Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1 . Ravvicinamento delle legislazioni - Prodotti fitosanitari - Direttiva 79/117 - Incidenza sull' applicazione di una norma nazionale a prodotti non considerati dalla direttiva - Assenza
( Direttiva del Consiglio 79/117 )
2 . Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Deroghe - Tutela della salute pubblica - Divieto di mettere in vendita e di utilizzare un prodotto fitosanitario non autorizzato - Ammissibilità in riferimento alle disposizioni del trattato e dell' accordo tra la Svezia e la CEE
( Trattato CEE, artt . 30 e 36; accordo CEE-Svezia, artt . 13, n . 1, e 20 )
Massima
1 . Il giudice di uno Stato membro non è tenuto ad interpretare una normativa nazionale sul commercio e l' impiego di prodotti fitosanitari alla luce della lettera e dello scopo della direttiva 79/117 ai fini dell' applicazione di detta normativa a prodotti che, non contenendo una o più sostanze attive elencate nell' allegato della direttiva, restano al di fuori della sfera di applicazione di quest' ultima, che non realizza un' armonizzazione completa delle normative nazionali .
2 . In mancanza di un' armonizzazione completa della materia a livello comunitario, né gli artt . 30 e 36 del trattato, né gli artt . 13, n . 1, e 20 dell' accordo di libero scambio concluso tra la Comunità economica europea ed il Regno di Svezia ostano a che una normativa nazionale vieti, con la comminatoria di sanzioni penali, di vendere, di tenere in magazzino o fra le scorte ovvero di utilizzare un prodotto fitosanitario non autorizzato dalla normativa medesima .
Parti
Nel procedimento 125/88,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal Gerechtshof ( Corte d' appello ) dell' Aia ( Paesi Bassi ) nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente
contro
H.F.M . Nijman, domiciliato in Leidschendam,
domanda vertente sull' interpretazione della direttiva 79/117/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di mettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive ( GU 1979, L 33, pag . 36 ), degli artt . 30 e 36 del trattato CEE e delle disposizioni comunitarie in materia di politica commerciale,
LA CORTE ( terza sezione ),
composta dai signori M . Zuleeg, presidente di sezione, J.C . Moitinho de Almeida e F . Grévisse, giudici,
avvocato generale : M . Darmon
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
considerate le osservazioni presentate :
- per il sig . H.F.M . Nijman, dagli avvocati Montijn-Swinkels e van Sandick del foro dell' Aia;
- per il governo del Regno dei Paesi Bassi, dai sigg.ri Heinemann e Fierstra, in qualità d' agenti;
- per il governo della Repubblica federale di Germania, dal sig . Rambow, in qualità d' agente;
- per il governo del Regno del Belgio, dal sig . Reyn, in qualità d' agente;
- per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra Gensmantel, in qualità d' agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . R . Barents, membro del suo servizio giuridico, in qualità d' agente;
vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 23 maggio 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 13 giugno 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 29 gennaio 1988, pervenuta alla Corte il 25 aprile seguente, il Gerechtshof dell' Aia ha proposto, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione della direttiva 79/117/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di mettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive ( GU 1979, L 33, pag . 36 ), degli artt . 30 e 36 del trattato e delle pertinenti disposizioni comunitarie in materia di politica commerciale .
2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di un procedimento penale a carico del sig . Nijman per violazione della "Bestrijdingsmiddelenwet 1962" ( legge olandese del 1962 sui prodotti fitosanitari ). L' art . 2 di tale legge vieta di vendere, detenere in magazzino o fra le scorte ovvero di usare un prodotto fitosanitario che non risulti omologato a norma della legge stessa .
3 Dinanzi al giudice nazionale, il sig . Nijman ha contestato che il prodotto "Improsol", importato totalmente o in gran parte dalla Svezia, possa essere considerato un prodotto fitosanitario ai sensi della Bestrijdingsmiddelenwet . Il Gerechtshof ritiene che, per determinare se una sostanza o una miscela di sostanze specifiche rappresenti un prodotto fitosanitario ai sensi della legge citata, occorra tener conto della direttiva 79/117/CEE . Esso ha quindi disposto la sospensione del procedimento, sottoponendo alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali :
"Data l' attuale situazione del diritto comunitario, quale risulta in particolare dalla direttiva del Consiglio 79/117/CEE, relativa al divieto di mettere in commercio ed usare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive,
1 ) se il giudice nazionale sia tenuto ad interpretare ed applicare le nozioni rilevanti contenute in una legge nazionale recante istituzione di norme relative al commercio e all' impiego di prodotti fitosanitari ( come la legge sui prodotti fitosanitari del 1962 ), la quale dev' essere considerata adottata, tra l' altro, per l' attuazione della menzionata direttiva 79/117/CEE, nonostante una possibile diversa descrizione, in modo tale che queste nozioni siano completamente conformi per il contenuto e la portata a quelle descritte nella direttiva;
2 ) a quali fattori e circostanze un giudice nazionale debba prestare attenzione per stabilire se ed in quale misura una legge nazionale, del genere indicato sopra nella questione n . 1, la quale contempli un divieto penalmente sanzionato di vendere, detenere in magazzino o fra le scorte, ovvero usare un prodotto fitosanitario, qualora non risulti che esso è stato autorizzato a norma di questa legge,
a ) costituisca un ostacolo per il commercio, che incide direttamente sulla realizzazione e sul funzionamento del mercato comune, come indicato nella direttiva;
b ) abbia dato applicazione in modo esatto e completo, ai sensi dell' art . 189 del trattato CEE, alla direttiva 79/117/CEE e
c ) sia compatibile o in contrasto con le altre norme pertinenti di diritto comunitario, in particolare con l' art . 30 del trattato CEE e con le eventuali disposizioni di politica commerciale comunitaria aventi efficacia diretta, fissate nell' ambito della parte III, titolo II, capo 3 del trattato CEE ".
4 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
Sulla prima questione
5 In considerazione degli antefatti della causa principale, deve ritenersi che con la prima questione si chieda in qual misura il giudice nazionale debba tener conto della direttiva 79/117/CEE come supporto interpretativo di una legge nazionale che disciplina il commercio e l' impiego di prodotti fitosanitari .
6 Come la Corte ha precisato nella sentenza 10 aprile 1984, Von Colson e Kamann, punto 26 della motivazione ( causa 14/83, Racc . pag . 1891 ), l' obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa contemplato, come pure l' obbligo loro imposto dall' art . 5 del trattato di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l' adempimento di tale obbligo valgono per tutti gli organi degli Stati membri, ivi compresi, nell' ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali . Ne consegue che, nell' applicare il diritto nazionale, il giudice nazionale deve interpretarlo alla luce della lettera e dello scopo della direttiva, onde conseguire il risultato contemplato dall' art . 189, 3° comma, del trattato .
7 Tuttavia, il divieto posto dalla direttiva 79/117/CEE di immettere sul mercato e di impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive si applica, ai sensi dell' art . 3 della medesima, solo ai prodotti elencati nel relativo allegato . La direttiva 79/117/CEE non mira, quindi, ad un' armonizzazione completa delle normative nazionali in materia di immissione sul mercato e di impiego dei prodotti fitosanitari .
8 Di conseguenza, la prima questione deve essere risolta nel senso che il giudice di uno Stato membro non è tenuto ad interpretare una normativa nazionale sul commercio e l' impiego di prodotti fitosanitari alla luce della lettera e dello scopo della direttiva 79/117/CEE, al fine dell' applicazione di detta direttiva a prodotti non contenenti una o più sostanze attive elencate nell' allegato della medesima .
Sulla seconda questione
9 Con la seconda questione il giudice di rinvio si chiede se una normativa nazionale che ponga un divieto sanzionato penalmente di vendere, detenere in magazzino o fra le scorte ovvero di utilizzare un prodotto fitosanitario non autorizzato dalla normativa stessa sia compatibile con la direttiva 79/117/CEE, con gli artt . 30 e 36 del trattato e con le disposizioni comunitarie in materia di politica commerciale .
10 Per quanto attiene alla compatibilità della normativa nazionale con la direttiva 79/117/CEE, risulta dalla soluzione data alla prima questione che la sfera di applicazione della direttiva "de qua" è limitata ai prodotti fitosanitari le cui sostanze attive sono elencate nell' allegato della medesima . Nella specie, il giudice nazionale ha accertato che le sostanze componenti il prodotto Improsol non figurano in tale allegato . Non si pone, quindi, la questione della compatibilità della normativa nazionale con la direttiva . Ciò considerato, non appare necessario pronunciarsi sulla prima parte della seconda questione .
11 Quanto al problema se la normativa nazionale sia conforme ai precetti degli artt . 30 e 36 del trattato, va ricordato "in limine" che dette disposizioni si applicano senza distinzioni ai prodotti originari della Comunità ed a quelli immessi in libera pratica all' interno di un qualsiasi Stato membro, quale che sia la loro originaria provenienza . A dette riserve è dunque subordinata l' applicabilità degli artt . 30 e 36 del trattato al prodotto Improsol .
12 Nella specie, si deve affermare che il divieto - penalmente sanzionato - di vendita, detenzione od uso di un prodotto fitosanitario non autorizzato da una legge nazionale può incidere sulle importazioni da altri Stati membri ove lo stesso prodotto sia totalmente o parzialmente consentito, costituendo, perciò, un ostacolo al commercio intracomunitario . Simile normativa rappresenta, pertanto, una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all' importazione .
13 E' tuttavia pacifico che i prodotti fitosanitari presentano dei gravi rischi per la salute degli uomini e degli animali nonché per l' ambiente, come la Corte ha già affermato a proposito dei pesticidi ( vedansi sentenze 19 settembre 1984, Heijn, punto 13 della motivazione, causa 94/83, Racc . pag . 3263, e 13 marzo 1986, Mirepoix, punto 13 della motivazione, causa 54/85, Racc . pag . 1067 ). Tali rischi sono stati peraltro riconosciuti nel quarto considerando della citata direttiva del Consiglio 79/117/CEE, secondo il quale "tali prodotti fitosanitari non hanno soltanto effetti favorevoli sulla produzione vegetale (...) trattandosi in genere di sostanze tossiche o di prodotti pericolosi ".
14 Spetta quindi agli Stati membri, a norma dell' art . 36 del trattato ed in mancanza di un' armonizzazione completa in materia, decidere in qual misura intendano garantire la tutela della salute e della vita delle persone, pur tenendo conto delle esigenze della libera circolazione delle merci enunciate dal trattato e in particolare dall' ultimo inciso di detto articolo .
15 La seconda parte della seconda questione va dunque risolta nel senso che in mancanza di un' armonizzazione completa della materia a livello comunitario, gli artt . 30 e 36 del trattato non ostano a che una normativa nazionale vieti, con la comminatoria di sanzioni penali, di vendere, detenere in magazzino o fra le scorte ovvero di utilizzare un prodotto fitosanitario non autorizzato dalla normativa medesima .
16 Per quanto attiene, infine, alla compatibilità di una legge come la Bestrijdingsmiddelenwet con le disposizioni comunitarie in materia di politica commerciale, si deve rilevare che, come accertato dal giudice nazionale, il prodotto Improsol è importato totalmente o in gran parte dalla Svezia . La questione deve essere quindi intesa, secondo quanto osservato dalla Commissione, come diretta all' interpretazione delle pertinenti disposizioni dell' accordo di libero scambio concluso tra la Comunità economica europea ed il Regno di Svezia ( GU L 300 del 31.12.1972, pag . 97 ).
17 L' art . 13, n . 1, di questo accordo prevede che nessuna nuova restrizione quantitativa all' importazione o misura di effetto equivalente può essere introdotta negli scambi tra la Comunità e la Svezia . Il n . 2 di detto articolo sopprime le restrizioni quantitative all' importazione a decorrere dal 1° gennaio 1973 e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all' importazione entro il 1° gennaio 1975 .
18 Ai sensi dell' art . 20, l' accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all' importazione, all' esportazione e al transito giustificati in particolare da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali . Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti contraenti .
19 La terza parte della seconda questione va dunque risolta nel senso che gli artt . 13, n . 1, e 20 dell' accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea ed il Regno di Svezia non osta a che una normativa nazionale vieti, con la comminatoria di sanzioni penali, di vendere, detenere in magazzino o fra le scorte ovvero utilizzare un prodotto fitosanitario non autorizzato dalla normativa medesima .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
20 Le spese sostenute dai governi del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica federale di Germania, del Regno del Belgio e del Regno Unito nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( terza sezione ),
pronunciandosi sulla questione ad essa sottoposta dal Gerechtshof dell' Aia con ordinanza 29 gennaio 1988, dichiara :
1 ) Il giudice di uno Stato membro non è tenuto ad interpretare una disciplina nazionale sul commercio e l' uso di prodotti fitosanitari alla luce della lettera e della finalità della direttiva 79/117/CEE, ai fini della sua applicazione a prodotti che non contengono una o più sostanze attive elencate nell' allegato della direttiva .
2 ) In mancanza di armonizzazione completa della materia di cui trattasi a livello comunitario, gli artt . 30 e 36 del trattato non ostano a che una normativa nazionale imponga un divieto sanzionato penalmente di vendere, detenere in magazzino o fra le scorte ovvero di utilizzare un prodotto fitosanitario non autorizzato da detta legge .
3 ) Gli artt . 13, n . 1, e 20 dell' accordo di libero scambio concluso tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia non ostano a che una normativa nazionale ponga un divieto sanzionato penalmente di vendere, detenere in magazzino o fra le scorte ovvero di utilizzare un prodotto fitosanitario non autorizzato da detta legge .
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