Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1 . Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni - Norme comunitarie anticumulo - Nozione di cumulo in materia di prestazioni familiari
( Regolamento del Consiglio n . 1408/71, art . 12, n . 1 )
2 . Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni familiari - Norme comunitarie anticumulo - Diritto alle prestazioni nello Stato membro in cui è occupato uno dei genitori per i familiari residenti in un secondo Stato membro - Coniuge che fruisce, allo stesso titolo, di prestazioni familiari in un terzo Stato membro ove esercita un lavoro subordinato - Condizioni d' esercizio del diritto alle prestazioni - Importo delle prestazioni effettivamente percepite nel terzo Stato membro inferiore a quello risultante dalla legislazione del primo Stato membro - Diritto limitato all' integrazione delle prestazioni
( Trattato CEE, art . 51; Regolamento del Consiglio n . 1408/71, artt . 12 e 73 )
Massima
1 . Risulta dalla formulazione dell' art . 12, n . 1, del regolamento n . 1408/71 che vi è cumulo di prestazioni non solo quando un soggetto ha simultaneamente diritto a due diverse prestazioni familiari, ma anche quando diritti a tali prestazioni fanno capo a due soggetti diversi, in questo caso i due genitori, per uno stesso figlio .
2 . Conformemente allo scopo dell' art . 51 del trattato, cui occorre riferirsi quando una specifica situazione non è espressamente disciplinata dalla normativa comunitaria, gli artt . 12 e 73 del regolamento n . 1408/71 debbono essere interpretati nel senso che il diritto di un lavoratore alle prestazioni familiari nello Stato membro del luogo di lavoro per i familiari residenti in un secondo Stato membro, quando allo stesso titolo il coniuge già percepisce prestazioni familiari in un terzo Stato membro ove svolge attività di lavoro subordinato, può essere esercitato nei limiti in cui l' importo delle prestazioni familiari effettivamente percepite nel terzo Stato membro sia inferiore a quello delle prestazioni corrisposte nel primo Stato membro . In tale ipotesi, il lavoratore ha diritto, a carico dell' ente competente del primo Stato, ad un supplemento di prestazioni pari alla differenza fra i due importi .
Parti
Nel procedimento C-168/88,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, in forza dell' art . 177 del trattato CEE, dall' Arbeidsrechtbank di Anversa ( Belgio ) nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Theo Dammer
e
1 ) ASBL Securex, cassa per gli assegni familiari, di Gand,
2 ) Office national d' allocations familiales pour travailleurs salariés, di Bruxelles,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt . 12 e 73 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità ( GU L 149, pag . 2 ), come più volte modificato, al fine di determinare lo Stato membro tenuto a corrispondere prestazioni familiari per un figlio i cui genitori lavorano in due Stati membri diversi dallo Stato di residenza,
LA CORTE ( sesta sezione ),
composta dai signori C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler, presidenti di sezione, T . Koopmans, G.F . Mancini e M . Diez de Velasco, giudici,
avvocato generale : M . Darmon
cancelliere : D . Louterman, amministratore principale
considerate le osservazioni presentate :
- dal "ministre des Affaires sociales", in nome del governo belga,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . Barents, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 13 giugno 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 12 luglio 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 10 giugno 1988, pervenuta alla Corte il 16 giugno successivo, l' Arbeidsrechtbank ( tribunale del lavoro ) di Anversa ha proposto, ex art . 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali sull' interpretazione di varie norme dei regolamenti del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, e 21 marzo 1972, n . 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n . 1408/71 ( GU L 74, pag . 1 ), come più volte modificati, al fine di determinare lo Stato membro tenuto a corrispondere prestazioni familiari per un figlio i cui genitori lavorano in due Stati membri diversi dallo Stato di residenza .
2 Le questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia vertente sul rifiuto delle competenti autorità belghe di corrispondere al sig . Theo Dammer prestazioni familiari per il figlio .
3 I coniugi Dammer risiedono nei Paesi Bassi con il figlio, nato il 17 luglio 1985 . Il sig . Dammer esercita un' attività di lavoro subordinato in Belgio e sua moglie un' attività della stessa natura nella Repubblica federale di Germania .
4 Il 29 maggio 1985, il sig . Dammer ha presentato alla ASBL Securex, cassa per gli assegni familiari di Gand, e all' 'Office nationale d' allocations familiales pour travailleurs salariés' di Bruxelles, una domanda di assegno per la nascita del figlio e, il 21 ottobre 1985, una domanda di prestazioni familiari . Le domande non sono state accolte in quanto la sig.ra Dammer, a seguito di domanda presentata il 2 settembre 1987 alle autorità tedesche, ha percepito dal mese di marzo 1987 prestazioni familiari tedesche per il figlio .
5 L' Arbeidsrechtbank di Anversa, dinanzi al quale il sig . Dammer ha proposto ricorso contro il menzionato rifiuto delle autorità belghe, ha preliminarmente dichiarato che, ex art . 1, lett . u ), sub i ), del regolamento n . 1408/71, gli assegni di nascita sono esclusi dal campo di applicazione di detto regolamento .
6 In relazione alle prestazioni familiari, il giudice nazionale ha ritenuto che la controversia sollevasse un problema d' interpretazione del diritto comunitario ed ha quindi deciso di sospendere il giudizio fino alla pronuncia della Corte sulle seguenti questioni pregiudiziali :
"Nel caso in cui i genitori, che svolgono un' attività lavorativa subordinata in due diversi Stati membri nei quali non risiedono, abbiano, a norma dell' art . 73, n . 1, del regolamento, il diritto a prestazioni familiari per lo stesso figlio :
1 . se la frase "come se risiedessero nel territorio di tale Stato membro", di cui all' art . 73, n . 1, del regolamento n . 1408/71, significhi che gli aventi diritto agli assegni familiari, nel caso di specie i genitori-lavoratori, ognuno dei quali soddisfa alle condizioni poste dalla normativa del rispettivo Stato del luogo di lavoro, hanno la possibilità di scegliere, per il percepimento delle prestazioni familiari, lo Stato del luogo di lavoro-residenza e possono pertanto chiedere le prestazioni dello Stato membro che corrisponde l' importo più elevato .
2 . In caso di soluzione negativa della prima questione :
a ) se l' art . 12, n . 1, prima frase, del regolamento n . 1408/71, che vieta più prestazioni della stessa natura per lo stesso periodo, vada interpretato nel senso che il mancato cumulo di tali prestazioni familiari vale unicamente dal momento dell' inizio dell' effettiva corresponsione delle prestazioni ( a seguito di successiva domanda ) in un determinato Stato membro ;
b ) se l' art . 12, n . 1, prima frase, del suddetto regolamento, vada interpretato nel senso che il mancato cumulo di prestazioni della stessa natura per uno stesso periodo è limitato all' importo della prestazione meno elevata, così che, in caso di cumulo, la differenza dovrà essere versata dallo Stato membro che corrisponde gli assegni familiari di più elevato importo ".
7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
8 Prima di esaminare le questioni poste dal giudice nazionale, va dichiarato anzitutto che la fattispecie della causa principale rappresenta effettivamente un caso di cumulo di prestazioni vietato dalla disciplina comunitaria .
9 L' art . 12, n . 1, del regolamento n . 1408/71 dispone infatti come segue :
"Divieto di cumulo delle prestazioni
1 . Il presente regolamento non può conferire né mantenere il diritto a beneficiare di più prestazioni della stessa natura riferentisi ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria .
(...)".
10 Dalla formulazione della norma risulta che sussiste un cumulo non solo quando un soggetto ha simultaneamente diritto a due diverse prestazioni familiari, ma anche quando tali diritti fanno capo a due diversi soggetti, in questo caso due genitori, per uno stesso figlio .
11 Questa interpretazione si evince, in primo luogo, dalla lettera della norma in questione, che non si riferisce al "diritto di un lavoratore a beneficiare", bensì, con formulazione di carattere generale, al "diritto a beneficiare ".
12 Inoltre, la "ratio" delle norme del regolamento n . 1408/71 sul cumulo di prestazioni familiari, nonché le soluzioni previste in caso di cumulo, dimostrano ugualmente che lo scopo della disposizione in causa è d' impedire che possano fruire simultaneamente di due prestazioni della stessa natura sia il diretto beneficiario di una prestazione familiare, cioè il lavoratore, sia i beneficiari indiretti, vale a dire i suoi familiari .
13 Riguardo alla soluzione da dare in caso di cumulo, va poi rilevato che, ex art . 76 del medesimo regolamento, in materia di "regole di priorità in caso di cumulo dei diritti a prestazioni o ad assegni familiari a norma degli artt . 73 o 74 e a motivo dell' esercizio di un' attività professionale nel paese di residenza dei familiari",
"il diritto alle prestazioni o agli assegni familiari dovuti a norma degli artt . 73 o 74 è sospeso se, per l' esercizio di un' attività professionale, le prestazioni o gli assegni familiari sono dovuti anche a norma della legislazione dello Stato membro sul cui territorio risiedono i familiari ".
14 La soluzione che scaturisce dalla regola di priorità - dettata in questa disposizione - dello Stato di residenza del membro della famiglia, nella specie il figlio, a favore del quale è corrisposta la prestazione familiare, si applica non solo quando il medesimo genitore esercita simultaneamente un' attività professionale in due Stati membri, ma anche quando i due genitori esercitano contestualmente un' attività professionale in Stati membri differenti .
15 E quindi a giusto titolo che l' art . 10, n . 1, lett . a ), del citato regolamento di applicazione n . 574/72 prevedeva una soluzione nel caso di cumulo di diritti a prestazioni "per lo stesso familiare" ed è ancora a giusto titolo che questa stessa norma, come modificata (( attualmente, art . 10, n . 1, lett . b ), sub i ), regolamento del Consiglio 13 giugno 1985, n . 1660, che modifica i regolamenti n . 1408/71 e 574/72, GU L 160, pag . 1 )), stabilisce la regola di priorità dello Stato di residenza del figlio, nel caso di cumulo di prestazioni per i due genitori, anche non coniugati .
16 Dalle citate disposizioni risulta che, secondo la disciplina comunitaria, ricade sotto il divieto di cumulo la fattispecie di due genitori occupati in due Stati membri diversi ed ambedue titolari nello Stato del proprio luogo di lavoro di diritti a prestazioni familiari per lo stesso familiare e che la soluzione adottata è una regola di priorità fra le due legislazioni nazionali interessate, qualora detto familiare risieda in uno dei due Stati del luogo di lavoro . Manca tuttavia nella legislazione comunitaria una norma che disciplini il caso di un familiare residente in un terzo Stato membro .
17 E a causa di questa lacuna del diritto comunitario che il giudice nazionale propone le questioni pregiudiziali .
18 Con tali questioni, si chiede in sostanza quali siano gli effetti del divieto di cumulo nel caso di un lavoratore comunitario che abbia diritto nello Stato membro del luogo di lavoro a prestazioni familiari per i propri familiari residenti in un altro Stato membro, ed il cui coniuge già percepisca allo stesso titolo prestazioni familiari in un terzo Stato membro, ove esercita attività di lavoro subordinato .
19 Va anzitutto osservato che la regola di cui all' art . 76 del regolamento n . 1408/71, secondo la quale il diritto alle prestazioni familiari è sospeso nel paese del luogo di lavoro quando esse sono dovute anche a norma della legislazione del paese di residenza dei familiari, non fornisce alcuna indicazione sulla soluzione del problema che si pone nella causa principale . Infatti nessuna regola di priorità sembra imporsi nel caso di cumulo di prestazioni familiari in due paesi del luogo di lavoro nessuno dei quali è il paese di residenza dei familiari .
20 Mancando indicazioni nelle norme del regolamento, occorre considerare i principi su cui si fonda l' art . 51 del trattato, base giuridica del regolamento n . 1408/71 .
21 Va ricordato al riguardo che, secondo la giurisprudenza della Corte e in particolare la sentenza 21 ottobre 1975, Petroni, punto 13 della motivazione ( causa 24/75, Racc . pag . 1149 ), lo scopo degli artt . 48-51 non sarebbe raggiunto se i lavoratori, come conseguenza dell' esercizio del diritto di libera circolazione, dovessero essere privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro, in ogni caso, dalle leggi di un solo Stato membro . Nella sentenza 9 luglio 1980, Gravina, punto 7 della motivazione ( causa 807/79, Racc . pag . 2205 ), la Corte ne ha dedotto che l' applicazione della disciplina comunitaria non può comportare una riduzione delle prestazioni riconosciute da detta legislazione .
22 Questa giurisprudenza dev' essere intesa nel senso che nessuna norma del regolamento n . 1408/71 può privare un soggetto di un diritto conferitogli dalla legislazione di uno Stato membro, indipendentemente dall' applicazione del diritto comunitario .
23 Basandosi su questa interpretazione dell' art . 51 del trattato, la Corte ha già dichiarato, nella sentenza 12 giugno 1980, Laterza, punto 10 della motivazione ( 733/79, Racc . pag . 1915 ), che il diritto a prestazioni familiari a carico dello Stato nel cui territorio risiede il titolare di una pensione di invalidità non fa venir meno il diritto a prestazioni familiari più elevate precedentemente sorto a carico di un altro Stato membro . La sentenza aggiunge che, qualora l' importo delle prestazioni familiari effettivamente riscosso nello Stato membro di residenza sia inferiore a quello delle prestazioni contemplate dalla legislazione dell' altro Stato membro, il lavoratore ha diritto, a carico dell' ente competente di quest' ultimo Stato, ad un supplemento di prestazioni pari alla differenza fra i due importi .
24 Il problema di cumulo posto dal presente procedimento deve trovare analoga soluzione, conformemente allo scopo dell' art . 51 del trattato e agli orientamenti della giurisprudenza della Corte .
25 Le questioni proposte vanno quindi risolte affermando che gli artt . 12 e 73 del regolamento del Consiglio n . 1408/71, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, debbono essere interpretati nel senso che il diritto di un lavoratore alle prestazioni familiari nello Stato membro del luogo di lavoro, per i familiari residenti in un secondo Stato membro, quando allo stesso titolo il coniuge già percepisca prestazioni familiari in un terzo Stato membro ove svolge attività di lavoro subordinato, può essere esercitato nei limiti in cui l' importo delle prestazioni familiari effettivamente percepite nel terzo Stato membro sia inferiore a quello delle prestazioni corrisposte nel primo Stato membro . In tale ipotesi il lavoratore ha diritto, a carico dell' ente competente del primo Stato, ad un supplemento di prestazioni pari alla differenza fra i due importi .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
26 Le spese sostenute dal governo belga e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( sesta sezione ),
pronunciandosi sulle questioni ad essa sottoposte dall' Arbeidsrechtbank di Anversa, con sentenza 10 giugno 1988, dichiara :
Gli artt . 12 e 73 del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 1408/71, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, vanno interpretati nel senso che il diritto di un lavoratore alle prestazioni familiari nello Stato membro del luogo di lavoro, per i familiari residenti in un secondo Stato membro, quando allo stesso titolo il coniuge già percepisca prestazioni familiari in un terzo Stato membro ove svolge attività di lavoro subordinato, può essere esercitato nei limiti in cui l' importo delle prestazioni familiari effettivamente percepite nel terzo Stato membro sia inferiore a quello delle prestazioni corrisposte dal primo Stato membro . In tale ipotesi il lavoratore ha diritto, a carico dell' ente competente del primo Stato, ad un supplemento di prestazioni pari alla differenza fra i due importi .
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