Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Disposizioni del Trattato - Inapplicabilità ad una situazione puramente interna di uno Stato membro
( Trattato CEE, art . 52 )
Massima
Le disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento non si applicano a situazioni puramente interne ad uno Stato membro quali quelle dei cittadini di uno Stato membro che esercitano, sul suo territorio, un' attività professionale autonoma per la quale non possono avvalersi di alcuna formazione o pratica precedente in un altro Stato membro .
Parti
Nelle cause riunite C-54/88, C-91/88 e C-14/89,
aventi ad oggetto le domande di pronunzia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell' art . 177 del Trattato CEE, dalle Preture di Conegliano ( causa C-54/88 ), di Prato ( causa C-91/88 ) e di Pisa ( causa C-14/89 ), nei procedimenti penali dinanzi ad esse pendenti a carico di
Eleonora Nino ( causa C-54/88 ),
Rinaldo Prandini e Bruna Goti ( causa C-91/88 )
e
Pier Cesare Pierini ( causa C-14/89 ),
domande vertenti sull' interpretazione degli artt . 5, 52 e 57 del Trattato CEE, nonché del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, del 18 dicembre 1961 ( GU 1962, pag . 36 ),
LA CORTE ( Prima Sezione ),
composta dai signori Sir Gordon Slynn, presidente di sezione, R . Joliet e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,
avvocato generale : M . Darmon,
cancelliere : D . Louterman, amministratore principale,
viste le osservazioni scritte presentate :
- per gli imputati nelle cause principali dall' avv . Giacomo Rosapepe, del foro di Roma,
- per la Repubblica italiana dal sig . Oscar Fiumara, avvocato dello Stato, in qualità di agente,
- per il Regno del Belgio dal sig . J.P . Dercq, in qualità di agente,
- per la Commissione delle Comunità europee dal sig . Guido Berardis, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali degli imputati nelle cause principali, della Repubblica italiana e della Commissione all' udienza del 6 febbraio 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 6 marzo 1990,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanze 8 febbraio 1988 ( causa C-54/88, Nino ), 9 marzo 1988 ( causa C-91/88, Prandini e Goti ) e 6 dicembre 1988 ( causa C-14/89, Pierini ), pervenute in cancelleria rispettivamente il 19 febbraio 1988, il 16 marzo 1988 ed il 19 gennaio 1989, i pretori di Conegliano, di Prato e di Pisa hanno proposto ciascuno, ai sensi dell' art . 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali relative all' interpretazione degli artt . 5, 52 e 57 del Trattato CEE, nonché del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, del 18 dicembre 1961 ( GU 1962, pag . 36 ), al fine di valutare la compatibilità con il diritto comunitario di una norma italiana che vieta l' esercizio abusivo della professione medica .
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di tre procedimenti penali a carico di Eleonora Nino, Rinaldo Prandini, Bruna Goti e Pier Cesare Pierini, tutti cittadini italiani e membri dell' Associazione italiana flussoterapeuti e pranoterapeuti, i quali, senza essere abilitati all' esercizio della professione medica, hanno svolto in Italia attività di bioterapeuti e di pranoterapeuti .
3 L' art . 348 del Codice penale italiano punisce come reato l' esercizio abusivo di una professione senza l' abilitazione dello Stato quando tale abilitazione è richiesta . Dal fascicolo risulta che in Italia la bioterapia e la pranoterapia sono comprese tra le attività che rientrano nell' esercizio della professione medica e presuppongono, in quanto tali, il rilascio di un' abilitazione speciale .
4 Il 24 giugno 1986 la Nino è stata denunciata per il reato punito dall' art . 348 del Codice penale italiano, in quanto aveva abusivamente esercitato la professione di medico eseguendo interventi di bioterapia e di pranoterapia . Il Prandini, la Goti ed il Pierini sono stati denunciati per lo stesso reato il 3 giugno 1986 .
5 Chiamati a comparire dinanzi ai pretori, gli imputati hanno sostenuto che la norma penale la cui violazione era loro addebitata è incompatibile con la libertà di stabilimento . Pertanto, i pretori hanno sospeso i procedimenti ed hanno sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali :
"1 ) Se l' art . 52 del Trattato, interpretato in relazione all' art . 57 e tenuto conto del fatto che esso ha effetto diretto negli ordinamenti degli Stati membri, comporta l' obbligo per gli Stati membri e quindi anche per il governo italiano di adottare i provvedimenti normativi che sono il presupposto indispensabile dell' emanazione delle direttive in materia di libertà di stabilimento previste dal Trattato . E se, per il difetto di tali adempimenti, il governo italiano abbia violato l' obbligo ad esso imposto dall' art . 5 del Trattato .
2)Se uno Stato membro che non abbia, in modo alcuno, regolato le professioni paramediche quali la bioterapia possa applicare una sanzione penale a carico di un cittadino comunitario, potenzialmente abilitato all' esercizio della professione di bioterapeuta in altri Stati membri, per un fatto ( cura con metodi bioterapeutici ) previsto dalla legge come reato, quando tale attività non è consentita unicamente perché lo Stato membro non l' ha disciplinata, né prevista .
3 ) Se, in difetto delle direttive la cui emanazione da parte del Consiglio è prevista dall' art . 57 del Trattato, il Consiglio, sulla base del titolo 5° del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, possa emanare, per rimediare alla mancanza delle direttive, provvedimenti intesi a coordinare le condizioni di esercizio delle professioni paramediche oggetto della presente domanda d' interpretazione ".
6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, delle disposizioni comunitarie e nazionali di cui trattasi, dello svolgimento del procedimento, nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
7 Va rilevato, in via preliminare, che sia la direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/362/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi ( GU L 167, pag . 1 ), sia la direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico ( GU L 167, pag . 14 ), contengono solo disposizioni relative alla professione di medico . Non esiste alcuna disposizione comunitaria che disciplini l' esercizio delle professioni paramediche su cui vertono le cause principali .
8 Gli imputati sostengono che la norma penale nazionale la cui violazione era loro addebitata è incompatibile con la libertà di stabilimento . A loro parere, l' effettivo esercizio di tale libertà, quale previsto dall' art . 52 del Trattato, non può essere negato ad una persona cui si applica il diritto comunitario per il solo fatto che, per una determinata professione, le direttive contemplate dall' art . 57 del Trattato non sono state ancora adottate . Pertanto, e tenuto conto del fatto che sarebbe loro consentito esercitare la loro professione, senza essere abilitati all' esercizio della medicina, in taluni altri Stati membri, i procedimenti penali promossi nei loro confronti violerebbero il principio della libertà di stabilimento .
9 Il governo italiano, sostenuto dalla Commissione, assume per contro che nei casi di specie non emerge alcun elemento di collegamento con il diritto comunitario e che, di conseguenza, non si pone alcuna questione di diritto comunitario . In subordine, il governo italiano, sostenuto su questo punto dal governo belga, rileva che l' art . 52 del Trattato, in relazione all' art . 57 dello stesso, non obbliga affatto gli Stati membri a disciplinare l' esercizio di ogni attività professionale .
10 E' da sottolineare che, come emerge dai fascicoli, tutti gli imputati sono cittadini italiani che risiedono in Italia, hanno ottenuto le qualifiche di bioterapeuta e pranoterapeuta in Italia e sono stati perseguiti sulla base dell' art . 348 del Codice penale italiano a seguito di interventi eseguiti solo nel territorio di tale Stato membro . Da tutti questi elementi risulta che le fattispecie di cui alle cause principali riguardano situazioni puramente interne ad uno Stato membro .
11 Ora, come la Corte ha precisato nella sentenza 20 aprile 1988 ( causa 204/87, Bekaert, Racc . pag . 2029 ), l' insussistenza di qualsiasi elemento esulante dall' ambito puramente nazionale in una determinata fattispecie ha l' effetto, in fatto di libertà di stabilimento, che le disposizioni di diritto comunitario non si applicano a siffatta situazione .
12 Le questioni sollevate dai pretori di Conegliano, di Prato e di Pisa vanno quindi risolte nel senso che le disposizioni del Trattato CEE relative alla libertà di stabilimento non si applicano a situazioni puramente interne ad uno Stato membro, come quelle dei cittadini di uno Stato membro che esercitano, nel territorio di questo, un' attività professionale autonoma per la quale non possono avvalersi di alcuna formazione o pratica precedenti in un altro Stato membro .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
13 Le spese sostenute dai governi italiano e belga e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nelle cause principali, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( Prima Sezione ),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dai pretori di Conegliano, di Prato e di Pisa con ordinanze 8 febbraio, 9 marzo e 6 dicembre 1988, dichiara :
Le disposizioni del Trattato CEE relative alla libertà di stabilimento non si applicano a situazioni puramente interne ad uno Stato membro, come quelle dei cittadini di uno Stato membro che esercitano, nel territorio di questo, un' attività professionale autonoma per la quale non possono avvalersi di alcuna formazione o pratica precedenti in un altro Stato membro .
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