Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Franchigie dalle imposte sulla cifra d' affari e dalle accise - Merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori - Competenza residua degli Stati membri - Portata - Fissazione di un limite quantitativo per la birra - Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 69/169/CEE, art. 4, n. 1)
Massima
In materia di franchigia dalle imposte sulla cifra d' affari e dalle accise accordate per le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, gli Stati membri conservano la sola competenza limitata che è loro specificamente riconosciuta dalla direttiva 69/169, come successivamente integrata e modificata. Quest' ultima non prevede la facoltà di stabilire limiti quantitativi per merci non espressamente contemplate nell' elenco stabilito dall' art. 4, n. 1, della direttiva stessa. Pertanto, uno Stato membro non può applicare tale elenco fissando per la birra un limite di 10 litri, oltre il quale qualsiasi importazione, in forza di una presunzione assoluta, è considerata a carattere commerciale.
Parti
Nella causa C-208/88,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Johannes Foens Buhl, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno di Danimarca, rappresentato dal sig. Joergen Molde, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' incaricato d' affari della Danimarca ad interim sig.ra Suzanne Rubow, consigliere ministeriale, presso la sede dell' ambasciata di Danimarca, 11 B, boulevard Joseph-II,
convenuto,
avente ad oggetto una domanda volta a far dichiarare che il Regno di Danimarca, istituendo e mantenendo in vigore una franchigia ridotta a 10 litri per la birra importata nei bagagli personali dei viaggiatori, in contrasto con le disposizioni della direttiva del Consiglio 28 maggio 1969, 69/169/CEE, relativa all' armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d' affari e dalle altre imposizioni dirette interne riscosse all' importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (GU L 133, pag. 6), emendata, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, T.F. O' Higgins, J.C. Moitinho de Almeida e G.C. Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, F.A. Schockweiler e F. Grévisse, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali dei rappresentati delle parti all' udienza del 23 maggio 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 3 luglio 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 17 agosto 1988, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che il Regno di Danimarca, istituendo e mantenendo in vigore una franchigia ridotta a 10 litri per la birra importata nei bagagli personali dei viaggiatori, contrariamente alle disposizioni della direttiva del Consiglio 28 maggio 1969, 69/169/CEE, relativa all' armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d' affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all' importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (GU L 133, pag. 6), come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 marzo 1987, 87/198/CEE (GU L 78, pag. 53), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CEE.
2 La Commissione ritiene che la franchigia controversa, adottata col decreto del ministero delle Finanze 9 giugno 1986, n. 365 (Lovtidende A 1986, pag. 1126), è contraria agli artt. 2, n. 1, e 3, n. 2, della sopraccitata direttiva in quanto l' importazione di più di 10 litri di birra non può considerarsi a carattere sistematicamente commerciale.
3 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati in prosieguo solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
4 Va ricordato che, conformemente alla direttiva 69/169, modificata, le merci, quali la birra, che non sono menzionate all' art. 4, n. 1, e, conseguentemente, non sono oggetto di limitazioni quantitative, possono essere importate, nell' ambito del traffico viaggiatori tra Stati membri, in franchigia dalle imposte sulla cifra d' affari e dalle altre imposizioni indirette riscosse all' importazione "a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che il valore globale di tali merci, per ciascun viaggiatore, non superi 350 ECU" (art. 2, n. 1). Sono considerate prive di ogni carattere commerciale le importazioni che riguardano esclusivamente merci riservate all' uso personale o familiare dei viaggiatori o destinate ad essere offerte in dono, purché esse, per la loro natura o quantità, non facciano sorgere il dubbio che l' importazione avvenga per motivi commerciali ((art. 3, n. 2, lett. b) )).
5 Il governo danese fa valere, in sostanza, che il superamento del limite fissato dal provvedimento di cui è causa costituisce una presunzione del carattere commerciale dell' importazione che esclude, a norma dell' art. 3, n. 2, della direttiva, il beneficio della franchigia. Esso spiega che l' introduzione della suddetta presunzione era necessaria a seguito dei numerosi abusi commessi dai viaggiatori che importavano grandi quantitativi di birra in franchigia (fino a 500 litri a veicolo), per rivenderli poi al dettaglio e della difficoltà che ne è risultata di appurare, caso per caso, in tutta obiettività e certezza del diritto, se ciascuna importazione presentasse o meno carattere commerciale.
6 Il governo danese aggiunge che il volume di alcool contenuto in 10 litri di birra corrisponde a quello di 4 litri di vino, cioè la quantità massima che può beneficiare della franchigia prevista all' art. 4, n. 1, della direttiva, quale modificata dalla summenzionata direttiva 87/198, e che pertanto il provvedimento controverso è stato adottato in conformità con le disposizioni della direttiva.
7 Va rilevato che, secondo la giurisprudenza della Corte (v., da ultimo, sentenza 12 giugno 1990, Commissione / Irlanda, punto 7 della motivazione, causa C-158/88, Racc. pag. I-2367), gli Stati membri conservano nella materia di cui è causa la sola competenza limitata che è loro riconosciuta dalle stesse disposizioni delle direttive di cui trattasi. Ora, queste ultime non prevedono la facoltà di stabilire limiti quantitativi per merci non espressamente contemplate dall' art. 4, n. 1, della direttiva 69/169.
8 Siffatto limite quantitativo può, infatti, essere introdotto solo in virtù di una direttiva che modifichi la direttiva 69/169, come è avvenuto, segnatamente, con la direttiva del Consiglio 8 luglio 1985, 85/348/CEE (GU L 183, pag. 24), la quale ha aggiunto alla lista delle merci soggette a limiti quantitativi il tafia, il saké ed altre bevande analoghe, oppure a titolo di misura di salvaguardia ai sensi del Trattato.
9 A tal riguardo, va osservato che il provvedimento contestato implica la presunzione assoluta del carattere commerciale dell' importazione qualora essa abbia ad oggetto più di 10 litri di birra, il che equivale ad aggiungere al testo dell' art. 4 della direttiva un prodotto che non vi è menzionato.
10 Si deve quindi constatare che il Regno di Danimarca, istituendo e mantenendo in vigore una franchigia ridotta a 10 litri per la birra importata nei bagagli personali dei viaggiatori, in contrasto con le disposizioni della direttiva del Consiglio 28 maggio 1969, 69/169, relativa all' armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d' affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all' importazione nel traffico internazionale di viaggiatori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 marzo 1987, 87/198, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CEE.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
11 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il Regno di Danimarca è rimasto soccombente e deve essere pertanto condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il Regno di Danimarca, istituendo e mantenendo in vigore una franchigia ridotta a 10 litri per la birra importata nei bagagli personali dei viaggiatori, in contrasto con le disposizioni della direttiva del Consiglio 28 maggio 1969, 69/169/CEE, relativa all' armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d' affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all' importazione nel traffico internazionale di viaggiatori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 marzo 1987, 87/198/CEE, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CEE.
2) Il Regno di Danimarca è condannato alle spese.
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