Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure d' effetto equivalente - Normativa che subordina all' aggiunta d' olio di sesamo a reazione cromatica la vendita di taluni grassi alimentari importati - Inammissibilità - Giustificazione - Lealtà dei negozi commerciali - Tutela dei consumatori - Insussistenza
( Trattato CEE, art . 30 )
Massima
Uno Stato membro che subordini all' aggiunta di olio di sesamo a reazione cromatica la vendita degli oli vegetali commestibili diversi dall' olio di oliva, nonché della margarina, dei grassi idrogenati alimentari e dei grassi alimentari solidi d' origine animale e vegetale diversi dal burro e dai grassi suini, importati da altri Stati membri, viene meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art . 30 del Trattato CEE .
In effetti un tale provvedimento, inteso a combattere talune pratiche fraudolente miranti ad ingannare il consumatore, è inidoneo a perseguire in modo efficace lo scopo voluto e non è quindi necessario per soddisfare le esigenze tassative concernenti la lealtà dei negozi commerciali e la tutela dei consumatori .
Parti
Nella causa C-67/88,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Guido Berardis, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente e di domiciliatario, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal prof . Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dall' avvocato dello Stato Ivo M . Braguglia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adelaïde,
convenuta,
avente ad oggetto la constatazione che, subordinando all' aggiunta di olio di sesamo a reazione cromatica la commercializzazione degli oli vegetali commestibili diversi da quello di oliva, nonché della margarina, dei grassi idrogenati alimentari e dei grassi alimentari solidi d' origine animale e vegetale diversi dal burro e dai grassi suini, importati da altri Stati membri, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell' art . 30 del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, G.F . Mancini, G.C . Rodríguez Iglesias, M . Díez de Velasco, presidenti di sezione, C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler, P.J.G . Kapteyn, giudici,
avvocato generale : W . Van Gerven
cancelliere : J.A . Pompe, vicecancelliere
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese delle parti all' udienza del 12 giugno 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale all' udienza del 5 luglio 1990,
ha pronunciato la presente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 3 marzo 1988, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art . 169 del Trattato CEE, un ricorso mirante a far dichiarare che, subordinando all' aggiunta di olio di sesamo a reazione cromatica la commercializzazione degli oli vegetali commestibili diversi da quello di oliva, nonché della margarina, dei grassi idrogenati alimentari e dei grassi alimentari solidi di origine animale e vegetale diversi dal burro e dai grassi suini, importati dagli altri Stati membri, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell' art . 30 del Trattato CEE .
2 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento, nonché dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati in prosieguo solo nella misura necessaria per comprendere il ragionamento della Corte .
3 In via preliminare si deve osservare che il governo italiano non contesta che l' obbligo, imposto dalla disciplina italiana, di aggiungere olio di sesamo ai prodotti in questione rappresenta, per quel che riguarda i prodotti importati per essere venduti in Italia, una misura d' effetto equivalente ad una restrizione quantitativa vietata dall' art . 30 del Trattato . Si discute invero fra le parti se le norme in questione siano o meno giustificate da esigenze tassative inerenti alla lealtà dei negozi commerciali ed alla difesa dei consumatori .
4 A questo proposito si deve ricordare, come la Corte ha più volte ribadito fin dalla sua sentenza 20 febbraio 1979, Rewe ( causa 120/78, Racc . pag . 649 ), che, in mancanza di una disciplina comune per il commercio dei prodotti in questione, gli ostacoli alla libera circolazione intracomunitaria derivanti dalle disparità delle legislazioni nazionali vanno accettati qualora tali prescrizioni, indistintamente applicabili ai prodotti nazionali ed ai prodotti importati, possano ammettersi come necessarie per rispondere ad esigenze imperative attinenti tra l' altro alla lealtà dei negozi commerciali e alla difesa dei consumatori . E' inoltre necessario che la disciplina nazionale in questione sia proporzionata alla finalità perseguita . Se uno Stato membro ha facoltà di optare tra varie misure idonee a perseguire la stessa finalità, deve scegliere il mezzo che meno ostacola la libertà degli scambi .
5 Nella fattispecie il governo italiano sostiene che l' obbligo di aggiungere olio di sesamo a reazione cromatica si rivela indispensabile per combattere talune pratiche fraudolente miranti ad ingannare il consumatore, specie nel settore dell' olio d' oliva . Inoltre, questa finalità non potrebbe venire perseguita mediante etichettatura idonea e il provvedimento renderebbe superflue le analisi di laboratorio, la cui attendibilità d' altro canto sarebbe dubbia allo stato attuale di detta tecnica .
6 A questo proposito basterà rilevare che l' obbligo di aggiungere olio di sesamo ad altri oli vegetali commestibili non serve a tutelare il consumatore contro la commistione dolosa di olio d' oliva con altri oli . Infatti quest' obbligo non è generalizzato, dato che riguarda soltanto l' olio destinato ad uso alimentare, come dispone l' art . 13 del decreto ministeriale italiano 18 dicembre 1975 ( GURI n . 340 del 27.12.1975 ). E' emerso in corso di causa che gli oli vegetali non sesamati possono venire venduti senza difficoltà sul mercato italiano .
7 Inoltre, sia per la produzione nazionale sia per i prodotti importati, non vi è un controllo effettivo per verificare se realmente l' olio di sesamo è stato aggiunto, anche quando i prodotti importati provengono da paesi nei quali non esiste l' obbligo di aggiungere olio di sesamo . In tale situazione il produttore intenzionato a commettere una frode acquisterà oli vegetali non sesamati per mescolarli con l' olio d' oliva .
8 Di conseguenza, occorre constatare che il provvedimento in questione, essendo inidoneo a perseguire in modo efficace lo scopo voluto, non è necessario per soddisfare le richiamate esigenze tassative .
9 Per converso, un' idonea etichettatura e il ricorso a metodi scientifici consentono di differenziare l' olio d' oliva dagli altri oli destinati all' alimentazione umana; questi metodi sono menzionati dall' art . 1 del regolamento ( CEE ) della Commissione 18 maggio 1977, n . 1058, relativo alle caratteristiche degli oli d' oliva e di taluni prodotti contenenti olio d' oliva ( GU L 128, pag . 6 ) e dall' allegato VIII di tale regolamento ( Ricerca della presenza di altri oli nell' olio d' oliva ).
10 Occorre quindi constatare che, subordinando all' aggiunta d' olio di sesamo a reazione cromatica la vendita degli oli vegetali commestibili diversi da quello di oliva, nonché della margarina, dei grassi idrogenati alimentari e dei grassi alimentari solidi d' origine animale e vegetale diversi dal burro e dai grassi suini, importati dagli altri Stati membri, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell' art . 30 del Trattato CEE .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
11 A norma dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico della parte soccombente . La convenuta è rimasta soccombente e quindi va condannata alle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) La Repubblica italiana, subordinando all' aggiunta d' olio di sesamo a reazione cromatica la vendita degli oli vegetali commestibili diversi da quello di oliva, nonché della margarina, dei grassi idrogenati alimentari e dei grassi alimentari solidi d' origine animale e vegetale diversi dal burro e dai grassi suini, importati dagli altri Stati membri, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell' art . 30 del Trattato CEE .
2 ) Le spese sono poste a carico della Repubblica italiana .
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