Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1 . Politica sociale - Parità di trattamento fra uomini e donne in materia previdenziale - Normativa nazionale che assicura in caso di inabilità al lavoro prestazioni il cui ammontare è indipendente dai redditi in precedenza percepiti - Eccezione introdotta con riferimento agli assicurati che hanno lavorato ad orario ridotto - Eccezione che colpisce soprattutto i lavoratori di sesso femminile - Inammissibilità in mancanza di giustificazioni obiettive
( Direttiva del Consiglio n . 79/7/CEE, art . 4, n . 1 )
2 . Politica sociale - Parità di trattamento fra uomini e donne in materia previdenziale - Direttiva n . 79/7/CEE - Art . 4, n . 1 - Effetto diretto - Portata
( Direttiva del Consiglio n . 79/7/CEE, art . 4, n . 1 )
Massima
1 . L' art . 4, n . 1, della direttiva n . 79/7/CEE, relativa al divieto di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso in materia di previdenza sociale, va interpretato come contrario a che, nell' ambito di una normativa nazionale che garantisce agli assicurati colpiti da inabilità al lavoro un minimo sociale il cui ammontare è indipendente dai redditi professionali anteriormente percepiti dall' assicurato, una disposizione preveda una deroga a detto principio per gli assicurati che abbiano in precedenza lavorato ad orario ridotto e limiti l' importo della prestazione alla retribuzione precedentemente percepita, qualora tale misura colpisca un numero molto più elevato di donne che di uomini, a meno che detta normativa sia giustificata da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso .
2 . In mancanza di adeguati provvedimenti d' attuazione dell' art . 4, n . 1, della direttiva n . 79/7/CEE e in presenza di una discriminazione indiretta da parte dello stato, il gruppo sfavorito da questa discriminazione deve essere trattato allo stesso modo ed essere sottoposto allo stesso regime degli altri beneficiari, il quale regime, in mancanza di esatta attuazione della direttiva, rimane il solo sistema di riferimento valido .
Parti
Nel procedimento C-102/88,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal Raad van Beroep di Groningen nella causa dinanzi ad esso pendente tra
M . L . Ruzius-Wilbrink,
e
Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Overheidsdiensten ( direzione dell' associazione professionale dei servizi pubblici ),
domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 4, n . 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, n . 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale ( G.U . 1979, L 6, pag . 24 ),
LA CORTE ( quinta sezione ),
composta dai signori Sir Gordon Slynn, presidente di sezione, M . Zuleeg, R . Joliet, J.C . Moitinho de Almeida e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,
avvocato generale : M . Darmon
cancelliere : D . Louterman, amministratore principale
viste le osservazioni presentate :
- per la sig.ra M . L . Ruzius-Wilbrink, dall' avv . B.I . Klaassens, del foro di Groningen,
- per la direzione della Bedrijfsvereniging voor Overheidsdiensten, dal sig . W.M . Levelt-Overmars, capo del servizio giuridico per le questioni di previdenza sociale del Gemeenschappelijk Administratiekantoor, in qualità di agente,
- per il governo olandese, dal sig . E.F . Jacobs, segretario generale presso il ministero degli affari esteri, in qualità di agente,
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg . René Barents e Julian Currall, membri del suo servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della ricorrente nella causa principale, del convenuto nella causa principale, rappresentato dal sig . W.J . van Brussel, in qualità di agente, del governo dei Paesi Bassi, rappresentato dal sig . J.W . de Zwaan, in qualità di agente, e della Commissione delle Comunità europee, all' udienza del 15 giugno 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 5 luglio 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 10 marzo 1988, pervenuta in cancelleria il 30 marzo seguente, il Raad van Beroep di Groningen ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' art . 4, n . 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, n . 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale ( GU 1979, L 6, pag . 24, in prosieguo : la "direttiva ").
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia che oppone la sig.ra Ruzius-Wilbrink ( in prosieguo : la "ricorrente ") al Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Overheidsdiensten ( direzione dell' associazione professionale dei servizi pubblici, in prosieguo : il "convenuto ") relativamente al calcolo dell' importo dell' assegno per inabilità al lavoro concesso alla prima dal secondo .
3 L' art . 6 della legge olandese 11 dicembre 1975, che istituisce un regime generale di assicurazione contro l' inabilità al lavoro ( Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, in prosieguo : l' "AAW "), concede un assegno per inabilità al lavoro agli assicurati aventi almeno 17 anni, colpiti da tale inabilità, purché, nel corso dell' anno che precede il giorno del sopravvenire dell' inabilità, abbiano percepito redditi di un importo superiore al 15% della retribuzione minima .
4 Sono esentati da tale condizione gli assicurati che, il giorno in cui compiono 17 anni, sono già colpiti da inabilità al lavoro, i lavoratori autonomi a tempo pieno il cui reddito era inferiore alla retribuzione minima, gli studenti senza reddito e le persone non coniugate che si occupino delle attività domestiche presso i genitori o i loro fratelli o sorelle non coniugati .
5 In forza degli artt . 10 e 12 dell' AAW l' assegno per inabilità al lavoro viene determinato applicando una percentuale, fissata in funzione del grado di inabilità, ad una base di calcolo, corrispondente ad una retribuzione minima giornaliera, che varia in funzione dello stato civile dell' interessato, dell' esistenza di un figlio a carico e dei redditi effettivamente percepiti . L' importo così calcolato, detto "minimo sociale", mira a garantire un reddito minimo in funzione delle necessità dell' interessato .
6 Tuttavia, ai sensi dell' art . 10, n . 5, tale base di calcolo non viene applicata se, nel corso dell' anno precedente il giorno in cui è sopravvenuta l' inabilità al lavoro, l' interessato non ha svolto un lavoro di una durata ritenuta normale per il suo settore professionale ed ha quindi percepito un reddito inferiore ad un importo pari a 260 volte l' importo della base di calcolo che si applicava normalmente . In un tale caso, il reddito giornaliero medio viene assunto come base di calcolo .
7 Con decisione 15 ottobre 1985 il convenuto ha concesso alla ricorrente un assegno per inabilità al lavoro calcolato, in conformità all' art . 10, n . 5, dell' AAW, sulla base della retribuzione media giornaliera da lei percepita nel corso dell' anno precedente il sopravvenire della sua inabilità, nel corso del quale l' interessata aveva lavorato in media solo 18 ore per settimana .
8 La ricorrente ha impugnato tale decisione dinanzi al Raad van Beroep sostenendo che l' art . 10, n . 5, contiene una discriminazione indiretta nei confronti delle donne, vietata dalla direttiva n . 79/7/CEE .
9 Il Raad van Beroep ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali :
"1 ) Se un sistema di diritti a prestazione per la popolazione attiva ( occupata ) in caso di inabilità al lavoro, con cui siano erogate prestazioni a livello di minimo sociale salvo i casi in cui il salario percepito in precedenza dall' avente diritto alla prestazione, anche in conseguenza del fatto di avere svolto lavoro ad orario ridotto, sia rimasto al di sotto del minimo sociale, sia conforme all' art . 4, n . 1, della direttiva n . 79/7/CEE .
2 ) In caso di soluzione negativa della questione sub 1 ), se la norma comunitaria, allora violata, comporti altresì che gli aventi diritto a prestazione ( di entrambi i sessi ), anche nei casi ( eccezionali ) di cui alla questione precedente, abbiano diritto ad una prestazione pari al minimo sociale ".
10 Per una più dettagliata esposizione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte, si rinvia alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo vengono richiamati qui di seguito solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
11 Dall' ordinanza di rinvio risulta che il giudice nazionale domanda in sostanza se l' art . 4, n . 1, della direttiva n . 79/7/CEE si opponga a che, nell' ambito della normativa nazionale che garantisce un minimo sociale agli assicurati colpiti da inabilità al lavoro, una disposizione introduca una deroga a tale principio nei confronti degli assicurati che hanno precedentemente lavorato ad orario ridotto e limiti l' importo dell' assegno alla retribuzione precedentemente percepita, quando tale gruppo di assicurati comprende un numero molto più elevato di donne che di uomini .
12 L' art . 4, n . 1, della direttiva n . 70/7/CEE stabilisce che "il principio della parità di trattamento implica l' assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso (...) per quanto riguarda :
- (...)
- (...)
- il calcolo delle prestazioni ".
13 Risulta dal fascicolo che la normativa nazionale di cui trattasi concede a qualsiasi assicurato, ad eccezione di coloro che hanno lavorato precedentemente ad orario ridotto, il diritto ad un assegno che corrisponde ad un minimo sociale ed il cui importo è indipendente dai redditi da lavoro percepiti precedentemente dall' assicurato . Infatti taluni gruppi di beneficiari dell' assegno che non hanno percepito alcun reddito da lavoro nell' anno precedente il sopravvenire dell' inabilità, o che hanno riscosso solo redditi molto bassi, come i lavoratori autonomi a tempo pieno che hanno percepito un reddito inferiore al 15% del salario minimo, gli studenti e le persone non coniugate che assistono in casa i loro familiari, hanno anch' essi diritto al minimo sociale . Solo la prestazione concessa ai lavoratori ad orario ridotto viene calcolata in funzione dei redditi precedentemente percepiti dall' assicurato e, in conseguenza dell' applicazione dell' art . 10, n . 5, dell' AAW, corrisponde necessariamente ad un importo inferiore al minimo sociale .
14 Dal fascicolo si ricava pure che la categoria dei lavoratori ad orario ridotto si compone nei Paesi Bassi di una percentuale notevolmente più bassa di uomini che di donne .
15 Stando così le cose, bisogna constatare che una disposizione quale quella di cui trattasi porta in via di principio ad una discriminazione dei lavoratori di sesso femminile rispetto ai lavoratori di sesso maschile e dev' essere considerata incompatibile con l' obiettivo perseguito dall' art . 4, n . 1, della direttiva n . 79/7/CEE, a meno che la differenza di retribuzione tra le due categorie di lavoratori sia giustificata da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione basata sul sesso ( vedi sentenza 13 luglio 1989, Rinner-Kuehn, 171/88, Racc . 1989, pag . 2743 ).
16 La sola ragione fatta valere nella causa principale per giustificare la differenza di retribuzione tra le persone che hanno lavorato ad orario ridotto prima del sopravvenire della loro inabilità e altri beneficiari, e cioè il fatto che sarebbe ingiusto concedere loro un assegno superiore al reddito precedentemente riscosso, non può costituire una giustificazione obiettiva di tale disparità di trattamento, in quanto, in un buon numero di altri casi, l' importo dell' assegno concesso a titolo dell' AAW è superiore a tale reddito .
17 Bisogna pertanto risolvere la prima questione dichiarando che l' art . 4, n . 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, n . 79/7/CEE va interpretato come contrario a che, nell' ambito di una normativa nazionale che garantisce un minimo sociale agli assicurati colpiti da inabilità al lavoro, una disposizione introduca una deroga a detto principio nei confronti degli assicurati che hanno in precedenza lavorato ad orario ridotto e limiti l' importo della prestazione alla retribuzione precedentemente percepita, qualora tale misura colpisca un numero molto più elevato di donne che di uomini, a meno che detta normativa sia giustificata da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso .
18 La seconda questione riguarda le conseguenze che si ricollegano alla constatazione, da parte del giudice nazionale, dell' incompatibilità della normativa nazionale di cui trattasi con l' art . 4, n . 1, della direttiva n . 79/7/CEE .
19 Bisogna osservare a tal riguardo, come la Corte ha dichiarato in ultimo luogo nella sentenza 24 giugno 1987, Borrie Clarke ( 384/85, Racc . pag . 2865 ) che, considerato a sé stante e tenuto conto dello scopo di detta direttiva e del suo contenuto, l' art . 4, n . 1, è sufficientemente preciso per essere invocato da un privato dinanzi a un giudice nazionale al fine di indurre quest' ultimo a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale con esso incompatibile . E importante ricordare in proposito che questo articolo impone agli Stati membri di sopprimere tutte le disposizioni incompatibili con il principio di parità di trattamento .
20 Dalla sentenza 4 dicembre 1986, Paesi Bassi / Federatie Nederlandse Vakbeweging ( 71/85, Racc . pag . 3855 ) risulta che, in caso di discriminazione diretta, le donne hanno il diritto di essere trattate allo stesso modo e di essere sottoposte allo stesso regime degli uomini che si trovano nella stessa situazione, il quale regime resta, in mancanza di esatta attuazione della direttiva, il solo sistema di riferimento valido . Analogamente, se vi è discriminazione indiretta, come nella situazione di cui alla causa principale, i membri del gruppo sfavorito, uomini o donne, hanno il diritto di essere sottoposti allo stesso regime degli altri beneficiari .
21 Bisogna pertanto risolvere la seconda questione nel senso che, in mancanza di adeguati provvedimenti di attuazione dell' art . 4, n . 1, della direttiva n . 79/7/CEE e in presenza di una discriminazione indiretta operata dallo stato, il gruppo sfavorito da tale discriminazione dev' essere trattato allo stesso modo e deve essere sottoposto allo stesso regime degli altri beneficiari, il quale regime in mancanza di esatta attuazione della direttiva rimane il solo sistema di riferimento valido .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
22 Le spese sostenute dal governo olandese e dalla Commissione delle Comunità europee che hanno presentato osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( quinta sezione ),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Raad van Beroep di Groningen con ordinanza 10 marzo 1988, dichiara :
1 ) L' art . 4, n . 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, n . 79/7/CEE, va interpretato come contrario a che, nell' ambito di una normativa nazionale che garantisce un minimo sociale agli assicurati colpiti da inabilità al lavoro, una disposizione preveda una deroga a detto principio per gli assicurati che abbiano in precedenza lavorato ad orario ridotto e limiti l' importo della prestazione alla retribuzione precedentemente percepita, qualora tale misura colpisca un numero molto più elevato di donne che di uomini, a meno che detta normativa sia giustificata da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso .
2 ) In mancanza di adeguati provvedimenti d' attuazione dell' art . 4, n . 1, della direttiva n . 79/7/CEE e in presenza di una discriminazione indiretta da parte dello stato, il gruppo sfavorito da questa discriminazione deve essere trattato allo stesso modo ed essere sottoposto allo stesso regime degli altri beneficiari, il quale regime, in mancanza di esatta attuazione della direttiva, rimane il solo sistema di riferimento valido .
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