Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Carni ovine e caprine - Provvedimenti di sostegno al mercato - Regime dei premi - Facoltà di concedere un premio variabile di macellazione limitato ad una determinata regione di uno Stato membro - Parità di trattamento - Violazione - Assenza
( Trattato CEE, artt . 39, n . 2, e 40, n . 3, 2° comma; regolamento del Consiglio n . 1837/80, artt . 5 e 9, come modificati dal regolamento n . 871/84 )
Massima
Tenuto conto del potere discrezionale di cui dispongono le istituzioni nella gestione di un' organizzazione comune di mercato, nonché dell' art . 39, n . 2, del trattato, il fatto che il legislatore comunitario, con il suo regolamento n . 871/84, abbia soppresso per tutte le regioni di produzione, eccettuata la Gran Bretagna, la facoltà di concedere il premio variabile alla macellazione previsto nel settore delle carni ovine e caprine dal regolamento n . 1837/80, in quanto solo il mercato britannico richiede siffatti provvedimenti di sostegno, non viola il principio della parità di trattamento di cui l' art . 40, n . 3, del trattato è solo un' espressione particolare .
Parti
Nei procedimenti riuniti C-181/88, C-182/88 e C-218/88,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dai tribunali amministrativi di Dijon ( Francia ) ( procedimenti C-181/88 e C-182/88 ) e di Amiens ( Francia ) ( procedimento C-218/88 ), nelle cause dinanzi ad essi pendenti fra
Jean-François Deschamps
e
Office national interprofessionnel des viandes, de l' élevage et de l' aviculture ( Ofival )
e fra
Groupement agricole d' exploitation en commun des Champs Fleuris
e
Office national interprofessionnel des viandes, de l' élevage et de l' aviculture ( Ofival )
e fra
Groupement agricole d' exploitation en commun ( GAEC ) Lambert
e
Office national interprofessionnel des viandes, de l' élevage et de l' aviculture ( Ofival ),
domande vertenti sulla validità degli artt . 5 e 9 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 27 giugno 1980, n . 1837, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ( GU L 183, pag . 1 ), come modificati dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 31 marzo 1984, n . 871 ( GU L 90, pag . 35 ),
LA CORTE ( quinta sezione ),
composta dai signori Sir Gordon Slynn, presidente di sezione, M . Zuleeg, R . Joliet, J.C . Moitinho de Almeida e G . Rodríguez Iglesias, giudici,
avvocato generale : C.O . Lenz,
cancelliere : B . Pastor, amministratore,
viste le osservazioni presentate :
- per i ricorrenti nelle cause principali, dagli avv.ti L . Funck-Brentano e Ch . E . Roth, del foro di Parigi,
- per il governo della Repubblica francese, dalla sig.ra E . Belliard e dal sig . M . Giacomini, in qualità di agenti,
- per il governo del Regno Unito, dalla J.A . Gensmantel, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità d' agente, assistita durante la fase orale dall' avv . D . Wyatt,
- per il Consiglio delle Comunità europee, dal sig . A . Brautigam, membro del suo servizio giuridico, in qualità d' agente,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . P . Hetsch, membro del suo servizio giuridico, in qualità d' agente,
vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 19 aprile 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 13 giugno 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanze 28 giugno e 19 luglio 1988, rispettivamente pervenute in cancelleria il 4 luglio e il 3 agosto seguenti, i tribunali amministrativi di Dijon e Amiens hanno sollevato, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale sulla validità degli artt . 5 e 9 del regolamento del Consiglio 27 giugno 1980, n . 1837, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ( GU L 183, pag . 1 ), come modificati dal regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n . 871 ( GU L 90, pag . 35 ).
2 La questione è sorta nell' ambito di tre ricorsi d' annullamento presentati da tre produttori francesi di carni ovine avverso i provvedimenti del direttore dell' Office national interprofessionnel des viandes, de l' élevage et de l' aviculture ( in prosieguo : "Ofival "), con cui si determinava l' importo del premio inteso a compensare la perdita di redditi sofferta da ciascuno di detti produttori per la stagione 1986, in applicazione dell' art . 5 del regolamento n . 1837/70 .
3 I ricorrenti nelle cause principali hanno sostenuto che i provvedimenti da loro impugnati si fondavano su un regolamento invalido, il regolamento del Consiglio n . 1837/80, in quanto l' art . 9 di detto regolamento, come modificato dal regolamento del Consiglio n . 871/84, stabilisce che il Regno Unito può scegliere fra due sistemi per la compensazione della perdita di redditi, e cioè il premio annuo per capo ovino ed il premio variabile alla macellazione, mentre in forza dell' art . 5 dello stesso regolamento gli altri Stati membri possono ricorrere ad un unico sistema, quello del premio annuo per capo .
4 Al fine di poter valutare la fondatezza dei mezzi dedotti dai ricorrenti nelle cause principali, il tribunale amministrativo di Dijon ( procedimenti C-181/88 e C-182/88 ) ha deciso di sospendere il procedimento sino alla pronuncia della Corte di giustizia su
"la validità, con riguardo ai principi di non discriminazione, di parità di trattamento e di libera circolazione delle merci, stabiliti dal trattato che istituisce la Comunità economica europea, degli artt . 5 e 9 del regolamento del Consiglio 27 giugno 1980, n . 1837, nella versione di cui al regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n . 871 ".
5 Nel medesimo ambito il tribunale amministrativo di Amiens ( procedimento C-218/88 ) ha deciso di chiedere alla Corte una pronuncia in via pregiudiziale sulla questione
"se gli artt . 5 e 9 del regolamento n . 1837/80, modificati dal regolamento n . 871/84, siano incompatibili con i principi di non discriminazione fra produttori e di libera circolazione delle merci sanciti dagli artt . 40, n . 3, secondo e terzo comma, e 30 del trattato di Roma, in quanto stabiliscono due sistemi di compensazione di perdita di reddito con una possibilità di opzione riservata ad un solo Stato ".
6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti delle cause principali, della normativa comunitaria di cui trattasi, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione di udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
Sulla validità della normativa di cui trattasi alla luce dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione
7 Si deve ricordare che il regolamento n . 1837/80, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, come modificato, prevede tre modalità per il sostegno del mercato : il premio annuo per capo, i provvedimenti d' intervento ed il premio variabile alla macellazione .
8 Il premio annuo per capo, inteso a compensare la perdita di redditi sofferta dai produttori durante la stagione di vendita, viene versato al termine della stagione stessa . Esso è pari all' eventuale differenza tra il prezzo di base, fissato ogni anno dal Consiglio, e la media aritmetica dei prezzi di mercato rilevati per ciascuna regione durante la stagione ( art . 5, n . 2 ).
9 Tuttavia, la Commissione può autorizzare gli Stati membri, durante la stagione, al versamento di un acconto sul premio annuo per capo ai produttori di carni ovine situati nelle zone agricole svantaggiate, delimitate in applicazione dell' art . 3, nn . 3, 4 e 5, della direttiva del Consiglio 28 aprile 1975, n . 75/268/CEE, sull' agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate ( GU L 128, pag . 1; art . 5, n . 4, del regolamento n . 1837/80, come modificato dal regolamento n . 871/84 ).
10 I provvedimenti d' intervento possono essere adottati sotto forma di aiuti all' ammasso privato o di acquisti effettuati dagli enti di intervento . Si procede agli acquisti, su richiesta di uno o più Stati membri, se si rileva, fra il 15 luglio ed il 15 dicembre di ogni anno, che il prezzo di mercato è pari o inferiore ad un prezzo d' intervento stagionalizzato corrispodente all' 85% del prezzo di base stagionalizzato e che, simultaneamente, il prezzo rilevato sui mercati rappresentativi di una regione determinata è pari o inferiore al prezzo d' intervento stagionalizzato ( artt . 6 e 7 ).
11 Il premio variabile alla macellazione viene versato nel corso della stagione . Esso è pari alla differenza fra il livello guida stagionalizzato, vale a dire l' 85% del prezzo di base stagionalizzato, ed il prezzo di mercato rilevato nella regione 5, la Gran Bretagna . Detto premio può essere concesso solo dal Regno Unito e purché gli enti d' intervento non abbiano proceduto ad acquisti ai sensi dell' art . 6, n . 1, lett . b ), del regolamento n . 1837/80 . Dal premio annuo per capo, che può essere concesso a fine stagione, viene detratto, secondo talune modalità determinate dall' art . 5, n . 6, dello stesso regolamento, l' importo dei premi variabili alla macellazione versati durante la stagione .
12 Qualora venga concesso il premio variabile alla macellazione, i produttori sono soggetti, in caso d' esportazione, al prelievo di un importo equivalente ( claw-back, art . 9, nn . 3 e 4, del regolamento n . 1837/80 ). Tuttavia, ai sensi del regolamento ( CEE ) della Commissione 9 dicembre 1980, n . 3191, recante misure transitorie che autorizzano a non prelevare un importo pari al premio variabile alla macellazione per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine esportati fuori dalla Comunità ( GU L 332, pag . 14 ), modificato dal regolamento ( CEE ) della Commissione 17 giugno 1982, n . 1558 ( GU L 172, pag . 21 ), il premio variabile non viene recuperato in caso di esportazione dei prodotti di cui trattasi fuori della Comunità .
13 I ricorrenti nelle cause principali ed il governo della Repubblica francese sostengono che l' aver soppresso la facoltà per gli Stati membri, eccezion fatta per il Regno Unito ( regione 5 ), di optare per il ricorso al premio variabile alla macellazione pone i produttori britannici in una situazione di maggior favore rispetto agli altri produttori comunitari . Infatti, il premio variabile alla macellazione, calcolato settimanalmente e pagato in tempi molto brevi, consentirebbe ai produttori come i ricorrenti nelle cause principali, la cui produzione è "fuori stagione", di ottenere una compensazione della differenza effettiva fra i prezzi garantiti ed i prezzi di mercato al momento della vendita dei loro capi . Se il premio compensativo è pari alla media aritmetica annua delle quotazioni settimanali nazionali, il produttore francese "fuori stagione", che abbia venduto i propri prodotti in una settimana in cui la quotazione sia molto al di sotto del prezzo di base, fruirebbe di un reddito finale inferiore al livello garantito dal prezzo di base stagionalizzato, determinato dalle autorità comunitarie . Da ciò discenderebbe che, se avessero fruito delle condizioni di compensazione vigenti per la Gran Bretagna, i ricorrenti nelle cause principali avrebbero ottenuto compensazioni notevolmente superiori a quelle loro concesse dalla Ofival .
14 Inoltre, dall' applicazione del premio variabile alla macellazione nonché dalla sospensione del regime del claw-back per le esportazioni britanniche verso paesi terzi risulterebbe che i produttori della regione 5 possono vendere a prezzi molto bassi mettendo pertanto i produttori stabiliti nelle altre regioni della Comunità nella impossibilità di penetrare nei mercati dei paesi terzi .
15 Secondo i ricorrenti nelle cause principali ed il governo francese, il disposto degli artt . 5 e 9 del regolamento n . 1837/80 infrange il divieto di discriminazioni sancito dagli artt . 7 e 40, n . 3, del trattato in quanto la distinzione fra gli Stati membri effettuata da detti articoli non trova giustificazione in circostanze oggettive .
16 Si deve innanzitutto rilevare, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 15 settembre 1982, Kind, punto 18 della motivazione ( causa 106/81, Racc . pag . 2885 ), che la possibilità per gli Stati membri di scegliere fra due modalità d' intervento, il premio variabile alla macellazione e gli acquisti all' intervento, la cui applicazione è determinata dallo stesso livello di prezzi, non rappresenta una discriminazione in quanto è dettata dalla diversità fra le situazioni dei diversi mercati della Comunità .
17 Ne consegue che la questione da valutare è unicamente quella se il regolamento di cui è causa, riservando ad un unico Stato membro la facoltà di concedere il premio variabile alla macellazione in una regione determinata, contravvenga il principio della parità di trattamento di cui l' art . 40, n . 3, del trattato, è solo un' espressione particolare .
18 Si deve ricordare in proposito che detto principio esige che le situazioni analoghe non siano trattate in modo diverso a meno che la differenza sia obiettivamente giustificata .
19 Il regime in vigore per gli scambi con i paesi terzi, che comprende accordi di autolimitazione con l' impegno di rispettare i flussi di scambio tradizionali e, come contropartita, la riduzione a 10% del dazio ad valorem consolidato in sede Gatt, implica che i prezzi sul mercato della regione 5, la regione che più importa carni ovine originarie di paesi terzi, sono notevolmente inferiori ai prezzi nelle altre regioni . Un mercato del genere necessita di provvedimenti di sostegno, come il premio variabile alla macellazione, la cui finalità non è il sostegno del livello dei prezzi, finalità corrispondente a quella perseguita mediante gli acquisti dell' ente di intervento e mediante aiuti all' ammasso, bensì quella di concedere ai produttori un aiuto finanziario senza influire sui prezzi di mercato .
20 Si deve rilevare che, in conseguenza dei flussi di scambio tradizionali, i prezzi di mercato nella regione 5 si mantengono costantemente ad un livello inferiore al livello guida, il che determina il versamento del premio variabile . Gli Stati membri non hanno mai concesso detto premio nelle altre regioni quando ne avevano la possibilità .
21 Rilevando tali caratteristiche peculiari del mercato britannico, il legislatore comunitario ha affiancato ai provvedimenti di cui al regolamento n . 871/84, intesi a garantire l' unità dell' organizzazione comune di cui trattasi, la soppressione della facoltà di concedere il premio variabile alla macellazione in tutte le regioni, eccezion fatta per la regione 5, in quanto solo il mercato di detta regione richiede siffatti provvedimenti di sostegno .
22 Come si è in precedenza rilevato, in talune zone di altre regioni, in cui i produttori si trovano del pari in condizioni sfavorevoli, può essere concesso un pagamento anticipato del premio annuo per capo ( 75% nel 1986 ). Identico acconto può essere versato come aiuto nazionale nelle altre zone se le circostanze lo giustifichino . Così fu in Francia, fino alla conclusione della stagione 1985/1986, in considerazione della situazione del mercato, caratterizzato, da un lato, da due periodi consecutivi di siccità, nel 1985 e nel 1986, che avevano costretto gli allevatori a macellare una parte notevole delle greggi nonché a contrarre debiti per l' acquisto di foraggi, e, dall' altro, dal notevole calo della UKL che aveva consentito un' offerta di carni ovine sul mercato francese a prezzi relativamente bassi ( decisione del Consiglio 16 dicembre 1986, GU L 382, pag . 3 ).
23 Si deve poi rilevare che la sospensione del claw-back per le esportazioni britanniche verso i paesi terzi era necessaria, secondo la Commissione, per garantire la continuità dei tradizionali flussi di esportazione dalla Gran Bretagna . In mancanza di un sistema di restituzioni all' esportazione, previsto dall' art . 17 del regolamento n . 1837/80, il ricorso al claw-back avrebbe perturbato quei flussi, dato che i prezzi sul mercato mondiale erano inferiori ai prezzi comunitari .
24 Infine, si deve osservare che il raffronto tra il premio variabile alla macellazione ed il premio annuo per capo non consente di concludere che il primo attribuisca dei vantaggi ai produttori "fuori stagione" e che pertanto la possibilità di versarlo a produttori stabiliti in una sola regione sia in contrasto col principio della parità di trattamento . Infatti, i produttori "fuori stagione" delle altre regioni possono, in linea di principio, fruire dei provvedimenti di acquisto all' intervento, la cui applicazione dipende dalle stesse condizioni cui è soggetto il premio variabile alla macellazione . Tuttavia, detti provvedimenti d' intervento non sono stati adottati in quanto nelle altre regioni i prezzi di mercato sono in generale superiori al livello stabilito per la loro applicazione, cioè superiori all' 85% del prezzo di base stagionalizzato .
25 Così stando le cose, tenuto conto del potere discrezionale di cui dispongono le istituzioni nella gestione di un' organizzazione comune di mercato, nonché dell' art . 39, n . 2, del trattato, a norma del quale "nell' elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare" si dovranno considerare le "disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole" e la "necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti", la facoltà attribuita ad uno Stato membro di concedere il premio variabile in una regione determinata non infrange il principio della parità di trattamento .
Sulla validità della normativa alla luce del principio della libera circolazione
26 A parere dei ricorrenti nelle cause principali e del governo della Repubblica francese, il versamento in via esclusiva del premio variabile alla macellazione solo ai produttori britannici è in contrasto col principio della libera circolazione . Questi produttori fruirebbero di un provvedimento che equivale ad un prestito a tasso zero e potrebbero sempre trar profitto dall' adeguamento dei prezzi al livello del prezzo guida, con vantaggi non attribuiti agli agricoltori delle altre regioni . Di conseguenza, sul mercato britannico verrebbero praticati prezzi più bassi, così ostacolandosi le esportazioni degli altri Stati membri verso il mercato britannico ed agevolandosi le esportazioni britanniche verso i paesi terzi .
27 Per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, occorre innanzitutto ricordare che il claw-back, prelevato in uscita dalla regione 5 e pari ad una percentuale del premio variabile alla macellazione, è inteso a compensare proprio le incidenze di detto premio ed a consentire così l' esportazione negli altri Stati membri, senza perturbarne il mercato, dei prodotti provenienti dalla regione in cui il premio è concesso .
28 Si deve poi ricordare che il livello dei prezzi sul mercato britannico, che determinerebbe l' isolamento di questo mercato dalle importazioni provenienti dagli altri Stati membri, è conseguenza del vigente regime degli scambi con i paesi terzi una cui modifica non è stata ancora possibile .
29 Ne discende che gli artt . 5 e 9 del regolamento n . 1837/80 non infrangono il principio della libera circolazione .
30 Per quanto riguarda gli scambi con i paesi terzi, cui non si può applicare il principio della libera circolazione, si deve far riferimento a quanto precedentemente detto circa la asserita violazione del principio della parità di trattamento .
31 Alla luce delle considerazioni svolte, si deve rispondere ai tribunali amministrativi di Dijon e di Amiens che dall' esame delle questioni sollevate non sono emersi elementi atti ad inficiare la validità degli artt . 5 e 9 del regolamento del Consiglio 27 giugno 1980, n . 1837, come modificati dal regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n . 871 .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
32 Le spese sostenute dai governi francese e britannico, dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nelle cause principali, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi ai giudici nazionali, cui spetta quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( Quinta Sezione ),
pronunciandosi sulle questioni sollevate dai tribunali amministrativi di Dijon e di Amiens, con ordinanze 28 giugno e 19 luglio 1988, dichiara :
Dall' esame delle questioni sollevate non sono emersi elementi atti ad inficiare la validità degli artt . 5 e 9 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 27 giugno 1980, n . 1837, come modificati dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 31 marzo 1984, n . 871 .
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