Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1 . Ricorso d' annullamento - Termini - Decorrenza - Notificazione - Nozione - Onere della prova dell' avvenuta notifica - Applicazione al ricorso dei dipendenti
( Trattato CEE, artt . 173, 3° comma e 191; statuto del personale, art . 91, n . 3 )
2 . Dipendenti - Previdenza sociale - Assicurazione di malattia - Coniuge, anch' egli dipendente delle Comunità, in aspettativa per motivi personali - Diritto alle prestazioni per il tramite dell' affiliazione dell' altro coniuge - Presupposti
( Statuto del personale, artt . 40, n . 3, 2° comma, e 72, n . 1; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei dipendenti delle Comunità europee, art . 3, n . 1 )
Massima
1 . Se una decisione è debitamente notificata, ai sensi dell' art . 191 del trattato, qualora sia stata comunicata al destinatario e questi sia stato in grado di prenderne atto, l' onere di fornire la prova della data in cui la decisione è stata notificata incombe alla parte che eccepisce la tardività di una domanda per mancato rispetto dei termini entro i quali, in forza dell' art . 173, 3° comma, del trattato, dev' essere proposto un ricorso d' annullamento .
2 . Il dipendente in aspettativa per motivi personali è assicurato contro i rischi di malattia per il tramite dell' affiliazione del coniuge al regime comune, purché soddisfi le condizioni di cui all' art . 3, n . 1, della disciplina relativa alla copertura dei rischi di malattia, senza essere tenuto a versare i contributi previsti dall' art . 40, n . 3, secondo comma, dello statuto .
Infatti, se l' art . 72, n . 1, dello statuto, facendo dipendere l' applicazione del regime comune al coniuge dalla condizione che questi non possa godere di prestazioni equivalenti grazie ad altre disposizioni, vuole evitare, per quanto possibile, doppie assicurazioni dei rischi di malattia e non contempla principalmente la posizione del coniuge che sia anch' esso dipendente comunitario, la genericità della sua formulazione non consente di escludere chi, malgrado questa sua qualità, non sia direttamente assicurato contro i rischi di malattia .
D' altra parte questa norma, la quale mira a circoscrivere la possibilità che il coniuge fruisca del regime comune tramite l' affiliato alle ipotesi sussidiarie in cui non possa avere diritto "aliunde" a prestazioni equiparabili, non obbliga cionondimeno l' interessato a ricercare in ogni caso una copertura assicurativa in forza di altre norme e non postula quindi, affinché il coniuge possa fruire del regime comune, ch' egli si trovi nell' impossibilità assoluta di ottenere prestazioni della stessa natura e dello stesso livello a titolo di altre disposizioni .
Parti
Nella causa 58/88,
Francis Olbrechts e Ingeborg Hogrefe in Olbrechts, dipendenti della Commissione delle Comunità europee, residenti in Bruxelles, con l' avv . L . Defalque del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell' avv . A . Schmitt, 62, avenue Guillaume,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . S . van Raepenbusch, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv . B . Cambier del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . G . Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 17 novembre 1987 relativa alla copertura assicurativa contro i rischi di malattia durante un periodo di aspettativa per motivi personali,
LA CORTE ( terza sezione ),
composta dai signori F . Grévisse, presidente di sezione, J.C . Moitinho del Almeida e M . Zuleeg, giudici,
avvocato generale : W . Van Gerven
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 23 maggio 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 15 giugno 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 24 febbraio 1988, i coniugi Francis Olbrechts e Ingeborg Hogrefe in Olbrechts hanno proposto, ai sensi dell' art . 91 dello statuto, un ricorso volto all' annullamento della decisione della Commissione 17 novembre 1987, con la quale il diritto della ricorrente alla copertura del regime di assicurazione-malattia comune alle istituzioni delle Comunità europee ( in prosieguo : il "regime comune ") è stato subordinato al versamento del contributo di cui all' art . 40, n . 3, dello statuto .
2 La sig.ra Olbrechts si trova in aspettativa per motivi personali dal 7 agosto 1986 a norma dell' art . 40, n . 2, dello statuto, per dedicarsi all' allevamento del figlio, di età inferiore ai 5 anni . Il 3 febbraio 1987, il sig . Olbrechts inviava una nota al capo della divisione "Assicurazione malattia e infortuni" presso la direzione generale "Personale e Amministrazione" per contestare l' interpretazione che, in occasione di una domanda di rimborso di talune spese mediche della moglie, il competente ufficio della Commissione aveva dato alle disposizioni dello statuto, deducendone che la moglie non era assicurata per il tramite della affiliazione del marito al regime comune e che, per fruirne, avrebbe dovuto versare essa stessa i contributi a norma dell' art . 40, n . 3, dello statuto .
3 Il capodivisione rispondeva con "nota all' attenzione della sig.ra Olbrechts, per il tramite del sig . Olbrechts", in data 6 febbraio 1987, confermando l' interpretazione della Commissione .
4 Il 27 maggio 1987 i ricorrenti inviavano una memoria, registrata presso il segretariato generale della Commissione il successivo 2 giugno, che essi presentavano come "domanda ai sensi dell' art . 90, n . 1, dello statuto" intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto della sig.ra Olbrechts a fruire del regime comune in quanto assicurata grazie all' affiliazione del coniuge .
5 Con nota 27 agosto 1987, la direzione generale "Personale e Amministrazione" significava alla sig.ra Olbrechts che la domanda presentata il 2 giugno 1987 costituiva, in realtà, un reclamo ai sensi del n . 2 di detto articolo, in quanto era "diretta avverso una decisione già adottata dall' autorità che ha il potere di nomina nei confronti del ( suo ) coniuge ".
6 Con nota 2 dicembre 1987, la direzione generale "Personale e Amministrazione" comunicava ai ricorrenti la decisione della Commissione del 17 novembre 1987 con la quale veniva respinto il reclamo 27 maggio 1987 .
7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
Sulla ricevibilità
8 La Commissione deduce l' irricevibilità del ricorso in quanto non sarebbero stati rispettati i termini previsti dagli artt . 90 e 91 dello statuto . La nota 6 febbraio 1987 avrebbe costituito la decisione arrecante pregiudizio ai ricorrenti, adottata a seguito della nota del sig . Olbrechts e non contestata dai ricorrenti mediante alcun reclamo proposto nel termine di tre mesi dettato dall' art . 90, n . 2, dello statuto . Il reclamo 27 maggio 1987 sarebbe, dunque, tardivo . La decisione della Commissione 17 novembre 1987, impugnata col presente ricorso, non sarebbe atta ad arrecare danno ai ricorrenti, costituendo mera conferma della decisione 6 febbraio 1987 . Inoltre, anche il reclamo proposto contro di essa sarebbe stato presentato oltre i termini .
9 Questo argomento non può essere accolto . La nota inviata alla ricorrente il 6 febbraio 1987 costituisce certamente l' atto arrecante pregiudizio, avverso il quale doveva essere diretto il reclamo dei ricorrenti, ma la Commissione non può invocare la tardività della domanda dei ricorrenti del 27 maggio 1987, che essa stessa ha, giustamente, qualificata come reclamo ai sensi dell' art . 90, n . 2, dello statuto .
10 Va ricordato, infatti, che, se una decisione è debitamente notificata, ai sensi del trattato, qualora sia stata comunicata al destinatario e questi sia stato in grado di prenderne atto ( sentenza 21 febbraio 1973, causa 6/72, Europemballage e Continental Can, Racc . pag . 215 ), l' onere di fornire la prova della data della notificazione della decisione incombe alla parte che eccepisce la tardività della domanda ( sentenze 5 giugno 1980, causa 108/79, Belfiore, Racc . pag . 1769 e 11 maggio 1989, cause riunite 193 e 194/87, Maurissen, Racc . pag . 1045 ).
11 Dagli atti di causa non risulta alcuna indicazione quanto alla data in cui la nota del 6 febbraio è pervenuta al destinatario . I rappresentanti della Commissione, interrogati al riguardo dalla Corte in udienza, si sono limitati a far valere il silenzio dei ricorrenti che non avrebbero contestato di aver ricevuto la nota 6 febbraio 1987 .
12 L' argomento così dedotto della Commissione non ha valore probatorio e, conseguentemente, l' eccezione di irricevibilità fondata sull' asserita tardività del reclamo deve essere respinta .
13 La Commissione sostiene poi, ancora, che non avendo risposto nel termine di quattro mesi dalla sua presentazione al reclamo dei ricorrenti del 27 maggio 1987 lo ha implicitamente respinto . Ai sensi dell' art . 91 dello statuto, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro i tre mesi successivi al rigetto implicito . Essendo stato presentato solo il 24 febbraio 1988, esso dovrebbe essere dichiarato tardivo e, pertanto, irricevibile .
14 A questo proposito si deve ricordare che, ai sensi dell' art . 91, n . 3, secondo trattino, dello statuto, quando una decisione esplicita di rigetto di un reclamo interviene successivamente alla decisione implicita di rigetto, ma entro il termine per il ricorso, quest' ultimo termine inizia nuovamente a decorrere per effetto di detta decisione .
15 Nel caso di specie, la Commissione non ha risposto al reclamo 27 maggio 1987 nel termine di quattro mesi di cui all' art . 90, n . 2, dello statuto, ma ha adottato, il 17 novembre 1987, una decisione esplicita di rigetto del reclamo, comunicata ai ricorrenti il 2 dicembre 1987, vale a dire quando il termine per il ricorso contro la decisione implicita di rigetto non era ancora scaduto . L' intervento di questa decisione esplicita ha, pertanto, fatto decorrere un nuovo termine per la proposizione dell' azione che non era ancora scaduto al momento della presentazione del ricorso .
16 Il ricorso è pertanto ricevibile .
Sul merito
17 I ricorrenti sostengono, in sostanza, che, a norma dell' art . 72, n . 1, dello statuto, il coniuge di un dipendente fruisce del regime assicurativo comune, qualora non fruisca già direttamente di detto regime ed a condizione che non possa aver titolo a prestazioni della stessa natura e dello stesso livello in forza di altre disposizioni di legge o di regolamento . L' affiliazione del dipendente al regime comune sarebbe sospesa durante il periodo di aspettativa per motivi personali per effetto dell' art . 40, n . 3, dello statuto, salvo che il dipendente assolva alle condizioni ivi stabilite, vale a dire, segnatamente, che provveda al versamento dei contributi . Il dipendente non sarebbe pertanto più affiliato direttamente e fruirebbe, quindi, della copertura assicurativa del regime comune per il tramite dell' affiliazione del coniuge, conformemente all' art . 72, n . 1, dello statuto . Gli artt . 3 e 4 della normativa relativa alla copertura dei rischi di malattia dei dipendenti delle Comunità europee ( in prosieguo : la "normativa ") enuncerebbero con parole diverse gli stessi principi .
18 Va ricordato, in merito, che la copertura assicurativa dei dipendenti nonché dei loro familiari contro i rischi di malattia è disciplinata, in primo luogo, dall' art . 72 dello statuto . Il n . 1 di detta norma dispone che :
"( n)ei limiti dell' 80% delle spese sostenute e in base ad una regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, previo parere del comitato dello statuto, il funzionario, il coniuge - se questo non può beneficiare di prestazioni della stessa natura e dello stesso livello a titolo di qualsiasi altra disposizione di legge o regolamentare - i figli e le altre persone a carico (...) sono coperti contro i rischi di malattia ."
19 La Commissione sostiene che la ricorrente non può avvalersi di tale disposizione, in quanto avrebbe avuto la possibilità di fruire della copertura assicurativa del regime comune versando il contributo di cui all' art . 40, n . 3, dello statuto .
20 La tesi della Commissione va disattesa . Si deve rilevare, innanzitutto, che la condizione posta dall' art . 72, n . 1, dello statuto, per l' applicazione del regime comune al coniuge, è intesa ad evitare, nella misura del possibile, doppie assicurazioni dei rischi di malattia ( vedasi sentenza 8 marzo 1988, causa 339/85, Brunotti, Racc . pag . 1379 ). Tale norma, riferendosi alla copertura in forza di altre disposizioni, non contempla principalmente la posizione del coniuge che sia anch' esso dipendente comunitario, ma non consente, stante la genericità della sua formulazione, di escludere il coniuge del dipendente comunitario che sia a sua volta dipendente delle Comunità, qualora questi non sia direttamente assicurato contro i rischi di cui all' art . 72 .
21 Inoltre, si deve sottolineare che se è pur vero che l' art . 72, n . 1, dello statuto mira a circoscrivere le possibilità che il coniuge fruisca del regime comune tramite l' affiliato alle ipotesi sussidiarie in cui non possa aver diritto "aliunde" a prestazioni equiparabili, non può ricavarsi né dal suo tenore letterale né dalla sua ratio che il coniuge del dipendente affiliato sia tenuto a ricercare, in ogni caso, una copertura assicurativa in forza di altre norme . La suddetta disposizione non postula quindi, affinché il coniuge possa fruire del regime comune, che questi si trovi nell' impossibilità assoluta di fruire di prestazioni della stessa natura e dello stesso livello a titolo di altre disposizioni .
22 Questa interpretazione trova conferma, peraltro, nell' art . 3, n . 1, della normativa, istituita in forza dell' art . 72 dello statuto, che detta le norme specifiche in materia di assicurazione contro i rischi di malattia del coniuge dell' affiliato, disponendo che :
"( l)e persone assicurate tramite l' affiliato sono :
1 ) il coniuge, a condizione che non sia egli stesso affiliato al regime comune, e sempreché
- non eserciti un' attività lucrativa a titolo professionale o,
- se esercita tale attività, sia coperto da un regime pubblico d' assicurazione-malattia e la sua attività professionale non dia luogo a redditi annui superiori alla retribuzione di base annua di un funzionario di grado B/4 (...)".
23 Ne consegue l' irrilevanza del fatto che la ricorrente potesse continuare a fruire della copertura ex art . 72 dello statuto versando il contributo di cui all' art . 40, n . 3, dello statuto .
24 La Commissione sostiene, tuttavia, che l' art . 40, n . 3, dello statuto osta a che un dipendente in aspettativa per motivi personali fruisca del regime comune per il tramite dell' affiliazione del coniuge soprattutto in quanto, a termini di detta disposizione, la sospensione non riguarda solo la sua "iscrizione al regime di sicurezza sociale" bensì anche la "copertura dei relativi rischi ". Quest' ultima precisazione non avrebbe senso se la predetta disposizione non avesse la portata conferitale nella decisione contestata .
25 Tale tesi non può essere accolta . Il tenore dell' art . 40, n . 3, 1° comma, dello statuto non consente di dedurne che i suoi autori abbiano voluto derogare - in caso di aspettativa per motivi personali del coniuge di un dipendente affiliato - alla norma generale di cui all' art . 72 dello statuto e precisata all' art . 3, n . 1, della normativa, ai sensi della quale il coniuge non affiliato è assicurato tramite l' affiliato, a condizione che non svolga un' attività lavorativa a titolo lucrativo o che, in caso contrario, i redditi derivantine non superino un determinato massimale .
26 Poiché non svolgeva un' attività lavorativa a titolo lucrativo, la ricorrente, conformemente all' art . 3, n . 1, della normativa, era quindi assicurata tramite il coniuge, non essendo affiliata al regime comune .
27 A tal riguardo, la Commissione fa valere che le parole "sospensione" e "risoluzione" non possono essere confuse . Il dipendente in aspettativa per motivi personali continuerebbe ad essere affiliato anche qualora, a norma dell' art . 40, n . 3, dello statuto, gli effetti derivanti dalla sua affiliazione fossero sospesi, per cui non potrebbe essere applicato nei suoi confronti l' art . 3, n . 1, della normativa .
28 L' interpretazione della Commissione non può essere accolta . Dallo stesso tenore letterale dell' art . 4, n . 2, della normativa, emanata, peraltro, dopo la sentenza della Corte 5 aprile 1973, Noè-Dannwerth, causa 51/72, Racc . pag . 433, citata dalla Commissione, emerge che il dipendente in aspettativa per motivi personali è affiliato solo qualora adempia alle condizioni stabilite dall' art . 40, n . 3, secondo comma, dello statuto, vale a dire, qualora versi il contributo previsto da detta disposizione .
29 La Commissione sostiene, inoltre, che l' accoglimento della tesi dei ricorrenti si tradurrebbe in una discriminazione tra i dipendenti in aspettativa per motivi personali, a seconda che siano coniugati ovvero celibi, vedovi o divorziati, in quanto per questi ultimi la copertura assicurativa sarebbe subordinata al versamento dei contributi, mentre i primi godrebbero dell' assicurazione, durante il periodo di aspettativa, tramite il coniuge .
30 Su tale punto, si deve rilevare che, ai fini della valutazione del rispetto del principio di non-discriminazione, non si tratta di porre a raffronto dipendenti con differente situazione familiare, come suggerito dalla Commissione, bensì di confrontare la situazione dei coniugi di dipendenti, a seconda che siano, o meno, essi stessi dipendenti delle Comunità . I coniugi che sono dipendenti delle Comunità in aspettativa per motivi personali non devono avere un trattamento meno favorevole dei coniugi non dipendenti e pertanto devono poter fruire, al pari di questi ultimi, delle disposizioni di cui all' art . 3, n . 1, della normativa .
31 Da quanto precede discende che il dipendente in aspettativa per motivi personali è assicurato contro i rischi di malattia per il tramite dell' affiliazione del coniuge al regime comune, purché soddisfi le condizioni di cui all' art . 3, n . 1, della normativa, senza essere tenuto a versare il contributo stabilito dall' art . 40, n . 3, secondo comma, dello statuto .
32 La decisione della Commissione del 17 novembre 1987, adottata in risposta al reclamo dei ricorrenti, deve essere quindi annullata .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
33 Ai sensi dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . Essendo rimasta soccombente, la Commissione va condannata alle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( terza sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) La decisione della Commissione del 17 novembre 1987, adottata in risposta al reclamo dei ricorrenti, è annullata .
2 ) La Commissione è condannata alle spese .
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