Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Agricoltura - Ravvicinamento delle legislazioni in materia di polizia sanitaria - Carni fresche di volatili da cortile - Scambi intracomunitari - Carni dichiarate inidonee al consumo umano nello Stato membro di destinazione - Diritto dello speditore di ottenere il parere di un esperto veterinario imparziale - Parere emesso dall' esperto veterinario - Efficacia giuridica
( Direttiva del Consiglio 71/118, art . 10 )
Massima
La direttiva 71/118, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, autorizza uno Stato membro a proibire che siano messe in circolazione nel suo territorio carni fresche di volatili da cortile provenienti da un altro Stato membro se è stato accertato, all' atto dell' ispezione sanitaria effettuata nel paese di destinazione, che dette carni sono inidonee al consumo umano . Anche se l' art . 10 della direttiva prevede che, in tal caso, lo Stato membro interessato concede agli speditori il diritto di ottenere il parere di un esperto veterinario imparziale figurante su un elenco fissato a tal fine dalla Commissione, siffatto parere non ha efficacia decisiva e vincolante, pur rappresentando un rilevante elemento di valutazione per le autorità nazionali e per il giudice nazionale eventualmente adito .
Parti
Nel procedimento C-332/88,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, dal Tribunal de commerce di Quimper, nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Alimenta SA,
e
Doux SA,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 10 della direttiva del Consiglio 15 febbraio 1971, 71/118/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile ( GU L 55, pag . 23 ),
LA CORTE ( Prima Sezione ),
composta dai signori Sir Gordon Slynn, presidente di sezione, R . Joliet e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,
avvocato generale : G . Tesauro
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
considerate le osservazioni scritte presentate :
- per la Alimenta SA, attrice nella causa principale, dall' avv . Y . Kerjean, del foro di Brest,
- per la Doux SA, dagli avv.ti H . Gurland e U.C . Feldmann, del foro di Colonia,
- per il governo della Repubblica ellenica, dal sig . N . Frangakis, consigliere giuridico presso la Rappresentanza permanente della Grecia presso le Comunità europee, dalla sig.ra I . Galani-Marangoudaki, collaboratrice giuridica presso il ministero degli Affari esteri, e dal sig . I . Laios, consigliere giuridico presso il ministero dell' Agricoltura, in qualità di agenti,
- per la Commisssione delle Comunità europee, dal sig . R . Barents e dalla sig.ra C . Berardis-Kayser, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 9 gennaio 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 7 marzo 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con pronuncia 30 settembre 1988, giunta nella cancelleria della Corte il 16 novembre seguente, il Tribunal de commerce di Quimper ha proposto alla Corte, in forza dell' art . 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art . 10 della direttiva del Consiglio 15 febbraio 1971, 71/118/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile ( GU L 55, pag . 23 ), onde stabilire quale efficacia giuridica debba essere attribuita al parere emesso dall' esperto veterinario designato in forza di detta disposizione .
2 La questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia sorta fra la SA Alimenta, società di diritto greco, con sede al Pireo, e la SA Doux, società di diritto francese, con sede in Châteaulin, in merito alla fornitura di polli eviscerati con interiora sequestrati dalle autorità veterinarie elleniche che li hanno dichiarati non idonei al consumo umano a causa della presenza di salmonelle all' arrivo della merce al Pireo .
3 Ai sensi dell' art . 9, n . 1, della direttiva del Consiglio 71/118, uno Stato membro può vietare che nel proprio territorio siano messe in circolazione carni fresche di volatili da cortile provenienti da un altro Stato membro se è stato accertato, al momento dell' ispezione sanitaria effettuata nel paese destinatario, che dette carni non sono atte al consumo umano . Le decisioni adottate in applicazione di questa norma devono essere comunicate allo speditore o al suo mandatario con l' indicazione dei motivi .
4 L' art . 10 della direttiva stabilisce che ogni Stato membro concede agli speditori di carni fresche di volatili da cortile che non possono essere messe in circolazione nel suo territorio a norma dell' art . 9, n . 1, il diritto di ottenere il parere di un esperto veterinario, che deve avere la cittadinanza di uno degli Stati membri, esclusa quella del paese di provenienza o del paese destinatario . Ogni Stato membro fa in modo che l' esperto veterinario abbia la possibilità di stabilire, prima che le autorità competenti abbiano adottato altri provvedimenti, quali la distruzione delle carni, se sono state soddisfatte le condizioni sancite dall' art . 9, n . 1 . Su proposta degli Stati membri, la Commissione fissa l' elenco degli esperti veterinari che possono elaborare tali pareri e determina, previa consultazione degli Stati membri, le modalità generali di applicazione, in particolare per quanto riguarda il procedimento da seguire per l' elaborazione dei pareri .
5 A seguito delle decisioni delle autorità veterinarie elleniche di dichiarare la merce non idonea al consumo umano ( decisioni confermate da due comitati composti rispettivamente da tre e da cinque esperti veterinari ) e di sequestrare la merce fornita dalla società Doux, quest' ultima ha chiesto il parere di un esperto iscritto nell' elenco fissato dalla Commissione . Quest' esperto, di nazionalità olandese, ha effettuato due esami concludendo nel senso che non v' erano motivi per non dichiarare la merce di cui trattasi conforme alle disposizioni della direttiva 71/118 .
6 Tuttavia le autorità elleniche hanno mantenuto il sequestro impedendo così lo smercio dei prodotti . Ritenendo che la società Doux non avesse adempiuto alle obbligazioni contrattuali in quanto aveva fornito merci che non potevano essere poste in commercio, la società Alimenta l' ha citata in giudizio dinanzi al Tribunal de commerce di Quimper onde ottenere il risarcimento dei danni . Il tribunale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la questione pregiudiziale seguente :
"Quale efficacia giuridica debba essere attribuita al parere emesso l' 11 dicembre 1987 e il 3 febbraio 1988 dall' esperto veterinario designato in forza dell' art . 10 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 15 febbraio 1971, 71/118/CEE, a tenore del quale : 'My investigation shows that there is no indication that the consignment mentioned above is not certified in conformity with Directive 71/118 EEC' , quando invece le competenti autorità elleniche hanno dichiarato le stesse merci non idonee al consumo umano e ne hanno disposto il sequestro ".
7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti e della normativa applicabile, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
8 Il governo ellenico e le parti della causa principale chiedono alla Corte di statuire sul merito dei pareri emessi dagli esperti le cui conclusioni divergenti trovano ragione in differenze nei metodi di analisi .
9 A tale proposito occorre ricordare che, dovendo decidere nell' ambito dell' art . 177 del Trattato CEE, non spetta alla Corte valutare i fatti nella controversia principale o la fondatezza di un parere emesso da un esperto . Di fronte ad una questione formulata in termini generici sull' efficacia giuridica del parere, essa deve invece fornire al giudice nazionale gli elementi interpretativi necessari per consentirgli di statuire sulla lite .
10 Nel caso che costituisce l' oggetto della causa principale, la questione proposta dal giudice nazionale verte unicamente sull' efficacia giuridica del parere emesso dall' esperto veterinario designato a norma dell' art . 10 della direttiva 71/118, non già sulla fondatezza di detto parere .
11 Ebbene, la direttiva non specifica espressamente quale sia l' efficacia giuridica del parere .
12 L' attrice nella causa principale ed il governo ellenico sostengono che il parere non vincola né il giudice a quo né le autorità elleniche, trattandosi invece di un elemento da valutare assieme agli altri pareri e tenendo conto di tutte le circostanze .
13 A giudizio della convenuta nella causa principale, il parere dell' esperto prescelto in base all' elenco fissato dalla Commissione non va solo qualificato come controperizia bensì rappresenta un arbitrato definitivo; essa fa a tal proposito rinvio alla lettera del menzionato art . 10, in forza del quale l' esperto di cui trattasi ha la possibilità di "stabilire" se sono state soddisfatte le condizioni di cui all' art . 9, n . 1 .
14 Secondo la Commissione, tale parere ha la stessa efficacia giuridica del parere emesso da un esperto all' uopo richiesto in base alle disposizioni del diritto nazionale .
15 Si deve rilevare che l' esperto è chiamato ad emettere un parere, non già ad adottare una decisione . Benché in talune ipotesi un parere possa produrre effetti giuridici obbligatori, la direttiva non fa nessuna menzione del fatto che il parere di cui trattasi vincoli definitivamente le autorità nazionali o comunitarie . Se il Consiglio avesse voluto attribuire all' esperto un simile potere decisionale, l' avrebbe fatto esplicitamente . Il termine "stabilire" non può essere interpretato in senso decisivo e inderogabile : esso sta unicamente a significare che l' esperto deve farsi una propria opinione sulla questione se siano soddisfatte le condizioni di applicazione dell' art . 9, n . 1 . La procedura istituita dalla direttiva non comporta necessariamente che il parere dell' esperto produca effetti giuridici obbligatori .
16 La convenuta invoca altresì l' economia della direttiva 71/118 e il regime del mercato unico e fa in particolare riferimento alla direttiva del Consiglio 1° dicembre 1983, 83/643/CEE, relativa all' agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri ( GU L 159, pag . 8 ), intesa ad organizzare il controllo sanitario nello Stato di provenienza sotto la responsabilità di quest' ultimo ed a determinare una presunzione di esattezza dei certificati del paese d' origine quanto al fatto che i prodotti importati nello Stato membro non sono nocivi per la salute .
17 Quest' argomento non può essere accolto giacché, in attesa di un' armonizzazione più spinta, la direttiva 71/118 riserva espressamente agli Stati membri la facoltà di rifiutare l' importazione nel proprio territorio di carni di volatili da cortile che non siano idonee al consumo umano .
18 La convenuta sostiene infine che il non attribuire al parere di cui all' art . 10 nessun effetto vincolante finirebbe col privare detta norma di ogni utilità .
19 Una simile affermazione non ha fondamento . Anche se non vincola le autorità nazionali, il parere formulato da un esperto che viene scelto nell' elenco istituito dalla Commissione e che non è cittadino di uno degli Stati membri interessati è certamente utile, in quanto fornisce una valutazione dei fatti ad opera di un perito indipendente dalle parti e dalle autorità nazionali interessate e può pertanto indurre queste ultime a riconsiderare la loro posizione, costituire un elemento di valutazione rilevante per il giudice nazionale adito ed attirare l' attenzione della Commissione sull' esistenza di un' eventuale misura d' effetto equivalente ad una restrizione quantitativa .
20 Di conseguenza, dalla lettera e dalle finalità della direttiva non discende che le conclusioni dell' esperto hanno un valore determinante nei confronti delle parti interessate e degli Stati membri, né che esse prevalgono su ogni altro parere né, qualora il parere sia favorevole all' esportatore, che esse fanno sì che le merci debbano essere ritenute idonee al consumo umano e, perciò, ammesse sul territorio dello Stato membro destinatario .
21 Pertanto, la questione proposta dal giudice a quo va risolta nel senso che il parere emesso dall' esperto veterinario di cui all' art . 10 della direttiva del Consiglio 15 febbraio 1971, 71/118, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, non ha efficacia decisiva e vincolante bensì rappresenta un rilevante elemento di valutazione per le autorità nazionali e per il giudice nazionale eventualmente adito .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
22 Le spese sostenute dal governo della Repubblica ellenica e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( Prima Sezione ),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal de commerce di Quimper con pronuncia 30 settembre 1988 dichiara :
Il parere emesso dall' esperto veterinario di cui all' art . 10 della direttiva del Consiglio 15 febbraio 1971, 71/118/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, non ha efficacia decisiva e vincolante bensì rappresenta un rilevante elemento di valutazione per le autorità nazionali e per il giudice nazionale eventualmente adito .
Full & Egal Universal Law Academy