Massima
Parti
Dispositivo
Parole chiave
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1 . Libera circolazione delle merci - Dazi doganali - Tasse d' effetto equivalente - Riscossione di un tributo ad valorem per lo sdoganamento delle merci in locali privati - Inammissibilità
( Trattato CEE, artt . 9 e 13; atto d' adesione del 1985, art . 35; direttiva del Consiglio 79/695 ).
2 . Diritto comunitario - Efficacia diretta - Conflitto fra diritto comunitario e legge nazionale - Obblighi e poteri del giudice nazionale adito - Disapplicazione della legge nazionale
Massima
1 . Il combinato disposto degli artt . 9 e 13 del trattato e dell' art . 35 dell' atto di adesione della Spagna dev' essere interpretato nel senso che osta alla riscossione di un tributo proporzionale al valore dichiarato delle merci importate da altri Stati membri per il fatto che le operazioni di sdoganamento di dette merci avvengano in spazi o luoghi non aventi carattere pubblico . Infatti, questo tributo, che consiste in un onere pecuniario imposto unilateralmente e gravante sulle merci in ragione del passaggio della frontiera, costituisce, secondo una giurisprudenza consolidata, una tassa d' effetto equivalente ( vedansi sentenze 12 gennaio 1983, causa 39/82, Donner, Racc . pag . 19, e 27 settembre 1988, causa 18/87, Commissione / Germania, Racc . pag . 5427 ). Ma, anche se esso rappresentasse la remunerazione di un servizio reso all' importatore o rientrasse nella nozione di spese che possono essere poste a carico del dichiarante in forza della direttiva 79/695, il suo importo non potrebbe comunque, visto che è calcolato ad valorem, considerarsi come proporzionato al servizio reso o come corrispondente alle spese sopramenzionate .
2 . Il giudice nazionale chiamato ad applicare, nell' ambito della sua competenza, le norme del diritto comunitario deve garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando d' ufficio le disposizioni eventualmente contrastanti della legge nazionale, senza doverne richiedere o attendere la previa abrogazione ( vedasi sentenza 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal, Racc . pag . 629 ).
Parti
Nel procedimento 170/88,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dalla Audiencia territorial di Valencia, nell' ambito della causa dinanzi ad essa pendente tra
Ford España SA, società di diritto spagnolo, con sede in Almusafes, Valencia ( Spagna ),
e
Estado español ( amministrazione delle dogane ),
domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 35 dell' atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati ( GU 1985, L 302, pag . 23 ) e degli artt . 9, 13 e 16 del trattato CEE,
LA CORTE ( seconda sezione ),
composta dai signori T.F . O' Higgins, presidente di sezione, G.F . Mancini e F.A . Schockweiler, giudici,
( motivazione non riprodotta )
pronunciandosi sulla questione pregiudiziale sottopostale dalla Audiencia territorial di Valencia con ordinanza 15 giugno 1988, dichiara :
Dispositivo
1 ) Il combinato disposto degli artt . 9 e 13 del trattato CEE e dell' art . 35 dell' atto relativo all' adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adattamenti dei trattati dev' essere interpretato nel senso che osta alla riscossione di un tributo proporzionale al valore dichiarato delle merci importate per il fatto che le operazioni di sdoganamento di dette merci avvengano in spazi o luoghi non aventi carattere pubblico .
2 ) Il giudice nazionale chiamato ad applicare, nell' ambito della sua competenza, le norme del diritto comunitario deve garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando d' ufficio le disposizioni eventualmente contrastanti della legge naionale, senza doverne richiedere o attendere la previa abrogazione .
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