Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Tariffa doganale comune - Valore in dogana - Importi pagati al venditore per i certificati di autenticità richiesti nell' ambito del contingente tariffario previsto dal regolamento n . 217/81 - Inclusione - Classificazione come tasse pagate nella Comunità a causa dell' importazione - Inammissibilità
( Regolamenti del Consiglio n . 1224/8O, art . 3, nn . 1, 3 e 4, e n . 217/81 )
Massima
Il regolamento n . 1224/8O, relativo al valore in dogana delle merci e, in particolare, il suo art . 3, nn . 1 e 3, dev' essere interpretato nel senso che, nel calcolo del valore in dogana di carne bovina importata dall' Argentina nell' ambito del regolamento n . 217/81, relativo all' apertura di un contingente comunitario di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, di cui alle sottovoci O2.O1 A II a ) e O2.O1 A II b ) della tariffa doganale comune, gli importi pagati all' alienante, oltre al prezzo delle merci, per i certificati di autenticità richiesti ai fini dell' applicazione della normativa sui contingenti, devono essere considerati parte integrante del valore in dogana .
Tali importi non sono da considerarsi imposte pagate nella Comunità in ragione dell' importazione, ai sensi dell' art.3, n . 4, del regolamento n . 1224/8O .
Parti
Nel procedimento C-219/88,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, in forza dell' art . 177 del trattato CEE, dal Bundesfinanzhof nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Malt GmbH,
e
Hauptzollamt Duesseldorf,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 3 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 28 maggio 1980, n . 1224, relativo al valore in dogana delle merci ( GU L 134, pag . 1 ),
LA CORTE ( prima sezione ),
composta dai signori Sir Gordon Slynn, presidente di sezione, R . Joliet e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,
avvocato generale : G . Tesauro
cancelliere : sig.ra B . Pastor, amministratore
considerate le osservazioni presentate :
- per la Malt GmbH, dall' avv . D . Ehle, del foro di Colonia,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . J . Sack, consigliere giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 28 giugno 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 12 ottobre 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 26 maggio 1988, pervenuta alla Corte il 3 agosto successivo, il Bundesfinanzhof ha proposto, in forza dell' art . 177 del trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione del regolamento ( CEE ) del Consiglio 28 maggio 1980, n . 1224, relativo al valore in dogana delle merci ( GU L 134, pag . 1, in prosieguo : il "regolamento ").
2 Le questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra la società Malt e lo Hauptzollamt di Duesseldorf, sorta a seguito della decisione di quest' ultimo di ricomprendere nel valore in dogana di una partita di carne bovina le spese sostenute per l' ottenimento, nella Repubblica argentina, dei relativi certificati di autenticità . Questi certificati erano necessari per consentire l' importazione di carne in esenzione dai prelievi nell' ambito del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 20 gennaio 1981, n . 217 ( GU L 38, pag . 1 ) per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, di cui alle sottovoci 02.01 A II a ) e 02.01 A II b ) della tariffa doganale comune .
3 Ai sensi del' art . 2, n . 1, del regolamento ( CEE ) della Commissione 21 gennaio 1981, n . 263, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di importazione istituiti dai regolamenti ( CEE ) n . 217/81 e ( CEE ) n . 218/81 nel settore delle carni bovine ( GU L 27, pag . 52 ), la sospensione totale del prelievo all' importazione per le carni di cui al regolamento n . 217/81 è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità . Detto certificato, il cui modello è riprodotto in allegato al regolamento n . 263/81, è rilasciato dal paese esportatore ed attesta la conformità della carne in questione alle specifiche di cui all' art . 1 del regolamento medesimo .
4 Ai sensi della sezione V, lett . ii ), dell' accordo relativo alla carne bovina tra la Repubblica argentina e la Comunità ( GU 1980, L 71 ), le autorità argentine stabiliscono in piena libertà la procedura di rilascio dei certificati di autenticità, purché siano fornite tutte le garanzie di conformità della merce . A questo riguardo, si attribuisce ad ogni impresa di macellazione autorizzata all' esportazione una quota che dà diritto alla concessione di certificati di autenticità . Alle imprese di macellazione non è consentito il trasferimento diretto di quote, né dei relativi certificati . Si può, tuttavia, ricorrere ad un trasferimento indiretto : un' impresa che debba macellare dei capi di bestiame avendo, però, esaurito la propria quota, affida la macellazione ad altre imprese che, disponendo ancora di quote, rilasciano il relativo certificato di autenticità .
5 Quando la carne consegnata è accompagnata da un certificato di autenticità e può essere, dunque, importata nella Comunità in esenzione dal prelievo, l' acquirente è tenuto a corrispondere, oltre al prezzo convenuto per la carne, un importo supplementare all' impresa di macellazione che ha rilasciato il certificato di autenticità .
6 Nell' ottobre del 1981, la società Malt ha immesso in libera pratica carne bovina proveniente dalla Repubblica argentina . Nella relativa dichiarazione doganale essa ha dichiarato come valore in dogana il prezzo fatturato della merce al netto del supplemento pagato per i certificati di autenticità . Lo Hauptzollamt ha applicato, tuttavia, un dazio doganale calcolato sulla base del prezzo di acquisto della carne e degli importi supplementari relativi ai certificati di autenticità .
7 Essendo stati respinti sia il reclamo amministrativo, sia la successiva azione giudiziaria proposta contro detta decisione dinanzi al Finanzgericht, la società Malt ha adito con ricorso in cassazione ( Revision ) il Bundesfinanzhof, il quale ha deciso di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali :
"1 ) Se il regolamento ( CEE ) del Consiglio 28 maggio 1980, n . 1224, relativo al valore in dogana delle merci ( GU 31 maggio 1980, L 134, pag . 1 ) e in particolare l' art . 3, nn . 1 e 3, lett . a ), vada interpretato nel senso che, nel calcolo del valore di carni di manzo argentine, immesse in libera pratica nel 1981 in esenzione da prelievo entro i limiti di un contingente tariffario comunitario, gli importi corrisposti ai venditori oltre al prezzo delle merci per le attestazioni di autenticità necessarie per beneficiare della normativa sui contingenti vadano considerati parte del prezzo effettivamente pagato o da pagare ( valore di transazione ).
2 ) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1 ):
se il regolamento summenzionato, e in particolare l' art . 3, n . 4, lett . b ), vada interpretato nel senso che le somme pagate per le attestazioni debbano essere trattate sotto il profilo della normativa sul valore in dogana, come imposte da pagare nella Comunità in ragione dell' importazione .
3 ) In caso di soluzione affermativa della questione sub 2 ):
se il regolamento summenzionato, e in particolare l' art . 3, n . 4, vada interpretato nel senso che la condizione di un' indicazione di detto importo in maniera distinta dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per merci importate venga soddisfatta anche nel caso in cui dalla fattura risulti un importo complessivo per le merci e per gli importi per le attestazioni ( n . 1 ), ma sia anche precisato l' ammontare di tali importi ".
8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento, nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria per la comprensione del ragionamento della Corte .
Sulla prima questione
9 Si deve anzitutto ricordare che, a termini dell' art . 3, n . 1, primo comma, del regolamento n . 1224/80 :
"Il valore in dogana delle merci importate, determinato a norma del presente articolo, è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci allorché sono vendute per l' esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, dopo rettifica conformemente all' art . 8 (...)".
10 Inoltre, l' art . 3, n . 3, lett . a ), prima frase, del regolamento n . 1224/80, come modificato dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 8 dicembre 1980, n . 3193 ( GU L 333, pag . 1 ), dispone :
"Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale effettuato o da effettuare da parte del compratore al venditore, o a beneficio di quest' ultimo, per le merci importate e comprende la totalità dei pagamenti eseguiti o da eseguire, come condizione della vendita delle merci importate, dal compratore al venditore o dal compratore a una terza persona per soddisfare un' obbligazione del venditore ".
11 Si deve rilevare, peraltro, che l' art . 8 del regolamento n . 1224/80, al quale fa rinvio il citato art . 3, n . 3, contiene un elenco tassativo degli oneri accessori da aggiungere, ai fini della determinazione del valore in dogana, al prezzo effettivamente pagato o da pagare . Poiché in tale elenco non figuravano le spese per il rilascio dei certificati di autenticità, queste spese possono essere prese in considerazione al fine di determinare il valore in dogana solamente ove siano considerate parte integrante del prezzo della merce .
12 Fondandosi in particolare sulla sentenza della Corte 9 febbraio 1984, Ospig/Hauptzollamt Bremen-Ost ( causa 7/83, Racc . pag . 609 ), la società Malt sostiene che l' importo supplementare relativo al certificato di autenticità non faccia parte del prezzo pagato o da pagare "per le merci importate ". Nella citata sentenza la Corte ha dichiarato che le spese di quota fatturate in un paese terzo e corrispondenti all' acquisto di contingenti di esportazione aperti per i tessili non costituiscono parte integrante del valore in dogana .
13 Si deve sottolineare, tuttavia, che i certificati di autenticità richiesti per l' importazione di carni bovine di qualità pregiata presentano una notevole differenza rispetto alle licenze di esportazione per i tessili . Queste ultime non sono connesse ad uno specifico contratto di vendita, ma ad una categoria determinata di merci, e possono essere cedute indipendentemente dalle merci, nel qual caso il prezzo da versare costituisce un corrispettivo del diritto all' esportazione, autonomo e distinto dal prezzo d' acquisto delle merci .
14 Nella disciplina delle importazioni di carne bovina di qualità pregiata esiste, invece, un nesso inscindibile tra il certificato di autenticità e la merce . Il certificato ha la funzione di attestare la conformità della merce alle specifiche di cui all' art . 1 del regolamento n . 263/81 . Trattandosi di specifiche relative alle caratteristiche dei bovini da macello, il certificato non può essere rilasciato se l' impresa di macellazione che l' ha emesso non ha sottoposto a controllo gli animali . Contrariamente a quanto previsto dalla disciplina delle quote applicabile ai tessili, non è legalmente ammesso un commercio dei certificati di autenticità distinto da quello delle merci cui essi si riferiscono . Anche nel caso di un trasferimento indiretto di quote tra imprese di macellazione, il certificato di autenticità e le informazioni ivi contenute si riferiscono ad una merce ben determinata .
15 Ne consegue che le spese relative al rilascio dei certificati di autenticità devono essere considerate parte integrante del "prezzo pagato o da pagare per le merci" e, dunque, del valore in dogana .
16 Tale soluzione è del resto conforme a quella contenuta nella conclusione n . 15 del comitato del valore in dogana istituito dall' art . 17 del regolamento n . 1224/80, al quale la Commissione ha sottoposto il caso in esame . Conformemente al parere ivi espresso, "l' importo fatturato per il certificato di autenticità (...) è incluso nel valore in dogana ".
17 La prima questione posta dal Bundesfinanzhof va, quindi, risolta affermando che il regolamento del Consiglio 28 maggio 1980, n . 1224, relativo al valore in dogana delle merci e, in particolare, l' art . 3, nn . 1 e 3, deve essere interpretato nel senso che, nel calcolo del valore in dogana di carne bovina importata dall' Argentina nell' ambito del regolamento ( CEE ) del Consiglio 20 gennaio 1981, n . 217, relativo all' apertura di un contingente tariffario comunitario di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, di cui alle sottovoci 02.01 A II a ) e 02.01 A II b ) della tariffa doganale comune, gli importi pagati all' alienante, oltre al prezzo delle merci, per i certificati di autenticità richiesti ai fini dell' applicazione della normativa sui contingenti, devono essere considerati parte integrante del valore in dogana .
Sulla seconda questione
18 L' art . 3, n . 4, lett . b ), del regolamento n . 1224/80 precisa che il valore in dogana non comprende i dazi doganali e le altre imposte da pagare nella Comunità in ragione dell' importazione o della vendita delle merci, purché essi siano distinti dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate .
19 La società Malt sostiene che gli importi supplementari per i certificati di autenticità rappresentino l' equivalente materiale dei prelievi ai quali la Comunità ha rinunciato nell' ambito del contingente tariffario . Detti importi costituirebbero, quindi, delle imposte ex art . 3, n . 4, lett . b ), del regolamento n . 1224/80, anche se devono essere pagati in un paese terzo .
20 Si deve, tuttavia, rilevare che l' art . 3, n . 4, riguarda solamente le "imposte da pagare nella Comunità ". Le spese relative ai certificati di autenticità, in quanto parte integrante del prezzo da pagare per le merci, vengono corrisposte all' impresa di macellazione argentina che rilascia il certificato . Queste spese non possono quindi essere qualificate come "imposte da pagare nella Comunità" le quali, per loro natura, sono riscosse dalle competenti autorità degli Stati membri .
21 La seconda questione deve essere, dunque, risolta dichiarando che l' art . 3, n . 4, del regolamento n . 1224/80 deve essere interpretato nel senso che gli importi corrisposti per i certificati di autenticità non sono da considerarsi imposte pagate nella Comunità in ragione dell' importazione .
Sulla terza questione
22 Vista la soluzione data alla seconda questione, non occorre pronunciarsi sulla terza questione .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
23 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta, quindi, statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( prima sezione ),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesfinanzhof, dichiara :
1 ) Il regolamento ( CEE ) del Consiglio 28 maggio 1980, n . 1224, relativo al valore in dogana delle merci e, in particolare, l' art . 3, nn . 1 e 3, deve essere interpretato nel senso che, nel calcolo del valore in dogana di carne bovina importata dall' Argentina nell' ambito del regolamento ( CEE ) del Consiglio 20 gennaio 1981, n . 217, relativo all' apertura di un contingente tariffario comunitario di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, di cui alle sottovoci 02.01 A II a ) e 02.01 A II b ) della tariffa doganale comune, gli importi pagati all' alienante, oltre al prezzo delle merci, per i certificati di autenticità richiesti ai fini dell' applicazione della normativa sui contingenti, devono essere considerati parte integrante del valore in dogana .
2 ) L' art . 3, n . 4, del regolamento n . 1224/80 deve essere interpretato nel senso che gli importi corrisposti per i certificati di autenticità non sono da considerarsi imposte pagate nella Comunità in ragione dell' importazione .
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