Massima
Parti
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Carne suina - Carni fresche, refrigerate o congelate provenienti da paesi terzi - Controlli sanitari organizzati conformemente all' art . 9 della direttiva 64/433 - Diritti - Ammissibilità - Deroga al divieto delle tasse d' effetto equivalente - Non discriminazione fra il regime degli scambi intracomunitari e quello degli scambi coi paesi terzi
( Regolamento del Consiglio n . 121/67, art . 17, n . 2; direttiva del Consiglio 64/433, art . 9 )
Massima
L' art . 17, n . 2, del regolamento n . 121/67, in vigore all' epoca dei fatti cui si riferisce il giudice nazionale, vieta, salvo disposizione contraria di questo stesso regolamento o deroga stabilita dal Consiglio, la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa d' effetto equivalente . Vanno considerati tasse d' effetto equivalente, ai sensi di questo articolo, gli oneri pecuniari, di qualsiasi entità, imposti per ragioni di controllo sanitario degli animali e delle carni bovine importate dai paesi terzi, a meno che tali oneri non facciano parte di un sistema generale di tributi interni gravanti sistematicamente, secondo gli stessi criteri e nella stessa fase di distribuzione, sia sulle merci nazionali sia su quelle importate, poiché la nozione di tassa d' effetto equivalente a dazi doganali ha, nei regolamenti d' organizzazione del mercato agricolo, la stessa portata che nell' art . 9 del trattato ( vedasi sentenza 7 marzo 1972, causa 84/71, Marimex, Racc . pag . 89 ).
Tuttavia tale norma deve combinarsi con l' art . 9 della direttiva 64/433, anch' essa in vigore nel periodo di tempo considerato . Il combinato disposto delle due norme costituisce una deroga, per quanto riguarda i controlli sanitari e di polizia sanitaria sulle carni suine fresche, refrigerate o congelate, in provenienza da paesi terzi, al divieto di riscuotere diritti di controllo sanitario e ciò nella misura necessaria a garantire un trattamento non discriminatorio degli operatori economici che, effettuando scambi intracomunitari di carni fresche, sono a questo titolo sottoposti al pagamento di diritti di controllo sanitario nello Stato membro esportatore e di coloro che importano le suddette merci da paesi terzi, a condizione che tali diritti non superino il costo effettivo del controllo ( vedasi sentenza 28 giugno 1978, causa 70/77, Simmenthal, Racc . pag . 1453 ).
Parti
Nel procedimento 214/88,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dalla corte d' appello di Venezia ( Italia ), nella causa dinanzi ad essa pendente, tra
Amministrazione delle finanze dello Stato, nella persona del ministro delle finanze pro tempore,
e
Società Politi & Co . srl, in liquidazione, nella persona del liquidatore sig . E . Gatti,
domanda vertente sull' interpretazione di talune disposizioni della direttiva 64/433/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche e del regolamento n . 121/67/CEE del Consiglio del 13 giugno 1967, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine,
LA CORTE ( terza sezione ),
composta dai signori F . Grévisse, presidente di sezione, J.C . Moitinho de Almeida e M . Zuleeg, giudici,
( motivazione non riprodotta )
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla corte d' appello di Venezia, con ordinanza 30 giugno 1988, dichiara :
Dispositivo
Il combinato disposto dell' art . 9 della direttiva 64/433/CEE e dell' art . 17, n . 2, del regolamento n . 121/67/CEE costituisce una deroga, per quanto riguarda i controlli sanitari e di polizia sanitaria sulle carni suine fresche, refrigerate o congelate, in provenienza da paesi terzi, al divieto di riscuotere diritti di controllo sanitario e ciò nella misura necessaria a garantire un trattamento non discriminatorio degli operatori economici che, effettuando scambi intracomunitari di carni fresche, sono a questo titolo sottoposti al pagamento di diritti di controllo sanitario nello Stato membro esportatore e di coloro che importano da paesi terzi, a condizione che tali diritti non superino il costo effettivo del controllo .
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