Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Libera circolazione delle merci - Transito comunitario - Natura comunitaria delle merci - Mezzi probatori - Limitazione ai soli documenti T2 e T2L - Compatibilità con gli artt . 9 e 1O del trattato
( Trattato CEE, artt . 9 e 1O; regolamento del Consiglio n . 222/77; regolamento della Commissione n . 223/77 )
Massima
La regola fissata dai regolamenti nn . 222/77 e 223/77, relativi al transito comunitario, secondo la quale la prova del carattere comunitario di una merce dev' essere fornita, salvo eccezioni previste dalla normativa comunitaria, esclusivamente presentando alle autorità doganali dello Stato membro di destinazione i documenti di transito T2 o T2L non può essere ritenuta incompatibile con gli artt . 9 e 1O del trattato .
Infatti, da un lato, gli artt . 9 e 1O non contengono alcun accenno ai mezzi di prova o all' onere della prova del carattere comunitario di una merce, lasciando così al diritto comunitario derivato il compito di disciplinare questi aspetti, dall' altro, l' istituzione di mezzi di prova uniformi e semplici, insieme con la possibilità di produrre tali prove anche dopo l' attraversamento della frontiera, è giustificata dalla necessità di agevolare la circolazione delle merci attraverso le frontiere interne della Comunità, cosa che costituisce uno dei principi fondamentali del mercato comunitario .
Parti
Nel procedimento C-117/88,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht di Duesseldorf, nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Trend-Moden Textilhandels GmbH
e
Hauptzollamt Emmerich ( ufficio doganale principale di Emmerich ),
domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 9, n . 2, del trattato CEE nonché degli artt . 1, n . 4, e 9 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 13 dicembre 1976, n . 222/77, relativo al transito comunitario ( GU 1977, L 38, pag . 1 ),
LA CORTE ( quarta sezione ),
composta dai signori C.N . Kakouris, presidente di sezione, T . Koopmans e M . Diez de Velasco, giudici,
avvocato generale : M . Darmon
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni presentate :
- per la Commissione delle Comunità Europee, dal sig . Joern Sack, consigliere
giuridico, in qualità di agente,
- per il governo tedesco, dal sig . Martin Seidel, in qualità di agente,
- per il governo spagnolo, dal sig . Javier Conde de Saro, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario e dalla sig.ra Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale dell' 11 ottobre 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 9 novembre 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 5 marzo 1988, giunta alla Corte il 14 aprile successivo, il Finanzgericht di Duesseldorf ha sollevato, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione dell' art . 9, n . 2, del trattato CEE nonché degli artt . 1, n . 4, e 9 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 13 dicembre 1976, n . 222/77, relativo al transito comunitario ( GU 1977, L 38, pag . 1 ).
2 La questione è sorta nell' ambito di una controversia tra la società Trend-Moden Textilhandels GmbH, commerciante in prodotti tessili a Rees nella RF di Germania ( in prosieguo : la "Trend-Moden ") e lo Hauptzollamt di Emmerich ( in prosieguo : lo "Hauptzollamt ").
3 Dagli atti di causa risulta che la Trend-Moden, tra il marzo 1980 ed il marzo 1981, aveva importato prodotti tessili dai Paesi Bassi nella RF di Germania senza pagamento di dazi . Lo Hauptzollamt ingiungeva il pagamento di dazi all' importazione per un importo pari a DM 29 890,90 sostenendo che la Trend-Moden non aveva presentato documenti di spedizione per provare che le merci di cui è causa soddisfacevano le condizioni di cui all' art . 9, n . 2, del trattato CEE . In particolare, si rifiutava di riconoscere come valida prova del carattere comunitario delle merci importate le dichiarazioni e i documenti che la Trend-Moden aveva presentato e nei quali il suo fornitore olandese attestava che le merci erano originarie della Comunità o vi si trovavano in libera pratica . Lo Hauptzollamt ritiene che ai sensi del citato regolamento del Consiglio n . 222/77, detta prova possa essere fornita solo tramite un documento di transito T2 o T2L .
4 Emerge dall' ordinanza di rinvio che il Finanzgericht di Duesseldorf propende per l' opinione della Trend-Moden secondo la quale debbono essere accettati mezzi di prova diversi dai documenti di transito comunitario, per non svuotare altrimenti di contenuto l' art . 9, n . 1, del trattato CEE; tuttavia, gli argomenti avanzati dallo Hauptzollamt hanno fatto dubitare il giudice nazionale della correttezza di tale tesi .
5 Visto dunque che la controversia sollevava un problema d' interpretazione del diritto comunitario, il Finanzgericht di Duesseldorf ha deciso, ai sensi dell' art . 177 del trattato CEE, di sospendere il procedimento fino a quando la Corte si sia pronunciata sulla seguente questione pregiudiziale :
"Se l' art . 9, n . 2, del trattato CEE, vada interpretato nel senso che debbono essere considerati prodotti originari di uno Stato membro e quindi, esenti da dazi doganali, solo quelli la cui origine è comprovata da un documento di transito ex artt . 1, n . 4 e 9 del regolamento ( CEE ) n . 222/77 ".
6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
7 Emerge dalla formulazione della questione pregiudiziale che il giudice nazionale parte dal presupposto che il citato regolamento del Consiglio n . 222/77 prescriva, come unico mezzo di prova dell' origine comunitaria di una merce, il documento di transito previsto dalle sue disposizioni, escludendo in tal modo ogni altro mezzo di prova . Egli dunque intende accertare se l' art . 9, n . 2, del trattato CEE debba essere interpretato nel senso che esso stesso consente direttamente di provare l' origine comunitaria di una merce con ogni altro mezzo di prova, il che comporterebbe l' invalidità delle norme del regolamento n . 222/77 in quanto non ammettono mezzi di prova diversi da detto documento di transito .
Sul regolamento n . 222/77
8 Prima di risolvere la questione sollevata si deve rilevare che l' idea di partenza del giudice nazionale è corretta . Infatti, il regolamento n . 222/77 autorizza la prova dell' origine comunitaria di una merce nei confronti delle autorità doganali dello Stato membro di destinazione solo attraverso il documento creato a tale scopo . Ciò deriva dalle considerazioni seguenti .
9 Il regolamento n . 222/77 istituisce due procedure di transito comunitario . L' una, detta procedura di transito comunitario esterno, si applica essenzialmente, ai sensi dell' art . 1, n . 2, del regolamento n . 222/77, alle merci che non soddisfano alle condizioni stabilite dagli artt . 9 e 10 del trattato CEE, cioè le merci che provengono da stati terzi e che non si trovano in libera pratica nella Comunità . L' altra, chiamata procedura del transito comunitario interno, si applica essenzialmente, ai sensi dell' art . 1, n . 3, dello stesso regolamento, alle merci che soddisfano alle condizioni di cui agli artt . 9 e 10 del trattato CEE, cioè alle merci originarie degli Stati membri o che si trovano in libera pratica nella Comunità, chiamate "merci comunitarie ".
10 In conformità all' art . 12, n . 1, del regolamento n . 222/77, le merci che circolano vincolate alla procedura del transito comunitario esterno devono formare oggetto di una dichiarazione compilata su un formulario T1 .
11 In base all' art . 39, n . 1, dello stesso regolamento, le merci che circolano vincolate alla procedura del transito comunitario interno, cioè essenzialmente le merci comunitarie, devono formare oggetto di una dichiarazione compilata su un formulario T2 . Tale documento costituisce dunque in via generale il mezzo di prova del carattere comunitario della merce sottoposta alla procedura di transito comunitario interno .
12 Occorre segnalare che alcune disposizioni specifiche del regolamento n . 222/77 contemplano ipotesi in cui le merci comunitarie non circolano vincolate alla procedura del transito comunitario interno .
13 Per le merci comunitarie che non circolano vincolate alla procedura del transito comunitario interno, allorché quest' ultima non è obbligatoria, il regolamento ( CEE ) della Commissione 22 dicembre 1986, n . 223/77, che stabilisce le disposizioni d' applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario ( GU 1977, L 38, pag . 20 ), prevede come mezzo di prova il documento T2L il cui contenuto corrisponde al documento T2 del transito comunitairo interno ( vedasi nono "considerando" e art . 1, n . 8, del regolamento n . 223/77 ).
14 Consegue, da quanto detto in precedenza, che i regolamenti nn . 222/77 e 223/77 stabiliscono che la prova del carattere comunitario di una merce dev' essere fornita, salvo determinate eccezioni, esclusivamente con il documento T2 o il documento T2L .
15 Questa interpretazione è confermata dall' art . 9 del regolamento n . 222/77, il quale stabilisce che, quando nei casi previsti dal regolamento, "le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea concernenti la libera circolazione delle merci sono applicate soltanto previa presentazione di un documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario delle merci, l' interessato può, per qualsiasi ragione valida, ottenere tale documento a posteriori dalle autorità competenti dello Stato membro di partenza ". Tale norma esprime l' intenzione del legislatore comunitario di escludere altri mezzi di prova agevolando così il compito dell' interessato . Una disposizione analoga contenuta nell' art . 71 del citato regolamento di applicazione n . 223/77 prevede che il documento T2L possa essere rilasciato a posteriori .
16 Tale interpretazione è giustificata dalla scopo della normativa di cui è causa, cioè rendere più semplice il trasporto delle merci all' interno della Comunità tramite l' alleggerimento e l' unificazione delle formalità da adempiere al momento del passaggio delle frontiere interne .
Sulla questione sollevata
17 Si deve ora affrontare la questione se la disciplina comunitaria sia conforme agli artt . 9 e 10 del trattato in quanto essa impedisce che la prova del carattere comunitario di una merce, nei confronti delle autorità doganali dello Stato membro di destinazione, venga fornita con mezzi di prova diversi dai documenti di transito T2 o T2L .
18 L' ordinanza di rinvio riporta la tesi della Trend-Moden secondo cui con il sistema dell' onere della prova e della limitazione dei mezzi di prova, sarebbe possibile che si pervenga ed imporre dazi doganali a merci non accompagnate dai documenti di transito prescritti, ma il cui carattere comunitario sarebbe altrimenti accertato, risultato che contrasterebbe con le disposizioni di cui agli artt . 9 e 10 del trattato .
19 A tale proposito è necessario rilevare che gli artt . 9 e 10 del trattato non contengono alcun accenno ai mezzi di prova o all' onere della prova del carattere comunitario di una merce . Spetta al diritto comunitario derivato il compito di disciplinare questi aspetti .
20 Occorre, infine, ricordare che la disciplina sopra descritta è giustificata dalla necessità di agevolare la circolazione delle merci attraverso le frontiere interne della Comunità, cosa che costituisce uno dei principi fondamentali del mercato comunitario . L' istituzione, a favore dell' operatore sul quale di norma incombe l' onere della prova, i semplici e uniformi mezzi di prova del carattere comunitario delle merci, insieme con la possibilità di produrre tali prove anche dopo l' attraversamento della frontiera, si colloca nell' ambito di tale finalità e non può pertanto essere considerata contraria agli artt . 9 e 10 del trattato CEE .
21 Dalle considerazioni che precedono si ricava che dall' esame della questione sollevata risulta che il fatto che il regolamento del Consiglio n . 222/77 ed il regolamento della Commissione n . 223/77, non consentono, salvo determinate eccezioni, di provare alle autorità doganali dello Stato membro di destinazione il carattere comunitario di una merce mediante mezzi di prova diversi dai documenti di transito T2 o T2L, non inficia la validità di detti regolamenti .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
22 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, dal governo tedesco e dal governo spagnolo, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( quarta sezione ),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Finanzgericht di Duesseldorf, con ordinanza 5 marzo 1988, dichiara :
Dall' esame della questione sollevata risulta che il fatto che il regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 222/77 ed il regolamento ( CEE ) della Commissione n . 223/77 non consentono, salvo determinate eccezioni, di provare alle autorità doganali dello Stato membro di destinazione il carattere comunitario di una merce mediante mezzi di prova diversi dai documenti di transito T2 o T2L, non inficia la validità di detti regolamenti .
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