Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1 . Politica commerciale comune - Restrizioni all' esportazione - Accordo tra Comunità e Stati Uniti d' America relativo agli scambi di tubi d' acciaio - Sistema di licenze d' esportazione - Nuovi produttori - Nozione - Diritto di ottenere una quota adeguata delle licenze di esportazione disponibili
( Regolamento del Consiglio n . 60/85, art . 5, n . 2 )
2 . Politica commerciale comune - Restrizioni all' esportazione - Accordo tra Comunità e Stati Uniti d' America relativo agli scambi di tubi d' acciaio - Sistema di licenze d' esportazione - Concessione delle licenze - Trattamento speciale riservato da uno Stato membro a un' impresa a causa della sua situazione particolare - Ammissibilità
( Regolamento del Consiglio n . 60/85 )
Massima
1 . L' art . 5 del regolamento n . 60/85, relativo alle restrizioni all' esportazione di tubi di acciaio verso gli Stati Uniti d' America, va interpretato nel senso che l' espressione "nuovi produttori di tubi d' acciaio" si riferisce anche alle imprese che, pur essendo già produttrici di tubi di acciaio e pur mantenendo la propria forma giuridica e la propria denominazione sociale, abbiano subito una trasformazione sul piano economico comportante la creazione di un nuovo stabilimento ad elevata capacità produttiva, specie qualora tale stabilimento fabbrichi un nuovo prodotto in precedenza non fabbricato dall' impresa .
Un' impresa riconosciuta essere "nuovo produttore" ai sensi del n . 2 del citato articolo deve poter beneficiare di una parte adeguata delle licenze d' esportazione disponibili, nel rispetto dei criteri figuranti in tale disposizione . In particolare, occorre che le autorità degli Stati membri cui incombe determinare l' importanza di ciascuno di questi differenti criteri tengano conto della capacità produttiva del nuovo produttore e del suo potenziale d' esportazione, permettendogli un accesso reale al mercato statunitense dei tubi .
2 . Poiché la situazione particolare di un' impresa stabilita in uno Stato membro, dovuta al fatto che essa rifornisce di prodotti semilavorati la propria affiliata americana, è stata tenuta presente sia durante i negoziati tra Comunità e Stati Uniti d' America che hanno preceduto la conclusione dell' accordo relativo agli scambi di tubi d' acciaio tra la Comunità e questo Stato terzo, per fissare il massimale delle esportazioni comunitarie, sia in sede di ripartizione tra gli Stati membri della quota di esportazione autorizzata, onde stabilire la parte spettante allo Stato membro in cui ha sede l' impresa, si deve ritenere che, benché il regolamento n . 60/85 non faccia alcun riferimento alla situazione della suddetta impresa, le autorità nazionali fossero autorizzate da tale regolamento, tenuto conto dei criteri di attribuzione delle licenze d' esportazione da esso previsti, ma senza esservi obbligate, ad assegnare a tale impresa un quantitativo speciale di tubi prelevato dalla quota nazionale di esportazione .
Parti
Nella causa 142/88,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato, dal Bundesverwaltungsgericht, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
1 ) Hoesch AG, con sede in Dortmund,
2 ) Repubblica federale di Germania
e
Bergrohr GmbH, con sede in Herne,
domanda vertente sull' interpretazione del regolamento del Consiglio 9 gennaio 1985, n . 60, relativo alle restrizioni all' esportazione di tubi di acciaio verso gli Stati Uniti d' America ( GU L 9, pag . 13 ),
LA CORTE ( sesta sezione ),
composta dai signori C.N . Kakouris, presidente di sezione, F.A . Schockweiler, T . Koopmans, G.F . Mancini e M . Diez de Velasco, giudici,
avvocato generale : G . Tesauro
cancelliere : B . Pastor, amministratore
viste le osservazioni presentate :
- per la società Bergrohr, ricorrente nella causa principale, resistente e ricorrente in cassazione (" Revision "), dall' avv . Ehle del foro di Colonia,
- per la Repubblica federale di Germania, rappresentata dal Bundesamt fuer Wirtschaft, resistente nella causa principale, ricorrente e resistente in cassazione (" Revision "), dall' avv . Limberger del foro di Francoforte sul Meno,
- per la società Hoesch, interveniente nella causa principale, ricorrente e resistente in cassazione (" Revision "), dall' avv . Stockburger del foro di Francoforte sul Meno,
- per il governo della Repubblica italiana, dal sig . Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli affari esteri, in qualità di agente, assistito dal sig . Fiumara, avvocato dello Stato,
- per la Commissione delle Comunità europee, dai suoi consiglieri giuridici, sigg . Waegenbaur e De March, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza e in seguito alla trattazione orale del 20 aprile 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 27 giugno 1989,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 17 marzo 1988, pervenuta alla Corte il 20 maggio successivo, il Bundesverwaltungsgericht ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, diverse questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione del regolamento del Consiglio 9 gennaio 1985, n . 60, relativo alle restrizioni all' esportazione di tubi di acciaio verso gli Stati Uniti d' America ( GU L 9, pag . 13 ).
2 Il summenzionato regolamento n . 60/85 attiene all' esecuzione, da parte della Comunità, di un accordo da essa concluso nel 1985, sotto forma di scambio di lettere, con gli Stati Uniti d' America, nel quale si prevede che le esportazioni verso tale paese di tubi di acciaio originari della Comunità vengano limitate ad un determinato livello durante un determinato periodo ( GU L 9, pag . 2 ). Secondo il terzo considerando del regolamento n . 60/85, esigenze pratiche di gestione hanno indotto a ripartire tra gli Stati membri i quantitativi ai quali la Comunità ha convenuto di limitare le esportazioni . A tal fine, è stato definito un criterio di ripartizione; spetterebbe alle autorità degli Stati membri ripartire fra le imprese i quantitativi loro assegnati applicando criteri obiettivi .
3 La controversia nella causa principale ha origine in una richiesta presentata dalla società Bergrohr GmbH, impresa tedesca che produce tubi di acciaio, di poter aumentare il quantitativo massimo di tubi per i quali, nell' ambito della quota tedesca, era consentita l' esportazione verso gli Stati Uniti, in quanto essa aveva subito una ristrutturazione economica implicante, tra l' altro, la costruzione di un nuovo stabilimento, in collaborazione con un' altra società siderurgica, destinato alla fabbricazione di un nuovo prodotto, cioè di tubi di largo diametro . Detta richiesta è stata respinta dal competente organismo tedesco, il Bundesamt fuer gewerbliche Wirtschaft ( in prosieguo : il "Bundesamt ").
4 Il Bundesamt ha fondato tale sua decisione sull' art . 5, n . 2, del regolamento n . 60/85, che fissa i criteri in base ai quali vengono rilasciate le licenze di esportazione da parte delle autorità degli Stati membri . Tra i suddetti criteri figura, in particolare, il "rispetto delle correnti tradizionali d' esportazione delle imprese", tenendo conto, da un lato, della riduzione dei quantitativi esportati in base allo stesso regolamento e, dall' altro, "eventualmente della situazione dei nuovi produttori di tubi di acciaio ". Il Bundesamt ha ritenuto che la Bergrohr GmbH non fosse un "nuovo produttore" ai sensi del summenzionato art . 5, n . 2, in quanto tale nozione non riguardava la creazione di nuove capacità di produzione da parte di un' impresa che fabbricasse già tubi .
5 Investito del ricorso della Bergrohr avverso tale decisione del Bundesamt, il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno ha accolto il punto di vista del Bundesamt pur rilevando che quest' ultimo doveva rilasciare licenze di esportazione aggiuntive richieste dalla Bergrohr prelevando le quantità corrispondenti dal quantitativo speciale di 20 000 tonnellate attribuito alla società Hoesch AG, di Dortmund . Detto quantitativo speciale sarebbe stato riservato alla Hoesch allo scopo di permettere a quest' ultima di rifornire di tubi semilavorati la propria affiliata di Baytown, Texas, che li trasformerebbe in tubi finiti . Di conseguenza, la quota tedesca, che costituisce il 2,82% del consumo apparente degli Stati Uniti, sarebbe ripartita tra le imprese interessate solo previa detrazione del quantitativo speciale riservato alla Hoesch . Il Verwaltungsgericht ha ritenuto tale prassi illegittima, non contenendo il regolamento n . 60/85 alcuna indicazione su tale punto .
6 Il Verwaltungsgerichtshof Hessen, in sede di appello, ha ritenuto, dopo aver chiamato ad intervenire nella lite la società Hoesch, che il fatto di riservare il quantitativo speciale di 20 000 tonnellate alla Hoesch non fosse illegittimo . Al riguardo, esso si è fondato su vari documenti dai quali risultava che l' assegnazione di un siffatto quantitativo speciale alla Hoesch era stata concordata nell' ambito dei negoziati tra la Comunità e gli Stati Uniti . Il Verwaltungsgerichtshof ha cionondimeno ritenuto fondata la pretesa della Bergrohr di far valere la propria qualità di nuovo produttore ai sensi dell' art . 5, n . 2, del regolamento n . 60/85 e di farsi assegnare, su tale base, un aumento del quantitativo massimo esportabile negli Stati Uniti .
7 Il Bundesverwaltungsgericht, cui sono ricorsi in cassazione (" Revision ") la Hoesch, la Bergrohr e il Bundesamt, ha sospeso il giudizio per sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali :
"1 ) a ) Se possano essere considerate 'nuovi produttori di tubi di acciaio ' ai sensi dell' art . 5, n . 2, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 9 gennaio 1985, n . 60 ( GU L 9, pag . 13 ) anche delle imprese che, pur essendo già produttrici di tubi di acciaio, abbiano subito, mantenendo la stessa forma giuridica e denominazione sociale, un notevole cambiamento societario ed economico, a seguito fra l' altro dell' acquisizione di un nuovo socio, di un importante aumento di capitale, e della costruzione di un nuovo stabilimento ad elevata capacità produttiva addizionale .
b ) In caso di soluzione affermativa della questione alla lett . a ): se osti al riconoscimento di tale impresa come nuovo produttore di tubi di acciaio la circostanza che le innovazioni su cui va fondato detto riconoscimento, pur essendo intervenute molto tempo prima dell' entrata in vigore delle restrizioni all' esportazione, non sono state impiegate per effettuare esportazioni negli Stati Uniti .
c ) Nel caso di soluzione negativa della questione alla lett . b ): sotto quali profili debba essere considerata la 'situazione' di tale nuovo produttore di tubi di acciaio, nell' ambito della discrezionalità in materia di ripartizione attribuita alle autorità nazionali dall' art . 5, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 60/85 .
2 ) Se dalla parte II della decisione del Consiglio 29 dicembre 1984, adottata con procedura scritta e relativa alla 'approvazione della conclusione di un accordo con gli Stati Uniti avente ad oggetto l' esportazione di tubi di acciaio sulla base di direttive di cui alla parte I nonché la ripartizione della quota complessiva del 7,6% del mercato statunitense in conformità con la parte II' ( n . 17 del riepilogo mensile degli atti approvati con procedura scritta, dicembre 1984 ), ovvero dal combinato disposto di detta parte e dell' art . 5, n . 2, del regolamento ( CEE ) n . 60/85, si possa desumere che la Repubblica federale di Germania era obbligata oppure era autorizzata ad attribuire in via preferenziale ad un determinato produttore un quantitativo speciale di 20 000 tonnellate della sua quota nazionale d' esportazione del 2,82 %".
8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono riportati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
Sulla prima questione
9 I primi due punti della questione attengono ai criteri necessari perché un' impresa venga riconosciuta "nuovo produttore di tubi di acciaio", mentre col terzo punto si intende ottenere chiarimenti circa i criteri di concessione delle licenze di esportazione da applicare nel caso di comparsa di un nuovo produttore sul mercato .
10 La discussione tra le parti intorno alla nozione di "nuovo produttore" si è incentrata principalmente sul problema di stabilire se tale nozione riguardi anche l' ipotesi di aumento considerevole della capacità produttiva da parte di un' impresa già in precedenza produttrice di tubi, mediante la creazione di un nuovo stabilimento . La Hoesch, il Bundesamt e il governo italiano hanno suggerito di risolvere tale questione in senso negativo, sostenendo che il criterio principale di ripartizione stabilito dall' art . 5 del regolamento n . 60/85 è il rispetto delle correnti tradizionali d' esportazione, criterio ispirato dalla preoccupazione di mantenere, per quanto possibile, durante il periodo di limitazione delle esportazioni verso gli Stati Uniti, le quote di mercato dei vari operatori comunitari sul mercato statunitense .
11 Va anzitutto rilevato, al riguardo, che l' accordo tra la Comunità e gli Stati Uniti, del quale il regolamento n . 60/85 assicura l' esecuzione, mira, in linea di principio, a ridurre ad un determinato livello il quantitativo complessivo di tubi di acciaio originari della Comunità ed esportati negli Stati Uniti . Nell' accordo, si è fissato tale livello al 7,6% del consumo apparente degli Stati Uniti; su tale base, la Commissione calcola, ai sensi dell' art . 2 del regolamento n . 60/85, il massimale comunitario di esportazione, da essa eventualmente adattato in funzione delle modifiche del consumo apparente degli Stati Uniti . A norma dell' art . 3, essa ripartisce i massimali quantitativi di esportazione tra gli Stati membri sulla base delle quote percentuali fissate nell' allegato III del regolamento ( per la Germania : il 2,82% del consumo degli Stati Uniti ).
12 Entro tali limiti, così definiti, gli Stati membri fissano, per ogni trimestre, i quantitativi per i quali essi prevedono di rilasciare licenze di esportazione; essi sono tenuti a vigilare affinché il rilascio di tali licenze garantisca un sufficiente scaglionamento delle esportazioni sull' intero anno ( art . 5, n . 1 ). Le licenze sono rilasciate, da parte delle autorità degli Stati membri, conformemente a taluni criteri ( art . 5, n . 2 ) tra cui figurano in particolare :
- il rispetto delle correnti tradizionali di esportazione delle imprese, tenendo conto dei criteri di riduzione fissati dal regolamento ed eventualmente della situazione dei nuovi produttori di tubi di acciaio;
- il rispetto delle correnti d' esportazione verso gli Stati Uniti nel loro scaglionamento tradizionale sull' anno;
- l' utilizzazione e la gestione ottimali delle possibilità di esportazione offerte dal regolamento .
13 Dalla descrizione del sistema istituito dal regolamento n . 60/85 si desume che né le sue finalità né la lettera delle sue disposizioni comportano un diritto delle imprese produttrici di tubi a mantenere le loro quote di mercato all' interno dei massimali comunitari . Il rispetto delle correnti tradizionali di esportazione, infatti, pur figurando tra i criteri di cui le autorità degli Stati membri devono tener conto, costituisce solo uno degli elementi di valutazione, insieme ad altri .
14 Giova rilevare poi che la questione sollevata non attiene ad un mero aumento della capacità produttiva, bensì alla creazione di un nuovo stabilimento a seguito di un' importante ristrutturazione dell' impresa comportante, tra l' altro, l' ingresso di un nuovo socio e un sensibile aumento di capitale . Dalle risultanze agli atti, si evince inoltre che, nella causa principale, la creazione di una nuova fabbrica ha permesso la fabbricazione di un nuovo prodotto in precedenza non fabbricato dall' impresa di cui trattasi, ossia i tubi a grande diametro .
15 Stando così le cose, il rifiuto di riconoscere la qualità di nuovo produttore si risolve, come hanno rilevato la Bergrohr e la Commissione, in un' ingiustificata differenziazione tra due forme di collaborazione tra due imprese esistenti, comportante un risultato economico identico, vale a dire quella con la quale le imprese interessate procederebbero alla creazione, finalizzata ad una nuova produzione di tubi, di un' affiliata che andrebbe in ogni caso considerata "nuovo produttore" e quella con la quale una delle due imprese, con l' ausilio finanziario dell' altra, procederebbe ad una ristrutturazione comportante la creazione di un nuovo stabilimento destinato a questa nuova produzione . Difatti, una siffatta differenziazione non trova alcuna giustificazione in base all' accordo euro-americano e al regolamento n . 60/85 o in base alle norme e al sistema del trattato CEE .
16 Alla luce di tali considerazioni, il primo punto della prima questione va risolto dichiarando che l' art . 5 del regolamento n . 60/85 va interpretato nel senso che l' espressione "nuovi produttori di tubi di acciaio" si riferisce anche alle imprese che, pur essendo già produttrici di tubi di acciaio e pur mantenendo la propria forma giuridica e la propria denominazione sociale, abbiano subito una trasformazione sul piano economico comportante la creazione di un nuovo stabilimento ad elevata capacità produttiva, specie qualora tale stabilimento fabbrichi un nuovo prodotto in precedenza non fabbricato dall' impresa .
17 Quanto al secondo punto della questione, basti rilevare che l' art . 5 del regolamento n . 60/85 si riferisce alla comparsa sul mercato dei tubi di acciaio di un nuovo "produttore" sia che si tratti di una nuova impresa, sia che si tratti, a determinate condizioni, di un nuovo stabilimento di un' impresa esistente . Detta disposizione non riguarda la situazione di un' impresa la quale, avendo prodotto tubi anteriormente all' entrata in vigore del regolamento n . 60/85, decida in seguito di impegnarsi in operazioni commerciali di esportazione verso gli Stati Uniti . Resta inteso, tuttavia, che ogni nuovo produttore deve poter disporre di un congruo periodo transitorio onde organizzare l' avviamento dell' esportazione e della messa in commercio dei suoi prodotti .
18 Il terzo punto della questione verte sui criteri di ripartizione da applicare qualora un nuovo produttore sia legittimato a pretendere licenze di esportazione di tubi verso gli Stati Uniti . La soluzione di tale questione va ottenuta nel rispetto dei criteri sanciti all' art . 5, n . 2, dianzi richiamato, essendo questi gli unici ad essere fissati dal regolamento n . 60/85 .
19 Va ricordato, al riguardo, che secondo la giurisprudenza della Corte ( sentenza 17 marzo 1987, causa 333/85, Mannesmann-Roehrenwerke, Racc . pag . 1381 ), le autorità degli Stati membri devono ripartire le licenze di esportazione tra le imprese e, nel farlo, devono rispettare i criteri obiettivi fissati dall' art . 5, n . 2, la cui attuazione implica tuttavia un certo margine di discrezionalità la cui portata dev' essere stabilita tenendo conto del concorrere di criteri di natura diversa .
20 Da un attento esame di tali criteri emerge, in particolare, che le autorità nazionali, in caso di comparsa di un nuovo produttore devono, in primo luogo, tener conto della sua capacità produttiva, del suo potenziale di esportazione e dei sacrifici che egli si è imposto, nell' ambito delle limitazioni degli sbocchi dei prodotti siderurgici, rispetto alla corrispondente situazione di altre imprese e, in secondo luogo, dare al nuovo produttore una reale possibilità di penetrazione sul mercato americano dei tubi . E' compito delle autorità nazionali trovare in ogni caso specifico il giusto equilibrio tra queste due diverse esigenze .
21 Di conseguenza, occorre integrare la soluzione data alla prima questione nel senso che un' impresa riconosciuta "nuovo produttore" ai sensi dell' art . 5, n . 2, del regolamento n . 60/85 deve poter beneficiare di una parte adeguata delle licenze di esportazione disponibili, nel rispetto dei criteri contenuti da tale disposizione . In particolare, occorre che le autorità degli Stati membri, cui incombe determinare l' importanza di ciascuno di questi differenti criteri, tengano conto della capacità produttiva del nuovo produttore e del suo potenziale di esportazione, permettendogli un accesso reale al mercato statunitense dei tubi .
Sulla seconda questione
22 La seconda questione, relativa al quantitativo speciale attribuito in anticipo dalle autorità tedesche alla Hoesch, solleva in realtà due problemi differenti : quello di stabilire se le suddette autorità fossero tenute a prelevare il suddetto quantitativo speciale dalla quota nazionale di esportazione e quello di stabilire se esse fossero autorizzate ad agire in tal senso .
23 Ai fini dell' esame di questi due problemi, occorre innanzitutto rilevare che il rifornimento effettuato dalla Hoesch nei confronti della sua affiliata di Baytown ha avuto un ruolo importante nel corso dei negoziati che hanno portato all' accordo summenzionato tra la Comunità e gli Stati Uniti . Da uno scambio di lettere figuranti agli atti risulta che la delegazione americana aveva inizialmente insistito per ottenere una limitazione delle esportazioni comunitarie fino al 5,9% del consumo apparente degli Stati Uniti e che essa si è infine dichiarata pronta a portare tale limite al 7,6% espressamente allo scopo di garantire l' approvvigionamento all' affiliata americana della Hoesch da parte della società madre . Secondo i negoziatori americani, tale aumento è stato calcolato prendendo come base la consegna da parte della Hoesch alla sua affiliata americana di Baytown di 42 000 tonnellate di tubi semilavorati .
24 E' da osservare poi che è assodato che il Consiglio, nel ripartire la quota del 7,6% tra gli Stati membri secondo il criterio di ripartizione di cui all' allegato III del regolamento n . 60/85, ha ritenuto che un quantitativo speciale di 20 000 tonnellate dovesse essere riservato alla Hoesch per rifornire la sua affiliata americana . Il limite valido per la Repubblica federale di Germania è stato fissato al 2,82% allo scopo di tener conto di questo quantitativo speciale, dopo la dichiarazione, da parte del governo tedesco, di essere disposto, nell' interesse di una soluzione comune dei problemi sollevati dalla limitazione delle esportazioni di tubi, ad imputare il quantitativo speciale riservato alla Hoesch alla quota parte spettante alle imprese tedesche secondo il criterio di ripartizione adottato dal Consiglio .
25 Va segnalato infine che il regolamento n . 60/85, nel ripartire i massimali comunitari tra gli Stati membri, non fa menzione del quantitativo speciale riservato alla Hoesch . Dalle informazioni fornite dalla Commissione e da un certo numero di lettere sottoposte alla Corte da questa istituzione e dalla Hoesch risulta che il governo tedesco ha manifestato la sua insoddisfazione quanto al mancato riferimento a detto quantitativo speciale nel testo della proposta della Commissione che ha condotto al regolamento di cui trattasi . Il Consiglio non ha tuttavia modificato la proposta della Commissione su tale punto, in quanto il criterio di ripartizione previsto teneva già conto di un quantitativo di 20 000 tonnellate riservato alla Hoesch e incluso nella quota tedesca . Successivamente all' entrata in vigore dell' accordo e del regolamento n . 60/85, le autorità statunitensi hanno più volte protestato contro la mancanza di cooperazione da parte della Comunità per quel che riguarda la garanzia di approvvigionamento dell' affiliata della Hoesch di Baytown .
26 Da questo complesso di circostanze emerge che le autorità statunitensi hanno dato il loro assenso a un massimale del 7,6% supponendo che un quantitativo speciale fosse riservato alla Hoesch ai fini dell' approvvigionamento all' affiliata statunitense di questa impresa, mentre le istituzioni comunitarie, in sede di ripartizione di questo contingente, non hanno assegnato un quantitativo specifico alla Hoesch . Esse hanno invece fissato il criterio di ripartizione tra gli Stati membri in modo da tener conto del suddetto quantitativo speciale, ritenendo che spettasse alle autorità tedesche trarne le conseguenze al momento del rilascio delle licenze di esportazione .
27 Il regolamento del Consiglio 8 dicembre 1987, n . 3686, che modifica il regolamento n . 60/85, relativo alle restrizioni all' esportazione di tubi di acciaio verso gli Stati Uniti d' America ( GUL 346, pag . 26 ), ha aggiunto un nuovo criterio per il rilascio delle licenze di esportazione, in base al quale le autorità nazionali devono tener conto anche della "situazione (...) delle imprese aventi una filiale negli Stati Uniti a cui forniscono tubi semilavorati destinati alla produzione di tubi finiti ". Tale modifica, che è riferita in termini astratti alla situazione particolare della Hoesch, è tuttavia intervenuta successivamente ai fatti che hanno originato la causa principale .
28 La Commissione ha fatto valere che il regolamento n . 3686/87 non intendeva creare una nuova situazione giuridica, bensì mirava a codificare una prassi già in vigore a partire dall' adozione del regolamento n . 60/85 . Le sue disposizioni permettono, pertanto, di chiarire i termini del regolamento n . 60/85 nella sua versione precedente .
29 L' esame di tali elementi divergenti porta quindi a concludere, in primo luogo, che le disposizioni del regolamento n . 60/85, quali in vigore all' epoca, che erano le uniche a stabilire i criteri che dovevano essere applicati dalle autorità degli Stati membri al momento del rilascio delle licenze di esportazione di tubi di acciaio, non fanno alcun riferimento al quantitativo speciale riservato alla Hoesch . Ora, nei limiti in cui la ripartizione di tali licenze riguardava anche altre imprese la cui situazione particolare non era stata oggetto di negoziati tra la Comunità e gli Stati Uniti, le suddette disposizioni non possono essere interpretate nel senso che debbano comportare per le autorità tedesche un obbligo di assegnare un determinato quantitativo alla Hoesch .
30 Occorre però tener conto, in secondo luogo, della natura dell' accordo euro-americano . Quest' ultimo, stipulato sulla base dell' art . 113 del trattato CEE, costituisce un accordo ai sensi dell' art . 228 dello stesso trattato . Un accordo di questo tipo è caratterizzato dal fatto che le sue disposizioni vincolano le istituzioni della Comunità così come gli Stati membri in forza del trattato e che esse vanno eseguite in buona fede nei confronti dell' altra parte contraente, in forza delle norme di diritto internazionale pubblico pertinenti . Ne consegue che le autorità tedesche dovevano prendere in considerazione, nell' ambito dei criteri fissati dall' art . 5 del regolamento n . 60/85, la situazione particolare della Hoesch quale aveva formato oggetto dei negoziati sfociati nell' accordo di cui si tratta .
31 A tal proposito, occorre ribadire che i criteri di cui è causa facevano espressamente riferimento alla necessità di pervenire alla "utilizzazione e gestione ottimali delle possibilità di esportazione" offerte dal regolamento . Siffatta utilizzazione e gestione ottimali possono essere raggiunte, in particolare, nel caso di imprese comunitarie che abbiano stabilito legami di carattere economico con le loro affiliate negli Stati Uniti, in particolare qualora queste ultime ricevano dalle prime forniture di tubi semilavorati, come nel caso delle imprese Hoesch nel Texas e in Germania . Tale sembra essere pure il punto di vista del Consiglio, il quale, in uno dei considerando del regolamento n . 3686/87, osserva che la ripartizione della quota comunitaria tra gli Stati membri, quale è stabilita all' allegato III del regolamento n . 60/85, "tiene conto della situazione particolare di tali imprese aventi una filiale negli Stati Uniti d' America ".
32 Se ne deve dedurre che le autorità tedesche, in base al regolamento n . 60/85, avevano la facoltà di riservare un quantitativo speciale all' impresa Hoesch al momento del rilascio delle licenze di esportazione e che esse erano inoltre indotte ad agire in tal modo dagli impegni assunti dalla Comunità nei confronti degli Stati Uniti d' America .
33 Di conseguenza, la seconda questione pregiudiziale va risolta nel senso che le autorità tedesche, in base al regolamento n . 60/85, avevano la facoltà, senza tuttavia essere a ciò obbligate, di assegnare all' impresa Hoesch un quantitativo speciale di tubi di acciaio prelevato dalla quota parte di esportazione del 2,82% del consumo apparente degli Stati Uniti .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
34 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( sesta sezione ),
pronunziandosi sulle questioni ad essa sottoposte dal Bundesverwaltungsgericht, con ordinanza 17 marzo 1988, dichiara :
1 ) L' art . 5 del regolamento del Consiglio 9 gennaio 1985, n . 60/85, relativo alle restrizioni all' esportazione di tubi di acciaio verso gli Stati Uniti d' America, va interpretato nel senso che l' espressione "nuovi produttori di tubi di acciaio" si riferisce anche alle imprese che, pur essendo già produttrici di tubi di acciaio e pur mantenendo la propria forma giuridica e la propria denominazione sociale, abbiano subito una trasformazione sul piano economico comportante la creazione di un nuovo stabilimento ad elevata capacità produttiva, specie qualora tale stabilimento fabbrichi un nuovo prodotto in precedenza non fabbricato dall' impresa .
2 ) Un' impresa riconosciuta essere "nuovo produttore" ai sensi dell' art . 5, n . 2, del regolamento n . 60/85 deve poter beneficiare di una parte adeguata delle licenze di esportazione disponibili, nel rispetto dei criteri contenuti da tale disposizione . In particolare, occorre che le autorità degli Stati membri cui incombe determinare l' importanza di ciascuno di questi differenti criteri tengano conto della capacità produttiva del nuovo produttore e del suo potenziale di esportazione, permettendogli un accesso reale al mercato statunitense dei tubi .
3 ) Le autorità tedesche, in base al regolamento n . 60/85, avevano la facoltà, senza tuttavia essere a ciò obbligate, di assegnare all' impresa Hoesch un quantitativo speciale di tubi prelevato dalla quota nazionale di esportazione del 2,82% del consumo apparente negli Stati Uniti .
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