Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Assegni familiari - Norme comunitarie anticumulo - Sospensione del diritto alle prestazioni nello Stato in cui l' interessato lavora - Prestazioni dovute in base alla legge dello Stato in cui risiedono i familiari - Lavoratore subordinato occupato in uno Stato membro che esercita contemporaneamente un' attività indipendente nello Stato membro in cui risiede la sua famiglia - Ammontare delle prestazioni corrisposte nello Stato di residenza inferiore a quello previsto dalla legge dello Stato membro di impiego - Diritto ad un complemento di prestazioni ( Regolamento del Consiglio n . 1408/71, artt . 73 e 76 )
Massima
L' art . 76 del regolamento n . 1408/71 dev' essere interpretato nel senso che, qualora un lavoratore svolga contemporaneamente un' attività secondaria come lavoratore autonomo nello Stato membro in cui risiede la sua famiglia ed un' attività subordinata nel territorio di un altro Stato membro, il diritto agli assegni familiari dovuti dallo Stato membro di occupazione in base all' art . 73 dello stesso regolamento è sospeso soltanto fino a concorrenza dell' importo degli assegni della stessa natura effettivamente corrisposti nello Stato membro nel cui territorio risiedono i familiari . Qualora l' importo degli assegni familiari effettivamente riscosso nello Stato membro di residenza sia inferiore a quello degli assegni contemplati dalla normativa dell' altro Stato membro, il lavoratore ha diritto, a carico dell' ente competente di quest' ultimo Stato, ad un conguaglio di assegni pari alla differenza fra i due importi .
Parti
Nel procedimento 24/88,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal tribunal du travail di Dinant con sede in Belgio, nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Michel Georges
e
Office national d' allocations familiales pour travailleurs salariés,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt . 73 e 76 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati che si spostano all' interno della Comunità ( GU L 149, pag . 1 ),
LA CORTE ( seconda sezione ),
composta dai signori T.F . O' Higgins, presidente di sezione, G.F . Mancini e F.A . Schockweiler, giudici,
avvocato generale : G . Tesauro
cancelliere : D . Louterman, amministratore principale
viste le osservazioni presentate :
- dall' ONAFTS, convenuto nella causa principale, rappresentato dall' avv . L . Demine del foro di Charleroi,
- dal governo belga, rappresentato dal sig . J.L . Dehaene del gabinetto del ministro degli affari sociali e delle riforme istituzionali, in qualità d' agente,
- dal governo francese, rappresentato dalla sig.ra E . Belliard e dal sig . C . Chavance, in qualità di agenti,
- dal governo olandese, rappresentato dal sig . E.F . Jacobs, segretario generale presso il Ministero degli affari esteri, in qualità d' agente,
- dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig . D . Gouloussis, in qualità d' agente,
vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 14 febbraio 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 14 marzo 1989,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 8 gennaio 1988, pervenuta in cancelleria il successivo 21 gennaio, il tribunal du travail di Dinant ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione degli artt . 73 e 76 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità ( GU L 149, pag . 2 ).
2 Detta questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia relativa all' annullamento di un provvedimento dell' Office national d' allocation familiales pour travailleurs salariés ( in prosieguo : "ONAFTS ") volto al recupero degli importi di assegni familiari fino ad allora attribuiti al ricorrente nella causa principale .
3 Durante il periodo controverso ( 1° maggio 1977 - 30 giugno 1982 ) il ricorrente nella causa principale, il sig . Georges, cittadino belga, è stato occupato in Francia come lavoratore subordinato, mentre sua moglie e i suoi due figli risiedevano in Belgio .
4 Fino al 15 maggio 1982 il Georges ha percepito assegni familiari che gli sono stati versati in Belgio dall' ONAFTS, in conformità alla legge belga e all' art . 73, n . 2, del suddetto regolamento n . 1408/71, ai termini del quale "il lavoratore soggetto alla legislazione francese ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Francia, agli assegni familiari previsti dalla legislazione dello Stato nel cui territorio risiedono tali familiari ".
5 A seguito di un controllo effettuato nel 1982, è risultato che durante il periodo controverso il Georges aveva esercitato un' attività secondaria come lavoratore autonomo in Belgio ed aveva percepito, in ragione di tale attività, assegni familiari che gli erano stati versati dal competente ente belga, vale a dire dalla Caisse d' assurances sociales des travailleurs indépendants de Belgique .
6 L' ONAFTS ha ritenuto che questa duplice attività lavorativa concretizzasse i presupposti per l' applicazione dell' art . 76 del regolamento n . 1408/71, in base al quale il diritto agli assegni familiari dovuti a norma dell' art . 73 è sospeso se, per l' esercizio di un' attività lavorativa, gli assegni familiari sono dovuti anche a norma della legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiedono i familiari . Pertanto, in base a questo articolo, il 19 maggio 1982 l' ONAFTS ha deciso che gli assegni familiari dovevano essere posti a carico del regime belga dei lavoratori autonomi e che il Georges doveva rimborsare l' importo degli assegni familiari riscosso indebitamente, vale a dire 381 789 BFR, pari alla differenza fra l' importo degli assegni familiari per lavoratori subordinati e quello degli assegni per lavoratori autonomi .
7 Il Georges ha impugnato questo provvedimento dinanzi al tribunal du travail di Dinant, il quale ha ritenuto che la controversia sollevi un problema d' interpretazione del diritto comunitario e ha deciso di sospendere il procedimento finantoché la Corte di giustizia non si sarà pronunziata sulla seguente questione pregiudiziale :
"Nel caso in cui un lavoratore belga, residente in Belgio con la famiglia, per i cui figli spettino prestazioni familiari, svolga contemporaneamente un' attività subordinata nel territorio di un altro Stato membro ( la Francia ) ed una attività secondaria di carattere autonomo nello Stato di residenza, se debba ritenersi che, qualora le prestazioni familiari ottenute nello Stato di residenza grazie all' esercizio di una attività lavorativa autonoma risultino meno vantaggiose di quanto potrebbero esserlo nell' altro Stato membro in ragione dell' esercizio in questo Stato di una attività subordinata, le norme di priorità e anticumulo, stabilite rispettivamente negli artt . 73 e 76 del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 ( all' epoca in vigore ), non consentano :
- di considerare che sussiste un diritto agli assegni familiari a carico dell' altro Stato membro ( Stato di occupazione ),
- di considerare che sussiste un diritto prioritario a carico dello Stato di residenza,
- di considerare che il diritto spettante nello Stato di occupazione è sospeso solo nella misura dell' importo percepito, per lo stesso periodo e per gli stessi familiari, nello Stato di residenza ."
8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
9 Per risolvere la questione sollevata si deve considerare che, come è stato sottolineato più volte dalla Corte, lo scopo perseguito dall' art . 51 del trattato CEE, e cioè l' instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, è decisivo per l' interpretazione dei regolamenti adottati dal Consiglio in materia di previdenza sociale dei lavoratori migranti .
10 Non è quindi lecito, senza disconoscere questo principio, applicare l' art . 76 del regolamento n . 1408/71 in modo da privare il lavoratore, sostituendo gli assegni attribuitigli da uno Stato membro a quelli dovutogli da un altro Stato membro, del vantaggio degli assegni più favorevoli .
11 Attenendosi a questo orientamento, la Corte ha affermato nella sentenza 23 aprile 1986 ( Ferraioli, causa 153/84, Racc . pag . 1401 ) che i principi cui s' ispira il regolamento n . 1408/71 esigono che, qualora l' importo degli assegni familiari effettivamente riscosso nello Stato membro di residenza sia inferiore a quello degli assegni contemplati dalla normativa di un altro Stato membro, il lavoratore ha diritto, a carico dell' ente competente di quest' ultimo Stato, ad un conguaglio di assegni pari alla differenza fra i due importi .
12 Questa giurisprudenza si applica del pari nel caso in cui il lavoratore svolga contemporaneamente un' attività secondaria come lavoratore autonomo nello Stato membro in cui risiede la sua famiglia e un' attività subordinata nel territorio di un altro Stato membro .
13 La questione pregiudiziale va pertanto risolta come segue : l' art . 76 del regolamento del Consiglio n . 1408/71 dev' essere interpretato nel senso che il diritto agli assegni familiari dovuti dallo Stato membro di occupazione in base all' art . 73 dello stesso regolamento è sospeso soltanto fino a concorrenza dell' importo degli assegni della stessa natura effettivamente corrisposti nello Stato membro nel cui territorio risiedono i familiari . Qualora l' importo degli assegni familiari effettivamente riscosso nello Stato membro di residenza sia inferiore a quello degli assegni contemplati dalla normativa dell' altro Stato membro, il lavoratore ha diritto, a carico dell' ente competente di quest' ultimo Stato, ad un conguaglio di assegni pari alla differenza fra i due importi .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
14 Le spese sostenute dai governi belga, francese e olandese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( seconda sezione ),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal tribunal du travail di Dinant, con sentenza 8 gennaio 1988, dichiara :
L' art . 76 del regolamento del Consiglio n . 1408/71 dev' essere interpretato nel senso che il diritto agli assegni familiari dovuti dallo Stato membro di occupazione in base all' art . 73 dello stesso regolamento è sospeso soltanto fino a concorrenza dell' importo degli assegni della stessa natura effettivamente corrisposti nello Stato membro nel cui territorio risiedono i familiari . Qualora l' importo degli assegni familiari effettivamente riscosso nello Stato membro di residenza sia inferiore a quello degli assegni contemplati dalla normativa dell' altro Stato membro, il lavoratore ha diritto, a carico dell' ente competente di quest' ultimo Stato, ad un conguaglio di assegni pari alla differenza fra i due importi .
Full & Egal Universal Law Academy