Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Politica commerciale comune - Regime di importazione dei prodotti originari di paesi terzi aderenti all' accordo multifibre - Sistema di preferenze tariffarie generalizzate a favore dei paesi in via di sviluppo - Importazione di tende provenienti dalla Corea del Sud - Applicazione dei massimali di preferenza tariffaria e dei limiti quantitativi - Inclusione degli accessori nel peso delle tende per il calcolo del tonnellaggio importato
( Regolamenti del Consiglio nn . 3589/82 e 3378/82 )
Massima
Il peso delle tende importate dalla Corea del Sud durante il periodo d' applicazione dei regolamenti n . 3589/82, relativo alle importazioni dei prodotti tessili originari di paesi terzi aderenti all' accordo multifibre, e n . 3378/82, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate ai paesi in via di sviluppo, doveva essere calcolato, sia per la determinazione dei limiti quantitativi sia per la determinazione dei massimali di preferenza, di cui ai citati regolamenti, tenendo conto degli accessori delle tende stesse, come i paletti ed i picchetti .
Parti
Nei procedimenti riuniti C-153-C157/88,
aventi ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art . 177 del trattato CEE, dalla Cour d' appel ( ottava sezione ) di Versailles ( Francia ), nei procedimenti penali
contro
G . Fauque
civilmente responsabile : società TRAMAR SNTC,
Jao Chang Thomas Shin
civilmente responsabile : SARL DAEWOO,
Jacques Desombre
civilmente responsabile : società TRAMAR SNTC,
Alain Diome
civilmente responsabile : società Kuehne e Nagel,
Fritz Schultze
civilmente responsabile : società Kuehne e Nagel,
nonché
parte civile : direction nationale des enquêtes douanières,
dall' altra,
domanda vertente sull' interpretazione dei regolamenti del Consiglio 10 dicembre 1979, n . 2894, 23 dicembre 1982, n . 3589, e 19 dicembre 1983, n . 3762, riguardanti l' importazione di prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo,
LA CORTE ( quarta sezione ),
composta dai signori : C.N . Kakouris, presidente di sezione, T . Koopmans e M . Díez de Velasco, giudici,
avvocato generale : F.G . Jacobs
cancelliere : sig.ra B . Pastor, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate :
- per i convenuti nelle cause che hanno dato origine ai procedimenti C-156/88 e C-157/88, dall' avv . Mireille Famchon,
- per il governo della Repubblica francese, dalla sig.ra Edwige Belliard, in qualità di agente,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . Guido Berardis, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali dei convenuti nella causa che ha dato origine al procedimento C-154/88, rappresentati dall' avv . M . Menant, e dei convenuti nelle cause che hanno dato origine ai procedimenti C-156/88 e C-157/88, rappresentati dall' avv . Mireille Famchon, e della Commissione all' udienza del 10 ottobre 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 21 novembre 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 . Con sentenze 13 giugno 1988, pervenute in cancelleria il 27 giugno 1988, la Cour d' Appel di Versailles ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art . 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dei regolamenti ( CEE ) del Consiglio 10 dicembre 1979, n . 2894 ( GU L 332, pag . 1 ), 23 dicembre 1982, n . 3589 ( GU L 374, pag . 106 ), e 19 dicembre 1983, n . 3762 ( GU L 380, pag . 1 ), riguardanti l' importazione di prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo .
2 . Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di cinque controversie in occasione delle quali l' amministrazione delle dogane francesi citava vari importatori a comparire dinanzi al tribunal correctionnel di Nanterre per rispondervi del reato di avere mediante false dichiarazioni o raggiri all' importazione eluso divieti ed evitato il pagamento di dazi doganali, dell' IVA e di altri tributi, su importazioni effettuate nel 1983 che avevano ad oggetto tende da campeggio originarie della Corea del Sud .
3 . Le cause principali si ricollegavano al fatto che nei regolamenti comunitari erano stabiliti limiti quantitativi e massimali determinati in peso ( tonnellate ), per quanto riguardava, fra l' altro, le tende da campeggio; di conseguenza, se nel calcolo si includevano gli accessori che di regola accompagnano la parte in tessuto di una tenda da campeggio, vale a dire i paletti, i picchetti, i tenditori o altri, i limiti quantitativi e i massimali sarebbero stati più rapidamente raggiunti . Qualsiasi superamento di detti limiti e massimali non avrebbe quindi potuto essere ammesso nel primo caso o avrebbe dovuto essere ammesso all' aliquota del dazio doganale normale nel secondo caso .
4 . Con sentenza 25 giugno 1987 il tribunal correctionnel di Nanterre decideva di sospendere il procedimento nelle cinque cause . Il 2 luglio 1987 la direction nationale des enquêtes douanières, parte civile, interponeva appello avverso detta sentenza dinanzi alla Cour d' appel di Versailles la quale, prima di pronunciarsi nella causa Shin ( 154/88 ), ha chiesto alla Corte a titolo complementare ( rispetto alla questione già sollevata dal tribunal correctionnel di Nanterre ), di indicare "se per stabilire i dazi doganali all' importazione di tende originarie della Corea si doveva tener conto solo del peso del tessuto della tenda oppure del peso del tessuto di cui si compone la tenda nonché di quello degli accessori ".
5 . Per una più ampia illustrazione dell' ambito giuridico e degli antefatti delle cause principali, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
6 . Le cause principali vertono essenzialmente sulla questione se, nel calcolo del peso che determina la quota d' importazione e i dazi doganali all' importazione, si debbano includere o no gli accessori che di regola accompagnano la parte tessile di una tenda da campeggio . La Kuehne e Nagel, parte civilmente responsabile nelle cause C-156/88 e C-157/88, e la SARL Daewoo, parte civilmente responsabile nella causa C-154/88, sostengono che, poiché il regime d' importazione di cui trattasi rientra nell' accordo multifibre, l' elemento determinante è il peso dei prodotti tessili considerati e non quello degli accessori non tessili . La Commissione sostiene invece che, per determinare i limiti quantitativi e i massimali di preferenza tariffaria, il peso delle tende dev' essere calcolato tenendo conto degli accessori . Il governo francese sostiene un punto di vista analogo .
7 . A questo proposito occorre osservare che nel periodo in cui le importazioni sono state effettuate, vale a dire nel febbraio 1983, la materia in esame era disciplinata dal regolamento del Consiglio 23 dicembre 1982, n . 3589, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari di paesi terzi, e, inoltre, dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 8 dicembre 1982, n . 3378 ( GU L 363, pag . 92 ), recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l' anno 1983 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo ; di conseguenza, benché la questione pregiudiziale non lo menzioni, occorre interpretare anche quest' ultimo regolamento .
8 . Va innanzitutto rilevato che né il regolamento n . 3589/82 né il regolamento n . 3378/82 contengono disposizioni specifiche sulla questione se il peso delle tende debba essere calcolato tenendo conto o no degli accessori . Tuttavia, dalle loro disposizioni emerge che la definizione di un prodotto ai fini dell' applicazione dei limiti quantitativi e dei massimali di preferenza tariffaria dev' essere effettuata con riferimento alla nomenclatura della tariffa doganale comune, nonché a quella adottata per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa ( Nimexe ).
9 . Occorre pertanto interpretare la nomenclatura tariffaria in vigore all' epoca in cui sono state effettuate le importazioni dei prodotti di cui trattasi . Nella versione allora vigente della tariffa doganale comune stabilita dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 19 ottobre 1982, n . 3000, che modifica il regolamento ( CEE ) n . 950/68 ( GU L 318, pag . 1 ), le tende erano classificate nella voce 62.04 B II della tariffa doganale comune, e nel regolamento ( CEE ) della Commissione 16 dicembre 1982, n . 3407, che modifica la nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa ( GU L 366, pag . 1 ), le stesse erano classificate nel codice 62.04.73; la formulazione di queste sottovoci non forniva la definizione di "tende ".
10 . Si deve ricordare che secondo la Corte il criterio determinante per la classificazione doganale delle merci va ricercato di regola nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive quali risultano dalla formulazione della voce della tariffa doganale comune e delle note concernenti le sezioni o i capitoli ( vedasi sentenze 8 dicembre 1977, causa 62/77, Carlsen-Verlag GmbH/Oberfinanzdirektion di Colonia, Racc . pag . 2343, e 23 marzo 1972, causa 36/71, Henck, Racc . pag . 187 ).
11 . Fra le regole generali per l' interpretazione della tariffa doganale comune la regola n . 3 b ) dispone che "i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti, costituiti dall' unione di oggetti differenti, e le merci presentate in assortimenti (...) devono essere classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l' oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale ". Si deve inoltre osservare che una tenda è sempre composta non soltanto da un telo di tessuto, ma anche da accessori, quali i paletti, i picchetti o i tenditori, senza i quali non sarebbe possibile montarla né utilizzarla . Questi elementi sono complementari fra loro, di modo che la loro unione costituisce un insieme difficilmente smerciabile in elementi separati . Siccome la materia che attribuisce alle merci di cui trattasi il loro carattere essenziale è la parte in tessuto delle tende, le merci sono state classificate nella voce 62.O4 B II della tariffa doganale comune, che non esclude gli accessori dalla nozione di tenda .
12 . Inoltre occorre aggiungere che gli accordi riguardanti il commercio di prodotti tessili sono stati negoziati dalla Comunità tenendo conto del volume effettivo delle importazioni, secondo le statistiche commerciali stabilite in base alla nomenclatura della Nimexe e alla nomenclatura della tariffa doganale comune . Ne consegue che i quantitativi stabiliti negli accordi per la fissazione dei contingenti tenevano conto del peso degli accessori .
13 . Le questioni pregiudiziali devono essere pertanto risolte nel senso che sia per la determinazione dei limiti quantitativi stabiliti dal regolamento n . 3589/82 sia per la determinazione dei massimali di preferenza tariffaria stabiliti dal regolamento n . 3378/82, riguardanti le tende importate dalla Corea del Sud, il peso delle tende dev' essere calcolato tenendo conto dei loro accessori .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
14 . Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( quarta sezione ),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Cour d' appel ( ottava sezione ) di Versailles, con sentenze 13 giugno 1988, dichiara :
Sia per la determinazione dei limiti quantitativi stabiliti dal regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 3589/82, sia per la determinazione dei massimali di preferenza tariffaria stabiliti dal regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 3378/82, riguardanti le tende importate dalla Corea del Sud, il peso delle tende dev' essere calcolato tenendo conto dei loro accessori .
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