Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1 . Stati membri - Obblighi - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità
( Trattato CEE, art . 169 )
2 . Ricorso per inadempimento - Diritto di azione della Commissione - Esercizio discrezionale
( Trattato CEE, art . 169 )
3 . Ricorso per inadempimento - Esame della Corte nel merito - Mancanza di conseguenze negative dell' asserito inadempimento - Irrilevanza
( Trattato CEE, art . 169 )
Massima
1 . Uno Stato membro non può eccepire situazioni del proprio ordinamento interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini risultanti dal diritto comunitario .
2 . L' art . 169 del Trattato consente alla Commissione di avviare il procedimento per inadempimento ogniqualvolta essa ritenga che uno Stato membro abbia trasgredito uno dei propri obblighi comunitari, a prescindere dalla natura o dalla rilevanza dell' infrazione . La sua applicazione non è limitata alle situazioni originate da un contrasto, fra la Commissione e le autorità dello Stato membro il cui comportamento è messo in discussione, sull' interpretazione da dare alle norme comunitarie .
3 . Poiché il mancato rispetto, da parte di uno Stato membro, di un obbligo imposto da una norma di diritto comunitario costituisce di per sé un inadempimento, il fatto che esso non abbia prodotto conseguenze negative è irrilevante per la valutazione del merito di un ricorso ai sensi dell' art . 169 del Trattato .
Parti
Nella causa 209/88,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . S . Fabro, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal prof . Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal sig . F . Favara, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, omettendo di comunicare determinate informazioni relative al mercato dei prodotti della pesca, è venuta meno agli obblighi impostile da talune disposizioni del regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 3796/81, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, nonché dei regolamenti di esecuzione ( CEE ) della Commissione nn . 3191/82, 1501/83, 3598/83 e 3599/83 .
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, F . Mancini, T.F . O' Higgins, G.C . Rodríguez Iglesias e M . Díez de Velasco, presidenti di sezione, C.N . Kakouris, R . Joliet, F.A . Schockweiler e P.J.G . Kapteyn, giudici,
avvocato generale : J . Mischo
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 19 settembre 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 9 ottobre 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 28 luglio 1988, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art . 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, omettendo di comunicare alla Commissione determinate informazioni relative al mercato dei prodotti della pesca, è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt . 9, n . 4, 11, n . 1, 15, n . 2, 17, n . 2, e 21, n . 3, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 dicembre 1981, n . 3796, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ( GU L 379, pag . 1 ), nonché dall' art . 2 del regolamento ( CEE ) della Commissione 29 novembre 1982, n . 3191, recante modalità di applicazione del regime di prezzi di riferimento per i prodotti della pesca ( GU L 338, pag . 13 ), dall' art . 4 del regolamento ( CEE ) della Commissione 9 giugno 1983, n . 1501, relativo allo smercio di taluni prodotti della pesca che sono stati oggetto di misure di regolarizzazione del mercato ( GU L 152, pag . 22 ), dagli artt . 1, 3 e 4 del regolamento ( CEE ) della Commissione 20 dicembre 1983, n . 3598, relativo alla comunicazione dei corsi rilevati ed alla fissazione dell' elenco dei mercati e dei porti rappresentativi per i prodotti del settore della pesca ( GU L 357, pag . 17 ), e dall' art . 3 del regolamento ( CEE ) della Commissione 20 dicembre 1983, n . 3599, relativo alla comunicazione delle informazioni sui prezzi di ritiro praticati dalle organizzazioni di produttori nel settore della pesca ( GU L 357, pag . 22 ).
2 Sei sono le censure formulate dalla Commissione nei confronti della Repubblica italiana .
3 La prima censura riguarda l' art . 21, n . 3, del regolamento n . 3796/81 e l' art . 2, n . 2, del regolamento n . 3191/82 . L' art . 21, n . 3, del regolamento n . 3796/81 fa obbligo agli Stati membri di comunicare alla Commissione i prezzi franco frontiera dei prodotti della pesca . L' art . 2 del regolamento n . 3191/82 precisa che le dette comunicazioni devono essere effettuate per ogni giorno di mercato, senza indugio e mediante telescritto .
4 La seconda censura attiene all' art . 11, n . 1, del regolamento n . 3796/81 ed all' art . 1 del regolamento n . 3598/83 . Ai fini della fissazione del prezzo d' orientamento dei prodotti di cui all' allegato I, lett . A e D, l' art . 11, n . 1, del regolamento n . 3796/81 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i prezzi rilevati sui mercati all' ingrosso o nei porti rappresentativi . Conformemente all' art . 1 del regolamento n . 3598/83, tali comunicazioni devono comprendere il prezzo medio del giorno di mercato e devono essere inviate due volte al mese .
5 La terza censura concerne l' art . 15, n . 2, del regolamento n . 3796/81 e l' art . 3 del regolamento n . 3598/83 . L' art . 15, n . 2, del regolamento n . 3796/81 impone agli Stati membri, in modo da consentire alla Commissione di fissare il prezzo di orientamento per le categorie di prodotti di cui all' allegato II, di comunicare alla medesima i corsi rilevati per tali prodotti sui mercati all' ingrosso o nei porti rappresentativi . L' art . 3 del regolamento n . 3598/83 specifica che queste comunicazioni devono comprendere il prezzo medio stabilito per due settimane determinate e devono essere inviate il primo giorno lavorativo della settimana successiva a quelle considerate .
6 In quarto luogo, la Commissione contesta alla Repubblica italiana di non aver rispettato l' obbligo risultante dall' art . 17, n . 2, del regolamento n . 3796/81 e dall' art . 4 del regolamento n . 3598/83 . L' art . 17, n . 2, del regolamento n . 3796/81 fa obbligo agli Stati membri, ai fini della fissazione del prezzo alla produzione comunitaria per i prodotti di cui all' allegato III, di comunicare i prezzi rilevati per tali prodotti sui mercati all' ingrosso o nei porti rappresentativi . Ai sensi dell' art . 4 del regolamento n . 3598/83, tali comunicazioni devono comprendere il prezzo medio mensile e devono essere trasmesse alla Commissione al più tardi alla fine della prima settimana successiva al mese considerato .
7 In quinto luogo, la Commissione contesta alla Repubblica italiana il mancato rispetto degli obblighi previsti dall' art . 9, n . 4, del regolamento n . 3796/81 e dall' art . 3 del regolamento n . 3599/83 . Ai termini dell' art . 9, n . 4, del regolamento n . 3796/81, le organizzazioni di produttori sono tenute a comunicare l' elenco dei prodotti per i quali intendono applicare i prezzi di ritiro, il livello di questi ed il periodo della loro validità alle autorità nazionali, le quali, a loro volta, devono trasmettere tali informazioni alla Commissione . A tal riguardo, l' art . 3 del regolamento n . 3599/83 aggiunge che gli Stati membri provvedono a comunicare mensilmente alla Commissione, al più tardi entro la fine della sesta settimana successiva al mese considerato, i quantitativi di prodotto ritirati dal mercato, distinguendo quelli ritirati al prezzo di ritiro comunitario da quelli per i quali è stato applicato il prezzo di ritiro autonomo .
8 La sesta censura attiene all' art . 4 del regolamento n . 1501/83, che fa obbligo agli Stati membri di comunicare semestralmente alla Commissione i prezzi medi ottenuti per lo smercio dei prodotti ritirati dal mercato nonché i quantitativi resi inutilizzabili .
9 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
10 Il governo italiano riconosce di non aver adempiuto ai propri obblighi . Esso fa tuttavia valere di aver incontrato nell' applicazione della normativa in questione difficoltà di ordine pratico connesse alla struttura della propria amministrazione ed alle mancanze dei produttori . Le disposizioni citate, di carattere fortemente vincolante, si sarebbero rivelate particolarmente difficili da applicare in Italia, ove la limitata importanza del settore della pesca non giustificherebbe l' istituzione di un' infrastruttura costosa .
11 E' sufficiente ricordare, al riguardo, che, secondo una giurisprudenza costante, uno Stato non può eccepire situazioni del proprio ordinamento interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini risultanti dal diritto comunitario ( v ., in particolare, sentenza 3 ottobre 1984, Commissione / Italia, causa 254/83, Racc . pag . 3395 ).
12 Il governo italiano ha, inoltre, sostenuto che le infrazioni contestategli, riguardanti unicamente disfunzioni della propria amministrazione e mancanze da parte di soggetti privati, sono insufficienti ad integrare gli estremi dell' inadempimento ai sensi dell' art . 169 del Trattato . Tali infrazioni, di carattere puramente formale, non avrebbero peraltro arrecato alcun pregiudizio concreto al funzionamento del mercato dei prodotti della pesca .
13 A questo proposito si deve osservare che l' art . 169 del Trattato consente alla Commissione di avviare il procedimento per inadempimento ogniqualvolta essa ritenga che uno Stato membro abbia trasgredito uno dei propri obblighi comunitari, a prescindere dalla natura o dalla rilevanza dell' infrazione .
14 Riguardo all' argomento dedotto dal governo italiano in ordine alla mancanza di pregiudizio derivante dall' inosservanza dell' obbligo di comunicazione dei prezzi, va innanzitutto rilevato che tale asserzione è contestata dalla Commissione, secondo la quale la mancanza di dati statistici si è, in realtà, riflettuta negativamente sul funzionamento dell' organizzazione comune del mercato della pesca per quanto attiene sia alla fissazione dei prezzi di orientamento sia all' applicazione della clausola di salvaguardia nei casi in cui l' Italia ne ha fatto richiesta . Anche a voler supporre che non vi sia stato pregiudizio, si deve ricordare che il mancato rispetto di un obbligo imposto da una norma di diritto comunitario costituisce di per sé un inadempimento ed è irrilevante la considerazione che tale inosservanza non abbia prodotto effetti negativi ( v ., al riguardo, la sentenza 11 aprile 1978, Commissione / Paesi Bassi, causa 95/77, Racc . pag . 863 ).
15 Infine, all' udienza il governo italiano ha sostenuto che nella fattispecie in esame, non derivando questa da un contrasto con la Commissione sull' interpretazione delle disposizioni citate, non poteva proporsi un ricorso per inadempimento ai sensi dell' art . 169 del Trattato .
16 In proposito, è sufficiente sottolineare che nel sistema istituito dall' art . 169 del Trattato la proposizione di un ricorso per inadempimento rientra nel potere discrezionale della Commissione, il cui esercizio non può essere oggetto di valutazione da parte della Corte .
17 Si deve pertanto dichiarare che la Repubblica italiana, omettendo di comunicare determinate informazioni relative al mercato dei prodotti della pesca, è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt . 9, n . 4, 11, n . 1, 15, n . 2, 17, n . 2, e 21, n . 3, del regolamento n . 3796/81, nonché dall' art . 2 del regolamento n . 3191/82, dall' art . 4 del regolamento n . 1501/83, dagli artt . 1, 3 e 4 del regolamento n . 3598/83 e dall' art . 3 del regolamento n . 3599/83 .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
18 Ai sensi dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . La convenuta è rimasta soccombente e pertanto dev' essere condannata alle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) La Repubblica italiana, omettendo di comunicare determinate informazioni relative al mercato dei prodotti della pesca, è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt . 9, n . 4, 11, n . 1, 15, n . 2, 17, n . 2, 21, n . 3, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 dicembre 1981, n . 3796, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, nonché dall' art . 2 del regolamento ( CEE ) della Commissione 29 novembre 1982, n . 3191, recante modalità di applicazione del regime di prezzi di riferimento per i prodotti della pesca, dall' art . 4 del regolamento ( CEE ) della Commissione 9 giugno 1983, n . 1501, relativo allo smercio di taluni prodotti della pesca che sono stati oggetto di misure di regolarizzazione del mercato, dagli artt . 1, 3 e 4 del regolamento ( CEE ) della Commissione 20 dicembre 1983, n . 3598, relativo alla comunicazione dei corsi rilevati ed alla fissazione dell' elenco dei mercati e dei porti rappresentativi per i prodotti del settore della pesca, e dall' art . 3 del regolamento ( CEE ) della Commissione 20 dicembre 1983, n . 3599, relativo alla comunicazione delle informazioni sui prezzi di ritiro praticati dalle organizzazioni di produttori nel settore della pesca .
2 ) La Repubblica italiana è condannata alle spese .
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