Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura - Importi compensativi monetari - Fissazione - "Miscuglio" ai sensi dell' art . 30, n . 3, del regolamento n . 1371 - Nozione
( Regolamento della Commissione n . 1371/81, art . 30, n . 3 )
Massima
L' art . 30, n . 3, del regolamento n . 1371/81, recante modalità per l' applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari, dev' essere interpretato nel senso che il termine "miscuglio" si riferisce a tutti i prodotti composti di due o più materie, indipendentemente dalla loro classificazione doganale, e che esso contempla i miscugli rientranti nei capitoli 2, 10 o 11 della tariffa doganale omune, anche se taluni componenti di detti miscugli rientrano in un altro capitolo della tariffa doganale comune .
Parti
Nel procedimento 37/88,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht di Amburgo nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Rheinkrone-Kraftfutterwerk Gebr . Huebers GmbH & Co . KG, con sede in Wesel,
e
Hauptzollamt Hamburg-Jonas ( Ufficio doganale principale di Amburgo-Jonas ),
domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 30, n . 3, del regolamento della Commissione 19 maggio 1981, n . 1371, recante modalità per l' applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari ( GU L 138, pag . 1 ),
LA CORTE ( quarta sezione ),
composta dai signori T . Koopmans, presidente di sezione, C.N . Kakouris e M . Díez de Velasco, giudici,
avvocato generale : W . Van Gerven
cancelliere : B . Pastor, amministratore
viste le osservazioni presentate :
- dalla Rheinkrone-Kraftfutterwerk Gebr . Huebers GmbH & Co . KG, ricorrente nella causa principale, rappresentata dagli avv.ti Fritz Modest e Barbara Festge del foro di Amburgo,
- dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Dierk Booss, in qualità di agente, assistito dall' avv . Jean Imbach, e, nella fase orale, dal sig . Hasso Prahl, in qualità di perito,
vista la relazione d' udienza e a seguito della fase orale del 18 aprile 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 25 maggio 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 30 ottobre 1987, pervenuta in cancelleria il 2 febbraio 1988, il Finanzgericht di Amburgo ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' art . 30, n . 3, del regolamento della Commissione 19 maggio 1981, n . 1371, recante modalità per l' applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari ( GU L 138, pag . 1 ) nonché del principio generale della tutela del legittimo affidamento .
2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra la società Rheinkrone-Kraftfutterwerk Gebr . Huebers GmbH & Co . KG, con sede in Wesel ( in prosieguo : "Rheinkrone "), e lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas ( in prosieguo : "Hauptzollamt ").
3 La Rheinkrone esportava varie partite di farina di frumento, composta di farina di frumento, rientrante nella sottovoce 11.01 A della tariffa doganale comune ( in prosieguo : "TDC ") e costituente meno del 90% del peso del prodotto considerato, e di crusca di frumento, rientrante nella sottovoce 23.02 A II della TDC e costituente dal 10 al 20% del peso del prodotto considerato . La causa principale verte sul problema se gli importi compensativi monetari ( in prosieguo : "ICM ") corrisposti alla Rheinkrone dovessero, in applicazione del citato art . 30, n . 3, del regolamento n . 1371/81, essere fissati in base all' aliquota vigente per la farina di frumento, come inizialmente deciso dallo Hauptzollamt, ovvero all' aliquota meno elevata vigente per la crusca di frumento .
4 L' art . 30, n . 3, del regolamento n . 1371/81 è così redatto :
"L' importo compensativo monetario che può essere concesso per i miscugli di cui ai capitoli 2, 10 o 11 della tariffa doganale comune è determinato come segue :
a ) se un componente costituisce almeno il 90% del peso del miscuglio, il tasso applicabile è quello valido per tale componente;
b ) per gli altri miscugli, il tasso applicabile è quello valido per il componente che dà luogo all' importo compensativo monetario meno elevato . Quando uno o più componenti non abbiano diritto ad importi compensativi monetari, non è concesso alcun importo compensativo monetario per i relativi miscugli ."
5 Considerando che la controversia pone un problema d' interpretazione della normativa comunitaria, il Finanzgericht di Amburgo ha deciso, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, di sospendere il procedimento fino a che la Corte non si sia pronunciata, in via pregiudiziale, su due questioni . Con ordinanza 30 giugno 1988, pervenuta alla Corte l' 11 luglio successivo, il Finanzgericht di Amburgo ha ritirato la seconda questione pregiudiziale . La Corte deve pertanto pronunciarsi solo sulla prima questione, che è la seguente :
"Se l' art . 30, n . 3, del regolamento ( CEE ) n . 1371/81 ( GU L 138, pag . 1 ) vada interpretato nel senso che sono comprese nella nozione di 'miscuglio' solamente le merci i cui componenti debbono essere tutti classificati nei capitoli 2, 10 o 11 della tariffa doganale comune, oppure anche merci tra i cui componenti vi sono merci dei capitoli 2, 10 o 11 e merci di altri capitoli; in particolare, se le miscele di farina di frumento e di crusca di frumento, che secondo le regole generali per l' interpretazione della tariffa doganale comune debbono essere classificate come farina di frumento, siano miscugli ai sensi dell' art . 30, n . 3, del regolamento ( CEE ) n . 1371/81 ."
6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte si rinvia alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
7 La questione sollevata dal giudice a quo comprende in realtà le seguenti due questioni :
"a ) Se un prodotto che, a norma della TDC, è classificato in una voce doganale sotto una denominazione unitaria possa, tuttavia, costituire un 'miscuglio' ai sensi dell' art . 30, n . 3, del regolamento della Commissione n . 1371/81, per il solo fatto di essere composto di due o più materie .
b ) In caso affermativo : se l' art . 30, n . 3, del regolamento della Commissione n . 1371/81 contempli soltanto i miscugli che non solo rientrano in quanto tali in uno dei capitoli 2, 10 o 11 della TDC, ma che siano altresì costituiti da componenti che, considerati isolatamente, rientrano anch' essi in uno di questi stessi capitoli della TDC, ovvero contempli tutti i miscugli rientranti nei capitoli 2, 10 o 11, anche se taluni dei loro componenti rientrano in un altro capitolo della TDC ."
Sulla questione sub a )
8 Si deve rilevare che la classificazione di un miscuglio, cioè di un prodotto composto di due o più materie, è effettuata in conformità alle regole generali e alle disposizioni speciali della TDC, da cui risulta che un prodotto del genere è classificato in una voce sotto una denominazione unitaria .
9 Così, secondo la regola generale 2 b ) per l' interpretazione della nomenclatura della TDC, "qualsiasi menzione di una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie (...). La classificazione di questi oggetti mescolati (...) è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3 ". La regola 3 a ) dispone che, per la classificazione dei prodotti contemplati dalla regola 2 b ), "la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale", mentre a tenore della regola 3 b ) "i prodotti misti (...) la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a ) sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l' oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale ".
10 Per quanto riguarda più particolarmente i prodotti della macinazione dei cereali, la nota 2 del capitolo 11 stabilisce che essi rientrano in questo capitolo se hanno contemporaneamente in peso e nel prodotto secco : a ) un tenore di amido superiore al 45% e b ) un tenore di ceneri eguale o inferiore al 2,5 %. Inoltre, secondo la stessa nota, i prodotti considerati devono essere classificati nella voce 11.01 ( farine ) quando il loro tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 315 micrometri è uguale o superiore all' 80 %.
11 In base alla citata nota 2 del capitolo 11, un miscuglio composto di farina di frumento e di crusca di frumento e rispondente ai criteri sopramenzionati è classificato sotto la denominazione farina di frumento della sottovoce 11.01 A della TDC .
12 A questo proposito si deve constatare che la classificazione di detto prodotto sotto la denominazione "farina di frumento" non lo priva della qualità di miscuglio di farina di frumento e di crusca di frumento, ma ha semplicemente l' effetto di precisare il suo trattamento dal punto di vista della TDC .
13 Per quanto riguarda l' art . 30, n . 3, del regolamento n . 1371/81, si deve rilevare che questa disposizione parla di "miscugli" in generale senza specifiche precisazioni; di conseguenza, il termine "miscuglio" deve essere inteso nella sua accezione generale . Nessun argomento tratto dal testo o dallo scopo della normativa conduce all' interpretazione secondo la quale detta disposizione non riguarda i miscugli classificati sotto una denominazione unitaria in una voce doganale, ma concerne soltanto i miscugli composti di materie rientranti sotto voci doganali diverse . Anzi, il fatto che lo scopo della normativa comunitaria sugli ICM sia diverso da quello della TDC depone a favore dell' interpretazione secondo la quale l' art . 30, n . 3, del regolamento n . 1371/81 si riferisce a tutti i miscugli, indipendentemente dalla loro eventuale classificazione doganale sotto una denominazione unitaria .
14 Di conseguenza, la questione sub a ) va risolta dichiarando che l' art . 30, n . 3, del regolamento della Commissione 19 maggio 1981, n . 1371, dev' essere interpretato nel senso che il termine "miscuglio" si riferisce a tutti i prodotti composti di due o più materie, indipendentemente dalla loro classificazione doganale .
Sulla questione sub b )
15 A questo proposito si deve rilevare che la lettera dell' art . 30, n . 3, del regolamento n . 1371/81 si limita a fare menzione di miscugli rientranti nei capitoli 2, 10 o 11 della TDC, senza stabilire ulteriori condizioni e, in particolare, senza prescrivere che i componenti del miscuglio considerato rientrino anch' essi nei capitoli 2, 10 o 11 .
16 Inoltre, nessun elemento consente di considerare che lo scopo della suddetta disposizione imponga un' interpretazione diversa da quella che deriva dalla sua lettera . Al contrario, si deve sottolineare che l' art . 30, n . 3, in quanto disposizione facente parte della normativa sugli ICM, persegue scopi che, essendo diversi da quelli della TDC, tengono conto della possibilità che gli operatori economici mescolino prodotti diversi o li scindano nei loro componenti al fine di profittare delle diverse aliquote degli ICM . La disposizione controversa deve pertanto essere interpretata indipendentemente dalla TDC, qualora tale interpretazione sia dettata dalla differenza degli scopi perseguiti dalle due normative .
17 Di conseguenza, la questione sub b ) va risolta dichiarando che l' art . 30, n . 3, del regolamento n . 1371/81, sopramenzionato, dev' essere interpretato nel senso che esso contempla i miscugli rientranti nei capitoli 2, 10 o 11 della TDC, anche se taluni componenti di detti miscugli rientrano in un altro capitolo della TDC .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
18 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione; nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( quarta sezione ),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Finanzgericht di Amburgo, con ordinanza 30 ottobre 1987, dichiara :
1 ) L' art . 30, n . 3, del regolamento della Commissione 19 maggio 1981, n . 1371, dev' essere interpretato nel senso che il termine "miscuglio" si riferisce a tutti i prodotti composti di due o più materie, indipendentemente dalla loro classificazione doganale .
2 ) L' art . 30, n . 3, del regolamento n . 1371/81, sopramenzionato, dev' essere interpretato nel senso che esso contempla i miscugli rientranti nei capitoli 2, 10 o 11 della TDC, anche se taluni componenti di detti miscugli rientrano in un altro capitolo della TDC .
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