioni all' importazione di cui all' art. 30 sarà verosimilmente mancante ° come evincesi tra l' altro dalle sentenze Cinéthèque, Krantz e Quietlynn ° qualora la normativa controversa non sia manifestamente preordinata a disciplinare le correnti di scambi tra gli Stati membri (25). Talché una normativa il cui ambito di applicazione sia limitato allo smercio di prodotti allo stadio del commercio al minuto locale e/o nei negozi (normativa degli orari di consegna del pane ai clienti privati ed agli esercenti al minuto nella causa Oebel, divieto di vendita di bevande a forte tenore alcolico "da consumare in loco" nella sentenza Blesgen; divieto di vendere articoli pornografici senza autorizzazione nella causa Quietlynn) non sarà considerata misura di effetto equivalente, essendo evidente che essa non è idonea ad ostacolare gli scambi intracomunitari.
Per altro verso, risulta dalle suddette sentenze, come pure da altre, che la Corte valuta essa stessa la proporzionalità allorché una contestazione al riguardo non è possibile sulla scorta degli elementi trasmessi dal giudice del rinvio (26).
17. Le sentenze B & Q, Conforama e Marchandise vanno collocate nel contesto di tale giurisprudenza recente. Queste tre sentenze ammettono certamente, pur se implicitamente, che le normative controverse vanno considerate discipline commerciali riconducibili alla massima enunciata nella sentenza Dassonville. D' altra parte, in ciascuna delle suddette sentenze la Corte constata che la normativa controversa non ha lo scopo di disciplinare gli scambi tra gli Stati membri (27), che essa si applica senza distinzioni ai prodotti nazionali ed a quelli importati e che lo smercio dei prodotti importati da altri Stati membri non è reso più difficile rispetto a quello dei prodotti nazionali (28). La Corte afferma poi espressamente, in queste tre sentenze, che le normative controverse sono compatibili con l' art. 30 soltanto se gli ostacoli che esse pongono in essere per gli scambi comunitari non eccedono quanto è necessario per garantire l' obiettivo prefisso (criterio della proporzionalità) e che tale obiettivo è legittimo alla luce del diritto comunitario (criterio della legittimità) (29).
Infine, la Corte prende in esame i due criteri anzidetti. Per quanto riguarda il criterio relativo alle cause giustificative, essa ammette, in ciascuna delle tre sentenze, che le normative controverse perseguono uno scopo giustificato sotto il profilo del diritto comunitario, in quanto costituiscono espressione di determinate scelte politiche ed economiche essendo intese a garantire una ripartizione degli orari di lavoro e di riposo rispondente alle peculiarità socio culturali nazionali o regionali, la cui valutazione pertiene, nella fase attuale del diritto comunitario, agli Stati membri (30). Con riguardo al criterio della proporzionalità, si riscontra nelle tre sentenze un' importante differenza, come si è già in precedenza rilevato (paragrafo 13): nelle sentenze Conforama e Marchandise, contrariamente alla sentenza B & Q (v. citazione al paragrafo 11), la Corte effettua essa stessa la valutazione della proporzionalità nei seguenti termini:
"In secondo luogo, va rilevato che gli effetti restrittivi sugli scambi che possono eventualmente derivare da una siffatta normativa non sembrano eccessivi, avuto riguardo allo scopo perseguito" (31).
Discende da quanto sopra che la Corte prende direttamente posizione in ordine al problema se lo scopo perseguito da una normativa nazionale sia legittimo alla luce del diritto comunitario e che essa ha già risolto affermativamente tale quesito nella sentenza B & Q, per quanto si riferisce alla normativa britannica (v. oltre, paragrafo 22). Per converso, essa non si è pronunciata chiaramente sulla questione della competenza a valutare la proporzionalità.
Sul punto della competenza a valutare la legittimità e la proporzionalità alla luce del diritto comunitario
18. I giudici nazionali non prospettano la questione in questi termini. Essa riveste tuttavia un' importanza decisiva. Come si evince in particolare dalle questioni pregiudiziali di cui alla causa C-304/90, i giudici inglesi hanno desunto dalla sentenza B & Q che, almeno la valutazione della proporzionalità della disciplina britannica, è di loro competenza. La B & Q si spinge più in là nella propria interpretazione della sentenza B & Q: oltre alla valutazione della proporzionalità, l' accertamento dello scopo effettivo di una normativa e della conformità di tale scopo agli obiettivi individuati dalla Corte come giustificati sotto il profilo del diritto comunitario incombe, a parere della B & Q, al giudice nazionale. Sempre secondo la B & Q, si tratta di questioni attinenti al diritto nazionale, che esulano dalla competenza della Corte, in particolare quando lo scopo della normativa sia incerto o controverso.
Per contro il Reading Council e i Councils Stoke-on-Trent e Norwich, il governo del Regno Unito e la Commissione ritengono che la questione della legittimità e della proporzionalità di una normativa nazionale alla luce del diritto comunitario non possa essere rimessa al giudice nazionale. Diversamente, verrebbe a pregiudicarsi l' uniforme applicazione del diritto comunitario.
19. E' del tutto assodato che, nell' ambito di un procedimento pregiudiziale, la valutazione della compatibilità di una normativa nazionale col diritto comunitario spetta sia alla Corte sia al giudice nazionale. La posizione di principio della Corte è assai chiara al riguardo e si trova nuovamente ribadita, a titolo di premessa, nelle sentenze Conforama e Marchandise:
"Preliminarmente, si deve rilevare che, sebbene la Corte non sia competente, nell' ambito dell' art. 177 del Trattato, a pronunciarsi sulla compatibilità di una norma nazionale col Trattato, essa può invece fornire al giudice nazionale tutti gli elementi interpretativi pertinenti al diritto comunitario che possono metterlo in grado di valutare tale compatibilità ai fini della decisione della causa sottoposta alla sua cognizione" (32).
A mio giudizio, la collaborazione tra Corte e giudice nazionale può essere puntualizzata nel seguente modo: il giudice nazionale deve anzitutto fornire alla Corte, nelle questioni pregiudiziali, tutti gli elementi di fatto nonché il contesto normativo nazionale (33) necessari per mettere la Corte in grado di formarsi una convinzione con piena cognizione di causa. A sua volta la Corte non può sindacare l' esattezza di questi elementi e di questo contesto normativo (34). Spetta quindi alla Corte fornire al giudice nazionale tutti gli elementi pertinenti alla stregua del diritto comunitario, ivi compresi gli elementi necessari per valutare le cause giustificative e la proporzionalità. Infine, è compito del giudice nazionale stabilire, sulla scorta della soluzione indicata dalla Corte, se la normativa nazionale sia o meno compatibile col diritto comunitario, riconnettendo a tale determinazione le necessarie conseguenze sul piano del diritto nazionale.
20. In relazione al criterio della legittimità e della proporzionalità alla luce del diritto comunitario, la collaborazione testé accennata deve a mio parere procedere secondo le seguenti linee.
Per quanto concerne la valutazione della legittimità, incombe al giudice nazionale, in base agli elementi addotti dalle parti, risalire nel miglior modo possibile agli obiettivi di una normativa nazionale ed indicarli alla Corte (35). Per contro, spetta alla Corte la decisione ultima sulla questione della conformità degli scopi, così individuati, agli obiettivi perseguiti dal diritto comunitario o sulla questione se ° qualora detti scopi ineriscano a settori che, nella fase attuale del diritto comunitario, sono di competenza degli Stati membri ° il diritto comunitario osti in qualche modo agli scopi perseguiti dalla normativa nazionale.
Per quanto riguarda la valutazione della proporzionalità, incombe a mio parere alla Corte, e ad essa soltanto, pronunciarsi in termini univoci e vincolanti sui criteri da seguire in questa valutazione (v. oltre ai paragrafi 28-31). Spetta poi congiuntamente alla Corte ed al giudice nazionale fare applicazione di questi criteri, desunti da precedenti giurisprudenziali, al contesto normativo e materiale controverso. All' uopo, il giudice nazionale deve indicare nel miglior modo possibile, nella propria ordinanza di rinvio, quale sia la normativa controversa (fondamento giuridico, ambito di applicazione, modalità applicative e applicazione concreta) nonché gli effetti restrittivi che ne derivano sugli scambi intracomunitari. Ove emerga dagli accertamenti effettuati dal giudice nazionale e/o dal contraddittorio tra le parti dinanzi alla Corte che non sussistono dubbi, la Corte procederà di massima essa stessa ° come si è sopra rilevato (v. paragrafo 16) ° ad indicare il risultato della valutazione alla luce del diritto comunitario. Ciò è quanto si è verificato in particolare, nelle cause Conforama e Marchandise. Ove la Corte non sia in grado di pronunciarsi direttamente, sulla scorta degli elementi che le sono stati forniti (36), il giudice nazionale dovrà formarsi una propria convinzione in ordine all' applicazione del precetto della proporzionalità, eventualmente dopo un esame ulteriore del contesto normativo e materiale e alla luce della soluzione fornita dalla Corte alla questione pregiudiziale.
Il requisito di uno scopo legittimo alla luce del diritto comunitario
21. Con la prima questione pregiudiziale la Magistrates' Court chiede se lo scopo perseguito dalla disciplina britannica sull' apertura domenicale sia giustificato alla luce del diritto comunitario, ai sensi dei punti 12-14 della motivazione della sentenza B & Q. A suo giudizio, tale scopo consiste nel "vigilare, nei limiti del possibile, affinché i dipendenti degli esercizi commerciali non siano obbligati a prestare lavoro la domenica, onde preservare quella che viene comunemente intesa come tradizione inglese della domenica".
Secondo il Reading Council ed il governo del Regno Unito, tale questione ha già trovato concreta risposta nel punto 13 della sentenza B & Q ed è sufficiente che uno degli scopi della disciplina de qua sia legittimo alla luce del diritto comunitario, perché la stessa disciplina risulti interamente compatibile col diritto comunitario. La Commissione ritiene del pari che nella sentenza B & Q, come pure nelle sentenze Conforama e Marchandise, la Corte abbia già risolto in senso affermativo la questione se le normative controverse perseguissero uno scopo legittimo alla luce del diritto comunitario.
La B & Q sostiene invece che la questione deferita dalla Magistrates' Court muove da una premessa erronea. A suo parere, l' art. 47 dello Shops Act si limita a perseguire la tutela dei dipendenti degli esercizi commerciali al minuto occupati a tempo pieno. Se la questione posta dalla Magistrates' Court fosse stata attinente alla legittimità di tale scopo alla luce del diritto comunitario, la soluzione sarebbe stata necessariamente affermativa, sempreché questa disciplina raggiunga concretamente tale scopo e sia conforme al precetto della proporzionalità. La Payless DIY aggiunge che il divieto di apertura domenicale, se costituisce "espressione di determinate scelte politiche ed economiche" del Parlamento britannico, non è certamente oggi più rispondente alle "peculiarità socioculturali nazionali o regionali" dell' Inghilterra e del Galles. Considerato lo sviluppo del lavoro ad orario ridotto nel settore del commercio al minuto, i lavoratori ad orario ridotto non avrebbero più bisogno di una tutela legislativa apprestata mediante un divieto di apertura domenicale, dal momento che non può riscontrarsi nel loro caso alcun sovraffaticamento o alcuno sfruttamento da parte del datore di lavoro.
22. Concordemente con le tesi del Reading Council, del governo del Regno Unito e della Commissione, ritengo che la questione della Magistrates' Court sia già stata risolta dalla stessa sentenza B & Q. E' sufficiente al riguardo prendere in esame i relativi punti della motivazione (punti 13-14). Supponendo che, in seguito alla sentenza B & Q, sussistessero ulteriori dubbi in ordine alla legittimità di questo scopo alla luce del diritto comunitario, tali dubbi sono stati interamente rimossi dalle sentenze Conforama e Marchandise, ove la Corte ha espressamente affermato che:
"una normativa come quella controversa persegue uno scopo giustificato alla luce del diritto comunitario. La Corte ha già rilevato, infatti, nella citata sentenza 23 novembre 1989, che le normative nazionali che disciplinano gli orari di vendita al dettaglio sono espressione di determinate scelte politiche ed economiche in quanto sono intese a garantire una ripartizione degli orari di lavoro e di riposo rispondenti alle peculiarità socioculturali nazionali o regionali, la cui valutazione spetta, nella fase attuale del diritto comunitario, agli Stati membri" (37).
Da questa giurisprudenza risulta, in modo incontrovertibile, che la disciplina britannica dell' apertura domenicale persegue uno scopo giustificato sotto il profilo del diritto comunitario, avuto riguardo alla scelta politica che ne costituisce il fondamento. Potrei limitarmi a questa considerazione, se la giurisprudenza e la dottrina dei vari Stati membri non avessero prospettato taluni interrogativi in ordine alla collocazione che tale giurisprudenza della Corte deve avere nell' ambito delle cause giustificative riconosciute dal Trattato o dalla Corte. Mi si consenta inoltre di fare un' ulteriore considerazione di carattere generale.
23. Ci si potrebbe chiedere, infatti, se, oltre alle cause giustificative tassativamente enumerate all' art. 36 del Trattato CEE ed alle "esigenze imperative" specifiche (efficacia dei controlli tributari, correttezza delle operazioni commerciali, protezione dei consumatori, tutela dell' ambiente) (38), menzionate nell' art. 30 del Trattato e già prese in esame dalla giurisprudenza della Corte, la Corte riconosca altresì una ulteriore e più sfumata categoria generale di cause giustificative, vale a dire, stando alla formula delle sentenze B & Q, Conforama e Marchandise, quelle che "costituiscono espressione di determinate scelte politiche ed economiche (...) (rispondenti alle) peculiarità socioculturali nazionali o regionali, la cui valutazione pertiene, nella fase attuale del diritto comunitario, agli Stati membri".
Prima di pronunciarmi su tale punto, vorrei notare quanto segue. A mio avviso, è lecito aggiungere ulteriori esigenze imperative specifiche al novero delle esigenze imperative (che possono essere richiamate solo per giustificare discipline nazionali non discriminatorie) previste all' art. 30 del Trattato CEE. Intendo riferirmi ad esigenze che siano conformi agli scopi ed agli interessi specifici che possono essere desunti da altre norme dei Trattati comunitari ° segnatamente dopo le modifiche apportatevi dall' Atto unico ° e che riguardano più in particolare la politica economica e sociale (tra l' altro, il miglioramento dell' ambiente di lavoro), la coesione sociale ed economica, la ricerca e lo sviluppo tecnologico, la tutela ed il miglioramento dell' ambiente (39).
Occorre pertanto chiedersi se possa ancora configurarsi una causa giustificativa generale in favore delle discipline normative nazionali che costituiscano espressione di scelte politiche ed economiche, rispondenti alle peculiarità socioculturali nazionali o regionali. Allo stato attuale della giurisprudenza della Corte, una soluzione affermativa di tale quesito non potrebbe ipso facto argomentarsi dalle sentenze relative a queste discipline. Nella sentenza Oebel, in cui la Corte ha considerato la normativa nazionale controversa in quella causa come "legittima scelta di politica economica e sociale", la Corte ha immediatamente aggiunto "conforme agli obiettivi di interesse generale perseguiti dal Trattato", rilevando come questa normativa fosse intesa a "migliorare le condizioni di lavoro in un settore (produttivo) notoriamente delicato" (40). Nella sentenza B & Q la Corte ha espressamente affermato, richiamando la sentenza Oebel, che le normative nazionali relative agli orari di apertura degli esercizi commerciali erano anch' esse conformi agli obiettivi di interesse generale perseguiti dal Trattato (41). Essa ha successivamente confermato, nella sentenza Marchandise, che una tale disciplina era "intesa a perseguire un obiettivo di tutela sociale" (42). In altri termini, la Corte in queste sentenze intende richiamarsi ex professo ad esigenze imperative specifiche, già riconosciute nella sua giurisprudenza.
24. Con ciò non intendo tuttavia escludere che sia effettivamente possibile configurare una causa giustificativa riguardante, in modo generale, "normative nazionali che costituiscono espressione di scelte politiche ed economiche rispondenti alle peculiarità socioculturali nazionali o regionali". Mi riferisco, al riguardo, alle normative relative a settori i quali, nello stato attuale del diritto comunitario (tuttora precipuamente orientato su problemi di ordine economico), trascendono i limiti di competenza della Comunità e non sono quindi "conformi" ad un obiettivo fondamentale del Trattato, pur non essendo neppure in contrasto col medesimo. A titolo d' esempio, vanno citate le normative nazionali relative a questioni di carattere puramente politico, etico o religioso ovvero alla tutela dell' identità culturale e linguistica di un popolo (43) la cui valutazione manifestamente incombe, secondo il tenore delle sentenze in tema di lavoro domenicale, "nella fase attuale del diritto comunitario, agli Stati membri". Sennonché ritengo che anche in questa ipotesi occorra, nella misura del possibile ed allo scopo di evitare la proliferazione indesiderata delle cause giustificative, ricercare un collegamento con le cause giustificative enunciate nell' art. 36 del Trattato CEE (44), alle finalità del diritto comunitario, menzionate nei Trattati europei, ed ai diritti fondamentali, che costituiscono parte integrante dell' ordinamento giuridico comunitario ed alla luce dei quali le cause giustificative e gli obiettivi testé richiamati devono essere interpretati (45).
Comunque sia, ritengo in ogni caso che: i) spetti, in definitiva, alla Corte accertare la legittimità di un obiettivo ° pur potendo il giudice di rinvio esporre alla Corte il proprio punto di vista ° e ii) una normativa nazionale il cui scopo sia legittimo alla luce del diritto comunitario debba pur sempre essere valutata sotto il profilo della sua proporzionalità. Questa valutazione deve infatti permettere di verificare se una normativa, in sé giustificata, non urti contro il principio della libera circolazione delle merci.
25. Il suddetto rilievo di carattere generale mi porta ad aderire al punto di vista espresso dalla Corte nelle sentenze relative al lavoro domenicale, con riguardo alle cause giustificative delle relative discipline alla luce del diritto comunitario. Quali che siano le ragioni che hanno determinato le autorità britanniche ad istituire ed a mantenere il divieto di apertura domenicale dei negozi, mi sembra accertato, e il governo del Regno Unito ne ha dato conferma in udienza, che la regolamentazione in parola è preordinata a far sì che i dipendenti dei negozi non vengano costretti a prestare lavoro la domenica (se non nella misura più limitata possibile). Ciò consente loro, tra l' altro, la possibilità di dedicarsi, durante questa giornata, ad attività extra lavorative in famiglia o nei gruppi sociali. Nei limiti in cui, come afferma la Corte, una tale finalità sia inerente alla tutela sociale, essa è conforme ad uno degli obiettivi del diritto comunitario, ossia il miglioramento dell' ambiente di lavoro e la tutela della salute dei dipendenti dei negozi, mercé la previsione di periodi di riposo ad intervalli regolari. La fissazione di un giorno determinato come giorno di riposo ° la domenica ° costituisce espressione di una scelta socioculturale nazionale o regionale in un settore che esula dalle competenze della Comunità e in ordine al quale nulla consente di affermare ° ferma restando l' applicazione del criterio di proporzionalità ° che esso sia in contrasto col diritto comunitario.
Il requisito della proporzionalità nel diritto comunitario
26. Con la seconda questione la House of Lords prospetta il quesito se sia prima facie evidente, a prescindere dagli elementi di prova prodotti in giudizio, che la normativa è proporzionata rispetto allo scopo che essa persegue, a sua volta legittimo alla luce del diritto comunitario. In caso di soluzione negativa della questione la House of Lords chiede, con la terza questione, alla stregua di quali criteri ed elementi il giudice nazionale debba stabilire se la normativa de qua abbia effetti più restrittivi rispetto a quelli che sono caratteristici del suo genere. Le prime tre sottoquestioni nonché la sesta sottoquestione deferite dalla Magistrates' Court nell' ambito del suo secondo quesito pregiudiziale si ricollegano a questa problematica. Le prime due sottoquestioni vertono anch' esse sui criteri che il giudice nazionale deve utilizzare: più esattamente, se trovino applicazione i criteri menzionati nell' art. 3 della direttiva 70/50 e, in caso affermativo, entro quali limiti. Con la terza sottoquestione la Magistrates' Court intende accertare in quale misura il giudice nazionale debba vagliare il requisito della proporzionalità attenendosi al punto di vista del legislatore nazionale. Mediante la sesta sottoquestione, esso chiede come possa ottenersi una ponderazione tra gli effetti restrittivi della normativa e gli obiettivi perseguiti dalla medesima.
27. Come si è già avuto modo di rilevare (supra, paragrafo 20), spetta in ultima analisi al giudice nazionale valutare la proporzionalità della normativa nazionale considerata. A mio parere non esiste nessuna normativa che soddisfi manifestamente "prima facie", ossia senza necessità di prova, il precetto della proporzionalità. E' pur vero, come si è osservato in precedenza, che i dati forniti dal giudice nazionale alla Corte nell' ambito del rinvio pregiudiziale possono essere così evidenti ed univoci, tra l' altro, per quanto attiene agli effetti non restrittivi o scarsamente restrittivi della normativa sugli scambi intracomunitari, che l' esito della valutazione della proporzionalità risulti evidente e possa essere indicato dalla Corte medesima.
La soluzione della terza sottoquestione della Magistrates' Court è desumibile dal suddetto rilievo. A mio avviso il giudice nazionale non può inchinarsi ipso facto al punto di vista del legislatore nazionale né può limitarsi ad accertare se, tenuto conto del precetto della proporzionalità, il legislatore nazionale potesse ragionevolmente adottare la normativa controversa (46). D' altro canto, ciò è quanto si evince a mio giudizio dalla giurisprudenza della Corte, segnatamente dalla sentenza Miro (47), nella quale la Corte ha espressamente respinto la tesi del governo tedesco secondo la quale spetta al legislatore nazionale valutare, in modo vincolante per il giudice nazionale, la necessità di un divieto di utilizzare la denominazione "gin":
"A proposito di quest' ultima tesi, va rilevato che l' art. 30 del Trattato, al pari d' altronde dell' art. 36, non riserva determinate materie a una competenza esclusiva degli Stati membri. La normativa nazionale, qualora per soddisfare esigenze tassative ammesse dal diritto comunitario crei ostacoli per il principio fondamentale della libera circolazione delle merci, deve rispettare i limiti posti dal diritto comunitario. Spetta alla Corte, che è l' ultima istanza competente per interpretare il diritto comunitario, e ai giudici nazionali che si pronunciano in base a detta interpretazione, far salvo detto rispetto. La sopra riferita tesi del governo tedesco si risolve in ultima analisi nel negare detto controllo e per questo motivo è incompatibile con l' unità e con l' efficacia del diritto comunitario. Essa va quindi disattesa" (48).
28. Passo quindi all' esame delle questioni relative ai criteri che il giudice nazionale ed eventualmente la Corte di giustizia devono utilizzare in sede di valutazione della proporzionalità; esaminerò anzitutto le questioni attinenti alla rilevanza dell' art. 3 della direttiva 70/50/CEE (49) ai fini dell' applicazione di questo criterio. Tali questioni hanno trovato origine nel punto 15 della motivazione della sentenza B & Q, che fa espressamente rinvio a questa direttiva. Riporto, per scrupolo di chiarezza, il testo della norma in questione:
"La presente direttiva concerne ugualmente le misure relative alla commercializzazione dei prodotti, e riguardanti, in particolare, la forma, le dimensioni, il peso, la composizione, la presentazione, l' identificazione, il condizionamento, applicabili indistintamente ai prodotti nazionali ed ai prodotti importati, i cui effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci eccedono il contesto degli effetti propri di una regolamentazione commerciale.
Tale è, in particolare, il caso:
° quando gli effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci sono sproporzionati rispetto al risultato perseguito;
° quando il medesimo obiettivo può essere raggiunto con altro mezzo che intralci in minor misura gli scambi".
29. La Magistrates' Court si chiede al riguardo, anzitutto, se il giudice nazionale sia tenuto all' applicazione dei criteri enunciati dall' art. 3 della direttiva 70/50. Secondo il Reading Council, tale obbligo effettivamente sussiste. Esso ritiene che, facendo espressamente rinvio alla disposizione suddetta nella sentenza B & Q e richiamandosi al testo della medesima, la Corte ha inteso affermare che l' art. 3 della direttiva 70/50 delimita l' esatta portata dell' art. 30. A mio parere, questa interpretazione è ultronea. Dopo la scadenza del periodo transitorio (vale a dire dal 1 gennaio 1970), la direttiva 70/50 ha un ruolo limitato: a decorrere da tale data, il divieto di cui all' art. 30 del Trattato CEE esplica diretta efficacia e non richiede più, quindi, "alcun ulteriore provvedimento di attuazione da parte degli Stati membri o delle istituzioni comunitarie" (50). Del pari la Corte, nella sua giurisprudenza, fa riferimento alla direttiva 70/50 ° in ispecie all' enumerazione delle misure d' effetto equivalente figurante nell' art. 2, n. 3, della direttiva ° solo quando ciò sia coerente con la sua costante giurisprudenza (51). Entro certi limiti ciò può compararsi ai programmi generali adottati dal Consiglio in materia di diritto di stabilimento e libera circolazione dei servizi, ai quali la Corte ha talvolta fatto ricorso in quanto "forniscono utili indicazioni per l' attuazione delle disposizioni del Trattato" ad essi relative (52).
I criteri di valutazione della proporzionalità nel diritto comunitario vanno pertanto ricercati nell' ambito della giurisprudenza della Corte. Ciò mi consente anche di rispondere al successivo quesito della Magistrates' Court, ossia se una normativa nazionale debba soddisfare ad ognuna della condizioni stabilite dall' art. 3, secondo comma, della direttiva 70/50: anche a tale proposito, decisiva non è questa disposizione della direttiva, bensì la giurisprudenza della Corte.
30. Occorre chiedersi, pertanto, quali siano i criteri che discendono dalla giurisprudenza della Corte atti a consentire l' applicazione del precetto della proporzionalità nel diritto comunitario. La premessa dalla quale occorre muovere, come la Corte ha due volte rilevato nella sentenza B & Q (53), è che gli effetti restrittivi di una normativa nazionale sugli scambi intracomunitari non possono eccedere quanto è necessario per raggiungere l' obiettivo perseguito, giustificato alla luce del diritto comunitario. Tale massima comporta due aspetti, che possono essere succintamente illustrati nel seguente modo.
Anzitutto, si deve esaminare se la normativa nazionale in parola sia obiettivamente necessaria per raggiungere l' obiettivo prefisso. All' uopo è necessario che la normativa sia pertinente (utile), ossia atta ad apprestare una tutela efficace dell' interesse generale considerato (54) e, inoltre, che essa sia indispensabile per raggiungere tale scopo, il che implica che il legislatore competente non disponga di altri mezzi altrettanto efficaci e che abbiano effetti meno restrittivi sulla libera circolazione delle merci (55). In secondo luogo, anche qualora la normativa nazionale sia utile ed indispensabile ai fini del raggiungimento dell' obiettivo perseguito, occorre verificare se gli effetti restrittivi sugli scambi intracomunitari siano in rapporto con l' obiettivo in questione, ossia proporzionati ad esso (56). Ne deriva che la valutazione della proporzionalità in senso ampio presuppone sostanzialmente sia un duplice criterio di necessità (pertinenza e carattere indispensabile della normativa) sia un criterio di proporzionalità in senso stretto.
31. Quanto sopra mi conduce all' ultimo quesito [lett.f)] prospettato nella seconda questione pregiudiziale della Magistrates' Court. Quest' ultima chiede ulteriori precisazioni in ordine alle modalità secondo le quali gli effetti restrittivi di una normativa nazionale sulla libera circolazione delle merci debbono essere raffrontati con gli scopi perseguiti dalla stessa normativa.
Tale richiesta di chiarimenti figura sostanzialmente anche nella terza questione deferita dalla House of Lords. Il quesito tocca l' essenza del criterio della proporzionalità. D' altro canto, emerge dall' analisi del requisito della proporzionalità da me in precedenza effettuata, che questa valutazione esige vari raffronti: va anzitutto verificato se i mezzi previsti dalla disciplina siano pertinenti, ossia se esista un nesso di causalità con lo scopo perseguito. Va poi accertato se la disciplina in questione sia indispensabile, ossia se lo scopo perseguito non possa essere parimenti raggiunto con effetti meno restrittivi sulla libera circolazione delle merci. Ciò importa il raffronto tra due discipline possibili, ma pure in relazione allo scopo perseguito. Infine, occorre esaminare se la disciplina prescelta non abbia effetti restrittivi sugli scambi, sproporzionati in relazione allo scopo perseguito dalla disciplina medesima, il che implica un raffronto tra una determinata restrizione degli scambi e lo scopo perseguito.
Ciascuno dei suddetti raffronti presuppone la valutazione di elementi che non sono, o non sono interamente, quantificabili. Tale rilievo vale in particolare per il raffronto ultimo citato, nel quale vengono contrapposti due valori tra loro antitetici, ossia gli scambi intracomunitari, ai quali è garantita la massima libertà, e lo scopo perseguito dalla normativa nazionale. Un tale raffronto richiede evidentemente una valutazione che non può essere effettuata unicamente sulla scorta di dati quantitativi, ma ciò non significa l' impossibilità di tale valutazione. Più in particolare mi sembra evidente, con riguardo alle controversie in esame, che gli effetti restrittivi della disciplina britannica in materia di apertura domenicale dei mezzi sugli scambi intracomunitari non eccedono quanto è necessario o non sono comunque eccessivi, alla luce dello scopo perseguito dalla disciplina medesima. La circostanza che, come la Magistrates' Court ha espressamente affermato nella propria ordinanza di rinvio, la suddetta disciplina incida indistintamente ed in pari misura ("in percentuale") sui prodotti nazionali e su quelli esteri e non ostacoli gravemente, considerato l' insieme dei giorni della settimana, le vendite effettuate attraverso gli stessi canali di distribuzione (come conferma la stima, menzionata dalla Magistrates' Court, secondo cui la soppressione del divieto avrebbe solo lievissime ripercussioni sul volume globale delle importazioni in provenienza da altri Stati membri, per l' esattezza dello 0, 8% circa) è un elemento che può soltanto avvalorare la mia conclusione alla quale la Corte ha del resto aderito nelle sentenze Conforama e Marchandise: la disciplina controversa non è discriminatoria, non è preordinata a discriminare gli scambi e i suoi effetti sugli scambi intracomunitari non sono atti a determinare una compartimentazione del mercato nazionale.
32. Sempre per quanto concerne l' applicazione del criterio della proporzionalità, la Magistrates' Court ha posto alla Corte due quesiti accessori [punti d) e e)] nell' ambito della seconda questione pregiudiziale. In primo luogo, essa chiede alla Corte se, nel valutare gli effetti della disciplina considerata, il giudice nazionale possa tener conto del complesso degli effetti restrittivi sulle importazioni intracomunitarie oppure soltanto degli effetti restrittivi sui prodotti importati rispetto ai prodotti nazionali. A ciò deve ribadirsi che la Corte, nella sua giurisprudenza, non si limita agli effetti discriminatori o non discriminatori di una disciplina nazionale sui prodotti importati, ma considera il complesso degli effetti restrittivi della disciplina sugli scambi intracomunitari. Persino nelle cause nelle quali era pacifico che una normativa nazionale era indistintamente applicabile ai prodotti nazionali e a quelli importati e nelle quali la Corte ha, inoltre, riscontrato l' assenza di una qualsiasi intenzione di compartimentare i mercati o manipolare i flussi degli scambi, essa ha preso in considerazione come criterio di valutazione della proporzionalità il complesso degli ostacoli frapposti agli scambi intracomunitari (57).
Questa giurisprudenza mi sembra inoltre fornire una risposta all' altro quesito prospettato dalla Magistrates' Court: quale sia il mercato da prendere in considerazione nel valutare gli effetti restrittivi della disciplina controversa: quello degli scambi intracomunitari globali di beni e servizi, quello del settore di attività nel quale opera l' impresa interessata oppure quello dell' impresa stessa? A mio parere, la soluzione definitiva di tale questione deve fondarsi su dati di esperienza incontrovertibili e aventi la massima completezza per quanto attiene agli effetti concreti di una determinata disciplina sul complesso degli scambi intracomunitari. Al riguardo, mi pare impossibile individuare un "mercato rilevante" in un settore, in prodotti (di serie) o in un' impresa determinati. Ogni diversa soluzione comporta peraltro il rischio che una normativa venga considerata sproporzionata ° e dunque contraria al diritto comunitario ° per un determinato settore industriale, per un prodotto o per un gruppo di prodotti determinato o per una impresa determinata, ma non per gli altri.
Altre questioni
33. L' esame della terza questione della Magistrates' Court, in ordine al punto se la disciplina britannica in tema di apertura domenicale rientri nella sfera di applicazione dell' art. 36 del Trattato, è superfluo: questa disciplina non ha infatti effetti discriminatori e trova giustificazione nella "rule of reason" di cui all' art. 30 del Trattato. Anche se si ritenesse che la disciplina britannica de qua persegue lo scopo di tutelare la sanità pubblica in quanto riguarda il riposo di un importante gruppo sociale (v. supra, paragrafo 25) (58), tale causa giustificativa continua a svolgere, nei confronti delle normative nazionali non discriminatorie, la medesima funzione delle esigenze imperative di cui all' art. 30 del Trattato CEE (59). D' altro canto, il giudizio di proporzionalità da compiere nell' ambito dell' art. 36 del Trattato CEE va effettuato, per quanto si riferisce all' art. 30 del Trattato CEE, secondo le modalità che ho sopra descritto.
Alla quarta ed ultima questione della Magistrates' Court ho già dato risposta nell' ambito di un' altra causa (60), relativa alla rilevanza da attribuire alla circostanza che la disciplina britannica in tema di apertura domenicale prevede delle deroghe. Pur dovendosi ammettere che occorre accertare la legittimità di una disciplina nazionale alla luce del diritto comunitario tenendo conto delle caratteristiche intrinseche di questa disciplina e della sua concreta applicazione, le censure relative all' asserita applicazione disuguale o incongruente della disciplina in uno Stato membro possono senz' altro essere fatte valere nell' ambito di un rimedio giurisdizionale nazionale, ma non nel diritto comunitario fintantoché non sussista alcuna discriminazione arbitraria o restrizione dissimulata agli scambi tra gli Stati membri.
34. Giungo quindi all' ultima questione, per l' esattezza all' ultimo quesito della High Court nella causa C-306/88. Tale questione è stata formulata per l' ipotesi, che ho escluso, in cui la normativa nazionale di cui trattasi venga considerata contraria all' art. 30 del Trattato. Con essa si chiede se il divieto imposto dal diritto comunitario si estenda altresì all' applicazione della normativa ai prodotti nazionali. Secondo Il Rochdale Council, la questione merita soluzione negativa: qualora la Corte dichiari che la disciplina sull' apertura domenicale non è conforme all' art. 30 del Trattato CEE né trova giustificazione in forza dell' art. 36, essa non potrebbe neppure applicarsi ai prodotti importati da altri Stati membri. Tale approccio non mi sembra realistico. E' già difficile tracciare questa distinzione per prodotti individuati (ad esempio, come dimostrare che una determinata varietà di frutta, coltivata in Gran Bretagna, sia stata o meno importata?), ma per prodotti complessi ° macchine, automobili, ecc., ° un tale metodo è del tutto irrealistico. In ogni caso si deve escludere che il diritto comunitario si applichi ad una situazione puramente interna (61). La misura in cui una parziale incompatibilità della disciplina considerata col diritto comunitario si ripercuota sulla validità globale della disciplina all' interno di uno Stato membro è questione che pertiene al diritto interno.
Conclusione
Alla luce di quanto sopra esposto, propongo alla Corte di risolvere le questioni deferite nelle presenti controversie nei seguenti termini:
Nella causa C-306/88:
"Il divieto di cui all' art. 30 del Trattato CEE non si applica nei confronti di una situazione puramente interna ad uno Stato membro. La determinazione delle conseguenze dell' accertata incompatibilità della disciplina con l' art. 30 del Trattato CEE in ordine alla sua applicazione ai prodotti nazionali è questione che pertiene al diritto interno".
Nella causa C-304/90:
"Una disciplina legislativa di uno Stato membro che vieti l' apertura domenicale degli esercizi commerciali persegue uno scopo legittimo alla luce del diritto comunitario".
Nelle cause C-304/90 e C-169/91:
"1) Spetta in via di principio al giudice nazionale valutare, sulla scorta dei criteri desunti dalla giurisprudenza della Corte e/o della soluzione fornita dalla Corte ad una questione pregiudiziale ad essa deferita, se una disciplina nazionale sia proporzionata alla stregua del diritto comunitario. Al riguardo, il giudice nazionale deve accertare, più in particolare, se, considerate le sue caratteristiche intrinseche e la sua applicazione concreta, la disciplina sia obiettivamente necessaria per il raggiungimento di questo scopo, ossia favorisca lo scopo perseguito, e se il legislatore non disponga di altri mezzi altrettanto efficaci ma produttivi di effetti meno restrittivi sugli scambi intracomunitari. Inoltre, il giudice nazionale deve stabilire, in base a dati di esperienza non controversi e aventi la massima completezza, se gli ostacoli agli scambi intracomunitari derivanti dalla disciplina siano proporzionati allo scopo perseguito e giustificati alla luce del diritto comunitario.
2) Quando gli elementi di fatto e le norme legislative comunicati alla Corte dal giudice nazionale nell' ambito della questione pregiudiziale sono sufficienti ° ossia non richiedono la produzione di ulteriori prove °, la Corte può procedere direttamente alla valutazione della proporzionalità, nel qual caso spetta al giudice nazionale, ove la Corte abbia ritenuto la disciplina sprovvista del requisito della proporzionalità, dichiarare l' incompatibilità di questa disciplina col diritto comunitario, riconnettendo a tale declaratoria tutte le conseguenze sul piano nazionale".
(*) Lingua originale: l' olandese.
(1) - Sentenza 23 novembre 1989, causa C-145/88, B & Q (Racc. pag. 3851).
(2) - Sentenza 28 febbraio 1991, causa C-312/89, Conforama (Racc. pag. I-997).
(3) - Sentenza 28 febbraio 1991, causa C-332/89, Marchandise (Racc. pag. I-1027).
(4) - Per le prime tre questioni, v. relazione d' udienza.
(5) - La Wickes Building Supplies Ltd, la Great Mills (South) Ltd e la Homebase Ltd concordano con le osservazioni presentate dalla Payless DIY Ltd.
(6) - Paragrafo 6 delle conclusioni (Racc. 1991, pag. I-1010).
(7) - Per un esame di diritto comparato, v., tra l' altro, Askham, T., Burke, T., e Ramsden, D.: EC Sunday Trading Rules, in Current EC Legal Developments Series , Londra, Butterworths, 1990; v. altresì: Commission CE, Measures taken in the field of Commerce by the Member States of the European Communities, Lussemburgo, 1985.
(8) - Paragrafo 5 delle conclusioni (Racc. 1991, pagg. I-1009 e I-1010).
(9) - Sentenze Conforama, punto 13 della motivazione, e Marchandise, punto 14 della motivazione, con aggiunta in parentesi.
(10) - Sentenza B & Q, punto 17 della motivazione.
(11) - Sentenza B & Q, punto 16 della motivazione.
(12) - Sentenze Conforama, punto 12 della motivazione, e Marchandise, punto 13 della motivazione.
(13) - Sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville (Racc. pag. 837, punto 5 della motivazione). Tale formula è stata richiamata nelle pronunce più recenti, tra l' altro nelle sentenze 30 aprile 1991, causa C-239/90, Boscher (Racc. pag. I-2023, punto 13 della motivazione); 7 maggio 1991, causa C-287/89, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-2233, punto 16 della motivazione) e 25 luglio 1991, cause riunite C-1/90 e C-176/90, Aragonesa de Publicidad (Racc. pag. I-4151, punto 9 della motivazione).
(14) - Sentenze 5 aprile 1984, cause riunite 177/82 e 178/82, van de Haar (Racc. pag. 1797, punto 13 della motivazione); 14 marzo 1985, causa 269/83, Commissione/Francia (Racc. pag. 837, punto 10 della motivazione) e 5 giugno 1986, causa 103/84, Commissione/Italia (Racc. pag. 1759, punto 18 della motivazione).
(15) - V. sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe Zentral (Racc. pag. 649, punto 8 della motivazione); tra le pronunce più recenti, v., tra le altre, sentenze 7 marzo 1990, causa C-362/88, GB-INNO-BM (Racc. pag. I-667, punto 10 della motivazione), 12 dicembre 1990, causa C-241/89, SARPP (Racc. pag. I-4695, punto 31 della motivazione) e 13 dicembre 1990, causa C-238/89, Pall (Racc. pag. I-4827, punto 12 della motivazione).
(16) - Tra le pronunce più recenti, v. sentenze 14 luglio 1988, causa 407/85, Drei Glocken (Racc. pag. 4233, punto 10 della motivazione); 16 maggio 1989, causa 382/87, Buet (Racc. pag. 1235, punto 13 della motivazione); 13 novembre 1990, causa C-269/89, Bonfait (Racc. pag. I-4169, punto 11 della motivazione); 12 dicembre 1990, SARPP, citata, punto 31 della motivazione, e 13 dicembre 1990, Pall, anch' essa citata, punto 12 della motivazione.
(17) - Sentenza 15 dicembre 1982, causa 286/81, Oosthoek (Racc. pag. 4575, punto 15 della motivazione); più di recente, tale massima è stata esplicitamente ribadita nelle sentenze Buet, punti 7 e 8 della motivazione, GB-INNO-BM, punto 7 della motivazione, SARPP, punto 29 della motivazione, Boscher, punto 14 della motivazione e Aragonesa de Publicidad, punto 10 della motivazione; v. inoltre sentenze 21 marzo 1991, causa C-369/88, Delattre (Racc. pag. I-1487, punto 50 della motivazione) e causa C-60/89, Monteil e Sammani (Racc. pag. I-1547, punto 37 della motivazione).
(18) - Sentenza 14 luglio 1981, causa 155/80, Oebel (Racc. pag. 1993, punto 4 della motivazione) e v. in particolare a pag. 1998, ove il governo tedesco spiega questo secondo obiettivo.
(19) - Sentenza 11 luglio 1985, cause riunite 60/84 e 61/84, Cinéthèque (Racc. pag. 2605, punto 23 della motivazione).
(20) - Sentenza 24 ottobre 1978, causa 15/78, Koestler (Racc. pag. 1971, punto 5 della motivazione).
(21) - Sentenze 18 marzo 1980, causa 52/79, Debauve (Racc. pag. 833, punto 15 della motivazione) e 26 aprile 1988, causa 352/85, Bond van Adverteerders (Racc. pag. 2085, punto 38 della motivazione).
(22) - Sentenza 17 dicembre 1981, causa 279/80, Webb (Racc. pag. 3305, punti 18 e 19 della motivazione).
(23) - Varie sentenze della Corte hanno nel frattempo chiarito questo principio: v. sentenze 14 luglio 1981, Oebel, citata; 31 marzo 1982, causa 75/81, Blesgen (Racc. pag. 1211); 25 novembre 1986, causa 148/85, Forest (Racc. pag. 3449); 7 marzo 1990, causa C-69/88, Krantz (Racc. pag. I-583); 11 luglio 1990, causa C-23/89, Quietlynn (Racc. pag. I-3059) e 7 maggio 1991, causa C-350/89, Sheptonhurst (Racc. pag. I-2387).
(24) - In tema di libera circolazione dei servizi, tale intendimento ha trovato di recente riscontro nella sentenza Grogan: la connessione tra la diffusione in uno Stato membro di un' informazione relativa all' interruzione della gravidanza per intervento medico effettuata in un altro Stato membro e lo stesso servizio di interruzione di gravidanza (prestato da un professionista del tutto autonomo da coloro che avevano diffuso l' informazione, a loro volta cittadini del primo Stato membro) è stato considerato dalla Corte troppo tenue ( too tenuous ) perché il divieto di diffondere informazioni, previsto dalla Costituzione del primo Stato membro, potesse considerarsi restrizione alla libera circolazione dei servizi ai sensi dell' art. 59 del Trattato (sentenza 4 ottobre 1991, causa C-159/90, Grogan, Racc. pag. I-4685, punto 24 della motivazione).
(25) - Sentenze Cinéthèque, punto 21 della motivazione; Krantz, punto 10 della motivazione, e Quietlynn, punto 11 della motivazione.
(26) - V., tra le recenti pronunce, sentenze Buet, GB-INNO-BM, Boscher e Aragonesa de Publicidad, dianzi citate; v. altresì sentenze 12 dicembre 1990, SARPP, citata, punto 21 della motivazione; 16 aprile 1991, causa C-347/89, Eurim-Pharm (Racc. pag. I-1747, punti 27-35 della motivazione); 20 giugno 1991, causa C-39/90, Denkavit (Racc. pag. I-3069, punto 24 della motivazione) e 4 giugno 1992, cause riunite C-13/91 e C-113/91, Debus (Racc. pag. I-3617, punti 24 e 25 della motivazione). Ulteriori esempi si possono rinvenire in altri settori del diritto comunitario: v., tra l' altro, di recente, in tema di libera prestazione di servizi, sentenza 25 luglio 1991, causa C-288/89, Collectieve Antennevoorziening Gouda (Racc. pag. I-4007).
(27) - Sentenze B & Q, punto 14 della motivazione, in fine; Conforama, punto 8 della motivazione e Marchandise, punto 9 della motivazione.
(28) - Sentenze B & Q, punto 11 della motivazione; Conforama, punto 9 della motivazione, e Marchandise, punto 10 della motivazione.
(29) - Sentenze B & Q, punto 12 della motivazione; Conforama, punto 10 della motivazione, e Marchandise, punto 11 della motivazione.
(30) - Sentenze B & Q, punto 14 della motivazione; Conforama, punto 11 della motivazione, e Marchandise, punto 12 della motivazione.
(31) - Sentenze Conforama, punto 12 della motivazione, e Marchandise, punto 13 della motivazione.
(32) - Sentenze Conforama, punto 6 della motivazione, e Marchandise, punto 7 della motivazione.
(33) - La Corte ha varie volte sottolineato che l' esigenza di una corretta interpretazione del diritto comunitario impone la definizione dell' ambito giuridico al quale l' interpretazione richiesta va ricondotta (v. sentenze 12 luglio 1979, causa 244/78, Union laitière normande, Racc. pag. 2663, punto 5 della motivazione, e 10 marzo 1981, cause riunite 36/80 e 71/80, Irish Creamery Milk Suppliers Association, Racc. pag. 735, punto 6 della motivazione).
(34) - Giurisprudenza costante: v. tra l' altro sentenze 16 marzo 1978, causa 104/77, Oehlschlaeger (Racc. pag. 791, punto 4 della motivazione) e 4 luglio 1985, causa 167/84, Druenert (Racc. pag. 2235, punto 12 della motivazione).
(35) - Sul punto se sia auspicabile che la Corte e i giudici nazionali si consultino allorché determinati elementi non compaiono nella questione pregiudiziale, può rimandarsi a Koopmans, T.: The Technique of the Preliminary Question ° A View from the Court of Justice , in Article 177 EEC: Experiences and Problems, H. Schermers e altri, l' Aia, TMC Asser Instituut, 1987, pagg. 327, 333: Sarebbe di grande ausilio che la Corte di giustizia potesse rimanere in contatto col giudice proponente, ove riscontrasse che taluni elementi informativi sono mancanti. Tuttavia le norme processuali ai quali i giudici nazionali debbono attenersi rendono impossibile, per la maggior parte di essi, la riapertura del procedimento dopo averne disposto la sospensione per promuovere la fase incidentale dinanzi alla Corte di giustizia. In particolare, le norme di rito nazionali dinanzi ai giudici civili e penali ° in contrapposto a quelle relative alla giurisdizione amministrativa ° sono in genere troppo restrittive per consentire uno scambio di informazioni successivo all' ordinanza di rinvio .
(36) - La circostanza che la Corte faccia regolarmente riferimento al giudice nazionale per l' applicazione del criterio della proporzionalità risulta tra l' altro dalle recenti sentenze 21 settembre 1989, causa 12/88, Schaefer (Racc. pag. 2937, punto 23 della motivazione) e 4 ottobre 1991, causa C-367/89, Richardt (Racc. pag. I-4621, punto 25 della motivazione).
(37) - Sentenze Conforama, punto 11 della motivazione, e Marchandise, punto 12 della motivazione.
(38) - In tema di prestazioni di servizi la Corte considera inoltre esigenza imperativa connessa all' interesse generale , atta a giustificare una restrizione degli scambi intracomunitari, la tutela dei lavoratori subordinati, e ciò per la prima volta nella sentenza Webb, citata, punto 19 della motivazione; v. da ultimo sentenze 25 luglio 1991, Collectieve Antennevoorziening Gouda, citata (punto 14 della motivazione), e causa C-353/89, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. I-4069).
(39) - Può accadere che la Corte non attenda neppure che uno scopo venga enunciato da una una norma del Trattato per considerarlo esigenza imperativa . Ciò può derivare dal fatto che la Corte aveva già riconosciuto come scopo fondamentale della Comunità, prima dell' entrata in vigore dell' Atto unico, la tutela dell' ambiente: v. sentenza 7 febbraio 1985, causa 240/83, ADBHU (Racc. pag. 531, punto 13 della motivazione). Nella sentenza Webb, citata nella nota precedente, la Corte aveva, anche in questo caso già molto tempo prima dell' entrata in vigore dell' Atto unico, riconosciuto la tutela dei lavoratori, stavolta in connessione con la libera circolazione dei servizi, come esigenza imperativa connessa all' interesse generale .
(40) - Punto 12 della motivazione.
(41) - Punti 13 e 14 della motivazione.
(42) - Punto 19 della motivazione.
(43) - V., con riferimento al nesso tra una politica di favore per una lingua nazionale quale espressione dell' identità e della cultura nazionali e la libera circolazione dei lavoratori, sentenza 28 novembre 1989, causa C-379/87, Groener (Racc. pag. 3967).
(44) - Infatti, non può escludersi che simili normative possano essere ancorate a motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico (o) di protezione del patrimonio artistico , citati nell' articolo in parola.
(45) - V., in tema di libera circolazione dei servizi (artt. 66 e 56 del Trattato CEE), sentenza 18 giugno 1991, causa C-260/89, ERT (Racc. pag. I-2925, punto 45 della motivazione). Con riferimento alla libera circolazione dei servizi la Corte ha del resto affermato, nelle recenti sentenze relative alla Mediawet olandese, che nei limiti in cui la legge in questione è connessa alla tutela della libertà di espressione, attraverso il mantenimento di un servizio radiotelevisivo improntato al pluralismo, essa poteva costituire un' esigenza imperativa connessa all' interesse generale atta a giustificare una restrizione della libera circolazione dei servizi: sentenze Collectieve Antennevoorziening Gouda, punto 23 della motivazione, e Commissione/Paesi Bassi, punto 30 della motivazione.
(46) - Quest' ultimo approccio sembra essere stato seguito nell' ordinanza della High Court of Justice, Chancery Division, nelle cause Stoke-on-Trent City Council/B & Q plc e Norwich City Council/B & Q plc, Weekly Law Reports, 1991, pag. 42.
(47) - Sentenza 26 novembre 1985, causa 182/84, Miro (Racc. pag. 3731).
(48) - Sentenza Miro, punto 14 della motivazione.
(49) - Direttiva della Commissione 22 dicembre 1969, 70/50/CEE, che trova la sua fonte normativa nel disposto dell' articolo 33, paragrafo 7, del Trattato, relativa alla soppressione delle misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative non contemplate da altre disposizioni prese in virtù del Trattato CEE (GU 1970, L 13, pag. 29).
(50) - Sentenza 22 marzo 1977, causa 74/76, Iannelli (Racc. pag. 557, punto 13 della motivazione). Del resto, la Commissione considerava la direttiva soprattutto come norma di riferimento. A. Mattera conferma così che lo scopo della Commissione era per l' appunto quello di stabilire un riferimento dottrinario fondato sull' esperienza acquisita durante l' istruttoria di numerosi casi di misure di effetto equivalente fino ad allora trattati e atti a consentire agli Stati membri di conoscere meglio la portata dei loro obblighi in materia (Le Marché Unique Européen Ses règles, son fonctionnement, Paris, Jupiter, seconda edizione, 1990, pag. 42).
(51) - Ciò è quanto si evince tra l' altro dalle sentenze 9 giugno 1988, causa 56/87, Commissione/Italia (Racc. pag. 2919, punto 7 della motivazione) e 19 marzo 1991, causa C-249/88, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-1275, punto 7 della motivazione, in fine), in cui la Corte afferma che questa interpretazione dell' art. 30 [ossia quella indicata nell' art. 2, n. 3, lett. c)-e), della direttiva 70/50] è stata confermata dalla costante giurisprudenza della Corte (...) .
(52) - V., tra l' altro, di recente, sentenza 14 gennaio 1988, causa 63/86, Commissione/Italia (Racc. pag. 29, punto 14 della motivazione).
(53) - Punti 12 e 15 della motivazione.
(54) - V. la formula della sentenza 11 maggio 1989, causa 25/88, Wurmser (Racc. pag. 1105, punto 13 della motivazione).
(55) - Il criterio enunciato all' art. 3, n. 2, secondo trattino, della direttiva 70/50 fa riscontro a quest' ultimo elemento della valutazione della necessità.
(56) - In altri termini, va effettuata la valutazione di cui all' art. 3, n. 2, primo trattino della direttiva 70/50.
(57) - V. segnatamente sentenze Cinéthèque, punto 22 della motivazione, e B & Q, punto 12 della motivazione.
(58) - V. paragrafo 30 delle mie conclusioni nella causa B & Q (Racc. 1989, pag. 3881).
(59) - V. sentenza Aragonesa de Publicidad, citata (nota 13), punto 13 della motivazione, nonché paragrafo 14 delle conclusioni da me presentate in quella causa.
(60) - V. paragrafo 32 delle mie conclusioni nella causa B & Q (Racc. 1989, pag. 3883); nella causa B & Q, era altrettanto chiaro che non ci si poteva seriamente interrogare in ordine all' efficacia della disciplina britannica sull' apertura domenicale: loc. cit., nota 54.
(61) - Ciò è quanto la Corte ha varie volte ribadito, in particolare in tema di libera circolazione dei lavoratori (v. da ultimo sentenza 28 gennaio 1992, causa C-332/90, Steen, Racc. pag. I-341), di diritto di stabilimento (v. tra l' altro sentenza 3 ottobre 1990, cause riunite C-54/88, C-91/88 e C-14/89, Nino, Racc. pag. I-3537) e di libera prestazione di servizi (v. la recente sentenza 19 marzo 1992, causa C-60/91, Batista Morais, Racc. pag. I-2085).
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