Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Cereali - Indennità compensative per taluni cereali in magazzino alla fine della campagna commerciale - Segala - Presupposti per la concessione - Molizione da parte dell' impresa molitoria che sollecita l' indennità
(( Regolamento della Commissione n . 1821/81, art . 1, b )))
Massima
L' art . 1, lett . b ), del regolamento della Commissione n . 1821/81, relativo alle modalità di concessione delle indennità di compensazione per alcuni cereali in giacenza alla fine della campagna commerciale, va interpretato nel senso che la segala per la quale viene chiesta l' indennità di compensazione deve essere macinata dall' impresa molitoria che ha chiesto tale indennità .
Parti
Nella causa C-234/88,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Wilhelm Lampe Muehle
e
Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 1, lett . b ), del regolamento ( CEE ) della Commissione 2 luglio 1981, n . 1821, relativo alle modalità di concessione delle indennità di compensazione per alcuni cereali in giacenza alla fine della campagna di commercializzazione ( GU L 182, pag . 10 ),
LA CORTE ( quarta sezione ),
composta dai signori C.N . Kakouris, presidente di sezione, T . Koopmans e M . Díez de Velasco, giudici,
avvocato generale : W . Van Gerven
cancelliere : sig.ra D . Louterman, amministratore principale
viste le osservazioni presentate :
- per la Commissione delle Comunità europee dal sig . Bernhard Jansen, membro del servizio giuridico, in qualità d' agente,
- per l' impresa Wilhelm Lampe Muehle dagli avv.ti Barbara Festge, Modest e soci, del foro di Amburgo,
- per la Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung, dalla sig.ra Barbara Heymann, giurista, in qualità d' agente,
vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 12 ottobre 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 12 dicembre 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 8 agosto 1988, pervenuta in cancelleria il 16 agosto seguente, il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art . 1, lett . b ), del regolamento ( CEE ) della Commissione 2 luglio 1981, n . 1821, relativo alle modalità di concessione delle indennità di compensazione per alcuni cereali in giacenza alla fine della campagna di commercializzazione ( GU L 182, pag . 10 ).
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia fra l' impresa molitoria tedesca Wilhelm Lampe Muehle e la Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung ( in prosieguo : la "BALM "), ente competente nella RF di Germania in materia di concessione delle indennità di compensazione per i cereali in giacenza, controversia relativa al diritto della detta impresa a tali indennità per taluni quantitativi di segala .
3 Dal fascicolo risulta che il 5 agosto 1985 l' impresa molitoria Wilhelm Lampe Muehle presentava alla BALM una domanda d' indennità di compensazione per 320,08 tonnellate di segala destinata alla panificazione, che le appartenevano al 31 luglio 1985, data di chiusura della stagione commerciale 1984/1985, e si trovavano a tale data nel suo magazzino . Dopo aver presentato la domanda, l' impresa suddetta vendeva la segala ad altre sette imprese molitorie che effettuavano la macinazione .
4 Con decisione 7 novembre 1985 la BALM si rifiutava di concedere l' indennità, motivando che la normativa comunitaria prescrive, per ragioni di controllo, che l' impresa che chiede l' indennità di compensazione proceda essa stessa alla macinazione dei quantitativi di segala che costituiscono oggetto della domanda .
5 L' impresa interessata ha proposto ricorso contro tale decisione dinanzi al Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, che ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale :
"Se l' art . 1, lett . b ), del regolamento ( CEE ) della Commissione 2 luglio 1981, n . 1821 ( GU L 182, pag . 10 ) debba essere interpretato nel senso che la segala per la quale viene chiesta l' indennità di compensazione debba appartenere all' impresa molitoria richiedente non solo al 31 luglio della stagione commerciale considerata, ma anche al momento in cui viene macinata per essere utilizzata nell' alimentazione umana, ovvero sia sufficiente che un' altra impresa molitoria, cui l' impresa richiedente ha alienato la segala dopo la presentazione della domanda, proceda alla macinazione di detta segala perché la stessa sia utilizzata nell' alimentazione umana ".
6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dell' ambito normativo e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
7 Dal fascicolo risulta che con tale questione il giudice nazionale intende accertare non a chi debba appartenere la segala all' atto della macinazione, ma se la segala per la quale viene chiesta l' indennità di compensazione debba essere macinata dall' impresa molitoria che ha chiesto l' indennità .
8 L' art . 9 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2727, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( GU L 281, pag . 1 ), dispone che un' indennità di compensazione può essere accordata per il frumento tenero, il frumento duro, la segala, l' orzo e il granturco raccolti nella Comunità, che si trovano in giacenza alla fine della stagione commerciale . Ai sensi del n . 6 dello stesso articolo, le modalità di applicazione di tale disposizione sono stabilite dalla Commissione secondo la cosiddetta procedura del comitato di gestione .
9 Sulla base di tale delega, la Commissione ha adottato il regolamento n . 1821/81, la cui interpretazione costituisce oggetto della questione pregiudiziale . Secondo il terzo considerando di questo regolamento, in ragione del nesso che esiste tra il regime d' intervento e quello dell' indennità di compensazione, quest' ultima va concessa solo nel caso in cui i cereali presentati rispondano ai requisiti di qualità necessari per l' intervento . Tuttavia, per la segala detenuta dall' industria molitoria, la macinazione ai fini dell' alimentazione umana può essere ammessa come prova di sufficiente qualità .
10 Per quanto riguarda i beneficiari dell' indennità di compensazione, nel primo considerando del regolamento n . 1821/81 si sottolinea che, siccome i cereali in giacenza alla fine della stagione commerciale sono di regola detenuti da imprese commerciali o da industrie di trasformazione, l' indennità di compensazione deve essere concessa, ai fini di una semplificazione amministrativa e del controllo, nella fase del commercio o dell' industria di trasformazione . Per quanto riguarda la segala, le esigenze del controllo inducono a limitare i benefici alla industria molitoria .
11 In base a tali considerazioni l' art . 1 del regolamento stabilisce che :
"L' indennità di compensazione fissata dal Consiglio per una determinata campagna di commercializzazione è concessa :
a ) alle imprese commerciali e alle industrie di trasformazione per le giacenze di frumento tenero raccolto nella Comunità e loro appartenenti alla data del 31 luglio;
b ) alle imprese dell' industria molitoria per le giacenze di segala, raccolta nella Comunità e destinata ad essere macinata per essere utilizzata nell' alimentazione umana, loro appartenenti alla stessa data;
c ) alle imprese commerciali e alle industrie di trasformazione per le giacenze di granturco raccolto nella Comunità, loro appartenenti alla suddetta data (...)".
12 L' art . 2 del regolamento fissa il quantitativo minimo che è necessario alla data di chiusura della stagione affinché la giacenza possa fruire di un' indennità di compensazione . Per quanto riguarda la segala, esso aggiunge, nel n . 2, secondo comma, che "per la segala detenuta dall' industria molitoria alla fine della campagna è ammessa come prova di sufficiente qualità la sua macinazione ai fini dell' alimentazione umana ".
13 Da queste disposizioni risulta che le condizioni per la concessione dell' indennità di compensazione non sono le stesse per la segala, da una parte, e gli altri cereali dall' altra . Di conseguenza, il controllo di queste condizioni, che dev' essere esercitato dalle autorità nazionali ai sensi dell' art . 8 del regolamento, non può essere identico . In particolare, le misure di controllo devono riguardare, relativamente alla segala, il fatto che i quantitativi di segala detenuti alla fine della campagna siano macinati ai fini dell' alimentazione umana .
14 Dalle osservazioni che precedono deriva che la limitazione dell' ambito dei beneficiari dell' indennità di compensazione alle imprese molitorie, combinata con l' agevolazione della prescritta prova della qualità della segala e con le esigenze di controllo che ne derivano, è legata, nel sistema del regolamento, alla presenza fisica dei quantitativi di segala di cui trattasi nei locali dell' impresa richiedente e alla loro macinazione da parte di quest' ultima, affinché le autorità competenti possano controllare se la quantità di farina ottenuta all' atto della macinazione corrisponda ai quantitativi di segala giacenti alla fine della stagione commerciale e allo scopo di evitare l' eventualità di una confusione della segala di cui trattasi con la segala proveniente dal nuovo raccolto .
15 Tale interpretazione è corroborata dall' allegato II del regolamento n . 1821/81, in base al quale l' impresa interessata deve fornire, quando chiede l' indennità di compensazione, una dichiarazione attestante che la segala (...) "sarà macinata per essere destinata all' alimentazione umana ". Ora, tale impegno può ragionevolmente essere assunto solo dall' impresa che procederà direttamente alla macinazione della segala per la quale ha chiesto un' indennità di compensazione .
16 Si deve ancora rilevare che, come la Commissione ha giustamente osservato all' udienza, se si ammettesse che le imprese molitorie possano alienare i quantitativi di segala considerati dopo la presentazione della domanda di indennità di compensazione, le disposizioni del regolamento n . 1821/81 che stabiliscono la distinzione sopra menzionata sarebbero del tutto prive di senso, in quanto non vi sarebbe più alcun motivo di limitare, per quanto riguarda la segala, l' ambito dei beneficiari dell' indennità alle imprese molitorie e sarebbe necessario controllare tutti gli anelli della catena commerciale .
17 La ricorrente nella causa principale sostiene che tale interpretazione della disposizione di cui trattasi è discriminatoria rispetto alle imprese che chiedono l' indennità di compensazione per il frumento tenero o il granturco e viola pertanto l' art . 40, n . 3, del trattato .
18 Si deve osservare, a tal riguardo, che il diverso trattamento delle domande di indennità di compensazione a seconda dei cereali per i quali le indennità sono chieste è giustificato dalla diversità delle condizioni prescritte, che comporta modalità di controllo diverse .
19 In base alle considerazioni che precedono, la questione posta dal giudice nazionale dev' essere risolta come segue : l' art . 1, lett . b ), del regolamento della Commissione n . 1821/81 va interpretato nel senso che la segala per la quale viene chiesta l' indennità di compensazione dev' essere macinata dall' impresa molitoria che ha chiesto tale indennità .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
20 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( quarta sezione ),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno con ordinanza 8 agosto 1988, dichiara :
L' art . 1, lett . b ), del regolamento ( CEE ) della Commissione 2 luglio 1981, n . 1821, relativo alle modalità di concessione delle indennità di compensazione per alcuni cereali in giacenza alla fine della campagna di commercializzazione, va interpretato nel senso che la segala per la quale viene chiesta l' indennità di compensazione dev' essere macinata dall' impresa molitoria che ha chiesto tale indennità .
Full & Egal Universal Law Academy