Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . La presente domanda pregiudiziale, sottoposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, dal Tribunal de commerce de Quimper, verte sull' interpretazione dell' art . 10 della direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile ( 1 ).
2 . Lo sfondo normativo . La direttiva del Consiglio sopra citata, più volte modificata ed in particolare dalla direttiva 75/431/CEE del Consiglio, del 10 luglio 1975 ( 2 ), contempla norme che vertono sugli aspetti sanitari degli scambi nazionali ed intracomunitari di carni fresche di volatili da cortile .
L' art . 9, paragrafo 1, della direttiva, conferisce in particolare a ciascuno Stato membro il diritto di vietare, sul suo territorio, la messa in circolazione di carni fresche di volatili da cortile provenienti da un altro Stato membro, allorché sia constatato, nel corso dell' ispezione sanitaria effettuata nel paese destinatario, che le carni non sono idonee al consumo umano .
A norma del paragrafo 3 dello stesso articolo, le decisioni di divieto devono essere comunicate allo speditore o al suo mandatario con l' indicazione della motivazione . Qualora ne sia fatta richiesta, la decisione motivata va comunicata senza indugio, per iscritto, agli interessati, con l' indicazione delle vie di ricorso previste dalla legislazione vigente, nonché delle forme e dei termini prescritti per avvalersi di tali vie .
Per quel che riguarda le decisioni adottate a norma dell' art . 9, paragrafo 1, il successivo art . 10 prevede che ciascuno Stato membro riconosca allo speditore interessato il diritto di ottenere il parere di un esperto veterinario avente la cittadinanza di uno Stato membro diverso dal paese di provenienza o dal paese di destinazione . L' esperto deve avere la possibilità di determinare la sussistenza delle condizioni di cui all' art . 9, paragrafo 1, prima che le competenti autorità dello Stato membro destinatario adottino ulteriori misure quali la distruzione delle carni .
A norma dell' ultimo comma del citato articolo, la Commissione redige, su proposta degli Stati membri, l' elenco degli esperti veterinari abilitati ad emanare tali pareri e determina, previa consultazione degli Stati membri, le modalità di applicazione generali, in particolare per quanto riguarda il procedimento da seguire per la formulazione dei pareri .
3 . I fatti . Nel maggio 1987 la società Doux stipulava con la società Alimenta un contratto relativo alla fornitura di un certo quantitativo di polli .
La merce, imbarcata in Francia, veniva posta sotto sequestro al suo arrivo al porto del Pireo, perché giudicata inidonea al consumo umano dal rappresentante delle autorità veterinarie greche . Tale decisione era successivamente confermata da due comitati composti rispettivamente da tre e da cinque esperti veterinari .
La Doux veniva quindi autorizzata, conformemente all' art . 10 della direttiva 71/118/CEE, a chiedere il parere di un esperto veterinario iscritto nell' apposita lista . L' esperto in questione, dopo aver esaminato la merce, concludeva che non vi era alcun motivo per non dichiararla conforme alle prescrizioni di cui alla citata direttiva .
Le autorità greche, cui il parere veniva comunicato, ribadivano tuttavia il sequestro già disposto, impedendo così la commercializzazione della merce .
La Doux veniva quindi citata in giudizio dalla Alimenta che reclamava il risarcimento del danno subito a causa della mancata fornitura . A tale pretesa la convenuta obiettava di aver da parte sua perfettamente assolto agli obblighi imposti dal contratto di vendita, sostenendo in particolare che il parere di cui all' art . 10 della direttiva in questione è vincolante per le autorità nazionali, cosicché non sarebbe stato possibile farle carico di alcun inadempimento .
Ritenendo che la soluzione della controversia potesse dipendere dall' interpretazione dell' art . 10 della direttiva 71/118/CEE, il Tribunal de commerce di Quimper decideva di sospendere il procedimento e di interrogare la Corte circa l' efficacia giuridica da attribuire al parere dell' esperto veterinario designato in forza del citato articolo, secondo cui "there is no indication that the consignment mentioned above is not certified in conformity with Directive 71/118/EEC", a fronte dell' opposto parere espresso dalle competenti autorità greche .
Una più dettagliata esposizione del contesto normativo, così come dei fatti che sono all' origine della controversia di cui alla causa principale, è contenuta nel rapporto di udienza, cui faccio rinvio .
4 . Premetto che, diversamente da quanto suggerito nelle osservazioni scritte presentate dalle parti nella causa principale e dal governo ellenico, non è mia intenzione entrare nel merito dei pareri formulati dalle autorità veterinarie elleniche e dall' esperto veterinario nominato in base alla norma della cui interpretazione si controverte .
Allorché è chiamata a statuire in virtù dell' art . 177 del Trattato CEE, la Corte non è infatti competente ad applicare la norma comunitaria ad una fattispecie concreta, ma è tenuta a limitarsi a fornire al giudice nazionale, in base ai dati del fascicolo, gli elementi d' interpretazione necessari per consentirgli di risolvere la controversia ( 3 ).
Inoltre la questione stessa posta dal giudice di rinvio è correttamente formulata in termini generali di efficacia giuridica del parere, al di là del merito del parere stesso .
5 . Quanto invece allo specifico problema interpretativo oggetto della presente causa, si deve in primo luogo sottolineare che l' art . 9 della direttiva in questione riserva espressamente agli Stati membri, sia pur nel rispetto di talune regole procedurali, il diritto di vietare la messa in circolazione sul proprio territorio di carni di cui sia constatata l' inidoneità al consumo umano .
E' pur vero che l' art . 10 della direttiva prevede, da parte sua, il diritto per l' importatore di ottenere, in caso di contestazione, il parere di un esperto veterinario . Tuttavia tale disposizione nulla dice circa il valore giuridico di siffatto parere né tanto meno contiene alcun elemento tale da far ritenere che al parere stesso vada riconosciuta forza preminente rispetto alle eventuali diverse valutazioni delle autorità sanitarie nazionali .
Si consideri inoltre che, nella procedura prevista dall' art . 10, il ruolo della Commissione è limitato alla compilazione della lista degli esperti veterinari proposti dagli Stati membri e che l' esperto di volta in volta consultato è scelto direttamente dall' operatore interessato, che sopporta anche le spese della perizia .
Né mi sembra sufficiente ad avallare un' interpretazione della norma, quale invocata dal ricorrente nella causa principale, la formulazione del testo dell' art . 10, paragrafo 1, secondo cui lo Stato membro fa in modo che l' esperto abbia la possibilità di stabilire, prima che le autorità competenti abbiano preso ogni ulteriore misura, quale la distruzione delle carni, se le condizioni dell' art . 9, paragrafo 1, sono state soddisfatte .
Con tale formulazione il legislatore ha voluto, a mio avviso, semplicemente chiarire che lo Stato membro deve permettere all' esperto di effettuare le necessarie indagini e di stabilire non già una verità definitiva ed incontestabile, bensì il proprio punto di vista, e ciò, in particolare, nel caso in cui si renda necessario disporre la successiva distruzione delle carni .
D' altra parte mi sembra logico ritenere che, qualora il legislatore avesse inteso attribuire al parere in questione l' invocata incontestabilità, una così rilevante previsione sarebbe dovuta emergere con ben diversa chiarezza dal testo della direttiva .
In altri termini, non ritengo che, nel caso di specie, ci si trovi in presenza di una lacuna del testo che l' interprete è chiamato a colmare . Al contrario, se il legislatore non ha specificato che il parere di cui all' art . 10 debba avere carattere vincolante per le autorità nazionali, ciò è dovuto semplicemente al fatto che esso non ha voluto attribuire al parere una tale efficacia .
E' poi opportuno ricordare che, qualora uno Stato membro facesse uso del diritto di vietare le importazioni, riconosciutogli dall' art . 9 della direttiva, in maniera abusiva o discriminatoria, creando ingiustificati ostacoli agli scambi, sarebbero comunque esperibili i consueti rimedi previsti dal Trattato e dagli stessi ordinamenti giuridici nazionali . Più in particolare, la Commissione potrebbe dare inizio alla procedura di infrazione prevista dall' art . 169 del Trattato CEE e l' operatore leso potrebbe adire l' autorità giudiziaria nazionale, invocando eventualmente la diretta applicabilità dell' art . 30 del Trattato stesso .
6 . Prima di concludere vorrei peraltro replicare ad un' obiezione formulata dal ricorrente nella causa principale, secondo cui un' interpretazione della norma che non dovesse riconoscere carattere vincolante al parere di cui all' art . 10 priverebbe di ogni utilità l' indicata previsione .
L' affermazione è a mio avviso priva di fondamento . Anche se esso non vincola le autorità nazionali, il parere dell' esperto conserva infatti un suo specifico interesse sotto molteplici aspetti . In primo luogo tale parere, proprio perché emanato da un esperto che ha cittadinanza diversa da quella dei diretti interessati e che è estraneo alla controversia, può indurre le parti a rivedere le proprie posizioni, favorendo così una soluzione della lite già nella fase precontenziosa; inoltre, l' indicato parere può di certo costituire un elemento di valutazione importante, anche se non necessariamente determinante, per il giudice nazionale eventualmente adito; infine, esso può fornire alla Commissione elementi di informazione di sicuro rilievo circa la natura eventualmente discriminatoria delle misure adottate dalle autorità nazionali, e ciò al fine di decidere l' avvio della procedura di infrazione ex art . 169 del trattato CEE . Tale eventualità si è peraltro verificata proprio nel caso di specie, giacché, come la Commissione stessa ha dichiarato in udienza, essa ha ritenuto, basandosi in particolare sulle conclusioni cui è pervenuto l' esperto, che le misure adottate dalle autorità elleniche fossero ingiustificate ed ha inviato al governo di tale paese una lettera di intimazione e quindi, in data 28 settembre 1989, un parere motivato .
7 . Per le ragioni dianzi esposte, propongo pertanto alla Corte di rispondere alla domanda pregiudiziale posta dal Tribunal de commerce di Quimper nella maniera seguente :
"L' art . 10 della direttiva del Consiglio 71/118/CEE deve essere interpretato nel senso che il parere emesso dall' esperto veterinario previsto da tale disposizione non vincola le autorità nazionali degli Stati membri ".
(*) Lingua originale : l' italiano .
( 1 ) GU L 55, pag . 23 .
( 2 ) GU L 192, pag . 6 .
( 3 ) V . sentenza 11 luglio 1985, Mutsch, punto 6 della motivazione ( causa 137/84, Racc . 2681 ), e sentenza 26 gennaio 1977, Gesellschaft fuer UEberseehandel punto 4 della motivazione ( causa 49/76, Racc . pag . 41 ).
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