Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Nel marzo 1987 veniva promossa nei confronti del sig . Bagli Pennacchiotti un' azione penale in quanto la cantina cooperativa da lui diretta avrebbe vinificato 1 495 ettolitri di vino Frascati DOC ( denominazione di origine controllata ) all' esterno della zona di raccolta delle uve, violando così l' art . 515 del codice penale italiano, relativo alla frode in commercio, e l' art . 28 del decreto del presidente della repubblica 12 luglio 1963, n . 930, che punisce l' uso ingiustificato della denominazione di origine controllata o controllata e garantita .
2 . L' imputato nella causa principale, deducendo l' esistenza nell' ordinamento italiano di "atti amministrativi discordanti" sui trasferimenti all' esterno della zona di raccolta delle uve, ha chiesto al pretore di sottoporre alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale vertente sul margine di libertà lasciato in materia agli Stati membri dalla normativa comunitaria, ai sensi della quale il vino controverso è classificato vino di qualità prodotto in una regione determinata ( v.q.p.r.d .) o vino spumante di qualità prodotto in una regione determinata ( v.s.q.p.r.d .). Il pretore di Frascati ha accolto detta domanda e ha sottoposto alla Corte la seguente questione :
"Se le attribuzioni conferite agli Stati membri dal regolamento n . 822/87 relativamente ai trasferimenti ed ai limiti territoriali di vinificazione comportino un mero divieto ovvero facoltà di discipline differenziate mediante provvedimenti dello Stato membro ".
3 . Si deve innanzitutto precisare, come hanno fatto la Commissione, il governo italiano e il governo spagnolo, che, oltre al regolamento ( CEE ) del Consiglio 16 marzo 1987, n . 822, relativo all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 1 ), citato dal giudice a quo, è stato emanato il regolamento ( CEE ) del Consiglio 16 marzo 1987, n . 823, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate ( 2 ), categoria alla quale, come si è visto, appartiene il vino controverso . L' art . 15 di questo regolamento fa d' altronde riferimento alle menzioni "denominazione di origine controllata" e "denominazione di origine controllata e garantita" di cui viene rimproverato all' imputato l' uso indebito .
4 . Detto regolamento ha sostituito il regolamento ( CEE ) del Consiglio 5 febbraio 1979, n . 338, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate ( 3 ), al quale si riferisce l' imputato nella causa principale .
5 . Tuttavia la questione quale di detti due regolamenti si applichi ai fatti del caso di specie non si pone, poiché gli articoli che disciplinano la materia che qui ci occupa sono identici .
6 . Si tratta essenzialmente dell' art . 6, n . 2, dei regolamenti considerati, che così recita :
"La trasformazione delle uve di cui al paragrafo 1, lett . a ), in mosti e del mosto in vino è effettuata all' interno della regione determinata in cui le uve stesse sono raccolte .
L' elaborazione di un v.s.q.p.r.d . può aver luogo soltanto all' interno della regione determinata di cui al primo comma .
Le operazioni di cui al primo e al secondo comma possono tuttavia aver luogo al di fuori della regione determinata :
a ) se la legislazione dello Stato membro nel cui territorio le uve
sono state raccolte lo autorizza e
b ) se è garantito un controllo della produzione ".
7 . Il contenuto di questa disposizione è chiaro : i vini di qualità prodotti in una regione determinata debbono, in linea di principio, essere ottenuti da uve raccolte e trasformate all' interno della regione determinata, così come definita dal regolamento . Gli Stati membri, tuttavia, possono autorizzare la trasformazione e l' elaborazione all' esterno della regione considerata purché sia garantito un controllo della produzione .
8 . In tal caso, però, essi debbono inoltre osservare il regolamento ( CEE ) della Commissione 25 agosto 1970, n . 1698, relativo a deroghe concernenti l' elaborazione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate ( 4 ), che è stato adottato sulla base dell' art . 5 del regolamento n . 817/70 ( 5 ) ed ha precisato le modalità secondo le quali gli Stati membri possono autorizzare dette deroghe . Questo regolamento dispone in particolare che chiunque intenda avvalersi della deroga deve ottenere l' espressa autorizzazione dell' organismo competente dello Stato membro interessato ( art . 2, n . 2 ).
9 . Siccome pare che il vino Frascati possa essere anche spumante, devo precisare che condivido l' opinione della Commissione secondo cui il regolamento n . 1698/70 si applica anche ai v.s.q.p.r.d .. Infatti, l' art . 5 del regolamento n . 817/70, che equivale all' art . 6 del regolamento n . 823/87, costituisce la disposizione sulla cui base detto regolamento è stato adottato e riguarda tutti i vini di qualità . Nulla nel regolamento n . 1698/70 fa supporre che il suo campo di applicazione ratione materiae sia più ristretto di quello della disposizione su cui è basato .
10 . Per una dettagliata esposizione delle condizioni stabilite dal regolamento n . 1698/70, rinvio alla relazione d' udienza . Dagli atti risulta infatti che, per quanto riguarda il vino Frascati, la Repubblica italiana ha fatto solo un uso limitatissimo della possibilità di autorizzare deroghe alla regola generale, poiché se ne è avvalsa soltanto per una parte del comune di Montecompatri, che nel caso di specie non è interessato . Tuttavia, qualora la normativa italiana contemplasse, conformemente al diritto comunitario, una deroga più ampia per quanto riguarda l' elaborazione dei vini spumanti Frascati, spetterebbe al pretore tenerne conto se la causa principale verte su tali vini, il che sembra molto dubbio . Comunque, anche in questa ipotesi l' imputato dovrebbe essere in possesso di un' autorizzazione espressa .
11 . L' imputato nella causa principale sostiene tuttavia che il combinato disposto dell' art . 15, n . 2, del regolamento n . 822/87 e dell' allegato VI del medesimo testo normativo consente di effettuare l' arieggiamento e i trattamenti termici mediante trasferimenti per motivi climatici . Non mi pare che questa tesi possa essere condivisa . Le disposizioni considerate che elencano i trattamenti autorizzati comprendono, certamente, tra questi l' arieggiamento e i trattamenti termici, ma nulla dicono quanto alla loro localizzazione .
12 . Dato che dette operazioni fanno indiscutibilmente parte della vinificazione, occorre applicare ad esse il regime che ho innanzi esposto .
13 . L' imputato nella causa principale sostiene altresì che il diritto italiano in materia è contraddittorio . Alla luce delle osservazioni presentate dal governo italiano ciò non sembra vero; trattasi comunque di un problema sul quale non spetta alla Corte pronunziarsi nell' ambito del presente rinvio pregiudiziale .
14 . Si deve ancora rilevare che nella questione sottoposta alla Corte vengono menzionati anche i "trasferimenti ". Dall' ordinanza di rinvio, però, emerge che il Bagli Pennacchiotti è accusato di aver compiuto "operazioni di vinificazione all' esterno della zona di produzione delle uve prevista dal disciplinare di produzione ". Sembra, pertanto, che si ponga unicamente un problema inerente alla materia dei limiti territoriali di vinificazione che ho testé esaminato .
15 . Tuttavia, nella misura in cui ciò può rivestire interesse per la causa principale, preciso che nel caso di specie condivido il parere della Commissione, secondo il quale solo dopo che la trasformazione delle uve in vino, spumante o no, sia completamente terminata, cioè dopo il decorso, se del caso, del periodo minimo di invecchiamento, possono essere effettuati eventuali trasferimenti al di fuori della "regione determinata" senza che ciò faccia perdere al vino il diritto alla denominazione v.q.p.r.d . o v.s.q.p.r.d ..
Conclusione
16 . Considerato quanto precede, suggerisco di risolvere la questione sollevata dal pretore di Frascati come segue :
La normativa comunitaria - in questo caso l' art . 6, n . 2, del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 823/87 - prescrive che per la produzione di vini di qualità, spumanti o no, prodotti in una regione determinata, la trasformazione delle uve in mosto e di questo in vino, come anche l' elaborazione del vino spumante, abbiano luogo interamente all' interno della regione considerata, a meno che la normativa dello Stato membro nel cui territorio le uve sono state raccolte non contempli una deroga a questo principio, conformemente al regolamento n . 1698/70, per quanto riguarda specificamente detta regione .
(*) Lingua originale : il francese .
( 1 ) GU L 84 del 27 marzo 1987, pag . 1 .
( 2 ) GU L 84 del 27 marzo 1987, pag . 59 .
( 3 ) GU L 54 del 5 marzo 1979, pag . 48 .
( 4 ) GU L 190 del 26 agosto 1970, pag . 4 .
( 5 ) Regolamento ( CEE ) del Consiglio 28 aprile 1970, n . 817, che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate ( GU L 99 del 5 maggio 1970, pag . 20 ).
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