Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1 . Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni per orfani - Orfano di un lavoratore - Nozione - Orfano del coniuge di un lavoratore - Esclusione
( Regolamento del Consiglio n . 1408/71, artt . 2 e 78, n . 2 )
2 . Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni familiari - Lavoratore soggetto alla normativa di uno Stato membro - Familiare residente in un altro Stato membro - Diritto alle prestazioni familiari contemplate dalla normativa cui il lavoratore è soggetto
( Regolamento del Consiglio n . 1408/71, art . 73 )
3 . Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni familiari - Titolari di pensioni o di rendite - Prestazioni a carico dello Stato di residenza del titolare della pensione d' invalidità - Prestazioni più elevate in precedenza attribuite da un altro Stato membro - Diritto ad un complemento di prestazioni
(( Regolamento del Consiglio n . 1408/71, art . 77, n . 2, lett . a ) e b ), i ) ))
Massima
1 . Dalla lettera dell' art . 78, n . 2, del regolamento n . 1408/71 si desume che questa disposizione esclude il requisito della residenza nel territorio nazionale solo per quanto riguarda "l' orfano di un lavoratore defunto ". Orbene, l' art . 2 dello stesso regolamento, che ne definisce il campo d' applicazione ratione personae, distingue chiaramente i lavoratori stessi dai familiari e superstiti . L' espressione "orfano di un lavoratore defunto" non può quindi essere intesa come comprensiva del caso dei figli divenuti orfani in seguito al decesso di un familiare del lavoratore che non aveva a sua volta la qualità di lavoratore . Ne consegue che il soprammenzionato art . 78, n . 2, riguarda solo l' ipotesi dell' orfano il cui padre o madre avesse personalmente la qualità di lavoratore .
2 . Si desume dall' art . 73 del regolamento n . 1408/71 che, finché resta soggetto alla normativa previdenziale di uno Stato membro, il lavoratore ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari contemplate dalla normativa del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo .
3 . Quando, nelle ipotesi contemplate dall' art . 77, n . 2, lett . a ) e lett . b ), i ), del regolamento n . 1408/71, l' importo delle prestazioni versate dallo Stato di residenza è inferiore a quello delle prestazioni attribuite dall' altro Stato debitore, il lavoratore conserva il diritto all' importo più elevato ed ha il diritto di ricevere, a carico del competente ente previdenziale del secondo Stato, un complemento di prestazioni pari alla differenza fra l' importo delle prestazioni versate dallo Stato di residenza e quello delle prestazioni contemplate dall' altro Stato debitore per i titolari di una pensione d' invalidità, più, se del caso, il supplemento contemplato dalla normativa di questo secondo Stato per i figli di detti titolari .
Parti
Nel procedimento 1/88,
avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale sottoposta alla Corte, in forza dell' art . 177 del trattato CEE, dal tribunal du travail di Namur ( Belgio ) nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Adalino Baldi, pensionato, domiciliato in Pistoia ( Italia ),
e
Caisse de compensation pour allocations familiales de l' Union des classes moyennes, con sede in Wierde ( Belgio ),
domanda vertente sull' interpretazione del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità ( GU L 149, pag . 2 ),
LA CORTE ( prima sezione ),
composta dai signori R . Joliet, presidente di sezione, Sir Gordon Slynn e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,
avvocato generale : J . Mischo
cancelliere : B . Pastor, amministratore
considerate le osservazioni presentate :
- per il sig . A . Baldi, attore nella causa principale, nella fase scritta del procedimento dal sig . D . Rossini, delegato sindacale,
- per la Caisse de compensation pour allocations familiales de l' Union des classes moyennes, convenuta nella causa principale, nella fase scritta del procedimento dall' avv . A . Geubelle del foro di Namur,
- per il governo belga, nella fase scritta del procedimento, dal sig . M . Justaert, capo di gabinetto del ministre des affaires sociales et des réformes institutionnelles, in qualità di agente,
- per il governo francese, nella fase scritta del procedimento, dalla sig . E . Belliard, in qualità d' agente, e dal sig . C . Chavance, in qualità di agente supplente, e, nella fase orale, dal sig . C . Chavance, in qualità di agente supplente,
- per la Commissione delle Comunità europee dalla sig.ra K . Banks, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 30 novembre 1988,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 24 gennaio 1989,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 3 dicembre 1987, pervenuta alla Corte il 6 gennaio 1988, il tribunal du travail di Namur ( Belgio ) ha proposto, in forza dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale sull' interpretazione dell' art . 78, n . 2, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità ( GU L 149, pag . 2 ).
2 La questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia fra il sig . Adalino Baldi, cittadino italiano già soggetto alla legislazione sociale belga, ed un istituto di previdenza sociale belga, la Caisse de compensation pour allocations familiales de l' Union des classes moyennes ( in prosieguo : la "Caisse de compensation "), in merito alla concessione di assegni familiari per un periodo durante il quale il figlio del sig . Baldi viveva in Italia .
3 Il sig . Baldi ha esercitato un' attività di lavoro subordinato dapprima in Italia e poi, a partire dal 1952, in Belgio . Il figlio è nato il 6 giugno 1959 . Il 10 marzo 1961 è deceduta la sig.ra Baldi, che non ha mai avuto la qualità di lavoratore .
4 A decorrere da tale decesso, la Caisse de compensation ha versato al sig . Baldi assegni familiari maggiorati del supplemento previsto dalla legislazione belga per gli orfani di cui almeno un genitore ( il deceduto come il superstite ) abbia, o abbia avuto, la qualità di lavoratore subordinato ( art . 56 bis, n . 1, del regio decreto 19 dicembre 1939 recante testo unico delle leggi relative agli assegni familiari per i lavoratori subordinati, Moniteur belge del 22 dicembre 1939 ).
5 Il 6 aprile 1977 l' attività lavorativa del sig . Baldi è cessata a causa della malattia di quest' ultimo . Il 1° agosto 1977 egli ha lasciato il Belgio assieme al figlio per trasferirsi in Italia . La Caisse de compensation ha tuttavia continuato a versare all' interessato gli assegni familiari belgi, maggiorati del supplemento per gli orfani .
6 Già dal 1972 il sig . Baldi percepiva una pensione d' invalidità italiana . Dal suo ritorno in Italia, egli ha percepito gli assegni familiari italiani connessi a tale pensione . L' importo degli assegni familiari italiani è tuttavia inferiore a quello degli assegni familiari belgi maggiorati del supplemento per orfani, assegni che egli del resto continuava a percepire .
7 Il 6 aprile 1978 il sig . Baldi si è visto riconoscere l' invalidità in forza della legge belga . In tale data, egli ha iniziato a percepire una pensione d' invalidità belga oltre alla pensione d' invalidità italiana .
8 Diversi anni dopo il ritorno del sig . Baldi e del figlio in Italia, la Caisse de compensation ha ritenuto che avrebbe dovuto cessare qualsiasi pagamento di assegni familiari belgi a partire dal momento del ritorno del figlio in Italia . L' art . 51, terzo comma, del citato testo unico dispone che "gli assegni familiari non spettano per i figli allevati fuori del regno ". Il 31 agosto 1981 la Caisse ha quindi cessato i pagamenti . Essa ha inoltre intimato al sig . Baldi la restituzione della somma di 309 202 BFR, pari agli assegni familiari versatigli dopo il ritorno del figlio in Italia .
9 Il sig . Baldi non ha effettuato il rimborso chiedendo invece alla Caisse de compensation di versargli a titolo retroattivo, a partire dalla data di cessazione dei pagamenti da parte della Caisse, la differenza fra l' importo degli assegni familiari italiani e quello degli assegni familiari cui avrebbe avuto diritto qualora il figlio avesse continuato a risiedere in Belgio . Al riguardo egli ha sostenuto che l' art . 78, n . 2, del regolamento n . 1408/71 escludeva la condizione legale di residenza sul territorio nazionale anche nell' ipotesi in cui il padre o la madre defunti non avessero mai avuto personalmente la qualità di lavoratore, purché la possedesse o l' avesse posseduta l' ascendente tuttora in vita .
10 L' art . 78, n . 2, del regolamento n . 1408/71 recita :
"2 . Qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio risiedono l' orfano o la persona fisica o giuridica che lo ha effettivamente a carico, le prestazioni per gli orfani sono concesse secondo le seguenti norme :
a ) all' orfano di un lavoratore defunto che sia stato soggetto alla legislazione di un solo Stato membro, conformemente alla legislazione di questo Stato;
b ) all' orfano di un lavoratore defunto che sia stato soggetto alle legislazioni di più Stati membri;
i ) conformemente alla legislazione di quello degli Stati sul cui territorio l' orfano risiede, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è ivi acquisito in base alla legislazione di tale Stato (...)".
11 La Caisse de compensation ha fatto invece valere che la citata norma escludeva il requisito della residenza solo per gli orfani il cui padre o madre defunti avessero personalmente la qualità di lavoratore, condizione assente nella fattispecie in esame . La Caisse ha perciò rigettato la domanda .
12 Il sig . Baldi ha impugnato questa decisione dinanzi al tribunal du travail di Namur . La Caisse ha proposto dinanzi a detto tribunale una domanda riconvenzionale volta alla ripetizione della somma a suo avviso indebitamente pagata al sig . Baldi dopo che il figlio aveva cessato di risiedere in Belgio .
13 Il tribunal du travail di Namur, con sentenza 3 dicembre 1987, ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte, in forza dell' art . 177 del trattato, la seguente questione pregiudiziale :
"Se l' art . 78, n . 2, del regolamento europeo n . 1408/71 debba essere interpretato nel senso che l' orfano che fruisce di assegni familiari all' aliquota per orfano a seguito del decesso della madre che non aveva la qualità di lavoratore subordinato possa, a causa del trasferimento della sua residenza nel territorio di uno Stato membro a carico del quale fruirà di assegni familiari, ad un' aliquota, però, diversa, essere privato degli assegni familiari percepiti a carico del primo Stato membro, oppure nel senso che egli ha il diritto di ottenere, a carico dell' ente competente del primo Stato membro, la differenza fra gli assegni familiari percepiti a carico del secondo Stato membro e gli assegni per orfano che egli riceveva in precedenza ."
14 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale e della pertinente normativa, nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
15 Va innanzitutto constatato che dalla stessa formulazione dell' art . 78, n . 2, del regolamento n . 1408/71 risulta che detta norma esclude il requisito della residenza sul territorio nazionale solo per gli assegni familiari previsti per l' "orfano di un lavoratore defunto ". Ora, l' art . 2 del regolamento n . 1408/71, che definisce il campo d' applicazione di detto regolamento "ratione personae", distingue chiaramente fra gli stessi lavoratori e i loro familiari e superstiti . L' espressione "orfano di un lavoratore autonomo defunto" non può dunque essere interpretata come riferentesi ai figli divenuti orfani a seguito del decesso di un familiare del lavoratore, non lavoratore esso stesso .
16 Ne consegue che l' art . 78, n . 2, del regolamento n . 1408/71 disciplina solo la fattispecie dell' orfano il cui padre o madre defunti avessero personalmente la qualità di lavoratore .
17 Tuttavia, occorre esaminare se la domanda di un soggetto che si trovi in una situazione come quella del sig . Baldi possa trovare fondamento in altre disposizioni del regolamento n . 1408/71 . Ci si riferirà qui di seguito agli antefatti della causa principale solo al fine di mettere in evidenza le peculiarità della fattispecie .
18 Al riguardo, va rilevato che secondo l' art . 73, n . 1, del regolamento n . 1408/71, il "lavoratore subordinato soggetto alla legislazione di uno Stato membro diverso dalla Francia ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di quest' ultimo ".
19 In base a tale norma il sig . Baldi, dopo il ritorno del figlio in Italia, aveva diritto agli assegni familiari belgi, compreso il supplemento per orfani, fino a quando egli potesse avvalersi della qualità di lavoratore secondo la legislazione belga . Quanto al diritto agli assegni familiari italiani correlati alla pensione d' invalidità italiana del sig . Baldi, esso restava sospeso durante tale periodo in forza dell' art . 79, n . 3, del regolamento n . 1408/71 . Detta norma prevede che il diritto alle prestazioni dovute in virtù dell' art . 77 del regolamento n . 1408/71 ( prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni ) è sospeso se i figli hanno diritto a prestazioni o ad assegni familiari in base alla legislazione di uno Stato membro, in ragione dell' esercizio di un' attività professionale .
20 Per quel che riguarda poi i diritti del sig . Baldi dal momento in cui è venuta meno la sua qualità di lavoratore secondo la legislazione belga, essi vanno esaminati alla luce dell' art . 77 del regolamento n . 1408/71 .
21 Dall' art . 77, n . 2, lett . a ), di detto regolamento risulta che se per un certo periodo il sig . Baldi era titolare di una pensione d' invalidità in base alla sola legislazione italiana, egli aveva diritto durante detto periodo agli assegni familiari italiani . La citata norma prevede infatti che quando un soggetto è titolare di una pensione in base alla legislazione di un solo Stato membro, esso ha diritto agli assegni familiari conformemente alla legislazione di detto Stato . D' altra parte, a partire dal momento in cui è divenuto titolare di una pensione d' invalidità belga, oltre alla pensione d' invalidità italiana, il sig . Baldi ha continuato ad aver diritto agli assegni familiari italiani, questa volta in applicazione dell' art . 77, n . 2, lett . b ), punto i ), del regolamento n . 1408/71 . Quest' ultima disposizione dispone infatti che un soggetto titolare di pensioni dovute in base alla legislazione di più Stati membri ha diritto agli assegni familiari conformemente alla legislazione dello Stato nel cui territorio risiede, se, come nella specie, il diritto ad una prestazione è ivi acquisito in base alla legislazione di tale Stato .
22 Tanto per il periodo disciplinato dall' art . 77, n . 2, lett . a ) ( pensione dovuta in base alla sola legislazione italiana ), quanto per quello disciplinato dall' art . 77, n . 2, lett . b ), punto i ) ( pensioni dovute in base alle legislazioni italiana e belga ), il sig . Baldi ha diritto a carico della Caisse de compensation ad un supplemento di assegni familiari belgi, se questi sono d' importo più elevato degli assegni familiari italiani . E' infatti giurisprudenza costante della Corte che il regolamento n . 1408/71 deve garantire ai lavoratori che si spostano all' interno della Comunità l' insieme delle prestazioni acquisite nei diversi Stati membri "entro il limite dell' importo più elevato" di dette prestazioni; conformemente a questi principi, l' art . 77, n . 2, lett . b ), punto i ), del regolamento n . 1408/71 non può essere applicato in modo da privare il lavoratore del beneficio delle prestazioni più favorevoli, sostituendo le prestazioni acquisite in uno Stato membro a quelle dovute da un altro Stato membro ( sentenza 12 giugno 1980, Laterza, causa 733/79, Racc . 1980, pag . 1915; conformemente, sentenza 12 luglio 1984, Patteri, causa 242/83, Racc . 1984, pag . 3171 ). Le medesime considerazioni valgono per quel che riguarda l' applicazione dell' art . 77, n . 2, lett . a ), del regolamento n . 1408/71 .
23 Quanto alla questione di quale sia il supplemento di assegni familiari spettanti al sig . Baldi, a carico della Caisse de compensation, durante il periodo disciplinato dall' art . 77 del regolamento n . 1408/71, va ricordato che questa norma precisa, al n . 1, che il "termine 'prestazioni' , ai sensi del presente articolo, designa gli assegni familiari previsti per il titolare di una pensione o di una rendita di vecchiaia, d' invalidità (...), nonché le maggiorazioni o supplementi di tale pensione o rendita previsti per i figli di tali titolari (...)".
24 Emerge dalla norma che il supplemento di assegni familiari belgi che il sig . Baldi può reclamare per il periodo disciplinato dall' art . 77 del regolamento n . 1408/71 è pari alla differenza fra l' importo degli assegni familiari italiani e quello degli assegni familiari belgi previsti per il titolare di una pensione d' invalidità, eventualmente maggiorati del supplemento previsto dalla legislazione belga per i figli di detti titolari .
25 Ciò considerato, la questione posta dal tribunal du travail di Namur va risolta come segue :
- l' art . 78, n . 2, del regolamento n . 1408/71 si applica solo alla fattispecie dell' orfano il cui padre o madre defunti avessero personalmente la qualità di lavoratore;
- dall' art . 73 del regolamento n . 1408/71 risulta che, fino a quando è soggetto alla legislazione sociale di uno Stato membro, un lavoratore ha diritto per i familiari che risiedono nel territorio di un altro Stato membro alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se essi risiedessero nel territorio di quest' ultimo;
- quando, nelle fattispecie di cui all' art . 77, n . 2, lett . a ), e n . 2, lett . b ), punto i ), del regolamento n . 1408/71, l' importo delle prestazioni garantite dallo Stato di residenza è inferiore a quello delle prestazioni concesse dall' altro Stato debitore, il lavoratore conserva il diritto all' importo più elevato ed ha diritto a ricevere, a carico del competente istituto sociale di quest' ultimo Stato, un supplemento di prestazioni pari alla differenza fra l' importo delle prestazioni garantite dallo Stato di residenza e quello delle prestazioni previste dall' altro Stato debitore per i titolari di una pensione d' invalidità, eventualmente maggiorate del supplemento attribuito dalla legislazione di quest' ultimo Stato per i figli di detti titolari .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
26 Le spese sostenute dai governi belga e francese nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giurice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( prima sezione ),
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal tribunal du travail di Namur, con ordinanza 3 dicembe 1987, dichiara :
1 ) L' art . 78, n . 2, del regolamento n . 1408/71 si applica solo alla fattispecie dell' orfano il cui padre o madre defunti avessero personalmente la qualità di lavoratore .
2 ) Dall' art . 73 del regolamento n . 1408/71 risulta che, fino a quando è soggetto alla legislazione sociale di uno Stato membro, un lavoratore ha diritto per i familiari che risiedono nel territorio di un altro Stato membro alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se essi risiedessero nel territorio di quest' ultimo .
3 ) Quando, nelle fattispecie di cui all' art . 77, n . 2, lett . a ), e n . 2, lett . b ), punto i ), del regolamento n . 1408/71, l' importo delle prestazioni garantite dallo Stato di residenza è inferiore a quello delle prestazioni concesse dall' altro Stato debitore, il lavoratore conserva il diritto all' importo più elevato ed ha diritto a ricevere, a carico del competente istituto sociale di quest' ultimo Stato, un supplemento di prestazioni pari alla differenza fra l' importo delle prestazioni garantite dallo Stato di residenza e quello delle prestazioni previste dall' altro Stato debitore per i titolari di una pensione d' invalidità, eventualmente maggiorato del supplemento attribuito dalla legislazione di quest' ultimo Stato per i figli di detti titolari .
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