Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1 . Atti delle istituzioni - Regolamenti - Regolamento che contenga norme meno rigorose rispetto alla disciplina precedente - Incidenza sulla portata della disciplina precedente - Insussistenza
2 . Stati membri - Obblighi - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità
( Trattato CEE, art . 169 )
Massima
1 . Per il periodo in cui un regolamento era in vigore, la sua portata e il suo carattere obbligatorio non possono essere compromessi dall' emanazione di un regolamento successivo che sia identico per oggetto e preveda obblighi meno gravosi per gli Stati membri .
2 . Uno Stato membro non può eccepire situazioni del proprio ordinamento interno, come difficoltà di ordine pratico rivelatesi in sede di attuazione di un atto comunitario, per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini risultanti dalle norme di diritto comunitario .
Parti
Nella causa C-39/88,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . P . Oliver, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Irlanda, rappresentata dal sig . L.J . Dockery, Chief State Solicitor, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' Irlanda, 28, route d' Arlon,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, omettendo di comunicare determinati prezzi relativi al mercato della pesca, l' Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell' art . 11 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 dicembre 1981, n . 3796, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, e degli artt . 1 e 2 del regolamento ( CEE ) della Commissione 20 dicembre 1983, n . 3598, relativo alla comunicazione dei corsi rilevati ed alla fissazione dell' elenco dei mercati e dei porti rappresentativi per i prodotti del settore della pesca,
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, G.F . Mancini, T.F . O' Higgins, G.C . Rodríguez Iglesias e M . Díez de Velasco, presidenti di sezione, C.N . Kakouris, R . Joliet, F.A . Schockweiler e P.J.G . Kapteyn, giudici,
avvocato generale : J . Mischo
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 19 settembre 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 9 ottobre 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 3 febbraio 1988, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art . 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che, omettendo di comunicare determinati prezzi relativi al mercato della pesca, l' Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell' art . 11, nn . 1 e 3, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 dicembre 1981, n . 3796, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ( GU L 379, pag . 1 ) e degli artt . 1 e 2 del regolamento ( CEE ) della Commissione 20 dicembre 1983, n . 3598, relativo alla comunicazione dei corsi rilevati ed alla fissazione dell' elenco dei mercati e dei porti rappresentativi per i prodotti della pesca ( GU L 357, pag . 17 ).
2 La Commissione ha formulato due censure contro l' Irlanda .
3 La prima di queste riguarda l' art . 11, n . 1, del regolamento n . 3796/81 e l' art . 1 del regolamento n . 3598/83 . Allo scopo di fissare il prezzo d' orientamento dei prodotti indicati nell' allegato I, lett . A e D, l' art . 11, n . 1, del regolamento n . 3796/81 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i corsi rilevati sui mercati all' ingrosso o nei porti rappresentativi per questi prodotti . L' art . 1 del regolamento n . 3598/83 specifica che queste comunicazioni aventi ad oggetto i prezzi comprendono, per ciascuno dei prodotti considerati e ciascun mercato e porto rappresentativo, il prezzo medio del giorno di mercato, i quantitativi complessivi sbarcati e messi in commercio ed infine il quantitativo complessivo ritirato dal mercato . Queste comunicazioni debbono essere inviate alla Commissione, per mezzo di telescritto, il decimo e il venticinquesimo giorno di ogni mese e, quando si delinei il rischio di una situazione di crisi o di perturbazione del mercato, ogni giorno di mercato .
4 Dal momento che il regolamento di attuazione non indica nessun porto rappresentativo irlandese per il commercio dei gamberetti grigi, cui si riferisce l' allegato I, lett . D, del regolamento n . 3796/81, il presente ricorso, nella parte in cui riguarda l' art . 11, n . 1, del detto regolamento, è circoscritto ai prodotti indicati nell' allegato I, lett . A .
5 La seconda censura formulata dalla Commissione si riferisce all' art . 11, n . 3, del regolamento n . 3796/81 e all' art . 2 del regolamento n . 3598/83 . In forza dell' art . 11, n . 3, del regolamento n . 3796/81, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione, ogni trimestre, i prezzi di vendita praticati nella fase del commercio all' ingrosso per i prodotti elencati nell' allegato IV, lett . B, congelati a bordo e per quelli congelati a terra . Rispondendo ad un quesito postole dalla Corte, la Commissione ha spiegato che queste comunicazioni debbono consentire di fissare il prezzo di riferimento che, in conformità all' art . 21 del regolamento n . 3796/81, deve a sua volta servire a scongiurare le perturbazioni che potrebbero provocare i prodotti importati da paesi terzi . Ai sensi dell' art . 2 del regolamento n . 3598/83, questi dati debbono essere inviati mediante telescritto entro e non oltre la fine della sesta settimana successiva al trimestre considerato .
6 Si deve precisare in via preliminare che, nel corso della fase scritta del procedimento, la Commissione ha subito limitato la portata di questa seconda censura ai prodotti congelati a bordo . In effetti, essa si è resa conto che la raccolta delle informazioni riguardanti i prodotti congelati a terra dava luogo a difficoltà nella maggior parte degli Stati membri e non era necessaria in modo assoluto per il buon funzionamento dell' organizzazione comune di questo mercato . In seguito, avendo il governo irlandese sottolineato che in Irlanda non esiste un mercato all' ingrosso per i prodotti congelati a bordo, la Commissione ha altresì rinunciato, all' udienza, a questa seconda parte della censura relativa all' art . 11, n . 3, del regolamento n . 3796/81, di modo che resta da statuire solo sulla prima censura riguardante l' art . 11, n . 1, dello stesso regolamento .
7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
8 L' Irlanda ammette di non aver adempiuto l' obbligo derivante dall' art . 11, n . 1, del regolamento n . 3796/81 . Essa sostiene tuttavia di aver sempre inviato le comunicazioni richieste a cadenza annuale e che questa frequenza dovrebbe essere sufficiente per consentire alla Commissione di fissare, una volta all' anno, il prezzo d' orientamento, in conformità all' art . 10 del citato regolamento . A questo proposito, il governo irlandese sottolinea che il regolamento ( CEE ) della Commissione 18 aprile 1990, n . 1106, relativo alle comunicazioni attinenti all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ( GU L 111, pag.50 ), destinato a sostituire, a partire dal 1º gennaio 1991, il regolamento n . 3598/83, ha reso sensibilmente meno gravosi gli obblighi che incombono agli Stati . A tenore di questo nuovo regolamento, gli Stati sono infatti tenuti a comunicare solo il prezzo medio mensile dei prodotti indicati nell' allegato I, lett . A .
9 A questo proposito, si deve innanzitutto sottolineare che per il periodo in cui un regolamento era in vigore, la sua portata e il suo carattere obbligatorio non possono essere compromessi dall' emanazione di un regolamento successivo, che sia identico per oggetto al primo, e che preveda obblighi meno gravosi per gli Stati .
10 L' Irlanda fa inoltre presente che, come aveva ripetutamente sottolineato nel corso delle trattative sui regolamenti in parola, le è impossibile destinare ai porti rappresentativi l' esiguo numero di ispettori della pesca di cui dispone al fine di raccogliere ed inviare alla Commissione, con cadenza quindicinale, le comunicazioni concernenti i prezzi controversi . In effetti, i detti ispettori, oltre a questi porti rappresentativi, dovrebbero controllare circa 900 porti e punti di sbarco .
11 Questa argomentazione non può essere presa in considerazione . Infatti, secondo una costante giurisprudenza ( v ., ad esempio, la sentenza 3 ottobre 1984, Commissione/Repubblica italiana, causa 254/83, Racc . pag . 3395 ), uno Stato membro non può eccepire situazioni interne per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini risultanti dalle norme comunitarie . La Corte ha inoltre ripetutamente statuito ( v . le sentenze 7 febbraio 1973, Commissione/Repubblica italiana, causa 39/72, Racc . pag . 101 e 7 febbraio 1979, Commissione/Regno Unito, causa 128/78, Racc . pag . 419 ), che le difficoltà di ordine pratico rivelatesi in sede di attuazione di un atto comunitario non consentono allo Stato membro di dispensarsi unilateralmente dall' osservanza dei propri obblighi .
12 Di conseguenza, si deve dichiarare che l' Irlanda, omettendo di comunicare determinati prezzi relativi al mercato della pesca, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell' art . 11, n . 1, del regolamento n . 3796/81 e dell' art . 1 del regolamento n . 3598/83 .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
13 Ai sensi dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . Tuttavia, in forza del n . 3, primo comma, dello stesso articolo, la Corte può, per motivi eccezionali, compensare in tutto o in parte le spese . Avendo la Commissione rinunciato ad una delle due censure nel corso del procedimento, si deve applicare questa norma e statuire che ciascuna parte sopporterà le proprie spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) L' Irlanda, omettendo di comunicare determinati prezzi relativi al mercato della pesca, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell' art . 11, n . 1, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 dicembre 1981, n . 3796, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, e dell' art . 1 del regolamento ( CEE ) della Commissione 20 dicembre 1983, n . 3598, relativo alla comunicazione dei corsi rilevati ed alla fissazione dell' elenco dei mercati e dei porti rappresentativi per i prodotti della pesca .
2 ) Per il resto il ricorso è respinto .
3 ) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese .
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