Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli - Aiuto alla produzione - Associazioni di produttori - Nozione - Appartenenza di non produttori - Ammissibilità - Presupposti
( Regolamento del Consiglio n . 516/77, art . 3 bis )
2 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli - Aiuto alla produzione - Presupposti - Contratto di approvvigionamento concluso con un' associazione di produttori ai sensi del regolamento n . 516/77 - Associazione riconosciuta ad altro titolo - Esclusione
( Regolamento del Consiglio n . 516/77, art . 3 bis )
Massima
1 . L' art . 3 bis del regolamento n . 516/77, recante organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, il quale istituisce un regime di aiuti alla produzione, dev' essere interpretato nel senso che l' associazione di produttori è caratterizzata dal fatto di esser stata istituita per iniziativa dei produttori e di essere composta essenzialmente di produttori . Queste caratteristiche non escludono l' appartenenza all' associazione di chi non sia produttore, purché i non produttori non dispongano della maggioranza dei voti nell' associazione, né abbiano altre possibilità di controllare gli affari della stessa .
2 . L' art . 3 bis del regolamento n . 516/77 dev' essere interpretato nel senso che un' impresa di trasformazione non ha diritto all' aiuto alla produzione da esso istituito qualora la controparte con cui ha concluso un contratto d' approvvigionamento di frutta fresca non sia un' associazione di produttori riconosciuta ai sensi di detta disposizione . Lo stesso vale nel caso in cui l' impresa di trasformazione abbia potuto ritenere che detta controparte era stata riconosciuta come associazione di produttori a norma di altre disposizioni del diritto comunitario .
Parti
Nel procedimento 77/88,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Stute Nahrungsmittelwerke GmbH & Co . KG, con sede in Paderborn,
e
Repubblica federale di Germania, rappresentata dal Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft,
domanda vertente sull' interpretazione delle norme comunitarie relative alle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli e al loro riconoscimento,
LA CORTE ( quarta sezione ),
composta dai signori T . Koopmans, presidente di sezione, C.N . Kakouris e M . Diez de Velasco, giudici,
avvocato generale : F.G . Jacobs
cancelliere : D . Louterman, amministratore principale
viste le osservazioni presentate :
- per la società Stute Nahrungsmittelwerke GmbH & Co . KG, ricorrente nella causa principale, dall' avv . Barbara Festge del foro di Amburgo,
- per il governo della Repubblica federale di Germania, convenuto nella causa principale, dal sig . Michael Bergemann, Regierungsrat im Bundesamt fuer Ernaehrung und Fortswirtschaft, in qualità di agente,
- per il governo della Repubblica ellenica dal sig . Nikos Frangakis, consigliere giuridico della rappresentanza permanente di Grecia presso le Comunità europee a Bruxelles, e dalla sig.ra Elli-Markella Mamouna, giurista presso il Ministero degli affari esteri, servizio giuridico speciale per le Comunità europee,
- per la Commissione delle Comunità europee dal suo consigliere giuridico, sig . Dierk Booss, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 28 febbraio 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 20 aprile 1989,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 1° marzo 1988, pervenuta in cancelleria il 9 marzo successivo, il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art . 177 del trattato CEE, varie questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione del regolamento del Consiglio 14 marzo 1977, n . 516, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ( GU L 73, pag . 1 ).
2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra la società Stute Nahrungsmittelwerke GmbH & Co . KG di Paderborn ( in prosieguo : "Stute ") e il Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft, ente d' intervento tedesco, originata dal rifiuto di quest' ultimo di concedere alla prima l' aiuto alla produzione chiesto in vista della trasformazione di ciliegie, acquistate presso un' associazione di produttori, in ciliegie conservate allo sciroppo . Detto rifiuto era stato opposto per il motivo che l' associazione di produttori considerata non rispondeva ai requisiti contemplati dal menzionato regolamento n . 516/77 .
3 Il regime di aiuti alla produzione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli è stato istituito con regolamento del Consiglio 30 maggio 1978, n . 1152, che modifica il regolamento n . 516/77 ( GU L 144, pag . 1 ). Detto regolamento aggiunge al regolamento n . 516/77 l' art . 3 bis il quale dispone, tra l' altro, che il regime di aiuti è basato "su contratti stipulati nella Comunità, da un lato, tra i produttori o le loro associazioni o unioni riconosciute e, dall' altro, i trasformatori o le loro associazioni o unioni legalmente costituite ". Il regime di aiuti si applica alle ciliegie conservate allo sciroppo a norma del regolamento del Consiglio 24 luglio 1979, n . 1639, che modifica il regolamento n . 516/77 ( GU L 192, pag . 3 ).
4 Il contratto che è all' origine della causa principale vincolava la Stute alla società Rudolf Bargstedt Hamburg Obsterzeugerorganisation GmbH, che le forniva le ciliegie destinate ad essere trasformate in ciliegie conservate allo sciroppo . Secondo il Bundesamt, detta società non poteva essere considerata organizzazione di produttori poiché era controllata dal sig . Rudolf Bargstedt, commerciante e grossista che non produceva ortofrutticoli e non li poteva perciò conferire alla società; egli sarebbe in effetti il socio principale della società e, all' epoca della stipulazione del contratto con la Stute, disponeva di 68 voti sul totale di 103 voti contemplato dallo statuto della società . Secondo la Stute, la società Rudolf Bargstedt era stata riconosciuta dalle autorità del Land di Amburgo come organizzazione di produttori ai sensi del diritto comunitario; dall' ordinanza di rinvio emerge che detto riconoscimento sarebbe basato sul regolamento del Consiglio 18 maggio 1972, n . 1035, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticolo ( GU L 118, pag . 1 ).
5 Il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, dinanzi al quale la Stute ha proposto il ricorso, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali :
"1 ) Quali requisiti minimi debba soddisfare un' associazione di produttori 'riconosciuta' ai sensi dell' art . 3 bis, n . 2, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 14 marzo 1977, n . 516 ( GU L 73 del 21.3.1977, pag . 1 ), ovvero dell' art . 3 bis, n . 1, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 31 marzo 1984, n . 988 ( GU L 103 del 16.4.1984, pag . 11 ), ovvero dell' art . 3, n . 1, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 24 febbraio 1986, n . 426 ( GU L 49 del 27.2.1986, pag . 1 ).
Se alla luce di questi requisiti minimi l' associazione di produttori di cui all' art . 3 bis del regolamento ( CEE ) n . 516/77 sia da definire ai sensi dell' art . 13 del regolamento ( CEE ) n . 1035/72, ovvero ai sensi dell' art . 4 del regolamento ( CEE ) n . 1360/78 .
2 ) Se rientri in questi requisiti minimi il fatto che i produttori abbiano la possibilità di influire in maniera decisiva attraverso la maggioranza dei voti sulle decisioni dell' associazione riconosciuta e se sia pregiudizievole al riguardo il fatto che un membro di una siffatta associazione di produttori che non sia un produttore abbia la maggioranza dei voti o se basti che i produttori, in quanto soci di minoranza, dispongano di possibilità di controllo e di diritto di veto .
3 ) Se il soddisfacimento di questi requisiti minimi sia presupposto dell' esistenza del diritto ad un aiuto qualora ricorrano tutti gli altri presupposti per un aiuto e, in particolare, qualora le autorità competenti abbiano riconosciuto l' associazione di produttori . Se al riguardo esista una tutela dell' affidamento per l' associazione di produttori e per i suoi acquirenti ".
6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, del contesto giuridico della causa principale nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
7 Si deve rilevare in via preliminare che le prime due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, vertono sui requisiti di cui debbono essere in possesso le associazioni di produttori ai sensi del regolamento n . 516/77 e sugli elementi d' interpretazione che possono desumersi dall' analisi di altri regolamenti in materia agricola, mentre la terza questione riguarda un problema diverso, cioè la tutela del legittimo affidamento di chi abbia concluso contratti con una società che egli poteva ritenere essere stata riconosciuta come organizzazione di produttori .
Sulla prima e sulla seconda questione
8 Per quanto la prima questione ponga, in termini generali, il problema dei "requisiti minimi" che debbono essere soddisfatti dalle associazioni di produttori riconosciute dall' ordinanza di rinvio, nonché della formulazione della seconda questione, risulta tuttavia che il giudice nazionale vuole, in sostanza, sapere se la presenza di non produttori tra i membri dell' associazione osti al riconoscimento di questa e, in caso di soluzione negativa, se sia altrimenti quando i non produttori dispongano della maggioranza dei voti nell' associazione o di altre possibilità di controllo degli affari di questa .
9 A questo proposito, si deve osservare che l' art . 3 bis del regolamento n . 516/77, aggiunto a detto regolamento dal menzionato regolamento n . 1152/78, non fornisce alcuna precisazione né sui requisiti che un' associazione di produttori deve possedere né sulla procedura di riconoscimento di tale associazione .
10 Solo nel 1988 la Commissione, nel fissare le modalità di applicazione del regolamento del Consiglio che è subentrato al regolamento n . 516/77, ha definito la nozione di associazione di produttori ai soli fini dell' applicazione del regime di aiuto ai prodotti trasformati a base di pomodori . Secondo questa definizione, che figura nell' art . 1 del regolamento della Commissione 18 marzo 1988, n . 722 ( GU L 74, pag . 49 ), per associazione di produttori deve intendersi sia un' organizzazione di produttori costituita e riconosciuta conformemente al menzionato regolamento n . 1035/72, che è il regolamento base in materia di ortofrutticoli freschi, sia un' associazione costituita in vista della conclusione dei contratti di fornitura di pomodori freschi e a tal fine riconosciuta dallo Stato membro interessato .
11 Il regolamento n . 1035/72 dispone, nell' art . 13, che un' organizzazione di produttori di ortofrutticoli dev' essere costituita "per iniziativa dei produttori stessi" ed avere, tra l' altro, lo scopo di imporre ai "produttori associati" l' obbligo di vendere la loro produzione per il tramite dell' organizzazione di produttori e di rispettare le norme di qualità da questa adottate .
12 Da questo insieme di norme disparate si può desumere che un' associazione di produttori riconosciuta a norma del regolamento n . 516/77 dev' essere essenzialmente composta di produttori e dev' essere istituita su iniziativa di questi . Per contro, nessuna disposizione vieta all' associazione di produttori di ammettere tra i propri membri dei non produttori, in particolare dei responsabili commerciali che conoscano il mercato e siano idonei a contribuire ad una migliore commercializzazione dei prodotti considerati .
13 Tale interpretazione è conforme alle finalità della normativa considerata . Infatti, tanto dalle sopracitate disposizioni in materia, quanto dalla motivazione del regolamento n . 1152/78, emerge che le associazioni di produttori contemplate da detto regolamento hanno lo scopo di garantire il regolare approvvigionamento delle industrie di trasformazione e il pagamento di un prezzo minimo da parte dei trasformatori ai produttori . Nell' ambito dei contratti stipulati con i trasformatori, le associazioni di produttori debbono, in particolare, organizzare il ritmo delle consegne ai trasformatori in modo da garantire un approvvigionamento regolare ( vedasi art . 3 bis, n . 2, del regolamento n . 516/77 ).
14 Dall' esame dei compiti attribuiti dalle disposizioni in materia alle associazioni di produttori emerge quindi che queste, per quanto esercitino anche talune attività nel settore commerciale, sono state istituite principalmente al fine di migliorare la qualità e la regolarità della produzione e di operare così nell' interesse dei produttori associati . Ne deriva che il controllo delle associazioni di produttori dev' essere esercitato dai produttori stessi .
15 La prima e la seconda questione vanno pertanto risolte dichiarando che l' art . 3 bis del regolamento n . 516/77, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, dev' essere interpretato nel senso che un' associazione di produttori è caratterizzata dal fatto di essere stata istituita su iniziativa dei produttori e di essere composta essenzialmente di produttori . Detti requisiti non escludono l' appartenenza di non produttori all' associazione, a condizione tuttavia che essi non dispongano della maggioranza dei voti nell' associazione o di altre possibilità di controllare le attività di questa .
Sulla terza questione
16 Dato che la concessione dell' aiuto alle imprese di trasformazione di ortofrutticoli è subordinata all' esistenza di contratti con produttori di ortofrutticoli o con le loro "associazioni o unioni riconosciute", si deve presumere che una siffatta associazione debba rispondere ai requisiti posti dalla vigente normativa comunitaria .
17 Il giudice a quo si chiede, tuttavia, se sia altrimenti qualora un' impresa di trasformazione abbia concluso un contratto di fornitura con una società che, pur non rispondendo ai requisiti posti, sia stata riconosciuta come associazione di produttori da un' autorità nazionale diversa dall' ente d' intervento competente . Esso si chiede, in particolare, se detta impresa di trasformazione possa invocare il principio generale della tutela del legittimo affidamento .
18 A questi due interrogativi deve darsi risposta negativa . Da una parte, un' entità economica priva dei requisiti necessari per il proprio riconoscimento come associazione di produttori non può ottenere tale qualità grazie ad un atto all' uopo adottato da un' autorità di uno Stato membro . D' altra parte, un aiuto comunitario può essere concesso soltanto quando siano soddisfatti i requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni comunitarie . Infatti, il diritto di fruire dell' aiuto alla produzione contemplato da dette disposizioni e finanziato con fondi comunitari non può dipendere da un atto unilaterale di un' autorità di uno Stato membro .
19 Di conseguenza, l' impresa di trasformazione non può invocare il principio del legittimo affidamento al fine di fruire di un aiuto che non le spetterebbe in base alle vigenti disposizioni comunitarie .
20 Ne consegue che la terza questione va risolta dichiarando che l' art . 3 bis del regolamento n . 516/77 dev' essere interpretato nel senso che un' impresa di trasformazione non ha diritto all' aiuto alla produzione qualora la società con la quale ha stipulato un contratto di fornitura di frutta fresca non sia un' associazione di produttori riconosciuta ai sensi di detta disposizione . Ciò vale anche quando l' impresa di trasformazione abbia potuto ritenere che la società di cui trattasi fosse stata riconosciuta come associazione di produttori in base ad altre norme di diritto comunitario .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
21 Le spese sostenute dal governo della Repubblica ellenica e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( quarta sezione ),
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, con ordinanza 1° marzo 1988, dichiara :
L' art . 3 bis del regolamento del Consiglio 14 marzo 1977, n . 516, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, dev' essere interpretato nel senso che :
- Un' associazione di produttori è caratterizzata dal fatto di essere stata istituita su iniziativa dei produttori e di essere composta essenzialmente di produttori . Tali requisiti non escludono l' appartenenza all' associazione di non produttori, a condizione tuttavia che questi non dispongano della maggioranza dei voti nell' associazione o di altre possibilità di controllare l' attività di questa .
- Un' impresa di trasformazione non ha diritto all' aiuto alla produzione qualora la società con la quale ha stipulato un contratto di fornitura di frutta fresca non sia un' associazione di produttori riconosciuta ai sensi di detta disposizione . Ciò vale anche quando l' impresa di trasformazione abbia potuto ritenere che la società di cui trattasi fosse stata riconosciuta come associazione di produttori in base ad altre norme comunitarie .
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