Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Legislazione applicabile - Disposizione comunitaria relativa al caso dei dipendenti pubblici - Inapplicabilità al dipendente pubblico in quiescenza e stabilitosi come pensionato in un altro Stato membro - Conseguenze - Applicabilità delle condizioni di residenza richieste per l' iscrizione al regime previdenziale di uno Stato membro ((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 13, n. 2, lett. d) ))
2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Iscrizione ad un regime di previdenza sociale - Acquisizione della qualità di iscritto ad un' assicurazione obbligatoria - Applicazione della legislazione nazionale
Massima
1. L' art. 13, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1408/71, diretto a risolvere conflitti di legislazione che possono verificarsi qualora, durante lo stesso periodo, il luogo di residenza e quello di occupazione non si trovino nello stesso Stato membro, non è applicabile nel caso di una persona che abbia definitivamente cessato la sua attività lavorativa alle dipendenze dell' amministrazione di uno Stato membro e sia andata a risiedere con la moglie in un altro Stato membro in cui non svolge alcuna attività lavorativa né fruisce ad altro titolo di un regime di previdenza sociale.
In un caso del genere, le condizioni di residenza imposte dalla legislazione di uno Stato membro per l' iscrizione ad un regime di previdenza sociale possono essere applicate, in assenza di qualsiasi disposizione, in tale regolamento, la cui applicazione diretta o analogica consenta di tenere in non cale una siffatta clausola di residenza.
2. Rientra fra le condizioni di iscrizione ad un regime di previdenza sociale e quindi nella sfera di applicazione della legislazione nazionale applicabile la questione se il fatto che una persona riceva una prestazione collegata alla cessazione dell' ultima occupazione le conferisca la qualità di iscritta all' assicurazione obbligatoria pur avendo essa cessato definitivamente la propria attività lavorativa e pur essendo andata a risiedere in un altro Stato membro senza avervi prestato alcuna attività lavorativa né fruito ad altro titolo di un regime di previdenza sociale.
Parti
Nel procedimento C-245/88,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte a norma dell' art. 177 del Trattato CEE dal Centrale Raad Van Beroep di Utrecht (Paesi Bassi), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
H.C.M. Daalmeijer
e
Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 13, n. 2, lett. d), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nel testo risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Sociale Verzekeringsbank, dagli avv.ti B.H. ter Kuile e E.H. Pijnacker Hordijk, dei fori dell' Aia e di Bruxelles,
- per il governo olandese, dal sig. E.F. Jacobs, segretario generale presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente,
- per il governo danese dal sig. J. Molde, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. René Barents, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Sociale Verzekeringsbank, del governo olandese, rappresentato dal sig. J.W. De Zwaan, in qualità di agente, e della Commissione, all' udienza del 16 maggio 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 14 giugno 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 31 agosto 1988, pervenuta alla Corte il 2 settembre seguente, il Centrale Raad van Beroep di Utrecht ha proposto, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali sull' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nel testo risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6).
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una lite che oppone il sig. Daalmeijer alla Sociale Verzekeringsbank (in prosieguo: la "SVB") in ordine al calcolo della sua pensione di vecchiaia.
3 Il sig. Daalmeijer, cittadino olandese, ha esercitato la sua attività professionale, da ultimo, a Belgrado, quale impiegato dipendente del ministero olandese della Difesa, e ciò tra l' agosto 1969 e il 1º maggio 1974. In precedenza, egli aveva svolto le medesime funzioni in Francia, in Belgio e nei Paesi Bassi. Dal maggio 1974, egli percepisce una pensione a norma della legge olandese relativa alle prestazioni sociali in favore degli ex militari (Uitkeringswet gewezen militairen) e, a partire dal 5 ottobre 1982, data alla quale ha compiuto il 65º anno di età, percepisce una pensione di vecchiaia a norma della legge olandese relativa all' assicurazione generale per la vecchiaia (Algemene Ouderdomswet, in prosieguo: l' "AOW").
4 Con decisione della SVB, del 23 marzo 1983, la suddetta pensione di vecchiaia è stata ridotta di un importo corrispondente ai periodi (rispettivamente otto e quindici anni) durante i quali si ritiene che il sig. Daalmeijer e sua moglie non siano stati assicurati ai sensi della citata legge olandese, per il motivo che essi non risiedevano nei Paesi Bassi.
5 Tale decisione è stata parzialmente annullata da un' ordinanza del Raad van Beroep di Amsterdam, contro la quale è stato interposto ricorso in appello da parte del sig. Daalmeijer. Quest' ultimo contesta il fatto che il Raad van Beroep abbia ammesso la legittimità della riduzione corrispondente al periodo, dal 1º maggio 1974 al 5 ottobre 1982, durante il quale egli stesso e sua moglie hanno risieduto in Francia.
6 Va rilevato che la suddetta riduzione è una conseguenza dell' art. 6, n. 1, dell' AOW, secondo il quale:
"E' assicurato conformemente alle disposizioni della presente legge chiunque abbia compiuto l' età di 15 anni, ma non di 65, a condizione:
a) che sia un abitante del Regno,
b) che, senza essere un abitante del Regno, sia soggetto all' imposta sul reddito per un' attività subordinata svolta all' interno del Regno".
7 Il Centrale Raad van Beroep, investito della lite in appello, ha sospeso il giudizio fintantoché la Corte non si sia pronunciata sulle seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se la legislazione dello Stato membro al quale appartiene l' amministrazione alle cui dipendenze è stato da ultimo occupato un ex impiegato pubblico possa applicarsi allo stesso in forza dell' art. 13, n. 2, lett. d), del regolamento (CEE) n. 1408, anche se l' interessato sia andato a risiedere con la moglie nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di cui sopra, territorio ove nessuno di loro ha esercitato attività - reali ed effettive - ai sensi di detto art. 13, n. 2, ed in cui nemmeno altrimenti, in forza di tale disposizione, sono stati soggetti alla legislazione dell' altro Stato membro.
2) In caso affermativo, se siano opponibili all' interessato le condizioni della residenza, ai sensi dell' art. 6, n. 1, prima frase, e lett. a), dell' AOW, per il periodo di assicurazione durante il quale egli ha risieduto (con la moglie) in uno Stato membro diverso da quello cui appartiene l' amministrazione da cui dipendeva da ultimo, Stato membro in cui, a norma del diritto nazionale, poteva ritenersi aver continuato a risiedere durante il periodo di svolgimento delle attività svolte da ultimo.
3) In caso di soluzione negativa della prima questione e/o di soluzione affermativa della seconda questione, quale sia poi la soluzione qualora l' interessato considerato nella prima questione fruisse, durante il periodo in cui risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, di una prestazione a carico dei Paesi Bassi collegata alla cessazione del suo ultimo rapporto di lavoro nei Paesi Bassi (prestazione la quale peraltro, secondo il diritto nazionale, non implicava assurazione a norma dell' AOW)".
8 Per una più ampia illustrazione della normativa olandese e delle pertinenti disposizioni del diritto comunitario nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
9 Con la prima e la seconda questione, il giudice nazionale mira, in sostanza, a stabilire se, in forza dell' art. 13, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1408, la legislazione di uno Stato membro, in particolare le condizioni di residenza da essa previste per l' iscrizione al regime di previdenza sociale, sia applicabile a una persona la quale, dopo aver definitivamente cessato la sua attività lavorativa alle dipendenze dell' amministrazione di tale Stato membro, sia andata a risiedere successivamente con la moglie in un altro Stato membro, in cui non svolga alcuna attività lavorativa e non sia beneficiaria ad altro titolo di un regime di previdenza sociale.
10 Va sottolineato a tale proposito che, conformemente all' art. 13, n. 1, del regolamento n. 1408/71 e fatte salve talune disposizioni applicabili alla gente di mare, le persone alle quali questo regolamento è applicabile sono soggette alla legislazione di un unico Stato membro. Tale legislazione è determinata conformemente alle disposizioni del titolo II dello stesso regolamento.
11 Occorre rilevare che il sig. Daalmeijer rientra nell' ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71, dato che ai sensi dell' art. 2, n. 3, del suddetto regolamento esso "si applica agli impiegati pubblici e al personale che, in base alla legislazione applicabile, è ad essi assimilato, nella misura in cui siano o siano stati soggetti alla legislazione di uno Stato membro cui è applicabile il presente regolamento".
12 Va tuttavia osservato che nessuna disposizione del titolo II del regolamento n. 1408/71 è applicabile nella fattispecie. Il sig. Daalmeijer non si trova in alcuna delle situazioni alle quali fanno riferimento l' art. 13, n. 2, lett. a), b), c) ed e), nonché gli artt. da 14 a 17. Quanto all' art. 13, n. 2, lett. d), secondo il quale, fatti salvi gli artt. da 14 a 17, "gli impiegati pubblici ed il personale assimilato sono soggetti alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l' amministrazione da cui essi dipendono", non riguarda le persone che abbiano definitivamente cessato ogni attività lavorativa.
13 Infatti quest' ultima disposizione mira a risolvere i conflitti di legislazione che possono verificarsi quando, nel corso di uno stesso periodo, il luogo di residenza e quello di occupazione non sono situati nel medesimo Stato membro. Ora, tali conflitti non possono più insorgere per quanto riguarda lavoratori i quali abbiano cessato definitivamente ogni attività lavorativa.
14 Ne consegue che le condizioni di residenza imposte per l' iscrizione al regime previdenziale nazionale possono essere applicate in un caso come quello di specie, contrariamente a quanto accadrebbe qualora la legislazione di uno Stato membro fosse applicabile grazie ad una norma di conflitto prevista all' art. 13, n. 2, del regolamento n. 1408/71 (v. sentenza 3 maggio 1990, Kits van Heijningen, causa C-2/89, Racc. pag. I-1755).
15 Va ricordata a questo riguardo la giurisprudenza della Corte secondo la quale spetta alla legislazione di ciascuno Stato membro determinare le condizioni del diritto o dell' obbligo di iscriversi ad un regime di previdenza sociale o a un ramo particolare di tale regime ivi comprese quelle relative alla cessazione dell' iscrizione, purché non venga operata a questo proposito alcuna discriminazione tra i cittadini dello Stato ospitante ed i cittadini degli altri Stati membri (v., fra le altre, sentenza 24 settembre 1987, De Rijke, punto 12 della motivazione, causa 43/86, Racc. pag. 3611).
16 Occorre rilevare inoltre che il regolamento n. 1408/71 non prevede alcuna disposizione la cui applicazione diretta o analogica consenta di tenere in non cale una siffatta clausola di residenza.
17 Alla luce di quanto precede la prima e la seconda questione vanno risolte nel senso che l' art. 13, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1408/71 non è applicabile nel caso di una persona che abbia definitivamente cessato la sua attività lavorativa alle dipendenze dell' amministrazione di uno Stato membro e sia andata a risiedere successivamente con la moglie in un altro Stato membro in cui non svolga alcuna attività lavorativa né fruisca ad altro titolo di un regime di previdenza sociale.
18 Per quanto concerne la terza questione, va rilevato che la questione di stabilire se una persona debba considerarsi assicurata a norma di un regime di previdenza sociale, per il fatto di ricevere una prestazione collegata alla cessazione dell' ultimo rapporto di impiego, dipende dalle condizioni di iscrizione a tale regime e, quindi, dalla legislazione nazionale applicabile.
19 La terza questione va dunque risolta nel senso che, in una fattispecie come quella di cui alla prima questione, spetta alla legislazione nazionale pertinente determinare se il fatto che l' interessato riceva una prestazione collegata alla cessazione dell' ultima occupazione gli conferisca la qualità di iscritto all' assicurazione obbligatoria.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
20 Le spese sostenute dai governi olandese e danese nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale a cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Centrale Raad van Beroep di Utrecht, con ordinanza 31 agosto 1988, dichiara:
1) L' art. 13, n. 2, lett. d), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nel testo risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), non è applicabile nel caso di una persona che abbia definitivamente cessato la sua attività lavorativa alle dipendenze dell' amministrazione di uno Stato membro e sia andata a risiedere successivamente con la moglie in un altro Stato membro in cui non svolga alcuna attività lavorativa né fruisca ad altro titolo di un regime di previdenza sociale.
2) In una fattispecie come quella di cui alla prima questione, spetta alla legislazione nazionale pertinente determinare se il fatto che l' interessato riceva una prestazione collegata alla cessazione dell' ultima occupazione gli conferisca la qualità di iscritto all' assicurazione obbligatoria.
Full & Egal Universal Law Academy