Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1 . Agricoltura - Prodotti non compresi nell' allegato II del trattato - Determinazione in funzione della tariffa doganale comune - Equiparazione a un prodotto di base compreso nell' allegato II per l' applicazione delle restituzioni all' esportazione e degli importi compensativi monetari ad un prodotto che ne è stato ottenuto mediante trasformazione - Inammissibilità
( trattato CEE, allegato II )
2 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Restituzioni all' esportazione - Esclusione delle merci non comprese nell' allegato II del trattato importate e poste in libera pratica e successivamente esportate nello stato in cui si trovano o previa trasformazione - Limiti - Prodotti di base ottenuti mediante trasformazione di una merce non compresa nell' allegato II importata in precedenza
( Regolamento del Consiglio n . 2682/72, art . 9 )
3 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Restituzioni all' esportazione - Esclusione dei prodotti di origine extracomunitaria - Eccezioni - Prodotti che hanno pagato il prelievo all' importazione e che sono riesportati tali e quali
( Regolamento del Consiglio n . 876/68, art . 7 )
4 . Agricoltura - Importi compensativi monetari - Concessione - Esportazione fuori della Comunità di un prodotto di origine extracomunitaria ricavato da una merce non compresa nell' allegato II del trattato - Condizioni - Calcolo
( Regolamento del Consiglio n . 974/71; regolamento della Commissione n . 1380/75, art . 12, n . 1 )
Massima
1 . La qualificazione di un prodotto sotto il profilo dell' allegato II del trattato dipende esclusivamente dalla voce doganale della merce in questione secondo la nomenclatura di Bruxelles . Ne consegue che né la classificazione erronea di una merce al momento della sua importazione nella Comunità, né l' errore commesso in buona fede dall' acquirente quanto all' origine di detta merce, né la natura del prodotto che ne è stato ottenuto mediante trasformazione, né infine il fatto che detto prodotto non possa considerarsi di origine comunitaria, data l' indole non sostanziale della trasformazione operata, possono far sì che una merce che non è compresa nell' allegato II del trattato venga considerata prodotto di base compreso in detto allegato ai fini dell' ulteriore applicazione delle norme relative al versamento delle restituzioni all' esportazione e degli importi compensativi extracomunitari al momento dell' esportazione dalla Comunità delle sostanze ottenute mediante la sua trasformazione .
2 . L' art . 9 del regolamento n . 2682/72 va interpretato nel senso che esclude la restituzione all' esportazione solo per le merci non comprese nell' allegato II del trattato, esportate allo stato naturale o previa trasformazione, che sono state in precedenza importate, in quanto tali, da paesi terzi e poste in libera pratica nella Comunità . Esso non contempla invece l' esportazione di un prodotto di base risultante dalla trasformazione di una merce non compresa nell' allegato II, importata in precedenza .
3 . Conformemente al principio fondamentale vigente in materia, secondo il quale solo i prodotti originari della Comunità fruiscono del diritto alla restituzione, il regolamento n . 876/68, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare, esclude il diritto a restituzione per le esportazioni dalla Comunità di un prodotto di base ottenuto mediante trasformazione di una merce non inclusa nell' allegato II del trattato e che non può venir considerata di origine comunitaria . Una sola deroga è prevista dall' art . 7 del regolamento per tale esclusione : quella relativa ai prodotti di origine extracomunitaria che hanno versato il prelievo all' importazione e che sono riesportati tali e quali .
4 . L' esportazione dalla Comunità di un prodotto di base ottenuto mediante trasformazione da una merce non compresa nell' allegato II e che non può essere considerata di origine comunitaria, può consentire, alle condizioni stabilite dal regolamento del Consiglio n . 974/71 e dall' art . 12, n . 1, ultimo comma, del regolamento n . 1380/75 della Commissione, il versamento di importi compensativi monetari . Gli importi compensativi monetari eventualmente dovuti non devono essere limitati né in funzione dei tributi effettivamente riscossi all' importazione nella Comunità della merce di cui trattasi, né in funzione dei tributi che avrebbero dovuto venire riscossi in base alla voce doganale corretta .
Parti
Nel procedimento C-295/88,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dalla Cour d' appel di Bruxelles, settima sezione, nella causa dinanzi ad essa pendente tra
SA Nicolas Corman et fils
e
Stato belga e Granducato di Lussemburgo,
domanda vertente sull' interpretazione delle norme relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione e degli importi compensativi monetari extracomunitari, ed in particolare dell' art . 9 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 12 dicembre 1972, n . 2682, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell' allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ( GU L 289, pag . 13 ), dell' art . 12 del regolamento ( CEE ) della Commissione 29 maggio 1975, n . 1380, recante modalità d' applicazione degli importi compensativi monetari ( GU L 139, pag . 37 ) e del regolamento del Consiglio 28 maggio 1969, n . 1059, che determina il regime di scambio applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ( GU L 141, pag . 1 ), come modificato dal regolamento del Consiglio 25 ottobre 1976, n . 2670 ( GU L 302, pag . 1 ),
LA CORTE ( prima sezione ),
composta dai signori Sir Gordon Slynn, presidente di sezione, R . Joliet e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,
avvocato generale : C.O . Lenz
cancelliere : B . Pastor, amministratore
viste le osservazioni presentate :
- per il governo belga e il governo lussemburghese, dagli avv . Pierre Legros e Serge Dufrene, del foro di Bruxelles,
- per la Commissione delle Comunità europee dal sig . Patrick Hetsch, membro del suo servizio giuridico, in qualità d' agente,
- per la società anonima Nicolas Corman e fils, dagli avv.ti Pierre Van Ommeslaghe, patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione belga, e Bernard van de Walle de Ghelcke, del foro di Bruxelles,
vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale del 27 settembre 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale all' udienza del 9 novembre 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza interlocutoria del 29 settembre 1988, giunta alla Corte l' 11 ottobre successivo, la Cour d' appel di Bruxelles ha proposto, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, quattro questioni pregiudiziali sull' interpretazione di diverse norme comunitarie in materia di concessione di restituzioni all' esportazione e di importi compensativi monetari .
2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia sorta tra la SA Nicolas Corman et fils ( in prosieguo:la "Corman "), da una parte, e lo Stato belga e il Granducato di Lussemburgo, dall' altra, circa il diritto della Corman a riscuotere le restituzioni e gli importi compensativi monetari per l' esportazione fuori della Comunità di un prodotto di base, il "butteroil", ottenuto mediante trasformazione di un prodotto chiamato "nutrix" che non è compreso nell' allegato II del trattato CEE .
3 Il "nutrix", ritenuto inizialmente di origine francese, è risultato, in seguito ad indagini condotte dalle autorità doganali belghe e francesi, di provenienza austriaca . Esso era stato importato dall' Austria in Francia sotto una voce doganale erronea, il che aveva comportato la riscossione di un prelievo inferiore a quello corrispondente ad una classificazione doganale corretta .
4 Il giudice nazionale investito della controversia dichiarava che non era stato dimostrato che la trasformazione da parte della Corman del "nutrix" in "butteroil" costituisse frode alle norme comunitarie, né che la Corman conoscesse l' origine extracomunitaria di detto prodotto . Il giudice dichiarava inoltre che il "butteroil" non poteva considerarsi di origine comunitaria ai sensi dell' art . 5 del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n . 802, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci ( GU L 148, pag . 1 ). Infine, dichiarava che alla Corman spettavano gli importi compensativi monetari intracomunitari nonché gli importi compensativi "adesione" da essa rivendicati .
5 Onde pronunciarsi sul diritto della Corman a percepire le restituzioni e gli importi compensativi monetari per l' esportazione fuori dalla Comunità del "butteroil", il giudice nazionale ha sottoposto alla Corte, in via pregiudiziale, le seguenti questioni :
"1 ) Nel caso in cui,
i ) una merce non elencata nell' allegato II contemplato dall' art . 38, n . 1, del trattato, composta per l' 84% di grassi butirrici, per il 2% di cacao sgrassato e per il 12% di farina di grano, sia stata importata nella CEE - Stato membro A - sotto una voce doganale erronea (( 19.02 B II b ), mentre la giusta voce doganale sarebbe stata la 18.06 )), e che detta merce sia stata, al momento dell' importazione, tassata a norma del regolamento n . 1059/69,
ii ) questa merce sia stata poi importata in un altro Stato membro - Stato membro B - sotto la voce doganale corretta e sia stata acquistata - senza frode - da un' impresa di detto Stato membro B come merce originaria dello Stato membro A in libera pratica nella CEE,
iii ) questa merce abbia in seguito costituito oggetto, da parte di tale impresa, di una lavorazione consistente in particolare nell' estrarne un grasso denominato "butteroil", cioè un prodotto di base contemplato dall' allegato II del trattato, e detto prodotto sia poi stato riesportato parzialmente in paesi extracomunitari;
iv ) sia stato ritenuto che questo trattamento non costituiva trasformazione o lavorazione sostanziale e non aveva dato origine ad un prodotto nuovo o che costituisse una fase di fabbricazione importante ai sensi dell' art . 5 del regolamento 802/68, cosicché il prodotto in questione non può considerarsi prodotto originario dello Stato membro B,
se queste circostanze siano tali da attribuire alla merce esulante dall' allegato II, inizialmente importata, la natura di un prodotto di base, in particolare per l' applicazione ulteriore delle norme relative all' attribuzione delle restituzioni all' esportazione e degli importi compensativi, specie extracomunitari, al momento dell' esportazione del prodotto di base estratto da questa merce mediante lavorazione .
2 ) Qualora la soluzione della prima questione sia che si devono considerare le merci di cui trattasi come merci esulanti dall' allegato II e qualora dette merci siano state poste in libera pratica nella CEE, poi esportate previa lavorazione, quale sia il regime da applicarsi al prodotto di base ottenuto con questa lavorazione; in altre parole, quale sia tra le interpretazioni seguenti quella che si deve accogliere per l' applicazione del regolamento del 12 dicembre 1972, n . 2682 :
i ) l' art . 9 di detto regolamento esclude che fruiscano della restituzione contemplata dall' art . 1, n . 1, tanto le merci quanto i prodotti di base ottenuti dalla lavorazione sopradescritta,
oppure
ii ) l' art . 9 esclude che fruiscano della restituzione solo le merci "esulanti dall' allegato II" ottenute mediante detta lavorazione .
3 ) Qualora la soluzione della seconda questione sia che si deve ritenere che l' art . 9 del regolamento n . 2682/72 non esclude che fruisca di restituzione all' esportazione il prodotto di base ottenuto dalla lavorazione di una merce esulante dall' allegato II, previamente importata, in base a quale principio o norma di diritto comunitario vadano fissate :
i ) le restituzioni all' esportazione nei paesi extracomunitari eventualmente spettanti all' esportatore di detto prodotto di base,
ii ) gli importi compensativi che vanno corrisposti nell' ipotesi di esportazione di prodotti in paesi terzi .
4 ) Nell' ipotesi in cui i pagamenti compensativi o le restituzioni che spetterebbero in forza delle massime formulate nel risolvere la terza questione vadano limitati, specie nell' ipotesi contemplata dall' art . 12 del regolamento n . 1380/75, se si debba considerare, nel caso di prodotti in libera pratica nella Comunità ai sensi dell' art . 10 del trattato, che i tributi ed i prelievi di cui si deve tener conto per limitare l' entità delle restituzioni e degli importi compensativi extracomunitari sono i tributi fissi o variabili previsti dal regolamento n . 1059/69 che avrebbero dovuto essere riscossi all' entrata nella Comunità secondo la voce doganale corretta oppure la limitazione vada calcolata rispetto ai dazi effettivamente riscossi - anche se in base ad una dichiarazione erronea - al momento dell' importazione nella Comunità ".
6 Per una più ampia esposizione dello sfondo giuridico e degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati in prosieguo solo nella misura necessaria per comprendere il ragionamento della Corte .
Sulla prima questione
7 Il giudice nazionale ha rilevato, giustamente, che il "nutrix", composto per l' 84% di grassi, per il 2% di cacao sgrassato e per il 12% di farina di grano non rientra nell' elenco dei prodotti disciplinati dalle norme di cui agli artt . da 39 a 46 del trattato CEE che costituiscono oggetto dell' allegato II del trattato, il che è confermato dall' allegato del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n . 804, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( GU L 148, pag . 13 ), che contiene un elenco delle merci non comprese nell' allegato II del trattato, tra le quali vi sono "il cioccolato e le altre preparazioni alimentari contenenti cacao ".
8 Il giudice nazionale si è però chiesto se, date talune circostanze - vale a dire il fatto che al momento in cui il "nutrix" è entrato nella Comunità, è stato classificato in una voce doganale errata, che è stato acquistato in buona fede dall' impresa consumatrice come merce di origine comunitaria, che la sua trasformazione ha dato origine ad un prodotto di base contemplato dall' allegato II del trattato, che questo prodotto non può venire assimilato ad un prodotto nuovo o costituente uno stadio di fabbricazione importante ai sensi dell' art . 5 del regolamento n . 802/68 già ricordato, che non può quindi considerarsi prodotto di origine comunitaria - il "nutrix" possa assimilarsi ad un prodotto di base ai fini dell' ulteriore applicazione delle norme relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione e degli importi compensativi extracomunitari al momento dell' esportazione dalla Comunità delle sostanze ottenute mediante la sua trasformazione .
9 I governi belga e lussemburghese fanno osservare a questo proposito che la merce inizialmente importata nella Comunità non ha valore in quanto tale, ma assume importanza solo in funzione dei prodotti di base che nasconde in sé e dovrebbe quindi venire assimilata a un prodotto di base .
10 Si deve sottolineare che le circostanze esposte in precedenza non hanno alcuna incidenza sulla qualifica di un prodotto sotto il profilo dell' allegato II del trattato . Infatti, indipendentemente dai fini ai quali detta qualifica viene operata, essa dipende esclusivamente dalla voce doganale della merce in questione secondo la nomenclatura di Bruxelles, alla quale si riferisce l' allegato II del trattato .
11 E quindi opportuno risolvere la prima questione dichiarando che né la classificazione erronea di una merce al momento della sua importazione nella Comunità, né l' errore commesso in buona fede dall' acquirente quanto all' origine di detta merce, né la natura del prodotto che ne è stato ottenuto mediante trasformazione, né infine il fatto che detto prodotto non possa considerarsi di origine comunitaria, data l' indole non sostanziale della trasformazione operata, possono far sì che una merce che non è compresa nell' allegato II del trattato venga considerata prodotto di base compreso in detto allegato ai fini dell' ulteriore applicazione delle norme relative al versamento delle restituzioni all' esportazione e degli importi compensativi extracomunitari al momento dell' esportazione dalla Comunità delle sostanze ottenute mediante la sua trasformazione .
Sulla seconda questione
12 La seconda questione pregiudiziale verte sull' interpretazione dell' art . 9 del regolamento del Consiglio 12 dicembre 1972, n . 2682, che stabilisce per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell' allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ( GU L 289, pag . 13 ).
13 Come emerge dal suo art . 1, n . 1, questo regolamento riguarda solo la concessione delle restituzioni all' esportazione dei prodotti di base compresi nell' allegato A, dei prodotti ottenuti dalla loro trasformazione o dei prodotti "la cui assimilazione a una di queste due categorie risulta dalle disposizioni del paragrafo 2, quando questi vari prodotti sono esportati sotto forma di merci non comprese nell' allegato II del trattato ". L' esportazione dei prodotti di base in quanto tali non rientra quindi nella sfera d' applicazione di detto regolamento .
14 A norma dell' art . 9 "la restituzione di cui all' art . 1, paragrafo 1, non è concessa per le merci immesse precedentemente in libera pratica ai sensi dell' art . 10, paragrafo 1, del trattato ed esportate allo stato naturale o dopo trasformazione ".
15 Data la sfera d' applicazione del regolamento, è d' uopo constatare che l' articolo summenzionato esclude dal beneficio della restituzione solo l' esportazione di merci non comprese nell' allegato II che siano state in precedenza importate, in quanto tali, da paesi terzi e poste in libera pratica nella Comunità . Esso non trova quindi applicazione quando si esporta un prodotto di base come il "butteroil", anche se questo è stato ottenuto mediante trasformazione di una merce non compresa nell' allegato II, importata da un paese terzo .
16 Si deve quindi risolvere la seconda questione dichiarando che l' art . 9 del regolamento del Consiglio 12 dicembre 1972, n . 2682, va interpretato nel senso che esclude la restituzione all' esportazione solo per le merci non comprese nell' allegato II, esportate nello stato in cui si trovano o previa trasformazione, che sono state preventivamente importate, in quanto tali, da paesi terzi e poste in libera pratica nella Comunità . Esso non contempla invece l' esportazione di un prodotto di base risultante dalla trasformazione di una merce esclusa dall' allegato II, importata in precedenza .
Sulla terza questione
17 La terza questione riguarda le norme di diritto comunitario in base alle quali vanno rispettivamente fissate, da un lato, le restituzioni all' esportazione dalla Comunità di un prodotto di base come il "butteroil" e, dall' altro, gli importi compensativi monetari eventualmente dovuti all' esportatore .
18 Per quanto riguarda il primo punto, è opportuno ricordare che, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 1° ottobre 1974, Norddeutsches Vieh-und Fleischkontor GmbH ( causa 14/74, Racc . pag . 899 ), il principio fondamentale in materia di restituzioni all' esportazione è quello secondo cui solo i prodotti originari della Comunità fruiscono del diritto alla restituzione, mentre quella concessa ai prodotti importati da paesi terzi e riesportati in paesi terzi è solo un "rimborso" del prelievo riscosso .
19 In effetti, l' organizzazione dei mercati agricoli ha istituito sistemi di prezzo destinati ad offrire ai produttori agricoli talune garanzie di reddito, che contemplano, in caso di esportazione nei paesi terzi, restituzioni concesse mediante risorse comunitarie, ma possono fruire di questi provvedimenti, in linea di massima, solo i prodotti della Comunità .
20 Nel settore specifico del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nei quali rientra il "butteroil", la condizione dell' origine comunitaria è stata posta dall' art . 6, n . 1, del regolamento del Consiglio ( CEE ) 28 giugno 1968, n . 876, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare ( GU L 155, pag . 1 ).
21 A norma di detta disposizione, "la restituzione è pagata quando è fornita la prova che i prodotti :
- sono stati esportati fuori dalla Comunità e
- sono di origine comunitaria, salvo in caso di applicazione delle disposizioni dell' art . 7 ".
22 Poiché il giudice nazionale ha constatato che il "butteroil" esportato nella fattispecie non poteva considerarsi d' origine comunitaria, l' esportazione di questo prodotto dalla Comunità potrebbe fruire di restituzioni solo in virtù dell' art . 7 del regolamento n . 876/68, che subordina il diritto a restituzione alla prova dell' identità tra il prodotto da esportare e il prodotto importato in precedenza e della riscossione del prelievo al momento dell' importazione di detto prodotto .
23 Emerge dalla soluzione fornita alla prima questione che questa condizione di identità non può considerarsi soddisfatta in una situazione come quella della fattispecie, nella quale il prodotto esportato è un prodotto di base ottenuto mediante trasformazione da una merce non compresa nell' allegato II .
24 Occorre aggiungere che, contrariamente a quanto ha sostenuto la Corman, nessuna restituzione può concedersi all' esportazione di un prodotto d' origine extracomunitaria applicando per analogia i regolamenti che contemplano il versamento di restituzioni in altre ipotesi . Infatti, il diritto alla restituzione può essere riconosciuto solo nelle condizioni contemplate dalla normativa comunitaria . D' altro canto, come è stato ricordato in precedenza, il principio fondamentale in questa materia è quello che solo i prodotti originari della Comunità fruiscono di diritto a restituzione .
25 Per quanto riguarda il secondo punto, la questione posta dal giudice nazionale va vista alla luce delle disposizioni del regolamento che costituisce la base e fa da sfondo all' istituto degli importi compensativi monetari, vale a dire il regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n . 974, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all' ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri ( GU L 106, pag . 1 ).
26 A norma dell' art . 1, n . 1, di tale regolamento, gli Stati membri sono autorizzati a "(...) b ) concedere all' esportazione verso gli Stati membri e i paesi terzi importi di compensazione per i prodotti determinati in appresso ed alle condizioni sottoindicate ".
27 Il n . 2 dello stesso articolo precisa che detta disposizione si applica tanto "a ) ai prodotti per i quali sono previste misure d' intervento nell' ambito dell' organizzazione comune dei mercati agricoli" quanto "b ) ai prodotti il cui prezzo dipende da quello dei prodotti di cui alla lett . a ) (..) e che rientrano nell' organizzazione comune dei mercati ".
28 Queste disposizioni implicano quindi un rinvio generale alle norme relative all' organizzazione comune dei mercati agricoli per quanto riguarda la determinazione dei "prodotti" soggetti al sistema degli importi compensativi monetari ( sentenza 4 luglio 1978, Milchfutter GmbH & Co KG, causa 5/78, Racc . pag . 1597 ). L' esportazione di un prodotto lattiero-caseario come il "butteroil" può quindi dar diritto al versamento di importi compensativi monetari, ove ricorrano le condizioni stabilite dal regolamento n . 974/71 .
29 Nel caso di un prodotto esportato in paesi terzi, l' art . 6 del regolamento della Commissione 29 maggio 1975, n . 1380 /, recante le modalità d' applicazione degli importi compensativi monetari ( GU L 139, pag . 37 ), contempla l' applicazione a questi ultimi delle disposizioni in materia di concessione delle restituzioni all' esportazione .
30 Tuttavia, come è stato dichiarato nella sentenza 4 luglio 1978, punto 11 della motivazione, questo richiamo ha il solo effetto di ricollegare il versamento degli importi compensativi monetari alle altre operazioni che si svolgono alla frontiera a norma della tariffa doganale e delle discipline agricole negli scambi con i paesi terzi .
31 Pur se detto rinvio contempla quindi l' applicazione delle norme di indole amministrativa e finanziaria che disciplinano dette operazioni, non consente comunque di subordinare la concessione degli importi compensativi alle condizioni sostanziali, in particolare a quella dell' origine comunitaria, dalle quali dipende il versamento delle restituzioni .
32 Contrariamente alle restituzioni all' esportazione, gli importi compensativi possono quindi venire corrisposti tanto per i prodotti d' origine comunitaria, quanto per i prodotti d' origine extracomunitaria posti in libera pratica . La finalità degli importi compensativi monetari è quella di evitare ostacoli monetari agli scambi; quindi, la condizione determinante per la loro concessione è l' esistenza di una variazione del tasso di cambio della moneta dello Stato membro d' esportazione superiore al limite di fluttuazione autorizzato dalla disciplina internazionale, come emerge dall' art . 1, n . 1, del regolamento n . 974/71 .
33 Bisogna rilevare, infine, che a norma dell' art . 12, n . 1, ultimo comma, del regolamento n . 1380/75, già ricordato, "se, a seguito di un' esportazione da uno Stato membro verso un altro Stato membro, un prodotto è riesportato verso un paese terzo ovvero verso un altro Stato membro, l' importo compensativo monetario si applica all' uscita dallo Stato membro di riesportazione soltanto se è stato applicato al momento dell' entrata in tale Stato membro o se è stato fatto ricorso per conto di tale Stato alla facoltà prevista dall' art . 2 bis del regolamento CEE n . 974/71 ".
34 Nella fattispecie il giudice nazionale ha rilevato che il "butteroil" esportato dalla Comunità dalla Corman è ottenuto con il "nutrix" già importato da un altro Stato membro e che un importo compensativo monetario era stato applicato al momento di detta importazione . Così stando le cose, appare soddisfatta la condizione posta dall' art . 12, n . 1, ultimo comma, del regolamento 1380/75 .
35 Si deve quindi risolvere la terza questione dichiarando che il regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n . 876, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare, esclude il diritto a restituzione per le esportazioni dalla Comunità di un prodotto di base ottenuto mediante trasformazione di una merce non inclusa nell' allegato II e che non può venir considerata d' origine comunitaria . L' esportazione dalla Comunità di questo prodotto può consentire tuttavia, alle condizioni stabilite dal regolamento del Consiglio n . 974 e dall' art . 12, n . 1, ultimo comma, del regolamento n . 1380/75 della Commissione, il versamento di importi compensativi monetari .
Sulla quarta questione
36 La quarta questione riguarda i limiti da osservarsi, da una parte, per le restituzioni all' esportazione e, dall' altra, per gli importi compensativi monetari eventualmente dovuti all' esportazione di un prodotto di base come il "butteroil ".
37 Tenuto conto della soluzione fornita per la terza questione, la prima parte della quarta questione relativa alle restituzioni all' esportazione si svuota di contenuto .
38 Per quel che riguarda la seconda parte, relativa agli importi compensativi monetari, è sufficiente constatare che la disciplina comunitaria applicabile non comporta alcuna restrizione analoga a quella contemplata, ad esempio, per la concessione delle restituzioni all' esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dall' art . 7, n . 2, del regolamento n . 876/68, sopra ricordato, secondo il quale, in caso di identità tra il prodotto da esportare e il prodotto preventivamente importato, la restituzione si limita all' importo del prelievo riscosso al momento dell' importazione .
39 In una situazione come quella della fattispecie, nella quale un prodotto viene riesportato in un paese terzo dopo essere stato esportato da uno Stato membro in un altro Stato membro, l' art . 12 del regolamento n . 1380/75, già ricordato, si limita a subordinare la corresponsione di un importo compensativo alla condizione che un importo compensativo sia stato applicato all' entrata nello Stato membro di riesportazione oppure che ci si sia avvalsi per conto di questo Stato della facoltà contemplata dall' art . 2 bis del regolamento n . 974/71 . Questa è la condizione che deve essere soddisfatta; la disposizione summenzionata non implica invece alcuna limitazione quanto all' ammontare delle somme dovute come importo compensativo monetario .
40 Si deve perciò risolvere la quarta questione dichiarando che gli importi compensativi monetari eventualmente dovuti per l' esportazione di un prodotto di base come il "butteroil" non devono essere limitati né in funzione dei tributi effettivamente riscossi all' importazione nella Comunità, né in funzione dei tributi che avrebbero dovuto venire riscossi in base alla voce doganale corretta .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
41 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato innanzi al giudice di merito cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( prima sezione ),
pronunciandosi sulle questioni ad essa sottoposte dalla Cour d' appel di Bruxelles, con sentenza interlocutoria 29 settembre 1988, dichiara :
1 ) Né la classificazione erronea di una merce al momento della sua importazione nella Comunità, né l' errore commesso in buona fede dall' acquirente quanto all' origine di detta merce, né la natura del prodotto che ne è stato ottenuto mediante trasformazione, né infine il fatto che detto prodotto non possa considerarsi di origine comunitaria, data l' indole non sostanziale della trasformazione operata, possono far sì che una merce che non è compresa nell' allegato II del trattato venga considerata prodotto di base compreso in detto allegato ai fini dell' ulteriore applicazione delle norme relative al versamento delle restituzioni all' esportazione e degli importi compensativi extracomunitari al momento dell' esportazione dalla Comunità delle sostanze ottenute mediante la sua trasformazione .
2 ) L' art . 9 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 12 dicembre 1972, n . 2682, va interpretato nel senso che esclude la restituzione all' esportazione solo per le merci non comprese nell' allegato II, esportate nello stato in cui si trovano o previa trasformazione, che sono state preventivamente importate in quanto tali da paesi terzi e poste in libera pratica nella Comunità . Esso non contempla invece l' esportazione di un prodotto di base risultante dalla trasformazione di una merce esclusa dall' allegato II, importata in precedenza .
3 ) Il regolamento ( CEE ) del Consiglio 28 giugno 1968, n . 876, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare, esclude il diritto a restituzione per le esportazioni dalla Comunità di un prodotto di base ottenuto mediante trasformazione di una merce non inclusa nell' allegato II e che non può venir considerato d' origine comunitaria . L' esportazione dalla Comunità di questo prodotto può consentire tuttavia, alle condizioni stabilite dal regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 974 e dall' art . 12, n . 1, ultimo comma, del regolamento ( CEE ) n . 1380/75 della Commissione, il versamento di importi compensativi monetari .
4 ) Gli importi compensativi monetari eventualmente dovuti per l' esportazione di un prodotto di base come il "butteroil" non devono essere limitati né in funzione dei tributi effettivamente riscossi all' importazione nella Comunità, né in funzione dei tributi che avrebbero dovuto venire riscossi in base alla voce doganale corretta .
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