Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
Il giudice nazionale - l' arbeidshof di Gand ( Belgio ) - sottopone in via pregiudiziale alla Corte un quesito che, al di là della formulazione rivolta ad ottenere una risposta che direttamente risolva la controversia, attiene in sostanza all' interpretazione dell' art . 46 del ben noto regolamento ( CEE ) n . 1408/71 ( 1 ), relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori che si spostano all' interno della Comunità .
Il sig . Spits, cittadino olandese, aveva lavorato per alcuni anni in Belgio e per molti altri in Olanda . In particolare, gli anni di lavoro provati e quindi rilevanti per la legislazione pensionistica belga vanno dal 1932 al 1938, i primi due maturati prima del compimento del ventesimo anno di età; gli anni rilevanti per la legislazione olandese vanno dal 1929 al 1979 . La sottoposizione ai regimi di entrambi gli Stati membri comporta l' applicazione del regolamento n . 1408/71 e, ai fini del calcolo delle due prestazioni, dell' art . 46 .
La prosa di tale disposizione non è tra le più limpide; in ogni caso, e per quanto rileva nella specie, essa prescrive, rispettivamente al paragrafo 1 ed al paragrafo 2, i metodi di calcolo della prestazione in ciascuno Stato membro a seconda che il regime nazionale consenta o non consenta la maturazione del diritto a pensione senza che si debba necessariamente ricorrere alla somma degli anni di contribuzione rilevanti per gli altri Stati membri .
Nel secondo caso ( art . 46, n . 2 ), ciascuna istituzione nazionale deve calcolare prima un importo "teorico" di prestazione (( art . 46, n . 2, lett . a )), determinato in relazione alla somma di tutti i periodi contributivi utili negli Stati membri interessati, come se fossero stati corrisposti tutti nello Stato membro in questione . Successivamente, si deve calcolare l' importo "effettivo" della prestazione, che consiste in un importo che, rispetto a quello teorico, rifletta proporzionalmente la durata di contribuzione relativa allo Stato interessato (( art . 46, n . 2, lett . b )).
Nel primo caso, viceversa, quando cioè il regime nazionale consente la maturazione del diritto a pensione senza che vi sia un limite minimo di anni utili e pertanto non vi sia la necessità di sommare periodi contributivi "stranieri", oltre al calcolo dell' importo "teorico" e dell' importo "effettivo" o "proporzionale", ciascuna istituzione deve procedere anche al calcolo di un importo nazionale "autonomo", basato sui soli periodi contributivi "nazionali" ( art . 46, n . 1 ). La prestazione che in definitiva dovrà essere liquidata corrisponderà all' importo più favorevole tra quello "autonomo" e quello "proporzionale", come prescritto dall' art . 46, n . 1, secondo capoverso .
Nella specie, non è contestato che l' istituzione belga dovesse procedere al calcolo sia dell' importo "autonomo" che dell' importo "proporzionale"; così come non è contestato che l' importo "proporzionale" corrisponde a 5 anni su 45 ( che è il massimo utile di anni ). L' oggetto del contendere dinanzi al giudice a quo è l' importo "autonomo", che secondo l' ente belga doveva corrispondere a 5 anni su 45, mentre secondo il sig . Spits ( e il giudice di primo grado, la cui sentenza è stata appellata dall' ente dinanzi all' arbeidshof di Gand ) doveva corrispondere a 7 anni su 45 ( dal 1932 al 1938 ), con la conseguenza che era tale importo a dover essere liquidato in quanto più favorevole . La Commissione, nelle osservazioni scritte, sottoscrive la tesi del sig . Spits .
La ragione del dissenso stava nella circostanza che l' ente belga, nel calcolo dell' importo "autonomo", non aveva preso in considerazione i due anni precedenti il compimento del ventesimo anno di età, che, secondo la disciplina nazionale, sono considerati solo se servono a completare una durata "incompleta" di contribuzione, ciò che non si verificava nella specie avendo il sig . Spits maturato complessivamente, cioè sommando i periodi maturati in Belgio a quelli maturati in Olanda, oltre 50 anni .
La Commissione, viceversa, sostiene che nel calcolo dell' importo "autonomo", l' ente nazionale deve considerare i soli periodi maturati in quello Stato, ad esclusione dei periodi maturati in altri Stati membri, con la conseguenza che anche i due anni precedenti il compimento del ventesimo anno andavano considerati . E ciò in quanto, in virtù dell' art . 12, paragrafo 2, del regolamento ( CEE ) n . 1408/71, nel calcolo dell' importo "autonomo" di cui all' art . 46, n . 1, dello stesso regolamento, non devono applicarsi disposizioni anticumulo nazionali, qual è precisamente quella che ha indotto l' ente belga ad escludere dal calcolo dell' importo autonomo gli anni 1932 e 1933 .
Senza dilungarmi oltre, mi pare che l' interpretazione della Commissione debba essere sottoscritta senza riserve . D' altra parte, lo stesso ente belga, a seguito delle precisazioni contenute nelle osservazioni scritte della Commissione, ha riconosciuto espressamente, nel corso dell' udienza, di aver commesso un errore ed ha convenuto sull' interpretazione dell' art . 46 fornita dalla Commissione e in particolare anche sul punto specifico della considerazione dei due anni oggetto del contendere .
Alla luce dei rilievi sin qui svolti, propongo alla Corte di rispondere nel modo seguente al quesito posto dall' arbeidshof :
"L' art . 46, n . 1, del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 va interpretato nel senso che l' ente nazionale di liquidazione delle pensioni deve procedere al calcolo della prestazione in rapporto ai periodi contributivi utili secondo il diritto nazionale, con esclusione dei periodi contributivi relativi ad altri Stati membri ".
(*) Lingua originale : l' italiano .
( 1 ) Regolamento ( CEE ) n . 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971 ( GU L 149 del 5.7.1971, pag . 2 ).
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