Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Uova - Norme per lo smercio - Marchiatura delle uova o degli imballaggi - Apposizione della data di deposizione - Divieto - Legittimità
( Regolamento del Consiglio n . 2772/75, art . 15 )
Massima
Tenuto conto della necessità di conciliare tanto gli interessi dei produttori e quelli dei consumatori quanto gli interessi talora divergenti delle varie categorie di produttori, non risulta che vietando, mediante l' art . 15 del regolamento n . 2772/75, agli operatori di indicare la data della deposizione sulle uova da essi poste in commercio, le istituzioni comunitarie, nel valutare globalmente la situazione e la natura dei provvedimenti necessari, abbiano commesso errori palesi o abbiano in qualche modo altrepassato i limiti generali del loro potere discrezionale .
Parti
Nel procedimento C-204/88,
avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal tribunal de police di Rethel ( Ardenne, Francia ), nella causa penale dinanzi ad esso promossa dal
Pubblico ministero ( ricorrente )
e
Jean-Jacques Paris ( convenuto ),
domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 15 del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2772, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova ( GU L 282, pag . 56 ),
LA CORTE ( prima sezione ),
composta dai signori Sir Gordon Slynn, presidente di sezione, R . Joliet e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,
avvocato generale : G . Tesauro
cancelliere : B . Pastor, amministratore
viste le osservazioni presentate
- per il sig . Jean-Jacques Paris, dall' avv . Luc Bihl, del foro di Parigi,
- per il governo del Regno Unito, dalla J.A . Gensmantel, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . Patrick Hetsch, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale del 14 giugno 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 26 settembre 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 10 maggio 1988, giunta alla Corte il 27 luglio successivo, il tribunal de police di Rethel ( Ardenne, Francia ) ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art . 15 del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2772, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova ( GU L 282, pag . 56 ).
2 Detta questione è sorta nell' ambito di un procedimento penale promosso nei confronti del sig . Jean-Jacques Paris, per aver posto in vendita uova fresche sulle quali era indicata la data di deposizione, in contravvenzione agli artt . 11 e 15 del regolamento del Consiglio n . 2772/75, già ricordato ( in prosieguo : il "regolamento litigioso ").
3 Quest' ultimo regolamento, adottato in virtù del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2771, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ( GU L 282, pag . 49 ) stabilisce le norme per la vendita delle uova, ritenute necessarie per migliorarne la qualità e facilitarne lo smercio, nell' interesse dei produttori, dei commercianti e dei consumatori . Dette norme comprendono in particolare i criteri di classificazione delle uova ( artt . 1-13 ), le norme comuni relative all' imballaggio ( artt . 16-22 ), nonché le disposizioni relative ai controlli da effettuarsi ( art . 26-28 ) e le sanzioni da irrogare ( art . 29 ).
4 L' art . 2, n . 1, di detto regolamento stabilisce che le uova vendute all' interno della Comunità devono, quando sono oggetto di un' attività commerciale, essere conformi alle disposizioni del regolamento . A norma dell' art . 15 "le uova non possono recare altre stampigliature oltre a quelle previste dal presente regolamento ". I contrassegni che possono venire stampigliati sulle uova sono elencati all' art . 11 come modificato dal regolamento del Consiglio 19 giugno 1984, n . 1831 ( GU L 172, pag . 2 ) e non comprendono la data di deposizione; è invece consentito indicare il periodo o la data d' imballaggio .
5 Senza contestare i fatti di cui gli si fa carico, il sig . Paris ha posto in dubbio la validità dell' art . 15 del regolamento n . 2772/75, già ricordato, sostenendo che era incompatibile col diritto fondamentale dei consumatori all' informazione e con il trattato di Roma .
6 Osservando che valide tecniche di datazione al momento della deposizione sono state elaborate dopo l' adozione del regolamento nel 1975 e che l' art . 15 di detto regolamento appare in contrasto con il trattato di Roma ed in particolare con l' art . 86, il tribunal de police di Rethel ha deciso di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale "sull' interpretazione da dare all' art . 15 del regolamento 29 ottobre 1975 alla luce del trattato di Roma ".
7 Per una più ampia esposizione dello sfondo giuridico e degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo saranno riportati in prosieguo solo nella misura necessaria per la comprensione del ragionamento della Corte .
8 Emerge dal fascicolo che se la questione sollevata verte formalmente solo sull' interpretazione dell' art . 15 del regolamento litigioso il giudice a quo nutre dubbi circa la validità di detta disposizione alla luce in particolare dell' art . 86 del trattato di Roma . Occorre, inoltre, osservare che il tenore dell' art . 15 non lascia alcuna incertezza quanto al divieto per gli operatori di stampigliare la data di deposizione sulle uova che essi pongono in vendita; d' altro canto questa interpretazione non è stata contestata né nelle osservazioni né durante l' udienza . Si deve quindi ritenere che la questione sottoposta alla Corte verte in sostanza sulla validità dell' art . 15 .
9 Secondo l' imputato nella causa principale, l' art . 15, vietando la stampigliatura della data di deposizione, lede il diritto dei consumatori ad un' informazione esatta e non ingannevole quanto alla freschezza e alla qualità delle uova .
10 A questo proposito è d' uopo osservare che l' informazione del consumatore è uno degli obiettivi perseguiti dal regolamento litigioso . Infatti, ai termini del 12° considerando, "il consumatore deve aver la possibilità di distinguere le uova delle diverse categorie di qualità e di peso; (...) tale esigenza può essere soddisfatta ponendo dei marchi distintivi sulle uova e sugli imballaggi ".
11 Come hanno giustamente sostenuto il Consiglio e la Commissione, l' importante è che l' informazione fornita al consumatore sia attendibile e quindi facilmente controllabile da parte delle autorità nazionali . Secondo la Commissione, i controlli presso il produttore, indispensabili per garantire l' esattezza della data di deposizione, non sono però praticabili data la dispersione dei produttori stessi . Per questo motivo tanto la Commissione quanto gli esperti riuniti nell' ambito del Consiglio ritengono che solo il sistema attuale, che si fonda sui controlli effettuati principalmente nei centri d' imballaggio, meno numerosi e meno sparpagliati di quanto lo siano i pollai dei produttori, consenta di garantire con certezza l' esattezza delle informazioni fornite al consumatore, come la data d' imballo .
12 Senza contestare l' esistenza di sistemi affidabili per la stampigliatura della data di deposizione, come ricorda il giudice nazionale, la Commissione ha tuttavia sottolineato che detti sistemi in realtà possono venir sfruttati solo dai maggiori produttori, in grado di operare gli investimenti necessari a questo proposito . L' art . 15 del regolamento prevede invece una stampigliatura attendibile praticabile da qualunque produttore . Questo costituisce quindi l' unico mezzo per garantire a tutti i produttori della Comunità condizioni di smercio equivalenti dei loro prodotti e consente perciò di evitare una modifica delle condizioni degli scambi nella Comunità, conformemente al 15° considerando del regolamento n . 2772/75 .
13 Come ha sovente dichiarato la Corte, allorché si deve valutare una situazione economica complessa, le istituzioni godono di un largo potere discrezionale . Nel sindacare la legittimità dell' esercizio di siffatto potere il giudice deve limitarsi ad esaminare se questo non è viziato da errore manifesto o da sviamento di potere oppure se l' autorità di cui trattasi non ha palesemente oltrepassato i limiti del proprio potere discrezionale .
14 Tenuto conto della necessità di conciliare tanto gli interessi dei produttori e quelli dei consumatori quanto gli interessi talvolta divergenti delle varie categorie di produttori, non risulta che, nel valutare globalmente la situazione e la natura dei necessari provvedimenti, le istituzioni abbiano commesso errori palesi o abbiano in qualche modo oltrepassato i limiti generali del loro potere discrezionale .
15 L' imputato nella causa principale sostiene inoltre che l' art . 15 implica una pratica abusiva stigmatizzata dall' art . 86 del trattato, in quanto limita lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori . A questo proposito bisogna osservare che l' art . 86 riguarda il comportamento delle imprese che detengono una posizione dominante sul mercato e non può quindi venire applicato ad una disposizione normativa del Consiglio . Tuttavia, l' art . 40, n . 3, 2° comma, del trattato che vieta qualsiasi discriminazione fra produttori e consumatori della Comunità mira a garantire condizioni paritarie di concorrenza per tutti gli operatori interessati . Si deve osservare che, fissando norme comuni per la vendita delle uova sul territorio della Comunità, il regolamento litigioso si è attenuto a questo principio .
16 E quindi opportuno rispondere al giudice nazionale che l' esame della questione pregiudiziale non ha messo in luce alcun elemento tale da inficiare la validità dell' art . 15 del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2772, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova, in quanto sancisce il divieto di apporre sulle uova altre date diverse da quelle contemplate dal regolamento, come la data di deposizione .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
17 Le spese sopportate dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee che hanno presentato osservazioni alla Corte non sono ripetibili . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( prima sezione ),
pronunciandosi sulla questione ad essa sottoposta dal tribunal de police di Rethel dichiara :
L' esame della questione pregiudiziale non ha messo in luce alcun elemento tale da inficiare la validità dell' art . 15 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2772/75, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova, in quanto sancisce il divieto di apporre sulle uova altre date diverse da quelle contemplate dal regolamento, come la data di deposizione .
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