Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Diritto comunitario - Principi - Diritti della difesa - Osservanza nell' ambito dei procedimenti amministrativi - Antidumping - Obbligo delle istituzioni di assicurare con diligenza l' informazione delle imprese interessate - Portata - Modalità di comunicazione - Informazioni che devono essere comunicate - Metodo di calcolo del dazio antidumping definitivo - Esclusione
((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2176/84, art. 7, n. 4, lett. a), b) e c), ii) ))
Massima
L' osservanza dei diritti della difesa, quale principio di carattere fondamentale, deve essere garantita non solo nei procedimenti amministrativi che possono dar luogo a sanzioni, ma anche nei procedimenti d' inchiesta, come quelli che precedono l' adozione di regolamenti antidumping i quali, nonostante la loro portata generale, possono riguardare le imprese interessate in modo diretto ed individuale e comportare per loro conseguenze sfavorevoli.
Nel campo della difesa contro le pratiche di dumping l' azione delle istituzioni comunitarie deve essere tanto più scrupolosa in quanto, allo stadio attuale del suo sviluppo, la normativa antidumping non prevede tutte le garanzie procedurali di tutela dell' amministrato che possono esistere in taluni diritti nazionali.
Nell' ambito del dovere di informazione che impone loro l' art. 7, n. 4, lett. b), del regolamento n. 2176/84, le istituzioni comunitarie devono agire con tutta la dovuta diligenza cercando di dare alle imprese interessate, nei limiti necessari alla salvaguardia del segreto aziendale, indicazioni utili alla tutela dei loro interessi e scegliendo, all' occorrenza d' ufficio, le modalità adeguate di siffatta comunicazione. Le imprese interessate devono comunque essere messe in grado, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere validamente il loro punto di vista sulla sussistenza e la pertinenza dei fatti e delle circostanze dedotti e sugli elementi di prova di cui la Commissione si avvale a sostegno delle proprie affermazioni circa l' esistenza di una pratica di dumping e del pregiudizio che ne deriverebbe.
Il fatto che, ex art. 7, n. 4, lett. c), ii), del citato regolamento, l' informazione richiesta possa essere fornita in modo puramente orale non può esimere le autorità comunitarie dal raccogliere gli elementi che consentano di provare, qualora se ne presentasse la necessità, la certezza di siffatta comunicazione.
Se è vero che l' importo del dazio definitivo è una informazione essenziale, lo stesso non vale per quanto riguarda il tipo di dazio prescelto ed il suo metodo di calcolo, se ciò è dovuto solo al fatto che la scelta tra i diversi tipi di dazi antidumping non incide, in via di principio, in alcun modo sull' importo totale di tale dazio. Ne consegue che l' assenza di siffatta informazione non si può considerare pregiudizievole ai diritti della difesa delle parti interessate.
Parti
Nella causa C-49/88,
Al-Jubail Fertilizer Company (Samad), Al-Jubail, PO Box 10046, Regno d' Arabia Saudita,
e
Saudi Arabian Fertilizer Company (Safco), PO Box 533, Damman 31421, Regno d' Arabia Saudita,
con gli avv.ti Ivo Van Bael e Jean-François Bellis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. A.F. Brausch, 8, rue Zithe,
ricorrenti,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig. Hans-Juergen Lambers, direttore del servizio giuridico, e dal sig. Erik H. Stein, consigliere giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall' avv. Michael Schuette, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Joerg Kaeser, direttore della direzione affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
convenuto,
sostenuto da
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. John Temple Lang, consigliere giuridico, e dal sig. Eric White, membro del servizio giuridico in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
interveniente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento dell' art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 4 novembre 1987, n. 3339, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di urea originaria della Libia e dell' Arabia Saudita (GU L 317, pag. 1), in quanto riguarda la ricorrente,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, T.F. O' Higgins, M. Díez de Velasco, C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: V. Di Bucci, amministratore
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali delle parti all' udienza del 12 dicembre 1990, nel corso della quale il Consiglio è stato rappresentato dall' avv. Hans-Juergen Rabe, del foro di Amburgo, e la Commissione dal sig. Eric White, consigliere giuridico, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 7 febbraio 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 16 febbraio 1988, la Al-Jubail Fertilizer Company (in prosieguo: la "Samad") e la Saudi Arabian Fertilizer Company (in prosieguo: la "Safco"), società di diritto saudita con sedi, rispettivamente, in Al-Jubail e in Damman, hanno chiesto, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, l' annullamento dell' art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 4 novembre 1987, n. 3339, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di urea originaria della Libia e dell' Arabia Saudita (GU L 317, pag. 1), in quanto riguarda le ricorrenti.
2 Le società ricorrenti producono urea in Arabia Saudita. La Safco, oltre alla sua attività di produzione, opera in veste di agente della Samad per le vendite dei prodotti di quest' ultima in Arabia Saudita e in alcuni altri paesi, tra cui quelli della CEE. Le due società sono associazioni temporanee di imprese ("joint-ventures") aventi un azionista comune, la Saudi Basic Industrie Corporation (in prosieguo: la "Sabic"), società costituita nel 1976 dal governo saudita allo scopo di creare industrie di base per l' utilizzazione ed il miglioramento delle risorse naturali del regno.
3 In seguito alla ricezione di una denuncia inoltrata dalla CMC-Fertilizzanti (Comitato "mercato comune" dell' industria dei fertilizzanti a base di azoto e fosfati) a nome dei produttori di urea ai quali fa capo quasi la totalità della produzione comunitaria di tale prodotto, l' 11 ottobre 1986 la Commissione apriva un procedimento antidumping riguardante le importazioni nella Comunità di urea originaria della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, del Kuwait, della Libia, dell' Arabia Saudita, dell' Unione Sovietica, di Trinidad e Tobago e della Jugoslavia (GU C 254, pag. 3).
4 Tale procedimento antidumping, instaurato dalla Commissione a norma del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1984, n. 2176, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 201, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento base") ha in un primo momento portato all' istituzione, con il regolamento (CEE) della Commissione 8 maggio 1987, n. 1289 (GU L 121, pag. 11), di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di urea originaria, in particolare, dell' Arabia Saudita, pari alla differenza fra il prezzo netto per tonnellata, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, e l' importo di 133 ECU. In seguito, il Consiglio con il regolamento impugnato ha istituito un dazio antidumping definitivo ad valorem del 40%.
5 Con ordinanza 8 giugno 1988, la Corte ha ammesso la Commissione ad intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni del Consiglio.
6 Per una più ampia illustrazione del contesto normativo e degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
7 A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono quattro mezzi relativi, rispettivamente, all' insufficienza della motivazione, ad errori manifesti di valutazione, ad errori di diritto ed al conseguente travisamento dei fatti nonché alla violazione dei diritti della difesa. E' opportuno esaminare in primo luogo quest' ultimo mezzo.
8 Le ricorrenti argomentano, a sostegno di tale mezzo, che esse non sono state preventivamente informate delle ragioni per le quali il Consiglio riteneva che la loro richiesta di adeguamento per la differenza di stadio commerciale e di quantità vendute in Arabia Saudita e nella Comunità non potesse essere accolta. Del pari esse sostengono di non essere state rese preventivamente edotte del mutamento del tipo di dazio antidumping istituito, di non avere ottenuto alcun riscontro alle richieste di ragguagli, da loro inoltrate, circa la determinazione della soglia di pregiudizio e che l' importo prescelto dalla Commissione per gli adeguamenti da applicare per l' immagazzinamento era insufficiente.
9 Per quanto riguarda la censura relativa al rigetto della richiesta di adeguamenti, argomentata dalla diversità di stadio commerciale, le ricorrenti sostengono che nel corso dell' intero procedimento i funzionari della Commissione sono rimasti ancorati alla premessa che l' adeguamento dovesse essere per varie ragioni respinto, senza peraltro avere mai posto in dubbio l' esistenza delle differenze di stadio commerciale, mentre, secondo il regolamento impugnato, l' adeguamento sarebbe stato rifiutato per il fatto che, tanto in Arabia Saudita quanto in Europa, nella maggioranza dei casi l' urea sarebbe venduta ad utilizzatori finali, così che non sussisterebbe alcuna diversità di stadio commerciale.
10 Con riguardo al diniego dell' applicazione dell' adeguamento richiesto per la differenza di quantità vendute in Arabia Saudita e in Europa, le ricorrenti sostengono che benché i funzionari della Commissione avessero affermato in varie occasioni che non era necessario procedere ad un adeguamento aggiuntivo, essendosi tenuto conto della differenza di quantità in sede di applicazione degli sconti sulle quantità, il Consiglio, al momento dell' adozione del regolamento impugnato, ha invece ritenuto insufficienti gli elementi giustificativi di tali adeguamenti.
11 Del pari osservano le ricorrenti che la Commissione, nel regolamento con cui ha istituito il dazio provvisorio, aveva adottato un prezzo base di 133 ECU, mentre il Consiglio, nel regolamento istitutivo del dazio definitivo, aveva optato per un dazio ad valorem, imponendo un onere molto più gravoso, senza avere previamente trasmesso agli interessati alcuna comunicazione e senza aver posto gli stessi in grado di presentare osservazioni, così violando il dovere d' informazione prescritto dall' art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento base.
12 Per altro verso, le ricorrenti contestano alla Commissione il mancato riscontro ai quesiti che esse le avevano sottoposto circa la determinazione della soglia di pregiudizio, in particolare circa la scelta del produttore comunitario cosiddetto "rappresentativo" e l' importo dei suoi costi di produzione, facendo valere che tali dati avevano carattere riservato.
13 Le ricorrenti ritengono infine che, nell' applicare un adeguamento per l' immagazzinamento, i funzionari della Commissione si siano basati su una cifra inferiore a quella che esse avevano fornito e che, ad onta delle esplicite richieste in tal senso, non sia stato fornito loro alcun chiarimento a questo proposito.
14 Giova anzitutto ricordare che, ai sensi dell' art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento base,
"a) la Commissione offre al ricorrente ed agli importatori ed esportatori notoriamente interessati (...) la possibilità di prendere conoscenza di tutte le informazioni ad essa fornite (...) purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell' art. 8 e siano utilizzate dalla Commissione nell' inchiesta (...);
b) gli esportatori ed importatori del prodotto per cui viene effettuata l' inchiesta (...) possono chiedere di essere informati dei principali fatti e considerazioni sulla cui base si prevede di raccomandare l' imposizione di dazi definitivi (...)".
15 Va poi richiamata la costante giurisprudenza della Corte (v., da ultimo, sentenza 18 giugno 1991, ERT, causa C-260/89, Racc. pag. I-0000), secondo la quale i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali di diritto di cui la Corte garantisce l' osservanza. Ne consegue che, per interpretare l' art. 7, n. 4, del regolamento base, deve aversi riguardo, in particolare, alle esigenze connesse al rispetto dei diritti della difesa, principio del quale la Corte ha più volte ribadito il carattere fondamentale (v., in particolare, sentenza 17 ottobre 1989, Dow Benelux, causa 85/87, Racc. pag. 3137). Dette esigenze si impongono non solo nell' ambito dei procedimenti che possono concludersi con l' irrogazione di sanzioni, ma anche nei procedimenti d' inchiesta, che preludono all' adozione di regolamenti antidumping, i quali, nonostante la loro portata generale, possono riguardare le imprese interessate direttamente ed individualmente e comportare per esse conseguenze sfavorevoli.
16 Va poi sottolineato come, in tema di diritti della difesa, l' azione delle istituzioni comunitarie debba essere tanto più scrupolosa per il fatto che, al suo stato attuale, la normativa di cui trattasi non prevede tutte le garanzie procedurali poste a tutela dei privati, eventualmente esistenti in taluni ordinamenti nazionali.
17 Si deve pertanto ammettere che, nell' adempimento del loro dovere d' informazione, le istituzioni comunitarie devono agire con tutta la dovuta diligenza cercando, come ha precisato la Corte nella sentenza 20 marzo 1985, Timex Corporation (causa 264/82, Racc. pag. 849, in particolare pag. 870), di dare alle imprese interessate, entro i limiti di ciò che è compatibile con l' osservanza del segreto professionale, indicazioni utili per la tutela dei loro interessi, scegliendo, eventualmente d' ufficio, i modi appropriati di una siffatta comunicazione. Le imprese interessate devono, in ogni caso, essere state messe in condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere efficacemente il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze allegati nonché sugli elementi di prova accolti dalla Commissione a sostegno delle proprie affermazioni relative all' esistenza di una pratica di dumping e del pregiudizio ad essa conseguente.
18 Orbene, nessun elemento del fascicolo consente di affermare che le istituzioni comunitarie abbiano assolto il loro dovere di mettere a disposizione delle ricorrenti tutte le informazioni che avrebbero consentito loro di tutelare efficacemente i propri interessi.
19 Infatti, per quanto riguarda gli adeguamenti richiesti per le differenze di quantità e di stadio commerciale, il convenuto cita, a sostegno delle proprie argomentazioni, unicamente una relazione di missione interna redatta da funzionari della Commissione, in seguito a verifiche effettuate in Arabia Saudita, nonché i resoconti di due riunioni svoltesi a Bruxelles, il 22 maggio e il 5 ottobre 1987, con i rappresentanti delle parti interessate. Orbene, il valore probatorio di tali documenti interni è tanto più da negare, in quanto, come evincesi dagli atti di causa, le informazioni che essi contengono non sono state portate a conoscenza delle ricorrenti con altri mezzi.
20 E' bensì vero che, in forza dell' art. 7, n. 4, lett. c), punto ii), del regolamento base, l' informazione richiesta può essere fornita in modo semplice, oralmente. Tale facoltà, tuttavia, non può dispensare le autorità comunitarie dal precostituire gli elementi che permettano di provare, all' occorrenza, l' avvenimento certo di una simile comunicazione. Poiché il Consiglio non ha addotto alcun elemento di prova a conferma della propria tesi, i primi due argomenti delle ricorrenti vanno ritenuti fondati.
21 Analogo rilievo valga con riguardo agli argomenti relativi alle irregolarità commesse dalla Commissione nella determinazione del margine di pregiudizio e nel calcolo dell' adeguamento per l' immagazzinamento.
22 Su tale punto, il convenuto si è sistematicamente richiamato all' esistenza di una lettera, datata 8 settembre 1988, che le ricorrenti sostengono di non avere mai ricevuto. Per le ragioni sopra esposte, tale lettera, che non è stata inviata a mezzo plico raccomandato e la cui ricezione non poteva quindi essere dimostrata con assoluta certezza, non può considerarsi mezzo idoneo con cui poteva essere diligentemente assolto l' obbligo di informazione prescritto dal regolamento base. Queste due censure vanno, pertanto, anch' esse accolte.
23 Infine, per quanto riguarda la mancata informazione in ordine al mutamento del metodo di calcolo del dazio definitivo, si deve anzitutto rilevare che, se è pur vero che l' ammontare del dazio definitivo è un' informazione essenziale, lo stesso non può dirsi in riferimento al tipo di dazio definitivamente adottato dal Consiglio ed al metodo di calcolo del medesimo.
24 Poiché, invero, la scelta tra i vari tipi di dazi antidumping non ha, in linea di principio, incidenza sul quantum finale di tale dazio ed, inoltre, essendo il dazio ad valorem di gran lunga il più consunto in materia di dumping, l' informazione relativa al metodo di calcolo del dazio antidumping non può essere considerata essenziale né, conseguentemente, l' assenza di tale informazione può considerarsi lesiva dei diritti della difesa. Tale argomento deve pertanto essere respinto.
25 Dalle considerazioni che precedono tuttavia emerge che il mezzo relativo alla violazione dei diritti della difesa merita di essere accolto. Pertanto, tralasciando l' esame degli altri mezzi invocati dalle ricorrenti, l' art. 1 del regolamento n. 3339/87 va annullato in quanto istituisce un dazio antidumping a carico delle ricorrenti.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
26 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il Consiglio è rimasto sostanzialmente soccombente e va quindi condannato alle spese. La parte interveniente sopporterà le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) L' art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 4 novembre 1987, n. 3339, che istituisce un dazio antidumping definitivo nelle importazioni di urea originaria della Libia e dell' Arabia Saudita, è annullato in quanto istituisce un dazio antidumping a carico delle ricorrenti.
2) Il convenuto è condannato alle spese.
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