Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1 . Tariffa doganale comune - Voci doganali - Interpretazione - Note esplicative del consiglio di cooperazione doganale - Autorità - Limiti - Intervento del legislatore comunitario - Presupposti
2 . Tariffa doganale comune - Voci doganali - Nota complementare n . 6 a ) al capitolo 2 - Carni insaporite - Criteri di identificazione - Ricorso all' esame organolettico - Legittimità
Massima
1 . L' interpretazione data dal consiglio di cooperazione doganale alla nomenclatura per la classificazione delle merci, fissata mediante la Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950, è vincolante per la Comunità se corrisponde alla prassi seguita dagli Stati membri, purché non risulti inconciliabile con i termini della voce di cui trattasi o non ecceda palesemente i poteri discrezionali attribuiti al consiglio di cooperazione doganale .
Qualora l' interpretazione della nomenclatura da parte del consiglio di cooperazione doganale non sia vincolante per la Comunità, o faccia difetto, il legislatore comunitario è competente ad interpretare mediante regolamento e con riserva del sindacato della Corte di giustizia la nomenclatura come essa deve essere applicata nella Comunità . Nell' esercizio di questa competenza, egli deve rispettare il divieto, posto dalla citata convenzione, di apportare alle note di capitoli o di sezioni modifiche atte ad alterare la portata dei capitoli, delle sezioni e delle voci .
2 . La nota complementare 6 a ) del capitolo 2 della tariffa doganale comune, secondo la quale sono considerate come "carni insaporite" le carni non cotte, il cui insaporimento viene effettuato in profondità o sulla totalità della superficie del prodotto ed il cui condimento è percettibile ad occhio nudo o nettamente percettibile al gusto, non può veder messa in dubbio la sua validità per il fatto che introdurrebbe criteri di classificazione soggettivi e si discosterebbe dall' interpretazione formulata dal consiglio di cooperazione doganale . Essa si limita infatti a precisare i criteri da prendere in esame per la classificazione di talune merci in una voce determinata della tariffa doganale comune, conformemente all' interpretazione formulata dal predetto consiglio, ed adotta criteri che, tenuto conto dell' esistenza di analisi organolettiche obiettive, disciplinate da norme nazionali ed internazionali, prendono in considerazione le caratteristiche e le proprietà oggettive dei prodotti, che possono venir verificate al momento dello sdoganamento .
Parti
Nel procedimento C-233/88,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art . 177 del trattato CEE, dalla Tariefcommissie di Amsterdam, nella causa dinanzi ad essa pendente fra
Gijs van de Kolk-Douane Expéditeur BV
e
Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen di Amersfoort,
domanda vertente sulla validità della nota complementare n . 6 a ) inserita nel capitolo 2 della sezione 1 della seconda parte della tariffa doganale comune dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 27 novembre 1984, n . 3400, che modifica il regolamento ( CEE ) n . 950/68 relativo alla tariffa doganale comune ( GU L 320, pag . 1 ),
LA CORTE ( quinta sezione ),
composta dai signori Sir Gordon Slynn, presidente di sezione, M . Zuleeg, R . Joliet, J.C . Moitinho de Almeida e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,
avvocato generale : G . Tesauro
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni presentate :
- per la ricorrente nella causa principale, dal consulente sig . N.P.J . Ooyevaar,
- per il Consiglio delle Comunità europee, dal sig . Y . Crétien, consigliere giuridico, assistito dal sig . H . Daalder, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . R . Barents, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 15 giugno 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 12 ottobre 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 28 giugno 1988, pervenuta in cancelleria il 16 agosto 1988, la Tariefcommissie di Amsterdam ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sulla validità della nota complementare n . 6 a ) inserita nel capitolo 2 della sezione 1 della seconda parte della tariffa doganale comune dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 27 novembre 1984, n . 3400, che modifica il regolamento ( CEE ) n . 950/68 relativo alla tariffa doganale comune ( GU L 320, pag . 1 ).
2 A tenore della suddetta norma complementare, "le 'carni insaporite' di pollame, nonché delle specie suina e bovina, esclusi i prodotti di cui al punto c ), figurano rispettivamente alle sottovoci 16.02 B I, 16.02 B III a ) e 16.02 B III b ) 1 aa ). Sono considerate come 'carni insaporite' le carni non cotte, il cui insaporimento è effettuato in profondità o sulla totalità della superficie del prodotto ed il cui condimento è percettibile ad occhio nudo o nettamente percettibile al gusto ".
3 La causa principale riguarda la classificazione doganale di talune carni di pollame importate come "petti di pollo disossati, senza pelle, insaporiti ". Il laboratorio del ministero delle finanze, dopo aver analizzato le merci, accertava "che il condimento è stato sparso solo sulla parte superiore e quindi non sull' intera superficie di ogni singola parte, oppure non è nettamente percettibile al gusto ". Di conseguenza le merci di cui trattasi non soddisfacevano le condizioni stabilite dalla citata nota n . 6 a ) e pertanto non si potevano considerare carni insaporite di cui alla voce 16.02 . Poiché le autorità olandesi non consentivano una nuova analisi delle carni, in quanto la relativa domanda era stata presentata tardivamente, esse venivano classificate nella sottovoce 02.02 B I c ).
4 La classificazione di carni importate nella voce 02.02 (" volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (...) freschi, refrigerati o congelati ") implicava che la ditta importatrice doveva 50 675,70 HFL per prelievi agricoli e importi compensativi monetari, mentre questi ultimi non si applicano alle carni che rientrano nella voce 16.02 (" altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ").
5 Ritenendo dubbia la validità della nota n . 6 a ) in quanto si discosta dai criteri della Convenzione di Bruxelles 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali ( Nazioni Unite, Recueil des traités, volume 347, pag . 127, in prosieguo "convenzione sulla nomenclatura "), che si applica nella fattispecie, i quali consentono di delimitare la sfera di applicazione delle voci 02.02 e 16.02, e il cui contenuto è stato definito dalla Corte nella sentenza 17 marzo 1983 ( causa 175/82, Dinter, Racc . pag . 969 ), la Tariefcommissie, adita dall' importatore, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale :
"Se sia valida la nota complementare n . 6 a ) del capitolo 2 della tariffa doganale comune, quale è stata stabilita dal Consiglio nell' allegato del regolamento ( CEE ) n . 3400/84 ".
6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti e dell' ambito normativo della causa principale, nonché dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
7 Per risolvere la questione sollevata dal giudice nazionale si deve innanzitutto accertare se il Consiglio, nell' adottare la nota controversa, abbia ecceduto il margine discrezionale di cui dispone per interpretare la tariffa doganale comune .
8 A questo proposito si deve rilevare che, a tenore delle note esplicative del Consiglio di cooperazione doganale ( NE/MJ 35, febbraio 1982 ), istituito con una convenzione stipulata coevamente alla convenzione sulla nomenclatura e al quale spetta, fra l' altro, emettere pareri sull' interpretazione della nomenclatura, sono incluse nella voce 16.02 "le carni e frattaglie di qualsiasi tipo, preparate o conservate con procedimenti diversi da quelli previsti nel capitolo 2, ivi comprese quelle semplicemente ricoperte di pasta o di pane grattugiato ( impanate ), guarnite o condite ( di pepe e sale, ad esempio )".
9 Come la Corte ha rilevato nella sentenza 19 novembre 1975 ( causa 38/75, punto 25, Nederlandse Spoorwegen, Racc . pag . 1439 ), l' interpretazione della nomenclatura da parte del Consiglio di cooperazione doganale è vincolante per la Comunità qualora corrisponda alla prassi seguita dagli Stati membri, purché non sia inconciliabile con i termini della voce di cui trattasi o non ecceda palesemente i poteri discrezionali attribuiti al Consiglio di cooperazione doganale .
10 Qualora l' interpretazione della nomenclatura da parte del Consiglio di cooperazione doganale non sia vincolante per la Comunità, o faccia difetto, il legislatore comunitario è competente ad interpretare mediante regolamento e con riserva del sindacato della Corte di giustizia la nomenclatura come essa dev' essere applicata nella Comunità .
11 La nota controversa mira a determinare cosa si deve intendere per carni o frattaglie insaporite ai sensi delle suddette note esplicative del Consiglio di cooperazione doganale . A questo scopo sono stati adottati alcuni criteri di classificazione in base all' analisi organolettica delle merci .
12 Detti criteri di classificazione delle merci sono conformi alla giurisprudenza della Corte secondo la quale, nell' interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, la classificazione delle merci deve effettuarsi in base alle caratteristiche e alle proprietà oggettive dei prodotti, che possano essere verificate al momento dello sdoganamento ( vedasi, fra l' altro, la sentenza 16 dicembre 1976, causa 38/76, Luma, Racc . pag . 2027, punto 7 della motivazione ).
13 In effetti per l' applicazione di criteri come quelli contemplati dalla nota controversa esistono analisi organolettiche oggettive, elaborate recentemente e oggetto di norme nazionali ed internazionali . E il caso della norma DIN 10954, nella RF di Germania, e della norma ISO 4120, presentata nel 1982 ai comitati membri dall' Organizzazione internazionale per la stardardizzazione ( Ginevra ). Come la Commissione ha osservato, dette analisi consentono, in particolare, di determinare con precisione, nello stato in cui le merci si presentano al momento dello sdoganamento, i quattro sapori base - dolce, acido, salato ed amaro - i quali sono percepiti, persino in deboli dosi, da un numero di persone considerato sufficiente dal punto di vista statistico .
14 E vero che nella suddetta sentenza 17 marzo 1983 la Corte ha considerato che non ci si può avvalere di un criterio così soggettivo come il sapore per valutare il condimento delle carni e che la voce 16.02 della tariffa doganale comune dev' essere interpretata nel senso che essa comprende pure la carne di pollame cui siano stati aggiunti sale e pepe, anche se il pepe può essere rilevato solo al microscopio .
15 Tuttavia si deve rilevare che detta sentenza è stata pronunciata in circostanze diverse da quelle del presente caso . Allora infatti mancava un' interpretazione della tariffa doganale comune prescritta mediante regolamento e, al momento dell' analisi delle merci da parte delle autorità nazionali, la norma ISO 4120 non era stata ancora formulata .
16 Si deve concludere pertanto che il Consiglio, adottando i summenzionati criteri, non ha infranto il principio della certezza del diritto, né ecceduto, in altro modo, il suo margine discrezionale in materia .
17 La nota controversa non è neanche in contrasto con la convenzione sulla nomenclatura, a tenore della quale le parti contraenti sono tenute a non apportare alle note di capitoli o di sezioni le modifiche atte ad alterare la portata dei capitoli, delle sezioni e delle voci (( art . II, lett . b ), ii ) )).
18 Questa nota non modifica infatti la portata dei capitoli, delle sezioni e delle voci della nomenclatura . Essa si limita a precisare i criteri da prendere in considerazione per la classificazione di talune merci in una voce determinata della tariffa doganale comune, conformemente all' interpretazione di questa voce fornita dal Consiglio di cooperazione doganale .
19 Si deve pertanto dichiarare che l' esame della questione sollevata non ha messo in luce elementi atti ad inficiare la validità della nota complementare n . 6 a ) figurante nel capitolo 2 della sezione 1 della seconda parte della tariffa doganale comune nella versione risultante dal regolamento del Consiglio 27 novembre 1984, n . 3400 .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
20 Le spese sostenute dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( quinta sezione ),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Tariefcommissie di Amsterdam, con ordinanza 28 giugno 1988, dichiara :
L' esame della questione sollevata non ha messo in luce elementi atti ad inficiare la validità della nota complementare n . 6 a ) figurante nel capitolo 2 della sezione 1 della seconda parte della tariffa doganale comune nella versione risultante dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 27 novembre 1984, n . 3400, che modifica il regolamento ( CEE ) n . 950/68 relativo alla tariffa doganale comune .
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